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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2072/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Milano Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. ssa Valentina Paletto Presidente relatore dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere dott. Angelo Parisi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2072/2025 R.G. avente ad oggetto ricorso in appello avverso la sentenza n. 327/2025 pronunciata dal Tribunale di Lodi, nella causa di modifica delle condizioni di divorzio n. 630/24 R.G., pendente tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 30/32, C.F. CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sarah Aleotti del foro di Lodi presso il cui studio in Tribiano, via Fratelli Cervi n.25, ha eletto domicilio
APPELLANTE
contro
:
nato a [...] il [...] e residente in [...], Largo della Parte_2
Pace n. 2, C.F. C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvana Turri del Foro di Milano e Clarissa Cerri del Foro di Bologna presso il cui studio in Milano, Viale Regina Margherita 41, ha eletto domicilio
APPELLATO
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Simonetta Bellaviti che con parere del 10.12.2025 ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.mo Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n.327/2025 del 9 giugno 25 pubblicata il 20.06.25 dal Tribunale di Lodi, nella parte in cui stabilisce in euro 700 il contributo mensile a carico del signor a favore delle figlie Parte_2
ed d in ragione di € 350 ciascuna Per_1 Per_2 nella parte in cui condanna la signora a rimborsare in favore del signor 2/3 delle spese Pt_1 Parte_2 di giudizio di primo grado complessivamente liquidate in € 4000 e pertanto €. 2.666,67 per compensi oltre il 15% delle spese generali CPA ed IVA sugli importi imponibili e conseguentemente accogliere le deduzioni, istanze e conclusioni tutte offerte dalla Signora nella causa di Pt_1 primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA, per entrambi i gradi di giudizio”. Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita:
-in via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto dall'appellante, sig.ra confermando integralmente la sentenza n. Parte_1
327/2025 pubblicata il 19.6.2025 dal Tribunale di Lodi nell'ambito del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio RG 630/2024;
-in via istruttoria: disporre, nei confronti dell'appellante, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti utili ad accertare il nuovo incarico assunto di recente dalla sig.ra quale responsabile del settore che Parte_1 sorveglia le occupazioni abusive degli alloggi A.L.E.R. “Gruppo Tutela Patrimonio-GRTP” con conseguente aumento della retribuzione e, comunque, ogni altra indagine ritenuta opportuna e indispensabile per accertare la reale capacità economica della signora Parte_1
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”. Per il Procuratore Generale: “rigetto dell'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 29.3.2024, ha chiesto al Tribunale di Lodi la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio statuite con sentenza divorzile n. 879/2016, resa dallo stesso Tribunale in data 25.10.2016. In particolare, parte ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo paterno da € 550,00 ad € 1.300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie da versarsi entro giorni 7 dalla richiesta, l'assegno unico per l'intero e l'obbligo dell'ex coniuge di comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il periodo delle proprie ferie, ai fini della gestione e dell' organizzazione familiare. Parte attrice ha, inoltre, riportato che il matrimonio è stato celebrato nell'anno 2000, che in data 26.6.2005 è nata la figlia , che in data 2.9.2011 è nata la figlia che la separazione Per_1 Per_3 consensuale è avvenuta nell'anno 2013 e che, nell'anno 2015, è stato avviato il giudizio di divorzio, poi definito mediante condizioni congiunte1. Ha, quindi, dedotto le accresciute necessità di spesa delle figlie, l'essere divenuta madre di un altro figlio, , di 8 anni, avuto dal nuovo marito, l' Per_4 aumentata capacità economica/retributiva del , percettore di un reddito di oltre € 75.000,00 Parte_2 annui, il venir meno dell'onere a carico del padre del pagamento della mensa scolastica (pari a euro 100,00 mensili) non più fruita dalle figlie, il correlato maggior onere di spesa alimentare a carico della madre e la percezione da parte del padre del 50% dell'assegno unico. 1 Il cui contenuto era il seguente: affido condiviso delle figlie minori alla madre con collocamento presso la stessa, regolamentazione delle visite paterne, contributo paterno per il mantenimento delle figlie pari a euro 550,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie, al 50% delle spese relative alla mensa e all'autobus, con diritto della madre a percepire integralmente gli assegni familiari. 2 Con comparsa depositata in data 24.5.2024, si è costituito che ha chiesto Parte_2 il rigetto delle domande avversarie e la condanna di parte resistente ex art. 96 c.p.c., deducendo la sostanziale omogeneità dei redditi delle parti, la prossima scadenza dell'incarico a lui conferito di quadro direttivo, con peggioramento delle proprie condizioni economiche e correlato supporto economico da parte degli anziani genitori, l'esistenza di un mutuo contratto per l'acquisto della casa ove ospitare le figlie, il mancato pagamento da parte della del 50% del mutuo cointestato e la Pt_1 titolarità della predetta di due unità immobiliari, una delle quali concessa in locazione. Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all' udienza del 25.6.2024, il Presidente relatore ha così disposto: 1) a modifica della sentenza di divorzio n. 879/2016 del Tribunale di Lodi, dispone l'aumento del contributo paterno per il mantenimento delle figlie a euro 900,00 mensili (450,00 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, con decorrenza dalla domanda;
2) dispone che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra 3) fissa Pt_1 per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c. l'udienza del 26.11.2024, concedendo alle parti termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di brevi note conclusive e di documentazione reddituale aggiornata”.
