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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO nel giudizio di Appello n. r.g. 285/2024 promossa con ricorso in appello ex art. 2 e ss. D.lgs n. 150/2011 e art. 434 e ss. c.p.c. datato 13.12.2023 da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Tino Maccarrone giusta mandato allegato telematicamente al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Conegliano (TV) in Via
Madonna n. 71
- appellante - nei confronti del
, Controparte_1
in persona del Prefetto pro tempore (c.f. ) P.IVA_1
- appellato- rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato a Venezia, in piazza
San Marco n. 63
.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato il data 19/01/2024, il sig. proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n° 43/2023 del Giudice di Pace di Conegliano, dott. Massimiliano Marchetti, pubblicata il 12/5/2023, emessa in data 6/4/2023 a definizione del procedimento RG n. 298-595\2022, chiedendone la riforma integrale.
Parte Il sig. con due distinti procedimenti 595/2022 R.G. e 298/2022 R.G., aveva, infatti, proposto opposizione avverso il decreto del 9.5.2022, n. prot. M_IT PR_TVSPC 00024560 09/05/2022 Area III, della di e il decreto n. 2200022735 del 1.8.2022, n. prot. M_IT PR_TVSPC Controparte_2 CP_1
00037437 01/08/2022 Area III, della di , chiedendo in via preliminare: Controparte_2 CP_1
sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con conseguente restituzione immediata del documento di guida, in via principale annullare e/o invalidare e/o rendere inefficace, il decreto del
9.5.2022, n. prot. M_IT PR_TVSPC 00024560 09/05/2022 Area III, della di , Controparte_2 CP_1
di sospensione della patente di guida, nonché il decreto n. 2200022735 del 1.8.2022, n. prot. M_IT
PR_TVSPC 00037437 01/08/2022 Area III, della di , di proroga della Controparte_2 CP_1
sospensione della patente di guida, con conseguente restituzione del documento di circolazione.
Nel costituirsi in giudizio la eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione in quanto tardivamente proposta;
nel merito, ne chiedeva il rigetto perché comunque infondato in fatto e in diritto, per rimettere ogni valutazione al competente giudice penale del Tribunale.
All'udienza del 30.1.2023 nessuno compariva per la appellata;
il procedimento n. 595/2022 CP_1
R.G. veniva riunito per connessione soggettiva e oggettiva al procedimento n. 298/2022 R.G. ed il
Giudice di Pace, senza concedere i termini ex art. 320 c.p.c. richiesti dal ricorrente, rinviava per decisione e lettura del dispositivo all'udienza del 27.3.2023, poi rinviata d'ufficio per i medesimi incombenti al
3.4.2023.
Il 6.4.2023, rassegnate le conclusioni delle parti, il GdP definitivamente pronunciando con sentenza n.
43/232 sui ricorsi riuniti sub R.G. 298-595/22, li respingeva entrambi e, per l'effetto, confermava i provvedimenti opposti, compensando le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza il sig. roponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) illegittimità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
2) illegittimità della sentenza per motivazione assente e\o contradditoria per violazione del minimo costituzionale in violazione degli artt. 319-320 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c.;
3) violazione del principio iuxta alligata et probata in violazione dell'artt.115 c.p.c.;
4) errata applicazione del principio di valutazione delle prove in violazione dell'art. 115 c.p.c.;
5) omessa valutazione di risultanze istruttorie decisive e mancata motivazione sulla loro irrilevanza ed esclusione in violazione dell'art. 115 c.p.c.;
6) violazione e\o falsa applicazione di legge in merito alla rilevanza dei c.d. elementi sintomatici in assenza di accertamento etilometrico;
7) vizio di motivazione contraddittoria e\o apparente e\o perplessa e\o inesistente in violazione dell'art. 132 c.p.c.;
8) sulla sospensiva dell'esecutività della sentenza e/o dell'ordinanza di sospensione della patente di guida.
In accoglimento di uno o più dei suddetti motivi, l'appellante chiedeva al Tribunale adito di annullare e/o rendere invalido e/o rendere comunque inefficace il verbale di contestazione per violazione dell'art. 186 bis co. 6 del C.d.s. del 17.4.2022 ore 05.50, oltre al verbale n. 195539437 del 17.4.2022 redatto per asserita violazione dell'art. 186 bis, co.2 C.d.s., del 17.4.2022 ore 6.45, immediatamente contestati al sig.
[...]
Parte
oggetto di opposizione in primo grado, ordinando, per l'effetto, la restituzione al sig. ella Pt_1
patente di guida e dell'autoveicolo sequestrato, con conseguente annullamento della decurtazione di 5+5 punti e della sanzione amministrativa di € 678,00.
