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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5644 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TA TT TH de Courtelary Presidente
NA UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Davide Conti che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
– - Controparte_1 CP_2
(C.F. ) P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giancarlo Guarino che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
1 Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di n. 13209/2022, resa nel procedimento n.r.g. 67752/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava Parte_1 innanzi alla Corte d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di n. 13209/2022 con cui era stato così statuito :
“Accerta che l (F.I.J.L.K.A.M.) è l'unica Controparte_1
Federazione ri ll i;
CP_3 Pt_1 Pt_1 per l'effetto ordina alla convenuta la immediata cessazione: dell'utilizzo di nomi o di Pt_1 segni distintivi idonei a produrre sione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati dalla attrice, ivi incluso il riferimento al Ju Jitsu ed alla “ Federazione” nell'acronimo;
- del compimento di qualunque atto idoneo a creare confusione con l'attività dell , CP_2 come, in via esemplificativa e non esaustiva, il denominare “ Campionati” le proprie manifestazioni e prevedere il conferimento di titoli sportivi conseguenti;
- dell'utilizzo diretto o indiretto di ogni altro mezzo non conforme ai principi della lealtà e della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare la . Dispone la pubblicazione di un estratto CP_2 della sentenza con modalità idonee alla diffusione pubblica della notizia sul quotidiano “ Il Messaggero” con oneri a carico della parte convenuta. Respinge la domanda di risarcimento danni da concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.. Condanna la Parte_1
a rifondere in favore della Controparte_1
le spese
[...] CP_2 complessivo di € 7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge” . Era chiesta la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Parte appellata ( si Controparte_1 CP_2 costituiva e chiedeva il rigetto dell'istanza di inibitoria e dell'appello .
Con ordinanza depositata il dodici aprile 2023 la Corte respingeva l'istanza di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del ventidue settembre 2025. sostituita con il deposito telematico di note ex art. 127-ter del d. lgs. n. 149/2022 con decreto del trenta giugno 2025 ritualmente comunicato.
Con provvedimento del venticinque settembre 2025 la Corte, rilevato il mancato deposito di note rinviava ex art. 309 c.p.c. al sei ottobre 2025 ore 11.
Le parti non comparivano e la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del ventidue settembre 2025, come da decreto del trenta giugno 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non
2 sono comparse all'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il sei ottobre 2025 ore 11,00, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Roma, sei ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA UC TA TT TH de Courtelary
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TA TT TH de Courtelary Presidente
NA UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Davide Conti che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
– - Controparte_1 CP_2
(C.F. ) P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giancarlo Guarino che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
1 Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di n. 13209/2022, resa nel procedimento n.r.g. 67752/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava Parte_1 innanzi alla Corte d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di n. 13209/2022 con cui era stato così statuito :
“Accerta che l (F.I.J.L.K.A.M.) è l'unica Controparte_1
Federazione ri ll i;
CP_3 Pt_1 Pt_1 per l'effetto ordina alla convenuta la immediata cessazione: dell'utilizzo di nomi o di Pt_1 segni distintivi idonei a produrre sione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati dalla attrice, ivi incluso il riferimento al Ju Jitsu ed alla “ Federazione” nell'acronimo;
- del compimento di qualunque atto idoneo a creare confusione con l'attività dell , CP_2 come, in via esemplificativa e non esaustiva, il denominare “ Campionati” le proprie manifestazioni e prevedere il conferimento di titoli sportivi conseguenti;
- dell'utilizzo diretto o indiretto di ogni altro mezzo non conforme ai principi della lealtà e della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare la . Dispone la pubblicazione di un estratto CP_2 della sentenza con modalità idonee alla diffusione pubblica della notizia sul quotidiano “ Il Messaggero” con oneri a carico della parte convenuta. Respinge la domanda di risarcimento danni da concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.. Condanna la Parte_1
a rifondere in favore della Controparte_1
le spese
[...] CP_2 complessivo di € 7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge” . Era chiesta la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Parte appellata ( si Controparte_1 CP_2 costituiva e chiedeva il rigetto dell'istanza di inibitoria e dell'appello .
Con ordinanza depositata il dodici aprile 2023 la Corte respingeva l'istanza di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del ventidue settembre 2025. sostituita con il deposito telematico di note ex art. 127-ter del d. lgs. n. 149/2022 con decreto del trenta giugno 2025 ritualmente comunicato.
Con provvedimento del venticinque settembre 2025 la Corte, rilevato il mancato deposito di note rinviava ex art. 309 c.p.c. al sei ottobre 2025 ore 11.
Le parti non comparivano e la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del ventidue settembre 2025, come da decreto del trenta giugno 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non
2 sono comparse all'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il sei ottobre 2025 ore 11,00, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Roma, sei ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA UC TA TT TH de Courtelary
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