Alla successiva udienza del 26.11.2024 di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 16.12.2024, il Tribunale, dopo avere rilevato che con note conclusive depositate in data 21.11.2024, parte resistente aveva rappresentato quale sopravvenienza l'attività svolta da parte della a partire dal mese di Pt_1 giugno 2024, consistente in impiego esercitato su base volontaria, comportante una retribuzione supplementare di circa euro 1.400,00 mensili e che tale circostanza non era stata portata al contraddittorio con la controparte la quale, in vista dell'udienza cartolare del 26.11.2024, aveva depositato note di trattazione scritta in data 19.11.2024, fissava l'udienza del 2.4.2025 per sottoporre al contraddittorio la sopravvenienza economica allegata dal convenuto, all'esito della quale il Presidente tratteneva la causa in decisione. Con sentenza depositata in data 19.06.2025, il Tribunale di Lodi ha così provveduto: 1. A modifica delle condizioni di divorzio statuite con la sentenza n. 879/2016 del Tribunale di Lodi, dispone l'aumento del contributo paterno per il mantenimento delle figlie a euro 700,00 mensili (350,00 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, con decorrenza da luglio 2024; 2. Dispone che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra 3. Dispone che le parti si comunichino Pt_1 reciprocamente i propri periodi di ferie estive entro il 30 aprile di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
4. Dispone che il padre potrà vedere la figlia per tre settimane durante il periodo estivo, di cui due Per_3 consecutive, salvo diverso accordo tra le parti;
5. Condanna a rimborsare in favore di Parte_1 [...]
2/3 delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in euro 4.000,00 e pertanto euro 2.666,67 Parte_2 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
compensa il restante 1/3 tra le parti. Il Tribunale ha, dunque, ritenuto sussistenti giustificati motivi sopravvenuti tali da legittimare la modifica delle condizioni di divorzio nei termini sopracitati. In particolare, quanto al contributo di euro 700,00 mensili (350,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie a carico del , il Tribunale ha ritenuto di modificare l'ordinanza del Parte_2
24.7.2024, poiché, successivamente all'emissione di tale provvedimento, erano emerse ulteriori sopravvenienze circa le condizioni reddituali della che avevano reso necessaria una diversa Pt_1 quantificazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie. Al riguardo, il Collegio ha valorizzato le accresciute esigenze economiche della RO in ragione dell'età di , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e di di quasi 13 anni, la Per_1 Per_3 migliorata condizione economica del , che non ha documentato la cessazione dell'incarico Parte_2
3 di quadro direttivo, né la temporaneità del miglioramento retributivo, la condizione lavorativa e la retribuzione percepita dalla nettamente migliorata rispetto all'epoca della separazione, anche Pt_1 in ragione di una retribuzione supplementare di euro 1.400,00 mensili per attività esercitata su base volontaria, la circostanza che la risulta gravata da maggiori oneri di spesa alimentare, essendo Pt_1 venuta meno la frequenza della mensa scolastica delle figlie, la circostanza che il , pur Parte_2 avendo rappresentato di essere gravato da maggiori spese per la cura dei genitori malati, non ha prodotto alcuna documentazione a supporto di tali esborsi e l'intervenuto acquisto, nel corso degli anni, da parte degli ex coniugi, di immobili, essendo, così, entrambi gravati da rate di mutuo per l'acquisto degli stessi. In ordine all'assegno unico, il Tribunale ha tenuto conto della disponibilità