TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 8722/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Saggiomo (C.F. ), CodiceFiscale_1
con domicilio digitale in atti;
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. AN PA (C.F. ), domiciliata C.F._3
come in atti;
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli Nord n. 16515/2024 dell'8.10.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 27.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio CP_1 [...]
dinanzi al giudice di pace di Napoli Nord, proponendo opposizione ex art. 615 Controparte_2
c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 02820199009487219000, notificatale in data 13 dicembre 2021.
L'opponente deduceva che, solo a seguito della notifica dell'impugnata intimazione, veniva a cono- scenza dell'esistenza delle cartelle esattoriali nn. 02820120018974362000,
02820130002779409000, 02820140019104225000, 02820150005886173000,
02820160010949000000, 02820160033127270000, relative a contravvenzioni al Codice della stra- da e/o tributi. Pertanto, chiedeva dichiararsi non dovuta alcuna somma in relazione alle dette cartel- le per decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo.
Il giudice di pace adito, con sentenza n. 16515/2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024, pronunciando sulla domanda proposta da , così decideva: “
1- Dichiara la contumacia CP_1
dell ;
2- In parziale accoglimento dell'opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 02820199009487219: a) dichiara il difetto di Giurisdizione del
Giudice adito relativamente alla cartella n. 02820130002779409, ruolo n. 2013/943, cartella n.
02820140019104225 e n. 0282016 003312727; per essere la competenza attribuita al Giudice
Tributario; b) annulla le cartelle nn. 02820120018974362, n. 02820130002779409, ruolo n.
2013/661, п. 02820150005886173 e 02820160010949000 per le considerazioni esposte in motivazione;
3) Compensa in ragione della metà le spese di lite dell'attrice e condanna la convenuta al pagamento della residua metà delle spese di lite (…)”. Parte_1
Il giudice di pace di Napoli Nord, quindi, in accoglimento della proposta opposizione, non rinvenendo agli atti la prova dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle nn. 02820120018974362,
02820130002779409, ruolo n. 2013/661, 02820150005886173 e 02820160010949000, ne ha dichiarato la nullità per omessa notifica, nonché relativamente alle cartelle nn. 02820120018974362
e n. 02820130002779409, ruolo n. 2013/661, ha dichiarato l'estinzione della pretesa per decorso del termine quinquennale di prescrizione maturata successivamente alla data di presunta notifica delle stesse.
Con l'odierno appello l ha impugnato la menzionata sentenza, Parte_1
chiedendo preliminarmente di essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c. rilevando di non aver potuto partecipare al giudizio di prime cure per causa a lei non imputabile, alla luce della convinzione della mancata iscrizione a ruolo della causa, indotta dall'attestazione di mancata iscrizione a ruolo rilasciata, in data 21.04.2022, dalla cancelleria del giudice di pace di Napoli Nord.
Fatta tale premessa, l'appellante, rilevando la corretta notifica delle cartelle di pagamento contestate e di successivi atti interruttivi e insistendo per l'acquisizione agli atti di causa ex art. 294 c.p.c. della
2 documentazione posta a sostegno di tali deduzioni, ha così concluso: “si chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito voglia: per tutti i motivi di cui al presente atto, …dichiarare, per quanto di sua competenza e giurisdizione, la legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento n.
02820199009487219000 stante l'avvenuta regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento ad essa sottese;
- dichiarare per quanto di sua competenza e giurisdizione, legittimo e pienamente esigibile il credito azionato con l'impugnata intimazione di pagamento n. 0282019900948
7219000, in quanto non prescritto all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado in virtù dell'avvenuta regolare notifica al contribuente tanto delle dette cartelle di pagamento quanto di successivi atti interruttivi della prescrizione;
- respingere, in ogni caso, tutte le domande proposte dalla sig.ra nell'ambito del giudizio di primo grado per tutte le ragioni esposte nella CP_1
narrativa del presente atto di impugnazione;
- condannare la sig.ra a rifondere le CP_1
spese ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e Cpa e rimborso forfetario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge;
- condannare, per l'effetto, l'Avv.
AN PA, dichiaratosi procuratore antistatario in primo grado, a restituire all'
[...]
quanto eventualmente già percepito in esecuzione della sentenza Parte_1 riformata in questa sede”.
Con comparsa del 28 febbraio 2025, si è costituita in giudizio , chiedendo la CP_1
conferma della sentenza impugnata e, in ogni caso, insistendo sull'accoglimento della eccepita prescrizione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento n. 0282019 9009487219/000 oggetto dell'opposizione proposta, nonostante la documentazione prodotta, nel giudizio di appello, dall'ente di riscossione.
Istruita la causa, il Tribunale decide come da provvedimento che segue.
