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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 682/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MOMBELLI SILVIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. GRILLO GIACOMO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/03/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Respingere la richiesta di controparte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per i motivi tutti in fatto ed in diritto qui esposti, e per l'effetto confermare la giurisdizione italiana e la competenza dell'intestato tribunale, con la prosecuzione del presente procedimento con fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni e la liquidazione successiva delle spese del presente grado e del grado di appello sull'impugnazione dei provvedimenti presidenziali .
Per parte resistente:
pagina 1 di 6 si insiste affinchè l'ill.mo Tribunale adito Voglia riconoscere la predetta sentenza e dichiarare la cessazione della materia del contendere, per tutti i motivi sopra esposti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.1.2023, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 12/08/2005 in El Borouj (Marocco), regolarmente trascritto in Italia, e Controparte_1
che dalla loro unione era nato il figlio il 12.10.2010, evidenziava che la prosecuzione della Per_1
convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente il resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
17.5.2023 e sentito il minore all'udienza del 29.5.2023, con ordinanza del 31.7.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermati dalla Corte di Appello in sede di reclamo (segnatamente, affidamento esclusivo rafforzato alla madre, assegnataria della casa familiare, incontri protetti con monitoraggio dei Servizi Sociali, contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo).
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore mutato il 31.7.2023 nel sottoscritto estensore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., pronunciata sentenza non definitiva di separazione, all'udienza del
19.12.2024 il resistente eccepiva l'intervenuta cessata materia del contendere, per essere stata pronunciata sentenza di divorzio tra le parti dal Tribunale di Settat in data 25.7.2024 (Marocco); la controparte si opponeva ritenendo non riconoscibile la sentenza marocchina.
Quindi, all'udienza del 27.3.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione in punto di giurisdizione, previa assegnazione alle parti di note scritte di discussione.
***
La questione preliminare verte sulla riconoscibilità della sentenza marocchina del Tribunale di Settat n.
103/2024 del 25.7.2024 (proc. 51/1626/2024), adito dal resistente, che, all'esito del contraddittorio tra le parti, pronunciava il divorzio tra i coniugi, disponendo altresì:
- l'affidamento del figlio alla madre, il collocamento presso quest'ultima, visite del padre la domenica dalle 9 alle 18, oltre la metà delle vacanze estive e festività;
pagina 2 di 6 - a carico del marito in favore della moglie, 5 mila DH per saldo dote (=477 €), 122mila DH per dono consolazione (=11.650 €), 3.000 DH per alloggio durante il processo (=286 €), 1.250 DH mensili per il mantenimento figlio (=120 €).
La ricorrente ritiene la non riconoscibilità della sentenza nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 64
l. 218/1995 e Reg UE 4/2009, per essere il Giudice marocchino privo di giurisdizione, essendo entrambi i coniugi cittadini italiani, nonché per previa pendenza del presente giudizio di separazione tra le parti;
reputa altresì la contrarietà all'ordine pubblico delle disposizioni marocchine in punto di affidamento e di mantenimento del figlio.
Le eccezioni vanno integralmente rigettate.
Sotto il profilo normativo della giurisdizione e del riconoscimento delle sentenze straniere, reputa il
Collegio applicabile l'art. 64 l. 218/95, essendo inapplicabile il Reg. 1111/2019 (sostitutivo del precedente Reg. 2201/2003), in quanto privo del carattere di universalità e quindi concernente i soli
Stati membri dell'Unione Europea, cui il Marocco non appartiene.
Pertanto la delibazione sulla sussistenza della giurisdizione del Tribunale marocchino va effettuata ai sensi della lett. a) l. 218/95, per cui “il giudice poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano”.
Sul punto, occorre chiarire che per “principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano” non si intendono le norme processuali italiane, ammettendosi altrimenti un'aprioristica ingiustificata prevalenza delle norme italiane sugli ordinamenti stranieri, bensì i criteri di collegamento dell'ordinamento italiano ex l. 218/95, cui il Giudice straniero deve attenersi per accertare la sussistenza della propria giurisdizione.
A conferma, si richiama condivisibile giurisprudenza di legittimità per cui “in sede di delibazione di sentenze straniere, i principi propri dell'ordinamento italiano valgono a fondare, se del caso, anche la giurisdizione dell'autorità giudiziaria straniera […] In altri termini, si considera competente giurisdizionalmente il giudice straniero se, nelle stesse circostanze, si sarebbe ritenuto tale quello italiano” (Cass. 14.1.2003 n. 3651).
