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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/11/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n° 591/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, in qualità di coniuge superstite ed erede avente causa del defunto Parte_1 signor rappresentata e difesa dall'avv. Ettorino Di Prinzio;
Persona_1
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
- resistente - avente ad oggetto: rendita ai superstiti ed assegno funerario.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26.10.2024 l'istante indicata in epigrafe ricorreva in giudizio, in qualità di coniuge superstite del defunto chiedendo di accertare e Persona_1 dichiarare che il coniuge era affetto, in vita, da “carcinoma della laringe” e “fibrosi polmonare” di origine professionale e, conseguentemente, la sussistenza del nesso eziologico tra il decesso e le tecnopatie dalle quali lo stesso era gravato in vita, con condanna dell' CP_1 alla corresponsione in suo favore della rendita ai superstiti prevista dall'art. 85, comma 1 n. 1,
D.P.R. 1124/1965 e dell'assegno funerario previsto dall'art. 85, comma 3, del citato D.P.R.
1 Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del de cuius dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che:
“[…] il era affetto in vita da pneumopatia interstiziale (fibrosi Persona_1 polmonare), avendo contratto tale malattia a motivo del lavoro svolto per 25 anni come operaio nell'industria della ceramica. Tale malattia, con ogni probabilità, ne ha causato il decesso. Ne consegue quindi si debba riconoscere la rendita ai superstiti alla vedova
. A margine si segnala che, poiché il aveva cessato l'attività Parte_1 Per_1 lavorativa nel Settembre 1999, e la prima certificazione in atti di malattia polmonare risale al
22.07.2022 (TC del torace), si superava il periodo massimo di indennizzabilità stabilito in 20 anni;
tuttavia è presumibile, pur in assenza di altra documentazione clinica, che la malattia sia insorta ben prima del 2022”.
In particolare, quanto al carcinoma laringeo di cui era affetto in vita il Persona_1
CTU ha chiarito che: “con elevata probabilità, che il fumo di sigaretta sia stata causa unica e sufficiente nel determinare l'insorgenza del carcinoma laringeo nel Sig. Per_1
.
[...]
Quanto invece alla fibrosi polmonare il nominato consulente ha precisato quanto segue: “
[...]
dal 1975 al settembre 1999, quindi per 25 anni, ha svolto attività Persona_1 lavorativa, in qualità di operaio, alle dipendenze della “ ”, azienda Controparte_2 produttrice di sanitari (vasi, bidet,l avandini, colonne, vasche) con sede in Sant'Eusanio del
Sangro, presso il reparto “Colaggio”. Durante la sua attività, svolta in ambiente chiuso,
2 senza alcuna protezione, e per otto ore al giorno, è stato a contatto con varie sostanze ed in particolare con carbonato di calcio e silice. Tali sostanze venivano inalate prevalentemente nelle operazioni di smaltatura, carteggiatura e spolveratura.
A seguito di un esame TC del torace, effettuato in data 22.07.2022, si evidenziarono segni di fibrosi polmonare in entrambi i polmoni, caratterizzati da “ispessimento dell'interstizio intralobulare e dei setti intra lobulari a prevalente interessamento mantellare, da bronchiectasie e bronchiolectasie da trazione con deformità delle strutture bronco-vasali e da alcune formazioni pseudocistiche in sede sub-pleurica anteriore sn disposte su strati concentrici come per “polmone alveare”.
Successive visite specialistiche pneumologiche effettuate ad Ascoli Piceno e a Chieti, confermarono la diagnosi di fibrosi polmonare.
Nel corso dei mesi successivi si assisteva ad un peggioramento del quadro radiologico (TC torace del 29.8.2023), strumentale e clinico, con insufficienza respiratoria ipossiemica, dispnea ed affaticamento al minimo sforzo, e prescrizione di ossigeno (come da visita pneumologica del 21.11.2023).
In data 13.12.2023 si assisteva al decesso del presso la propria abitazione. Per_1
Orbene, dalla disamina della documentazione in atti, in particolare della TC del torace del
29.08.2023 e della consulenza specialistica pneumologica del 21.11.2023 (effettuata 3 settimane prima del decesso) risulta chiaramente come il quadro clinico polmonare abbia subito un rapido peggioramento al punto da necessitare di ossigeno terapia.