manifestata dal Parte_2 nel corso dell'udienza del 25.6.2024, in relazione all'integrale percezione da parte della quanto Pt_1 alla richiesta di parte ricorrente relativa all'obbligo del di comunicare, entro il 31/1 di ogni Parte_2 anno, il periodo delle proprie ferie in modo da poter agevolare la madre nell'organizzazione familiare delle vacanze, il Collegio, tenuto conto dei normali tempi organizzativi delle ferie estive basati sulle disponibilità lavorative, ha ritenuto che le parti dovessero comunicarsi reciprocamente i propri periodi di ferie estive entro il 30 aprile di ogni anno, salvi diversi accordi. Quanto alle spese di lite, il Tribunale, rilevata la parziale reciproca soccombenza tra le parti, ha ritenuto di porle a carico di parte ricorrente nella misura di 2/3 e di compensare il restante 1/3, rigettando, alla luce della parziale reciproca soccombenza, le domande ex art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le difese.
2.Avverso detta pronuncia, la difesa di , con atto depositato in data 14.07.2025, ha Parte_1 proposto tempestivo appello ed ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato in € 700,00 il contributo mensile paterno per il mantenimento delle figlie ed Per_1 Per_2
e nella parte in cui ha condannato la a rimborsare in favore del resistente i 2/3 delle spese di Pt_1 giudizio. Con l'unico motivo d'appello, la difesa ha censurato la decisione assunta dal giudice per aver Pt_1 posto a carico del un contributo al mantenimento indiretto ordinario per le figlie di soli € Parte_2
700,00, riducendo così l'importo rispetto a quello stabilito in via provvisoria. La difesa ha, in particolare, eccepito che il Tribunale ha reiterato l'errore, già compiuto al momento della determinazione dell'assegno provvisorio, di considerare come base di calcolo la somma dell'assegno di mantenimento disposta nel 2016, ammontante a € 550,00, (rivalutato da marzo 2023 in
€ 640,00), atteso che a tale importo, in forza degli accordi separativi, dovevano essere sommate il 50% della mensa scolastica (ammontante a € 100,00 pro quota) e il 50% delle spese dell'autobus (ammontanti a 45 euro pro quota), sicchè, già in epoca antecedente al giudizio di primo grado, il padre era tenuto a versare per il mantenimento delle figlie l'importo mensile di 700,00 euro. La difesa ha, quindi, rilevato la contraddizione in cui è incorso il Tribunale che, dopo aver evidenziato la sopravvenienza di giustificati motivi tali da legittimare la modifica delle condizioni di divorzio, avrebbe, poi, errato nella quantificazione del contributo paterno al mantenimento della RO, non incrementandolo adeguatamente, così addossando per intero alla ricorrente i costi conseguenti alle accresciute necessità delle figlie, anche alla luce dei ristretti tempi di frequentazione tra padre e figlie, essendo le stesse sempre collocate presso la madre ad eccezione dei fine settimana alternati e per 5/6 giorni durante l'estate. Da ultimo, quanto all'aspetto relativo alla condanna alle spese di lite, per avere il Tribunale ritenuto la parziale soccombenza reciproca tra le parti, la difesa ha evidenziato che, una volta riconosciuta la Pt_1
4 legittimità e la fondatezza in fatto ed in diritto della richiesta di modifica del contributo paterno, il parziale mancato accoglimento della pretesa economica avanzata dalla ricorrente discende dall'erronea valutazione operata dal Tribunale, che ha, in definitiva, mal considerato e stimato il dovere di contribuzione da parte del , unico reale soccombente del procedimento, il quale ha Parte_2 pervicacemente sempre negato la sussistenza della fondatezza della richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento per le figlie.