In punto di scioglimento del matrimonio, il criterio di collegamento applicabile è l'art. 32 l. cit., per cui
“la giurisdizione italiana (i.e. marocchina) sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche 1 pertanto, siccome l'art. 37 della legge 31 maggio 1995, n. 218 stabilisce, in materia di filiazione, la giurisdizione del giudice italiano anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia, alla stregua di questo criterio di collegamento (cittadinanza o residenza, del genitore o del figlio), proprio dell'ordinamento italiano nel senso voluto dall'art. 64, comma primo, lett. a), della stessa legge, va riconosciuta, in sede di delibazione di sentenza straniera, la giurisdizione del giudice tedesco in relazione alla domanda di accertamento della filiazione naturale promossa dal figlio, cittadino tedesco e residente in [...], nei confronti del padre, cittadino italiano residente in Italia (sent. cit.) pagina 3 di 6 quando uno dei coniugi è cittadino italiano (i.e. marocchino) o quanto il matrimonio è stato celebrato in Italia (i.e. Marocco)”.
Ebbene, nel caso di specie il Tribunale marocchino poteva conoscere della presente causa in forza del criterio alternativo della cittadinanza, essendo entrambi i coniugi cittadini marocchini (allegati mem. resistente 27.3.2025), ed essendo il matrimonio stato celebrato in Marocco (El Borouj).
Quanto alla giurisdizione sui rapporti di filiazione, l'art. 37 dispone il foro alternativo della cittadinanza del figlio anche in questo caso marocchina (allegati mem. cit.). Per_1
Quanto alla legge applicabile sul divorzio, benché si applichi il Reg. 1259/2010, di carattere universale
(art. 4), corretta è l'applicazione del Tribunale di Settat della legge marocchina, ai sensi dell'art. 8 lett.
c) Reg. cit., essendo decorso più di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi, essendo pacifica la separazione di fatto avvenuta ad aprile 2022 ed essendo il Tribunale stato adito all'inizio del 2024.
Quanto alla legge applicabile ai rapporti patrimoniali e responsabilità genitoriale, esclusa l'applicazione del Reg. 1259/2010 per espressa disposizione dell'art. 1 lett. e) ed f) Reg. cit., anche in tal caso trova applicazione la legge marocchina ai sensi dell'art. 36 l. 218/95, che dispone il criterio di collegamento nella legge nazionale del figlio, cittadino marocchino.
Accertati dunque i presupposti per la riconoscibilità della sentenza ex art. 64 lett. a) l. 218/95 nonché la correttezza dell'applicabilità della legge marocchina, va respinta l'ulteriore eccezione di previa litispendenza del presente giudizio, essendo pacifico che i giudizi di separazione e divorzio, alla luce del concetto di identità di cause applicabile nei rapporti fra stati extra Unione Europea, più restrittivo rispetto a quello applicabile nei rapporti fra Stati membri, non hanno lo stesso oggetto, in quanto la separazione pone il matrimonio in uno stato di quiescenza, dal quale esso, tramite la riconciliazione, potrebbe tornare a rivivere pienamente, mentre il divorzio determina lo scioglimento definitivo ed irreversibile del vincolo coniugale. In questo senso si è da tempo espressa la Suprema Corte, cui questo
Tribunale si conforma, per cui “in tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della legge n. 218 del 1995 e non già l'art. 19 del Regolamento CE n.
2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di "crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio” (cfr. Cass. civ. n. 24542/2016; Cass. civ. n. 2654/2021).
pagina 4 di 6 Quanto ai rapporti di filiazione, benché analoghi ai due giudizi, non ricorre la litispendenza, in quanto accessori alla principale pronuncia sullo status, non suscettibile di litispendenza.
Va infine respinta l'eccezione di contrarietà della sentenza marocchina all'ordine pubblico, per avere disposto gli incontri liberi padre-figlio, anziché protetti, ed un esiguo contributo del padre al mantenimento della prole (€ 120,00 mensili anziché € 450,00 mensili).