Chiedeva l'appellante, inoltre, di annullare, e/o invalidare, e/o rendere inefficace, il decreto del 9.5.2022,
n. prot. M_IT PR_TVSPC 00024560 09/05/2022 Area III, della di , di Controparte_2 CP_1
sospensione della patente, nonché il decreto n. 2200022735 del 1.8.2022, n. prot. M_IT PR_TVSPC
00037437 01/08/2022 Area III, della di , di proroga della sospensione della Controparte_2 CP_1
patente di guida n. intestata al ricorrente, ordinando per l'effetto la restituzione definitiva NumeroD_1
della patente di guida.
Nel costituirsi in sede di appello, il resistente, dopo aver eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello avversario per tardività, chiedeva, in via principale e nel merito, il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate, in fatto ed in diritto. Sosteneva, infatti, il resistente che il provvedimento impugnato fosse stato legittimamente adottato e che l'atto di appello avesse come unico sostanziale motivo l'asserita mancanza di prova della circostanza che il conducente si fosse rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, circostanza, a suo dire, smentita dai verbali di accertamento redatti dai Carabinieri intervenuti in loco.
Sciogliendo la riserva trattenuta alla prima udienza del 18/04/2024, pronunciandosi sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e/o dell'ordinanza di sospensione della patente di guida avanzata dal ricorrente, il Giudice ritenuto l'appello non manifestamente fondato, senza che le allegazioni potessero integrare il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile lamentato dall'appellante, rigettava l'istanza e rinviava, per la discussione, all'udienza del 6/3/2025.
* * *
Dell'eccezione di tardività del ricorso in appello
Quanto all'eccezione preliminare di tardività del ricorso in appello, la resistente adduce essere stato depositato il 14/12/2023, oltre il termine ultimo del 13/12/2023, decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., con conseguente intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
L'eccezione non merita accoglimento e deve essere rigettata. Il ricorrente ha infatti attestato il deposito del ricorso nel termine tempestivo del 13/12/2023 (cfr. All.to n. 1 ricorrente).
Dell'illegittimità della sentenza per motivazione assente e/o contraddittoria, per omessa pronuncia.
Si ritiene di poter trattare unitamente i motivi di appello di cui ai nn. 1, 2, e 7, tutti relativi ai lamentati vizi di motivazione della sentenza, rispetto alla quale vengono contestate l'omissione e la contraddittorietà della stessa, in violazione degli artt. 319, 320 e 132 c.p.c.
Secondo parte appellante, il Giudice di Pace, oltre a non essersi pronunciato sulle domande in violazione dell'art. 112 c.p.c., non avrebbe nemmeno motivato la decisione di rigettare i ricorsi, confermando i provvedimenti opposti, e avrebbe semplicisticamente aderito alla dinamica dei fatti prospettata dalla
, dando per provato lo stato di ebbrezza del conducente appellante, limitandosi a sostenere, in CP_1 parte motiva, che quest'ultimo non avrebbe dimostrato che gli Agenti verbalizzanti non lo avevano sottoposto ad alcooltest, né gli avevano formulato espressa richiesta in tal senso.
Il Giudice avrebbe, peraltro, impedito all'appellante di dare prova delle proprie ragioni rifiutando la concessione dei termini richiesti ex art. 320 c.p.c.
I suddetti motivi di appello non sono fondati e non meritano di essere accolti.
Il Giudice di prime cure è giunto alla decisione di respingere i ricorsi partendo dall'accertata assenza di prova della versione dell'opponente e svolgendo un ragionamento deduttivo, seppur sintetico, che priva di verosimiglianza quanto sostenuto dal ricorrente.
Parte In particolare, il sig. dduce di non essere stato sottoposto all'esame dell'alcool test da parte dei
Carabinieri, che non gli avrebbero neppure chiesto la disponibilità a procedere a tale accertamento.
Egli insiste, inoltre, nel sostenere la legittimità della propria condotta, negando il contestato stato di ebbrezza alla guida che, a suo dire, dovrebbe essere escluso per non aver egli assunto bevande alcooliche in ragione della propria fede religiosa, visto il Ramadan corrente nel periodo dei fatti.
Illegittima sarebbe stata, pertanto, la contestazione del reato ex art. 186 bis, co. 6, Cds, da parte degli agenti non sussistendo il contestato di rifiuto di sottoporsi all'alcooltest appellante.
Illegittima sarebbe, infine, anche la contestazione di aver provocato un incidente guidando sotto l'influenza bevande alcoliche, ex art. 186 bis, co. 2, Cds, sostenendo di essere uscito di strada andando ad impattare contro un muro di recinzione, solo in quanto abbagliato da fari dell'auto di pattuglia dei
Carabinieri che lo stava inseguendo.
Preso atto delle prospettazioni di parte appellante, il Giudice di Pace si è pronunciato con motivazione non apparente e sufficiente, rigettando entrambi i ricorsi e confermando i provvedimenti opposti.
Parte Diversamente da quanto ritenuto dal sig. la pronuncia di rigetto è motivata.
L'opponente non ha provato le circostanze addotte a sostegno delle proprie ragioni.