Sempre dalla documentazione in atti, non si fa menzione delle altre patologie segnalate nella scheda ISTAT (carcinoma laringeo e scompenso cardiaco), il che porterebbe ad escludere, come causa principale di morte, sia la progressione della neoplasia (non segni di ripetizione loco-regionale né di metastasi a distanza) che la insorgenza di una insufficienza cardiaca (a tal proposito, dopo l'evento miocardico acuto del 1998, il non ha più presentato Per_1 problematiche di natura cardiaca, tant'è che nell'ultima consulenza cardiologica presente in atti, datata 12.09.2022, la Dr.ssa della Cardiologia di Chieti segnalava un ventricolo Per_2 sinistro di normali dimensioni con funzione sistolica globale perfettamente conservata
(Frazione di Eiezione pari al 60%) ed escludeva condizioni cardiache attive).
Pertanto, bisogna concludere che, sulla base della documentazione in atti, la morte del
[...]
è avvenuta come conseguenza della pneumopatia. Per_1
Resta, come ultimo passaggio, dimostrare se la pneumopatia sia stata o meno contratta in conseguenza dell'attività lavorativa svolta dal ininterrottamente per 25 anni, Per_1 presso l'industria della ceramica di Sant'Eusanio del Sangro, in qualità di operaio La CP_2
3 fibrosi polmonare, o pneumopatia interstiziale, è una malattia polmonare cronica e progressiva caratterizzata dalla formazione di tessuto fibrotico nel polmone con conseguente rigidità del parenchima e conseguente difficoltà nella respirazione.
Questa malattia in circa un terzo dei casi si manifesta senza alcuna causa apparente (fibrosi polmonare idiopatica); tra le forme secondarie o a eziologia nota spiccano quelle causate da esposizione ed inalazione di sostanze tossiche, ed in particolare di polveri aerodisperse contenenti silice cristallina ed altre sostanze come quarzo, argilla e smalti.
Queste sostanze vengono prodotte nell'industria della ceramica a seguito di processi lavorativi come la molatura, la levigatura, la carteggiatura, la lucidatura, e altro.
Orbene, le nuove tabelle delle malattie professionali dell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R.
1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, emanate dal
[...] con decreto 9 Aprile 2008, prevedono specificamente fibrosi Controparte_3 polmonare e pneumoconiosi nelle lavorazioni che prevedono fabbricazione di manufatti ceramici. Pe Pertanto, in presenza di lavorazioni come quelle svolte per 25 anni dal Persona_1 vi è presunzione di rischio con conseguente riconoscimento del nesso di causalità”.
Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dalla difesa di parte resistente, a fronte delle motivate note di replica del CTU, il quale ha sottolineato come:
“Effettivamente in sede di CTU si era prospettata l'eventualità di una nuova lettura delle immagini radiografiche del torace da parte di uno specialista esterno. Purtroppo, nonostante il mio interessamento (a tal proposito procedevo anche ad una richiesta di proroga al
Giudice), i radiologi da me contattati non hanno dato la loro disponibilità ad una formale ri- lettura delle radiografie per finalità medico-legale.
Fermo restando quindi la diagnosi di “fibrosi polmonare idiopatica probabile” (quindi non certezza di causa di morte unica e sufficiente), si ribadisce come, in presenza di evidente e non occasionale esposizione a rischio (nuova tabella delle malattie professionali nell'industria - fabbricazione di manufatti metallo-ceramici), debba ritenersi soddisfatto il nesso di causalità, o perlomeno di concausalità efficiente, tra esposizione a rischio e malattia tabellata.
A riguardo della terza obiezione, e cioè sulla affermazione circa la “presumibile insorgenza della malattia respiratoria prima del 2022” in assenza di certificazioni in vita, si fa riferimento alla scheda ISTAT di morte del 13.12.2023 ove viene riportata “insorgenza della fibrosi polmonare: 5 anni”.
4 Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Deve, quindi, dichiararsi la sussistenza del nesso causale tra la fibrosi polmonare di cui era affetto in vita il sig. e l'attività lavorativa svolta, nonché tra la tecnopatia Persona_1 stessa ed il decesso, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della rendita ai superstiti e dell'assegno una tantum ex art. 85 t.u. 1124/65, nella misura di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi e svalutazione monetaria come per legge.
Difatti, l'art. 85 del t.u. 1124/65 stabilisce che: “Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).”
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore antistatario. CP_1
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta e dichiara che il sig. era affetto in vita da fibrosi polmonare Persona_1 nella cui genesi ha avuto ruolo concausale, efficiente e determinante, il lavoro svolto;
-accerta e dichiara la sussistenza del nesso causale tra la tecnopatia accertata ed il decesso del sig. Persona_1
-per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della rendita ai CP_1 superstiti e dell'assegno una tantum ex art. 85 t.u. 1124/65, nella misura di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;
-condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida CP_1 in €. 2.695,50 per onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di CP_1 causa con separato decreto.