3. Integrato il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata in data 10.11.2025,
[...]
ha chiesto il rigetto dell'appello e l'espletamento di ogni accertamento utile a Parte_2 ricostruire la reale capacità economica dell'odierna appellante, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio. Preliminarmente, parte appellata ha rilevato l'inesattezza delle prospettazioni avversarie tese a far apparire le condizioni economico patrimoniali dell'ex marito nettamente più floride rispetto a quelle dell'ex moglie;
invero, la difesa ha evidenziato che gli ex coniugi, entrambi dipendenti di A.l.e.r. Milano, hanno stipendi pressoché equipollenti, sostenendo spese pressoché identiche. La difesa ha, quindi, affermato che, per l'anno 2024, i redditi della pari ad € 49.137,55, sono Pt_1 superiori a quelli percepiti nello stesso anno dal , ammontanti a € 46.087,41 e che con Parte_2 riferimento all'anno 2025, i redditi dell'appellante hanno subito un ulteriore aumento, poiché la Pt_1 sta beneficiando di una maggiorazione contrattuale mensile di € 315,90 per 12 mesi, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità, della reperibilità per € 798,00 mensili per tutti i 12 mesi e di un importo una tantum a titolo di arretrati per aumenti contrattuali non erogati negli anni precedenti, con ulteriore incremento retributivo, in conclusione, di € 17.353,80. La difesa ha, altresì, affermato che la a partire dal mese di ottobre 2025, ricopre un nuovo Pt_1 incarico come responsabile del settore addetto alla sorveglianza delle occupazioni abusive degli alloggi AL (denominato Gruppo Tutela Patrimonio – GRTP) che, oltre a garantirle la conservazione della reperibilità, comporterà un incremento retributivo mensile, portando lo stipendio netto al ragguardevole importo di € 4.300,00 circa. La difesa , affermando il pieno rispetto da parte del padre del diritto di visita delle figlie, Parte_2 come calendarizzato nella sentenza di divorzio prima e in quella della modifica di condizioni di divorzio poi, ha precisato, con riferimento alle aumentate esigenze dovute alla crescita di e di Per_1
che le più consistenti voci di spesa riguardanti l'istruzione (iscrizione all'università per Per_3
, libri, eventuali corsi di ripetizione per entrambe), le vacanze (che le ragazze trascorrono ormai Per_1 da sole), gli spostamenti quotidiani per raggiungere i luoghi di istruzione, (quali abbonamenti per ATM, treni, acquisto autovettura per , pagamento della relativa assicurazione e bollo ), rientrando Per_1 nel novero delle spese straordinarie, sono, da sempre, state suddivise al 50% tra i genitori. La difesa appellata ha, dunque, concluso per il rigetto dell'appello presentato da controparte, non ritenendone sussistenti i presupposti, né con riferimento all'asserito -ma inesistente- divario reddituale tra i genitori, in realtà a favore della madre, né con riferimento alle accresciute esigenze ordinarie delle figlie. Quanto alla condanna della al pagamento delle spese di lite, la difesa ne ha evidenziato la Pt_1 coerenza giuridica, attesa l'innegabile soccombenza processuale dell'ex coniuge, che ha nel corso del giudizio di primo grado rifiutato la proposta transattiva avanzata dal giudice delegato, in occasione dell'udienza del 25.6.2024 e, addirittura, taciuto le maggiorazioni reddituali percepite.
5 4. Con memoria ex art. 473 bis. 32 c.p.c., depositata il 19.11.2025, la difesa ha ulteriormente Pt_1 ribadito quanto già rassegnato nel proprio ricorso introduttivo, chiedendo di ordinare a parte appellata il deposito del contratto di lavoro operativo dal gennaio 2023, oggi ancora in essere, nonché l'ultima dichiarazione fiscale ed evidenziando l'incremento delle spese delle figlie, con particolare riguardo alle spese dell'autovettura usata da per recarsi all'Università di Pavia e per svolgere la propria vita Per_1 sociale, che si aggirano ormai su circa 104,00 euro mensili.
5. Con memoria ex art. 473 bis.32 c.p.c. depositata in data 26.11.2025, la difesa ha chiesto Parte_2
l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, richiamando tutte le difese e le eccezioni già proposte nel proprio atto costitutivo, in particolare insistendo circa l'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento di un incremento del contributo paterno al mantenimento delle figlie.