Egli non ha infatti allegato, nel ricorso introduttivo, alcuna circostanza che gli avrebbe consentito, anche a mezzo del deposito delle successive memorie, di provare la propria versione, limitandosi alla mera negazione delle affermazioni avversarie. Al contrario, dalla lettura dei verbali, aventi valore di prova legale, emerge chiaramente il rifiuto del ricorrente alla sottoposizione al test.
I verbali in atti fanno piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze avvenute alla presenza dei
Parte verbalizzanti;
gli agenti hanno chiaramente riportato il rifiuto del sig.
A causa della mancata sottoposizione ad alcol test gli agenti hanno descritto gli indici sintomatici dell'avvenuta assunzione di alcol, condotta lecita e valutabile ai fini del giudizio proprio perché, seppur invitato, il ricorrente non si è sottoposto al test.
A fronte del valore di piena prova dei verbali, parte ricorrente non ha allegato alcuna circostanza che, se provata, avrebbe potuto sostenere le sue ragioni, né ha presentato querela di falso avverso i verbali.
La motivazione della sentenza è stata chiara nel ritenere assente la prova da parte del ricorrente.
Oltre a non fornire alcuna prova delle circostanze addotte a propria difesa, l'appellante, come osserva il
Giudice di prime cure, si limita a spendere argomenti contraddittori, da un lato sostenendo di essere stato perfettamente lucido e sobrio, salvo poi perdere il controllo del veicolo e finire contro ad una recinzione;
né sussistono ragioni plausibili per cui il conducente, certo della propria sobrietà, non abbia di propria iniziativa chiesto di essere sottoposto all'etilometro.
Tutto ciò premesso, i motivi riguardanti l'illegittimità della sentenza per motivazione assente o contraddittoria, oltre che per omessa pronuncia, appaiono privi di fondamento e non meritano di essere accolti.
Della violazione del principio iuxta alligata et probata, ex art. 115 c.p.c.
I restanti motivi possono essere trattati contestualmente.
Tali motivi sono infondati.
Si tratterebbe, anzitutto, della negazione al ricorrente della concessione dei termini ex art. 320 c.p.c., di cui in parte già si è detto.
Dinanzi al Giudice di Pace era prevista (prima della riforma) in prima udienza, ex art. 320, co.3, c.p.c., la precisazione definitiva dei fatti che ciascuna parte poneva a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, nonché la produzione di documenti e la richiesta di mezzi di prova.
Inoltre, quando si fosse reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il Giudice avrebbe potuto fissare una udienza per ulteriori produzioni e prove.
La scopo della norma è quello di rendere particolarmente concentrata la trattazione della causa davanti al
Giudice di Pace. Per far ciò, viene consentito un solo rinvio ad udienza successiva, per la richiesta di prove o la produzione di documenti, e solamente a condizione che esso sia divenuto necessario a seguito della attività difensiva svolta dalle parti nella prima udienza.
Ne consegue che la prova ai sensi dell'art. 320 cpc, co. IV deve essere articolata in prima udienza, potendosi nella seconda udienza procedere ad “ulteriori” produzioni e richieste di prova solo se ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza.
Nel caso specifico, nulla di quanto prospettato dalla convenuta nella prima difesa giustifica la CP_1
richiesta di ulteriori istanze istruttorie da parte ricorrente che, peraltro, nell'atto introduttivo, si è limitata, in via generica, a riservarsi di presentare istanze istruttorie in esito alla costituzione di controparte, senza formulare richiesta di una prova per testi sulle circostanze dedotte in atti, né indicare i testi, né altre prove.
Va peraltro precisato che le condotte contestate all'appellante nei decreti impugnati sono attestate dai verbali di accertamento redatti dai Carabinieri di Vittorio Veneto, verbali che fanno prova fino a querela di falso dei fatti che il verbalizzante ha attestato essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Parte Avverso tali verbali il sig. on ha promosso querela di falso, come avrebbe ben potuto fare, né ha fornito altri mezzi di prova idonei a supportare la propria tesi difensiva o a smentire le circostanze dedotte dagli agenti verbalizzati e fondanti i provvedimenti oggetto di contestazione.
A riguardo, l'appellante contesta l'idoneità dei verbali a provare la guida in stato di ebbrezza e la dinamica del sinistro, in ragione del fatto che gli stessi presenterebbero evidenti elementi di contrarietà, tali da escluderne il valore probatorio.
E ciò con particolare riferimento al verbale n. 0411645 del 17.4.2022, che “oltre a non essere sottoscritto dall'opponente e a non essere mai stato notificato a quest'ultimo, appariva compilato dopo e successivamente agli altri verbali, senza alcuna consequenzialità logico giuridica”. In realtà, il contenuto del verbale appare perfettamente congruo e coerente con gli altri verbali, anche rispetto al “verbale di accertamenti urgenti sulle persone (art. 354, co.3, c.p.p.), finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue” redatto in data 17/04/2022 ad ore 05:40. Il suddetto verbale, sottoscritto dal trasgressore, oltre che dagli accertatori, in particolare, attesta che è stato disposto il controllo del conducente del veicolo poiché ha manifestato “precario equilibrio, alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso e occhi lucidi arrossati”.