5 Così deciso in Lanciano, 07.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, in qualità di coniuge superstite ed erede avente causa del defunto Parte_1 signor rappresentata e difesa dall'avv. Ettorino Di Prinzio;
Persona_1
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
- resistente - avente ad oggetto: rendita ai superstiti ed assegno funerario.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26.10.2024 l'istante indicata in epigrafe ricorreva in giudizio, in qualità di coniuge superstite del defunto chiedendo di accertare e Persona_1 dichiarare che il coniuge era affetto, in vita, da “carcinoma della laringe” e “fibrosi polmonare” di origine professionale e, conseguentemente, la sussistenza del nesso eziologico tra il decesso e le tecnopatie dalle quali lo stesso era gravato in vita, con condanna dell' CP_1 alla corresponsione in suo favore della rendita ai superstiti prevista dall'art. 85, comma 1 n. 1,
D.P.R. 1124/1965 e dell'assegno funerario previsto dall'art. 85, comma 3, del citato D.P.R.
1 Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del de cuius dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che:
“[…] il era affetto in vita da pneumopatia interstiziale (fibrosi Persona_1 polmonare), avendo contratto tale malattia a motivo del lavoro svolto per 25 anni come operaio nell'industria della ceramica. Tale malattia, con ogni probabilità, ne ha causato il decesso. Ne consegue quindi si debba riconoscere la rendita ai superstiti alla vedova
. A margine si segnala che, poiché il aveva cessato l'attività Parte_1 Per_1 lavorativa nel Settembre 1999, e la prima certificazione in atti di malattia polmonare risale al
22.07.2022 (TC del torace), si superava il periodo massimo di indennizzabilità stabilito in 20 anni;
tuttavia è presumibile, pur in assenza di altra documentazione clinica, che la malattia sia insorta ben prima del 2022”.
In particolare, quanto al carcinoma laringeo di cui era affetto in vita il Persona_1
CTU ha chiarito che: “con elevata probabilità, che il fumo di sigaretta sia stata causa unica e sufficiente nel determinare l'insorgenza del carcinoma laringeo nel Sig. Per_1
.
[...]
Quanto invece alla fibrosi polmonare il nominato consulente ha precisato quanto segue: “
[...]
dal 1975 al settembre 1999, quindi per 25 anni, ha svolto attività Persona_1 lavorativa, in qualità di operaio, alle dipendenze della “ ”, azienda Controparte_2 produttrice di sanitari (vasi, bidet,l avandini, colonne, vasche) con sede in Sant'Eusanio del
Sangro, presso il reparto “Colaggio”. Durante la sua attività, svolta in ambiente chiuso,
2 senza alcuna protezione, e per otto ore al giorno, è stato a contatto con varie sostanze ed in particolare con carbonato di calcio e silice. Tali sostanze venivano inalate prevalentemente nelle operazioni di smaltatura, carteggiatura e spolveratura.
A seguito di un esame TC del torace, effettuato in data 22.07.2022, si evidenziarono segni di fibrosi polmonare in entrambi i polmoni, caratterizzati da “ispessimento dell'interstizio intralobulare e dei setti intra lobulari a prevalente interessamento mantellare, da bronchiectasie e bronchiolectasie da trazione con deformità delle strutture bronco-vasali e da alcune formazioni pseudocistiche in sede sub-pleurica anteriore sn disposte su strati concentrici come per “polmone alveare”.
Successive visite specialistiche pneumologiche effettuate ad Ascoli Piceno e a Chieti, confermarono la diagnosi di fibrosi polmonare.
Nel corso dei mesi successivi si assisteva ad un peggioramento del quadro radiologico (TC torace del 29.8.2023), strumentale e clinico, con insufficienza respiratoria ipossiemica, dispnea ed affaticamento al minimo sforzo, e prescrizione di ossigeno (come da visita pneumologica del 21.11.2023).
In data 13.12.2023 si assisteva al decesso del presso la propria abitazione. Per_1
Orbene, dalla disamina della documentazione in atti, in particolare della TC del torace del
29.08.2023 e della consulenza specialistica pneumologica del 21.11.2023 (effettuata 3 settimane prima del decesso) risulta chiaramente come il quadro clinico polmonare abbia subito un rapido peggioramento al punto da necessitare di ossigeno terapia.