Sul punto, si evidenzia che il rispetto dell'ordine pubblico va sempre valutato in astratto, non in concreto, e che il riconoscimento del provvedimento straniero contrasti con l'ordine pubblico solo ove violi il “complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo” (ex multis Cass. 22.8.2013 n. 19405), ad esempio nel caso in cui le visite libere violerebbero manifestamente le esigenze di protezione del minore (ad es. in presenza di presupposti per l'adozione di ordini di protezione), ovvero non fosse in alcun modo previsto un contributo economico per la prole.
Ebbene, nel caso di specie non ricorrono i menzionati presupposti:
- quanto alle visite del padre, non vi sono ragioni per ritenere l'imminenza di un pregiudizio grave e irreparabile al figlio, in ragione del suo rifiuto, reiterato ormai da lungo tempo, di incontrare il padre, tenuto conto che le frequentazioni, seppur libere, non possono essergli imposte, dovendosi tenere conto della sua volontà espressa, a fronte della piena capacità di discernimento correlata all'età (anni quindici);
- quanto al mantenimento, la mera inadeguatezza in concreto del contributo previsto può giustificare una domanda di modifica delle condizioni di divorzio fissate nella sentenza straniera, non una radicale non riconoscibilità in astratto nell'ordinamento italiano.
In conclusione, reputa il Collegio riconoscibile nel nostro ordinamento la sentenza marocchina prodotta e,ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 e 67 della legge 218/1995, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Appare tuttavia opportuno invitare, in ogni caso, i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare in via amministrativa per la durata di un anno e a segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che richiedano un intervento urgente alla competente Procura presso il Tribunale per i Minorenni.
Considerata la soccombenza reciproca della ricorrente nel presente giudizio e del resistente nel separato giudizio di reclamo dei provvedimenti presidenziali innanzi alla Corte di Appello RG 777/2023, che ha pagina 5 di 6 riservato al Tribunale la regolazione delle spese, le spese di lite per entrambi i procedimenti si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) invita i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio in via amministrativa il nucleo familiare per un periodo di un anno, rivalutando periodicamente le condizioni della prole minore, segnalando prontamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento e del procedimento di reclamo innanzi alla Corte di Appello, RG 777/2023.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Palazzolo Sull'Oglio.
Brescia, camera di consiglio del 8.5.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 682/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MOMBELLI SILVIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. GRILLO GIACOMO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/03/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Respingere la richiesta di controparte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per i motivi tutti in fatto ed in diritto qui esposti, e per l'effetto confermare la giurisdizione italiana e la competenza dell'intestato tribunale, con la prosecuzione del presente procedimento con fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni e la liquidazione successiva delle spese del presente grado e del grado di appello sull'impugnazione dei provvedimenti presidenziali .
Per parte resistente:
pagina 1 di 6 si insiste affinchè l'ill.mo Tribunale adito Voglia riconoscere la predetta sentenza e dichiarare la cessazione della materia del contendere, per tutti i motivi sopra esposti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.1.2023, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 12/08/2005 in El Borouj (Marocco), regolarmente trascritto in Italia, e Controparte_1
che dalla loro unione era nato il figlio il 12.10.2010, evidenziava che la prosecuzione della Per_1
convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente il resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
17.5.2023 e sentito il minore all'udienza del 29.5.2023, con ordinanza del 31.7.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermati dalla Corte di Appello in sede di reclamo (segnatamente, affidamento esclusivo rafforzato alla madre, assegnataria della casa familiare, incontri protetti con monitoraggio dei Servizi Sociali, contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo).
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore mutato il 31.7.2023 nel sottoscritto estensore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., pronunciata sentenza non definitiva di separazione, all'udienza del
19.12.2024 il resistente eccepiva l'intervenuta cessata materia del contendere, per essere stata pronunciata sentenza di divorzio tra le parti dal Tribunale di Settat in data 25.7.2024 (Marocco); la controparte si opponeva ritenendo non riconoscibile la sentenza marocchina.
Quindi, all'udienza del 27.3.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione in punto di giurisdizione, previa assegnazione alle parti di note scritte di discussione.
***
La questione preliminare verte sulla riconoscibilità della sentenza marocchina del Tribunale di Settat n.