Attesta, altresì, che il conducente “è rimasto coinvolto nel sinistro stradale …omissis…e che ciò ha fatto sorgere il sospetto di una recente ingestione di sostanze alcoliche con conseguente alterazione delle condizioni psicofisiche, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 186 e 1876 bis C.d.s..” Attesta, infine, che non si è proceduto al controllo del tasso alcolemico perché il conducente ha rifiutato.
Nessuna contraddittorietà è, pertanto, ravvisabile,
Parte A riguardo, peraltro, la difesa del sig. mmette che “i c.d. elementi sintomatici possono rilevare solo quando
l'accertamento tecnico non sia possibile (ad es. in caso di rifiuto e/o alcoltest non andato a buon fine e/o inutilizzabile e/o sostituito da diversi accertamenti quali il prelievo ematico per fini sanitari), e non quando lo stesso venga omesso per una scelta, peraltro non motivata, dei soggetti preposti al controllo” (cfr. ricorso in appello 13/12/2023 pag. 26).
Contr Nel caso in esame, però, si evince chiaramente dalla documentazione in atti che è stato il sig. a rifiutare di sottoporsi al test.
Va inoltre evidenziato che è intervenuta condanna dei sig. on decreto del GIP di Treviso, Parte_1
in data 17/02/2024 (e quindi in un momento successivo al deposito della sentenza impugnata, con ciò rendendo la sua produzione legittima), riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 186 bis co.1, e co.6, e 186 co.22, sexies D.Lgs n. 285/1992 perché essendo stato fermato alla guida…omissis...richiesto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, si rifiutava.
Per quanto non si sia in presenza di una sentenza dibattimentale di condanna, con conseguente applicabilità dell'art. 651 c.p.c., l'accertamento contenuto nel decreto di condanna può essere liberamente valutato dal giudice insieme agli altri esiti processuali, quale elemento di prova.
Provata, quindi, la circostanza che il conducente si è rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, la procedura adottata dagli agenti per rilevare lo stato di ebbrezza dello stesso non concreta alcuna violazione.
Dagli atti emerge, altresì, che la pattuglia dei Carabinieri era intervenuta “poiché segnalato un conducente alla guida dell'autovettura Ford Escort TV999177 che procedeva an andatura pericola ed indecisa ……il veicolo veniva individuato dall'equipaggio potendo accertare che il veicolo invadeva pericolosamente l'opposto senso di marcia” (cfr. contestazione 22/04/22 all. 21 memoria difensiva fascicolo di primo grado). CP_1
La pattuglia, pertanto, aveva direttamente accertato anche queste ulteriori condotte sintomatiche di uno stato psicofisico alterato del conducente, che vieppiù, tentando di eludere il controllo degli agenti non si fermava all'Alt, riprendeva la marcia e poi perdeva il controllo del mezzo che finiva la sua corsa contro il muro di recinzione, ai margini della carreggiata.
Tutto ciò premesso, non può essere contestata al Giudice di prime cure la violazione del principio iuxta alligata et probata, in quanto l'allegazione e la prova di elementi di fatto e di diritto fondanti l'opposizione promossa è onere che grava sulla parte che introduce il ricorso.
Contrariamente a quanto assunto da parte appellante, non è ravvisabile nella sentenza impugnata alcuna violazione del principio di valutazione delle prove ex art 115 c.p.c.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha potuto desumere dai verbali in atti, che si ribadisce fanno prova fino a querela di falso (nel caso de quo non presentata), la condotta perseguibile del sig. contestata Parte_1
nei decreti impugnati. Parte ricorrente, del resto, nemmeno in primo grado ha indicato mezzi di prova dei quali intendesse avvalersi, né può ravvisarsi l'eccepita violazione del principio di valutazione delle prove nella mancata concessione dei termini ex art. 320 c.p.c. non essendo emerso dalla costituzione di parte resistente alcun elemento che ne giustificasse la richiesta.
Anche i motivi di appello n. 3, 4, 5 e 6 sono, pertanto, infondati e devono essere rigettati.
Quanto al motivo indicato al n. 8 sulla sospensiva dell'esecutività della sentenza o dell'ordinanza di sospensione della patente di guida, il giudice si è pronunciato con ordinanza del 18/04/2024, rigettando l'istanza in difetto dei presupposti.
Delle spese di lite. Con riguardo alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della mera discussione all'udienza del
6/3/2025, senza deposito di scritti conclusivi.
La determinazione delle spese di lite è avvenuta sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi per le cause di valore fino a euro 1.100,00, complessità bassa.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello promosso dal sig. Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Parte_1
complessivi € 262,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Così deciso in Treviso, 6.3.2025.