6.Con note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate rispettivamente in data 6 e 8.12.2025, le parti, riportandosi ai propri atti di costituzione, ne hanno chiesto l'accoglimento.
7. Con parere depositato il 10.12.2025, il PG ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
8. L'udienza del 10.12.2025 è stata celebrata con modalità cartolare nell'assenza delle parti, come disposto con provvedimento presidenziale del 22.07.2025. All'esito la Corte, letto il parere del P.G. e richiamate le memorie e le note scritte delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
9. Ritiene la Corte che i motivi di appello debbano trovare parziale accoglimento nei termini di seguito illustrati . Devono, innanzi tutto, essere rigettate le richieste di integrazione probatoria, reciprocamente introdotte dalle difese, volte a ricostruire le condizioni economico/patrimoniali degli ex coniugi, condividendo la Corte le determinazioni istruttorie assunte dal Tribunale e ritenendo il materiale probatorio confluito negli atti del giudizio, idoneo e sufficiente a consentire una motivata decisione sulle domande avanzate da parte appellante. Venendo all'esame dei motivi di appello va, innanzi tutto osservato che il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e tali da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta esistente tra le parti ( ex multis Cass. sent.n.1967/1994 , Cass.sent. n.12125/1993) . La giurisprudenza ha, infatti, costantemente affermato che deve trattarsi di motivi giustificati e sopravvenuti tali da modificare la statuizione preesistente e determinare la necessità di una diversa regolamentazione di quanto statuito dal giudice o concordato dalle parti, non potendo essere posti a fondamento della domanda di modifica fatti preesistenti la separazione o il divorzio, che non siano stati presi in considerazione dalle parti o dal giudice (cfr. ex multis, Cass.sez.I , 26 aprile 2022 n. 13067, Cass. sez. I, 2 gennaio 2010 n.1096). Pertanto, l'ambito di valutazione di questa Corte nel presente grado di giudizio verte esclusivamente sulla sopravvenienza, successivamente alla sentenza di divorzio consensuale n. 879/2026 resa dal Tribunale di Lodi in data 19.10.2016, pubblicata il 25.10.2016, di circostanze nuove che hanno comportato modifiche alla situazione economico/patrimoniale delle parti e conseguentemente agli assetti preesistenti, posti a fondamento del regime in precedenza statuito o concordato.
6 Ciò posto, la Corte ritiene corrette le valutazioni operate sullo specifico aspetto dal Tribunale di Lodi, avendo ravvisato i presupposti per addivenire ad una modifica delle statuizioni in punto mantenimento della RO rispetto a quanto disposto con sentenza di divorzio del 19.10.2016, tali da rappresentare un quid novi atto a rimettere in discussione gli assetti economici, come apprezzati nell'ambito del giudizio divorzile. In particolare il Tribunale, valorizzando il tempo decorso dalla pronuncia di divorzio (8 anni) e le conseguenti accresciute esigenze di vita delle figlie (nata il [...], maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente) ed (nata il [...]) e rilevando il miglioramento delle Per_3 condizioni economiche del , ha incrementato il contributo paterno al mantenimento delle Parte_2 due ragazze portandolo dall'importo complessivo di 550,00 euro mensile a quello di 700,00 euro mensile, oltre il 50% delle spese straordinarie. A tale riguardo, va osservato che con i propri motivi di appello, la difesa di ha, Parte_1 innanzi tutto, contestato la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la sopravvenienza di circostanze nuove che hanno modificato gli assetti degli accordi divorzili, ha, poi, disposto un incremento del contributo paterno al mantenimento delle figlie del tutto incongruo rispetto a quanto dalla stessa richiesto (nella misura di 1.300,00 euro mensili) e comunque corrispondente a quanto già versato dal padre in forza della sentenza del 25.10.2016. La difesa ha, infatti, evidenziato che in base agli accordi divorzili, il padre, oltre a versare la somma di 550,00 euro, (nell'attualità rivalutata in base agli incrementi ISTAT in 640,00 euro) ed il 50% delle spese straordinarie, era tenuto a corrispondere anche il 50% delle spese della mensa scolastica (ammontanti pro quota a 100 euro) e dei trasporti con autobus (ammontanti pro quota a 45 euro), sicché il contributo del al mantenimento delle figlie, già nel 2016, era di complessivi 700,00 euro. Parte_2