103/2024 del 25.7.2024 (proc. 51/1626/2024), adito dal resistente, che, all'esito del contraddittorio tra le parti, pronunciava il divorzio tra i coniugi, disponendo altresì:
- l'affidamento del figlio alla madre, il collocamento presso quest'ultima, visite del padre la domenica dalle 9 alle 18, oltre la metà delle vacanze estive e festività;
pagina 2 di 6 - a carico del marito in favore della moglie, 5 mila DH per saldo dote (=477 €), 122mila DH per dono consolazione (=11.650 €), 3.000 DH per alloggio durante il processo (=286 €), 1.250 DH mensili per il mantenimento figlio (=120 €).
La ricorrente ritiene la non riconoscibilità della sentenza nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 64
l. 218/1995 e Reg UE 4/2009, per essere il Giudice marocchino privo di giurisdizione, essendo entrambi i coniugi cittadini italiani, nonché per previa pendenza del presente giudizio di separazione tra le parti;
reputa altresì la contrarietà all'ordine pubblico delle disposizioni marocchine in punto di affidamento e di mantenimento del figlio.
Le eccezioni vanno integralmente rigettate.
Sotto il profilo normativo della giurisdizione e del riconoscimento delle sentenze straniere, reputa il
Collegio applicabile l'art. 64 l. 218/95, essendo inapplicabile il Reg. 1111/2019 (sostitutivo del precedente Reg. 2201/2003), in quanto privo del carattere di universalità e quindi concernente i soli
Stati membri dell'Unione Europea, cui il Marocco non appartiene.
Pertanto la delibazione sulla sussistenza della giurisdizione del Tribunale marocchino va effettuata ai sensi della lett. a) l. 218/95, per cui “il giudice poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano”.
Sul punto, occorre chiarire che per “principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano” non si intendono le norme processuali italiane, ammettendosi altrimenti un'aprioristica ingiustificata prevalenza delle norme italiane sugli ordinamenti stranieri, bensì i criteri di collegamento dell'ordinamento italiano ex l. 218/95, cui il Giudice straniero deve attenersi per accertare la sussistenza della propria giurisdizione.
A conferma, si richiama condivisibile giurisprudenza di legittimità per cui “in sede di delibazione di sentenze straniere, i principi propri dell'ordinamento italiano valgono a fondare, se del caso, anche la giurisdizione dell'autorità giudiziaria straniera […] In altri termini, si considera competente giurisdizionalmente il giudice straniero se, nelle stesse circostanze, si sarebbe ritenuto tale quello italiano” (Cass. 14.1.2003 n. 3651).
In punto di scioglimento del matrimonio, il criterio di collegamento applicabile è l'art. 32 l. cit., per cui
“la giurisdizione italiana (i.e. marocchina) sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche 1 pertanto, siccome l'art. 37 della legge 31 maggio 1995, n. 218 stabilisce, in materia di filiazione, la giurisdizione del giudice italiano anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia, alla stregua di questo criterio di collegamento (cittadinanza o residenza, del genitore o del figlio), proprio dell'ordinamento italiano nel senso voluto dall'art. 64, comma primo, lett. a), della stessa legge, va riconosciuta, in sede di delibazione di sentenza straniera, la giurisdizione del giudice tedesco in relazione alla domanda di accertamento della filiazione naturale promossa dal figlio, cittadino tedesco e residente in [...], nei confronti del padre, cittadino italiano residente in Italia (sent. cit.) pagina 3 di 6 quando uno dei coniugi è cittadino italiano (i.e. marocchino) o quanto il matrimonio è stato celebrato in Italia (i.e. Marocco)”.
Ebbene, nel caso di specie il Tribunale marocchino poteva conoscere della presente causa in forza del criterio alternativo della cittadinanza, essendo entrambi i coniugi cittadini marocchini (allegati mem. resistente 27.3.2025), ed essendo il matrimonio stato celebrato in Marocco (El Borouj).
Quanto alla giurisdizione sui rapporti di filiazione, l'art. 37 dispone il foro alternativo della cittadinanza del figlio anche in questo caso marocchina (allegati mem. cit.). Per_1
Quanto alla legge applicabile sul divorzio, benché si applichi il Reg. 1259/2010, di carattere universale
(art. 4), corretta è l'applicazione del Tribunale di Settat della legge marocchina, ai sensi dell'art. 8 lett.
c) Reg. cit., essendo decorso più di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi, essendo pacifica la separazione di fatto avvenuta ad aprile 2022 ed essendo il Tribunale stato adito all'inizio del 2024.