Il Giudice
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO nel giudizio di Appello n. r.g. 285/2024 promossa con ricorso in appello ex art. 2 e ss. D.lgs n. 150/2011 e art. 434 e ss. c.p.c. datato 13.12.2023 da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Tino Maccarrone giusta mandato allegato telematicamente al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Conegliano (TV) in Via
Madonna n. 71
- appellante - nei confronti del
, Controparte_1
in persona del Prefetto pro tempore (c.f. ) P.IVA_1
- appellato- rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato a Venezia, in piazza
San Marco n. 63
.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato il data 19/01/2024, il sig. proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n° 43/2023 del Giudice di Pace di Conegliano, dott. Massimiliano Marchetti, pubblicata il 12/5/2023, emessa in data 6/4/2023 a definizione del procedimento RG n. 298-595\2022, chiedendone la riforma integrale.
Parte Il sig. con due distinti procedimenti 595/2022 R.G. e 298/2022 R.G., aveva, infatti, proposto opposizione avverso il decreto del 9.5.2022, n. prot. M_IT PR_TVSPC 00024560 09/05/2022 Area III, della di e il decreto n. 2200022735 del 1.8.2022, n. prot. M_IT PR_TVSPC Controparte_2 CP_1
00037437 01/08/2022 Area III, della di , chiedendo in via preliminare: Controparte_2 CP_1
sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con conseguente restituzione immediata del documento di guida, in via principale annullare e/o invalidare e/o rendere inefficace, il decreto del
9.5.2022, n. prot. M_IT PR_TVSPC 00024560 09/05/2022 Area III, della di , Controparte_2 CP_1
di sospensione della patente di guida, nonché il decreto n. 2200022735 del 1.8.2022, n. prot. M_IT
PR_TVSPC 00037437 01/08/2022 Area III, della di , di proroga della Controparte_2 CP_1
sospensione della patente di guida, con conseguente restituzione del documento di circolazione.
Nel costituirsi in giudizio la eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione in quanto tardivamente proposta;
nel merito, ne chiedeva il rigetto perché comunque infondato in fatto e in diritto, per rimettere ogni valutazione al competente giudice penale del Tribunale.
All'udienza del 30.1.2023 nessuno compariva per la appellata;
il procedimento n. 595/2022 CP_1
R.G. veniva riunito per connessione soggettiva e oggettiva al procedimento n. 298/2022 R.G. ed il
Giudice di Pace, senza concedere i termini ex art. 320 c.p.c. richiesti dal ricorrente, rinviava per decisione e lettura del dispositivo all'udienza del 27.3.2023, poi rinviata d'ufficio per i medesimi incombenti al
3.4.2023.
Il 6.4.2023, rassegnate le conclusioni delle parti, il GdP definitivamente pronunciando con sentenza n.
43/232 sui ricorsi riuniti sub R.G. 298-595/22, li respingeva entrambi e, per l'effetto, confermava i provvedimenti opposti, compensando le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza il sig. roponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) illegittimità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
2) illegittimità della sentenza per motivazione assente e\o contradditoria per violazione del minimo costituzionale in violazione degli artt. 319-320 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c.;
3) violazione del principio iuxta alligata et probata in violazione dell'artt.115 c.p.c.;
4) errata applicazione del principio di valutazione delle prove in violazione dell'art. 115 c.p.c.;
5) omessa valutazione di risultanze istruttorie decisive e mancata motivazione sulla loro irrilevanza ed esclusione in violazione dell'art. 115 c.p.c.;
6) violazione e\o falsa applicazione di legge in merito alla rilevanza dei c.d. elementi sintomatici in assenza di accertamento etilometrico;
7) vizio di motivazione contraddittoria e\o apparente e\o perplessa e\o inesistente in violazione dell'art. 132 c.p.c.;
8) sulla sospensiva dell'esecutività della sentenza e/o dell'ordinanza di sospensione della patente di guida.
In accoglimento di uno o più dei suddetti motivi, l'appellante chiedeva al Tribunale adito di annullare e/o rendere invalido e/o rendere comunque inefficace il verbale di contestazione per violazione dell'art. 186 bis co. 6 del C.d.s. del 17.4.2022 ore 05.50, oltre al verbale n. 195539437 del 17.4.2022 redatto per asserita violazione dell'art. 186 bis, co.2 C.d.s., del 17.4.2022 ore 6.45, immediatamente contestati al sig.
[...]
Parte
oggetto di opposizione in primo grado, ordinando, per l'effetto, la restituzione al sig. ella Pt_1
patente di guida e dell'autoveicolo sequestrato, con conseguente annullamento della decurtazione di 5+5 punti e della sanzione amministrativa di € 678,00.