A tale proposito la difesa di , opponendosi alla richiesta di aumento del Parte_2 contributo paterno al mantenimento delle due figlie, ha evidenziato come le condizioni economiche dei genitori siano del tutto omogenee, così come le spese che gli stessi devono affrontare e che, in ogni caso, le incrementate esigenze di vita delle figlie riguardano voci quali le iscrizioni universitarie, libri, corsi di ripetizioni, vacanze, spostamenti, etc. ricomprese nel novero delle spese straordinarie, suddivise nella misura del 50% tra i genitori. Ciò posto, va, innanzi tutto rilevato che la sentenza di divorzio del Tribunale di Lodi 19.10.2016, quanto al mantenimento della RO, aveva disposto che l'assegno delle minori a carico del sig. dagli Parte_2 attuali 500,00 euro mensili passerà ad euro 550,00 con decorrenza dalla data del rogito di compravendita della casa coniugale (entro il 15.10.2026) . A carico del sig. vi è inoltre il 50% delle spese extra scolastiche Parte_2 pubbliche (da intendersi tasse, libri, materiale didattico e gite), mediche e dentistiche previamente concordate, un'attività sportiva per ciascuna figlia da concordare . Tutte le spese dovranno essere concordate. La mensa scolastica e l'autobus al 50%, sicché appare alla Corte evidente che il Tribunale, in detta sede, avesse inteso ricomprendere nel novero delle spese straordinarie anche quelle della mensa scolastica (normalmente rientranti nel mantenimento ordinario) e dell'autobus, ponendole a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Non si ritiene, pertanto, corretta la prospettazione difensiva di parte appellante, volta a ricomprendere tali esborsi nel mantenimento ordinario indiretto paterno, che, pertanto, deve ritenersi a tutti gli effetti ammontante, alla data della pronuncia della sentenza in questa sede appellata, a 640,00 euro tenuto, conto della rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT. Alla luce di quanto precede deve, pertanto, in questa sede valutarsi se il disposto aumento del contributo paterno al mantenimento delle due figlie a 700,00 euro mensili, come statuito dal Tribunale di Lodi, sia congruo e sufficientemente parametrato alle loro accresciute esigenze di vita.
7 Va, al riguardo, ricordato che è pacifico in giurisprudenza che l'aumento delle esigenze economiche della RO è notoriamente legato alla crescita dei figli e non necessita di specifica dimostrazione, sicché le esigenze di cura educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente, come dedotto dalla difesa di parte appellata, nel versamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi, invece, provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. sez. I, ordinanza 4 maggio 2023 n. 11724). Parimenti è stato affermato in giurisprudenza che l'obbligo di mantenimento del minore deve fare fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (cfr.Cass. Sez. I, ordinanza n. 16739 del 6.8.2020). Alla luce di quanto in premessa, ritiene la Corte che l'incremento disposto dal Tribunale di Lodi del contributo paterno al mantenimento delle figlie, sostanzialmente aumentato di complessivi 60,00 euro rispetto a quanto già in essere, non possa essere ritenuto congruo in quanto non adeguato alle accresciute esigenze di crescita delle due figlie, entrambe non ancora economicamente autosufficienti, tenuto conto del tempo intercorso dalla sentenza di divorzio (8 anni), sicché, in parziale riforma del provvedimento impugnato, il relativo importo deve essere aumentato a complessivi 850,00 mensili, con decorrenza dal mese di luglio 2024, momento in cui, a seguito dell'udienza del 25.6.2024, si può considerare definitivamente accertata la situazione reddituale delle parti. Va, al riguardo ricordato, che secondo la Suprema Corte, l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni, atteso che, da una parte vi è il rapporto tra genitori e figli e dall'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati. In particolare è stato affermato che il principio di uguaglianza che accomuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure quelli nati da persone non riunite in matrimonio , impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis co. 1 c.c.) .E per questo che l'art. 337 ter c.c. nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c. pone subito come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori… Nei rapporti interni tra i genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno… che nel caso di genitori separati o divorziati richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (cfr. Cass. Civ.sez.I, ordinanza del 26.1.2024 n. 2536). L'importo sopra individuato appare alla Corte congruo anche alla luce del principio di proporzionalità, avuto riguardo alle situazioni reddituali dei genitori, i quali, dal momento degli accordi divorzili, hanno entrambi migliorato le proprie condizioni economico patrimoniali, che, nell'attualità, appaiono pressoché omogenee, come emerge dalla documentazione fiscale prodotta (
, per l'anno di imposta 2024, ha documentato un reddito imponibile annuo di Parte_1
69.886,00 euro pari ad un reddito netto mensile di circa 4.000,00 euro, cfr. 730/ 2025, mentre
[...]