Sempre dalla documentazione in atti, non si fa menzione delle altre patologie segnalate nella scheda ISTAT (carcinoma laringeo e scompenso cardiaco), il che porterebbe ad escludere, come causa principale di morte, sia la progressione della neoplasia (non segni di ripetizione loco-regionale né di metastasi a distanza) che la insorgenza di una insufficienza cardiaca (a tal proposito, dopo l'evento miocardico acuto del 1998, il non ha più presentato Per_1 problematiche di natura cardiaca, tant'è che nell'ultima consulenza cardiologica presente in atti, datata 12.09.2022, la Dr.ssa della Cardiologia di Chieti segnalava un ventricolo Per_2 sinistro di normali dimensioni con funzione sistolica globale perfettamente conservata
(Frazione di Eiezione pari al 60%) ed escludeva condizioni cardiache attive).
Pertanto, bisogna concludere che, sulla base della documentazione in atti, la morte del
[...]
è avvenuta come conseguenza della pneumopatia. Per_1
Resta, come ultimo passaggio, dimostrare se la pneumopatia sia stata o meno contratta in conseguenza dell'attività lavorativa svolta dal ininterrottamente per 25 anni, Per_1 presso l'industria della ceramica di Sant'Eusanio del Sangro, in qualità di operaio La CP_2
3 fibrosi polmonare, o pneumopatia interstiziale, è una malattia polmonare cronica e progressiva caratterizzata dalla formazione di tessuto fibrotico nel polmone con conseguente rigidità del parenchima e conseguente difficoltà nella respirazione.
Questa malattia in circa un terzo dei casi si manifesta senza alcuna causa apparente (fibrosi polmonare idiopatica); tra le forme secondarie o a eziologia nota spiccano quelle causate da esposizione ed inalazione di sostanze tossiche, ed in particolare di polveri aerodisperse contenenti silice cristallina ed altre sostanze come quarzo, argilla e smalti.
Queste sostanze vengono prodotte nell'industria della ceramica a seguito di processi lavorativi come la molatura, la levigatura, la carteggiatura, la lucidatura, e altro.
Orbene, le nuove tabelle delle malattie professionali dell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R.
1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, emanate dal
[...] con decreto 9 Aprile 2008, prevedono specificamente fibrosi Controparte_3 polmonare e pneumoconiosi nelle lavorazioni che prevedono fabbricazione di manufatti ceramici. Pe Pertanto, in presenza di lavorazioni come quelle svolte per 25 anni dal Persona_1 vi è presunzione di rischio con conseguente riconoscimento del nesso di causalità”.
Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dalla difesa di parte resistente, a fronte delle motivate note di replica del CTU, il quale ha sottolineato come:
“Effettivamente in sede di CTU si era prospettata l'eventualità di una nuova lettura delle immagini radiografiche del torace da parte di uno specialista esterno. Purtroppo, nonostante il mio interessamento (a tal proposito procedevo anche ad una richiesta di proroga al
Giudice), i radiologi da me contattati non hanno dato la loro disponibilità ad una formale ri- lettura delle radiografie per finalità medico-legale.
Fermo restando quindi la diagnosi di “fibrosi polmonare idiopatica probabile” (quindi non certezza di causa di morte unica e sufficiente), si ribadisce come, in presenza di evidente e non occasionale esposizione a rischio (nuova tabella delle malattie professionali nell'industria - fabbricazione di manufatti metallo-ceramici), debba ritenersi soddisfatto il nesso di causalità, o perlomeno di concausalità efficiente, tra esposizione a rischio e malattia tabellata.
A riguardo della terza obiezione, e cioè sulla affermazione circa la “presumibile insorgenza della malattia respiratoria prima del 2022” in assenza di certificazioni in vita, si fa riferimento alla scheda ISTAT di morte del 13.12.2023 ove viene riportata “insorgenza della fibrosi polmonare: 5 anni”.
4 Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Deve, quindi, dichiararsi la sussistenza del nesso causale tra la fibrosi polmonare di cui era affetto in vita il sig. e l'attività lavorativa svolta, nonché tra la tecnopatia Persona_1 stessa ed il decesso, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della rendita ai superstiti e dell'assegno una tantum ex art. 85 t.u. 1124/65, nella misura di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi e svalutazione monetaria come per legge.
Difatti, l'art. 85 del t.u. 1124/65 stabilisce che: “Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).”
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore antistatario. CP_1
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta e dichiara che il sig. era affetto in vita da fibrosi polmonare Persona_1 nella cui genesi ha avuto ruolo concausale, efficiente e determinante, il lavoro svolto;
-accerta e dichiara la sussistenza del nesso causale tra la tecnopatia accertata ed il decesso del sig. Persona_1
-per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della rendita ai CP_1 superstiti e dell'assegno una tantum ex art. 85 t.u. 1124/65, nella misura di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;
-condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida CP_1 in €. 2.695,50 per onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di CP_1 causa con separato decreto.
5 Così deciso in Lanciano, 07.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
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