Chiedeva l'appellante, inoltre, di annullare, e/o invalidare, e/o rendere inefficace, il decreto del 9.5.2022,
n. prot. M_IT PR_TVSPC 00024560 09/05/2022 Area III, della di , di Controparte_2 CP_1
sospensione della patente, nonché il decreto n. 2200022735 del 1.8.2022, n. prot. M_IT PR_TVSPC
00037437 01/08/2022 Area III, della di , di proroga della sospensione della Controparte_2 CP_1
patente di guida n. intestata al ricorrente, ordinando per l'effetto la restituzione definitiva NumeroD_1
della patente di guida.
Nel costituirsi in sede di appello, il resistente, dopo aver eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello avversario per tardività, chiedeva, in via principale e nel merito, il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate, in fatto ed in diritto. Sosteneva, infatti, il resistente che il provvedimento impugnato fosse stato legittimamente adottato e che l'atto di appello avesse come unico sostanziale motivo l'asserita mancanza di prova della circostanza che il conducente si fosse rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, circostanza, a suo dire, smentita dai verbali di accertamento redatti dai Carabinieri intervenuti in loco.
Sciogliendo la riserva trattenuta alla prima udienza del 18/04/2024, pronunciandosi sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e/o dell'ordinanza di sospensione della patente di guida avanzata dal ricorrente, il Giudice ritenuto l'appello non manifestamente fondato, senza che le allegazioni potessero integrare il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile lamentato dall'appellante, rigettava l'istanza e rinviava, per la discussione, all'udienza del 6/3/2025.
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Dell'eccezione di tardività del ricorso in appello
Quanto all'eccezione preliminare di tardività del ricorso in appello, la resistente adduce essere stato depositato il 14/12/2023, oltre il termine ultimo del 13/12/2023, decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., con conseguente intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
L'eccezione non merita accoglimento e deve essere rigettata. Il ricorrente ha infatti attestato il deposito del ricorso nel termine tempestivo del 13/12/2023 (cfr. All.to n. 1 ricorrente).
Dell'illegittimità della sentenza per motivazione assente e/o contraddittoria, per omessa pronuncia.
Si ritiene di poter trattare unitamente i motivi di appello di cui ai nn. 1, 2, e 7, tutti relativi ai lamentati vizi di motivazione della sentenza, rispetto alla quale vengono contestate l'omissione e la contraddittorietà della stessa, in violazione degli artt. 319, 320 e 132 c.p.c.
Secondo parte appellante, il Giudice di Pace, oltre a non essersi pronunciato sulle domande in violazione dell'art. 112 c.p.c., non avrebbe nemmeno motivato la decisione di rigettare i ricorsi, confermando i provvedimenti opposti, e avrebbe semplicisticamente aderito alla dinamica dei fatti prospettata dalla
, dando per provato lo stato di ebbrezza del conducente appellante, limitandosi a sostenere, in CP_1 parte motiva, che quest'ultimo non avrebbe dimostrato che gli Agenti verbalizzanti non lo avevano sottoposto ad alcooltest, né gli avevano formulato espressa richiesta in tal senso.
Il Giudice avrebbe, peraltro, impedito all'appellante di dare prova delle proprie ragioni rifiutando la concessione dei termini richiesti ex art. 320 c.p.c.
I suddetti motivi di appello non sono fondati e non meritano di essere accolti.
Il Giudice di prime cure è giunto alla decisione di respingere i ricorsi partendo dall'accertata assenza di prova della versione dell'opponente e svolgendo un ragionamento deduttivo, seppur sintetico, che priva di verosimiglianza quanto sostenuto dal ricorrente.
Parte In particolare, il sig. dduce di non essere stato sottoposto all'esame dell'alcool test da parte dei
Carabinieri, che non gli avrebbero neppure chiesto la disponibilità a procedere a tale accertamento.
Egli insiste, inoltre, nel sostenere la legittimità della propria condotta, negando il contestato stato di ebbrezza alla guida che, a suo dire, dovrebbe essere escluso per non aver egli assunto bevande alcooliche in ragione della propria fede religiosa, visto il Ramadan corrente nel periodo dei fatti.
Illegittima sarebbe stata, pertanto, la contestazione del reato ex art. 186 bis, co. 6, Cds, da parte degli agenti non sussistendo il contestato di rifiuto di sottoporsi all'alcooltest appellante.
Illegittima sarebbe, infine, anche la contestazione di aver provocato un incidente guidando sotto l'influenza bevande alcoliche, ex art. 186 bis, co. 2, Cds, sostenendo di essere uscito di strada andando ad impattare contro un muro di recinzione, solo in quanto abbagliato da fari dell'auto di pattuglia dei
Carabinieri che lo stava inseguendo.
Preso atto delle prospettazioni di parte appellante, il Giudice di Pace si è pronunciato con motivazione non apparente e sufficiente, rigettando entrambi i ricorsi e confermando i provvedimenti opposti.
Parte Diversamente da quanto ritenuto dal sig. la pronuncia di rigetto è motivata.
L'opponente non ha provato le circostanze addotte a sostegno delle proprie ragioni.