, per il medesimo anno di imposta, ha documentato un reddito imponibile annuo di Parte_2
67.943,00, che, detratti gli oneri fiscali, è pari ad un reddito mensile netto di circa 3.800,00 euro, cfr. 730/2025). Come, poi, correttamente evidenziato dal Tribunale di Lodi, va rilevato che entrambe le parti hanno acquistato beni immobili e sono gravate dal rimborso mensile di rate di mutuo per l'acquisto degli stessi, venendosi, così, a trovare in una situazione del tutto speculare.
8 In particolare, entrambe le parti provvedono al rimborso mensile delle rate del mutuo delle abitazioni nelle quali vivono, ammontanti, quanto alla a 1.233,00 euro mensili e quanto al , a Pt_1 Parte_2
1.000,00 euro mensili, oltre al rimborso di prestiti e finanziamenti che incidono mensilmente nella misura di 398,00 euro per la e di 210,00 euro per il . Pt_1 Parte_2
Per le ragioni sopra esposte, non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di parte appellante, reiterata anche nella presente sede, di incrementare il contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di 1.300,00 euro mensili. Nella quantificazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie, non va, infatti, dimenticato, quanto alla che la stessa, a seguito di accordo intercorso tra le parti nel corso del giudizio di Pt_1 primo grado, percepisce integralmente l'assegno unico e, quanto al , che i tempi di Parte_2 permanenza delle figlie presso il padre sono decisamente inferiori a quelli presso la madre (in particolare, la sentenza di divorzio consensuale del 19.10.2016, mai sullo specifico aspetto modificata, prevedeva che le minori stessero con il padre a fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì al lunedì mattina;
tutte le settimane la giornata del martedì fino al mercoledì mattina e ogni 15 giorni, la giornata del giovedì della settimana esitante con il week end materno;
3 settimane durante l'estate e alternanza nelle restanti festività), con conseguente maggiore incidenza a carico della genitrice dei costi del loro mantenimento diretto, tenuto, altresì, conto che le figlie non fruiscono più della mensa scolastica (il cui costo era stato previsto in sede di accordi divorzili a carico di ciascun genitore nella misura del 50%), sicché la madre, nell'attualità, risulta gravata da maggiori oneri di spesa alimentare per le due ragazze. Deve, infine, trovare accoglimento il secondo motivo di appello proposto dalla difesa avente Pt_1 ad oggetto l'erroneità della statuizione impugnata, avente ad oggetto le spese del giudizio di primo grado, ritenendo la Corte che il Tribunale, stante la reciproca soccombenza delle parti (come, peraltro, riconosciuta nella parte motiva della sentenza) avrebbe dovuto compensare le spese di lite. Al riguardo si rileva, infatti, che nel corso del giudizio di primo grado entrambe le parti sono risultate reciprocamente soccombenti rispetto alle domande aventi ad oggetto l'entità del contributo paterno al mantenimento delle figlie. Analogamente, anche nel presente grado di giudizio, entrambe le parti sono risultate reciprocamente soccombenti rispetto alle domande economiche riguardanti la RO (avendo la madre chiesto un aumento del contributo paterno a 1.300,00 euro mensili ed avendo il padre chiesto la conferma della statuizione di primo grado), sicché, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite anche nella presente fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 327/2025 resa dal Tribunale di Lodi in data 9.6.2025, pubblicata il 19.6.2025, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da dispone che Parte_1
versi a titolo di mantenimento delle figlie ed Parte_2 Parte_2 Per_1 Per_3
la somma complessiva mensile di € 850,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
[...]
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese sostenute nel primo grado di giudizio e nel presente grado.
Milano 10.12.2025
9 Il Presidente est. Valentina Paletto
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