Quanto alla legge applicabile ai rapporti patrimoniali e responsabilità genitoriale, esclusa l'applicazione del Reg. 1259/2010 per espressa disposizione dell'art. 1 lett. e) ed f) Reg. cit., anche in tal caso trova applicazione la legge marocchina ai sensi dell'art. 36 l. 218/95, che dispone il criterio di collegamento nella legge nazionale del figlio, cittadino marocchino.
Accertati dunque i presupposti per la riconoscibilità della sentenza ex art. 64 lett. a) l. 218/95 nonché la correttezza dell'applicabilità della legge marocchina, va respinta l'ulteriore eccezione di previa litispendenza del presente giudizio, essendo pacifico che i giudizi di separazione e divorzio, alla luce del concetto di identità di cause applicabile nei rapporti fra stati extra Unione Europea, più restrittivo rispetto a quello applicabile nei rapporti fra Stati membri, non hanno lo stesso oggetto, in quanto la separazione pone il matrimonio in uno stato di quiescenza, dal quale esso, tramite la riconciliazione, potrebbe tornare a rivivere pienamente, mentre il divorzio determina lo scioglimento definitivo ed irreversibile del vincolo coniugale. In questo senso si è da tempo espressa la Suprema Corte, cui questo
Tribunale si conforma, per cui “in tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della legge n. 218 del 1995 e non già l'art. 19 del Regolamento CE n.
2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di "crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio” (cfr. Cass. civ. n. 24542/2016; Cass. civ. n. 2654/2021).
pagina 4 di 6 Quanto ai rapporti di filiazione, benché analoghi ai due giudizi, non ricorre la litispendenza, in quanto accessori alla principale pronuncia sullo status, non suscettibile di litispendenza.
Va infine respinta l'eccezione di contrarietà della sentenza marocchina all'ordine pubblico, per avere disposto gli incontri liberi padre-figlio, anziché protetti, ed un esiguo contributo del padre al mantenimento della prole (€ 120,00 mensili anziché € 450,00 mensili).
Sul punto, si evidenzia che il rispetto dell'ordine pubblico va sempre valutato in astratto, non in concreto, e che il riconoscimento del provvedimento straniero contrasti con l'ordine pubblico solo ove violi il “complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo” (ex multis Cass. 22.8.2013 n. 19405), ad esempio nel caso in cui le visite libere violerebbero manifestamente le esigenze di protezione del minore (ad es. in presenza di presupposti per l'adozione di ordini di protezione), ovvero non fosse in alcun modo previsto un contributo economico per la prole.
Ebbene, nel caso di specie non ricorrono i menzionati presupposti:
- quanto alle visite del padre, non vi sono ragioni per ritenere l'imminenza di un pregiudizio grave e irreparabile al figlio, in ragione del suo rifiuto, reiterato ormai da lungo tempo, di incontrare il padre, tenuto conto che le frequentazioni, seppur libere, non possono essergli imposte, dovendosi tenere conto della sua volontà espressa, a fronte della piena capacità di discernimento correlata all'età (anni quindici);
- quanto al mantenimento, la mera inadeguatezza in concreto del contributo previsto può giustificare una domanda di modifica delle condizioni di divorzio fissate nella sentenza straniera, non una radicale non riconoscibilità in astratto nell'ordinamento italiano.
In conclusione, reputa il Collegio riconoscibile nel nostro ordinamento la sentenza marocchina prodotta e,ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 e 67 della legge 218/1995, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Appare tuttavia opportuno invitare, in ogni caso, i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare in via amministrativa per la durata di un anno e a segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che richiedano un intervento urgente alla competente Procura presso il Tribunale per i Minorenni.
Considerata la soccombenza reciproca della ricorrente nel presente giudizio e del resistente nel separato giudizio di reclamo dei provvedimenti presidenziali innanzi alla Corte di Appello RG 777/2023, che ha pagina 5 di 6 riservato al Tribunale la regolazione delle spese, le spese di lite per entrambi i procedimenti si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) invita i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio in via amministrativa il nucleo familiare per un periodo di un anno, rivalutando periodicamente le condizioni della prole minore, segnalando prontamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento e del procedimento di reclamo innanzi alla Corte di Appello, RG 777/2023.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Palazzolo Sull'Oglio.
Brescia, camera di consiglio del 8.5.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6