Egli non ha infatti allegato, nel ricorso introduttivo, alcuna circostanza che gli avrebbe consentito, anche a mezzo del deposito delle successive memorie, di provare la propria versione, limitandosi alla mera negazione delle affermazioni avversarie. Al contrario, dalla lettura dei verbali, aventi valore di prova legale, emerge chiaramente il rifiuto del ricorrente alla sottoposizione al test.
I verbali in atti fanno piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze avvenute alla presenza dei
Parte verbalizzanti;
gli agenti hanno chiaramente riportato il rifiuto del sig.
A causa della mancata sottoposizione ad alcol test gli agenti hanno descritto gli indici sintomatici dell'avvenuta assunzione di alcol, condotta lecita e valutabile ai fini del giudizio proprio perché, seppur invitato, il ricorrente non si è sottoposto al test.
A fronte del valore di piena prova dei verbali, parte ricorrente non ha allegato alcuna circostanza che, se provata, avrebbe potuto sostenere le sue ragioni, né ha presentato querela di falso avverso i verbali.
La motivazione della sentenza è stata chiara nel ritenere assente la prova da parte del ricorrente.
Oltre a non fornire alcuna prova delle circostanze addotte a propria difesa, l'appellante, come osserva il
Giudice di prime cure, si limita a spendere argomenti contraddittori, da un lato sostenendo di essere stato perfettamente lucido e sobrio, salvo poi perdere il controllo del veicolo e finire contro ad una recinzione;
né sussistono ragioni plausibili per cui il conducente, certo della propria sobrietà, non abbia di propria iniziativa chiesto di essere sottoposto all'etilometro.
Tutto ciò premesso, i motivi riguardanti l'illegittimità della sentenza per motivazione assente o contraddittoria, oltre che per omessa pronuncia, appaiono privi di fondamento e non meritano di essere accolti.
Della violazione del principio iuxta alligata et probata, ex art. 115 c.p.c.
I restanti motivi possono essere trattati contestualmente.
Tali motivi sono infondati.
Si tratterebbe, anzitutto, della negazione al ricorrente della concessione dei termini ex art. 320 c.p.c., di cui in parte già si è detto.
Dinanzi al Giudice di Pace era prevista (prima della riforma) in prima udienza, ex art. 320, co.3, c.p.c., la precisazione definitiva dei fatti che ciascuna parte poneva a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, nonché la produzione di documenti e la richiesta di mezzi di prova.
Inoltre, quando si fosse reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il Giudice avrebbe potuto fissare una udienza per ulteriori produzioni e prove.
La scopo della norma è quello di rendere particolarmente concentrata la trattazione della causa davanti al
Giudice di Pace. Per far ciò, viene consentito un solo rinvio ad udienza successiva, per la richiesta di prove o la produzione di documenti, e solamente a condizione che esso sia divenuto necessario a seguito della attività difensiva svolta dalle parti nella prima udienza.
Ne consegue che la prova ai sensi dell'art. 320 cpc, co. IV deve essere articolata in prima udienza, potendosi nella seconda udienza procedere ad “ulteriori” produzioni e richieste di prova solo se ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza.
Nel caso specifico, nulla di quanto prospettato dalla convenuta nella prima difesa giustifica la CP_1
richiesta di ulteriori istanze istruttorie da parte ricorrente che, peraltro, nell'atto introduttivo, si è limitata, in via generica, a riservarsi di presentare istanze istruttorie in esito alla costituzione di controparte, senza formulare richiesta di una prova per testi sulle circostanze dedotte in atti, né indicare i testi, né altre prove.
Va peraltro precisato che le condotte contestate all'appellante nei decreti impugnati sono attestate dai verbali di accertamento redatti dai Carabinieri di Vittorio Veneto, verbali che fanno prova fino a querela di falso dei fatti che il verbalizzante ha attestato essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Parte Avverso tali verbali il sig. on ha promosso querela di falso, come avrebbe ben potuto fare, né ha fornito altri mezzi di prova idonei a supportare la propria tesi difensiva o a smentire le circostanze dedotte dagli agenti verbalizzati e fondanti i provvedimenti oggetto di contestazione.
A riguardo, l'appellante contesta l'idoneità dei verbali a provare la guida in stato di ebbrezza e la dinamica del sinistro, in ragione del fatto che gli stessi presenterebbero evidenti elementi di contrarietà, tali da escluderne il valore probatorio.
E ciò con particolare riferimento al verbale n. 0411645 del 17.4.2022, che “oltre a non essere sottoscritto dall'opponente e a non essere mai stato notificato a quest'ultimo, appariva compilato dopo e successivamente agli altri verbali, senza alcuna consequenzialità logico giuridica”. In realtà, il contenuto del verbale appare perfettamente congruo e coerente con gli altri verbali, anche rispetto al “verbale di accertamenti urgenti sulle persone (art. 354, co.3, c.p.p.), finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue” redatto in data 17/04/2022 ad ore 05:40. Il suddetto verbale, sottoscritto dal trasgressore, oltre che dagli accertatori, in particolare, attesta che è stato disposto il controllo del conducente del veicolo poiché ha manifestato “precario equilibrio, alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso e occhi lucidi arrossati”.
Attesta, altresì, che il conducente “è rimasto coinvolto nel sinistro stradale …omissis…e che ciò ha fatto sorgere il sospetto di una recente ingestione di sostanze alcoliche con conseguente alterazione delle condizioni psicofisiche, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 186 e 1876 bis C.d.s..” Attesta, infine, che non si è proceduto al controllo del tasso alcolemico perché il conducente ha rifiutato.
Nessuna contraddittorietà è, pertanto, ravvisabile,
Parte A riguardo, peraltro, la difesa del sig. mmette che “i c.d. elementi sintomatici possono rilevare solo quando
l'accertamento tecnico non sia possibile (ad es. in caso di rifiuto e/o alcoltest non andato a buon fine e/o inutilizzabile e/o sostituito da diversi accertamenti quali il prelievo ematico per fini sanitari), e non quando lo stesso venga omesso per una scelta, peraltro non motivata, dei soggetti preposti al controllo” (cfr. ricorso in appello 13/12/2023 pag. 26).
Contr Nel caso in esame, però, si evince chiaramente dalla documentazione in atti che è stato il sig. a rifiutare di sottoporsi al test.
Va inoltre evidenziato che è intervenuta condanna dei sig. on decreto del GIP di Treviso, Parte_1
in data 17/02/2024 (e quindi in un momento successivo al deposito della sentenza impugnata, con ciò rendendo la sua produzione legittima), riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 186 bis co.1, e co.6, e 186 co.22, sexies D.Lgs n. 285/1992 perché essendo stato fermato alla guida…omissis...richiesto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, si rifiutava.
Per quanto non si sia in presenza di una sentenza dibattimentale di condanna, con conseguente applicabilità dell'art. 651 c.p.c., l'accertamento contenuto nel decreto di condanna può essere liberamente valutato dal giudice insieme agli altri esiti processuali, quale elemento di prova.
Provata, quindi, la circostanza che il conducente si è rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, la procedura adottata dagli agenti per rilevare lo stato di ebbrezza dello stesso non concreta alcuna violazione.
Dagli atti emerge, altresì, che la pattuglia dei Carabinieri era intervenuta “poiché segnalato un conducente alla guida dell'autovettura Ford Escort TV999177 che procedeva an andatura pericola ed indecisa ……il veicolo veniva individuato dall'equipaggio potendo accertare che il veicolo invadeva pericolosamente l'opposto senso di marcia” (cfr. contestazione 22/04/22 all. 21 memoria difensiva fascicolo di primo grado). CP_1
La pattuglia, pertanto, aveva direttamente accertato anche queste ulteriori condotte sintomatiche di uno stato psicofisico alterato del conducente, che vieppiù, tentando di eludere il controllo degli agenti non si fermava all'Alt, riprendeva la marcia e poi perdeva il controllo del mezzo che finiva la sua corsa contro il muro di recinzione, ai margini della carreggiata.
Tutto ciò premesso, non può essere contestata al Giudice di prime cure la violazione del principio iuxta alligata et probata, in quanto l'allegazione e la prova di elementi di fatto e di diritto fondanti l'opposizione promossa è onere che grava sulla parte che introduce il ricorso.
Contrariamente a quanto assunto da parte appellante, non è ravvisabile nella sentenza impugnata alcuna violazione del principio di valutazione delle prove ex art 115 c.p.c.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha potuto desumere dai verbali in atti, che si ribadisce fanno prova fino a querela di falso (nel caso de quo non presentata), la condotta perseguibile del sig. contestata Parte_1
nei decreti impugnati. Parte ricorrente, del resto, nemmeno in primo grado ha indicato mezzi di prova dei quali intendesse avvalersi, né può ravvisarsi l'eccepita violazione del principio di valutazione delle prove nella mancata concessione dei termini ex art. 320 c.p.c. non essendo emerso dalla costituzione di parte resistente alcun elemento che ne giustificasse la richiesta.
Anche i motivi di appello n. 3, 4, 5 e 6 sono, pertanto, infondati e devono essere rigettati.
Quanto al motivo indicato al n. 8 sulla sospensiva dell'esecutività della sentenza o dell'ordinanza di sospensione della patente di guida, il giudice si è pronunciato con ordinanza del 18/04/2024, rigettando l'istanza in difetto dei presupposti.
Delle spese di lite. Con riguardo alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e della mera discussione all'udienza del
6/3/2025, senza deposito di scritti conclusivi.
La determinazione delle spese di lite è avvenuta sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi per le cause di valore fino a euro 1.100,00, complessità bassa.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello promosso dal sig. Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Parte_1
complessivi € 262,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Così deciso in Treviso, 6.3.2025.
Il Giudice
Marina Righi