1. Preliminarmente va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) né, ancora, dipende dai capi impugnati delle sentenze (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sempre in via preliminare, deve esaminarsi la richiesta di rimessione in termini avanzata da parte appellante.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L.
n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. n.
17729/2018).
3 L'art. 153, comma 2, c.p.c. recita testualmente: “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma”.
Secondo l'art. 294, comma 2, c.p.c., “il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti”.
Si rileva, inoltre, che la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che “la rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito” (Cass. S.U. 6431/2025)
Orbene, parte appellante ha prodotto in atti una certificazione rilasciata dalla Cancelleria del giudice di pace di Napoli Nord in cui si attesta, alla data del 21 aprile 2022 – quindi, 13 giorni dopo la data della prima udienza indicata nell'atto di citazione (8.04.2022) – la mancata iscrizione a ruolo della causa di primo grado (cfr. all. 3 produzione appellante).
L'appellante invoca, pertanto, un incolpevole affidamento su quanto attestato e certificato dal Ruolo generale dell'ufficio giudiziario competente per il primo grado, quale causa della mancata costituzione, e conseguente contumacia, al giudizio di primo grado.
Ebbene, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'invocata rimessione in termini.
Deve darsi atto che, pur non emergendo un vizio nell'iscrizione della causa al ruolo che comporti l'invalidità dell'iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio, risultando agli atti
(cfr. fascicolo di primo grado parte appellata) la relativa nota di iscrizione a ruolo (che riporta la data del 24 marzo 2022), l'attestazione di mancata iscrizione a ruolo della causa di primo grado, prodotta da parte appellante, ha sicuramente indotto in errore la convenuta oggi appellante, determinandone una violazione del diritto di difesa nella misura in cui, per causa a lei non imputabile, non ha potuto partecipare al giudizio svoltosi dinnanzi al giudice di prime cure, pur avendone interesse.
Non ricorrendo, poi, alcuna delle ipotesi tassative di rimessione della causa al giudice del primo grado (ex artt. 353 e 354 c.p.c.), sarà lo stesso giudice di appello a ritenere rimesso in termini l'appellante a norma dell'art. 294 c.p.c., ritenendo tempestiva la documentazione prodotta in atti.
2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito enunciate.
Innanzitutto, dalla documentazione prodotta in atti dall'appellante si evince la regolare notifica delle cartelle esattoriali nn. 02820130002779409, ruolo n. 2013/661, 02820150005886173,
02820120018974362 e 02820160010949000 (doc.
5-8 fascicolo di parte appellante), che risultano,
4 le prime due, consegnate nelle mani del destinatario, le altre due, rispettivamente, a “familiare convivente” e a “marito”.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della copia della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca in giudizio la copia della cartella di pagamento, né la raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60, lett. b-bis, prevista in caso di notifica degli avvisi di accertamento (cfr. Cass.
2868/2017) e richiamata dall'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 (relativo alla notifica della cartella di pagamento) solo “per quanto non è regolato dal presente articolo”.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente" (Cass. n. 11708/2011; cfr. anche Cass. n. 6395/2014 ed altre conformi;
App. Roma, sent. n. 3351 del 28.10.2024; Trib. Lamezia Terme, sent. n. 216 del
05.03.2024).
Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate A/R recanti il numero identificativo delle rispettive cartelle di pagamento e, quindi, deve ritenersi, anche in assenza di specifiche contestazioni di parte appellata,
Contr che l' abbia adempiuto all'onere di provare l'avvenuta e regolare notifica delle cartelle di pagamento.
3. Ciò posto, va verificato se, nel tempo intercorso dalla notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento (13.12.2021), siano intervenuti atti interruttivi o sospensivi della prescrizione.
Per quanto concerne le cartelle nn. 2820120018974362000 e 02820130002779409000, le uniche intimazioni di pagamento prodotte dall'appallante di cui viene data prova di invio (all. 10, 11 e 12) non sono da ritenere validi atti interruttivi della prescrizione, in quanto all'epoca della notifica di tali atti, i crediti sottesi alle predette cartelle esattoriali risultavano già prescritti: - la notifica della prima intimazione (doc. 10), avente ad oggetto la cartella n. 02820120018974362000 (notificata in data 19/07/2012), risulta infatti perfezionatasi in data 09/01/2019 e, quindi successivamente al
5 termine di prescrizione, maturato in data19/07/2017; - la notifica della seconda intimazione (doc.
11), avente ad oggetto solo la cartella n. 02820130002779409000 (notificata in data 11/02/2013), risulta invece perfezionatasi in data 26/05/2018, laddove il termine di prescrizione risulta maturato in data 11/02/2018; - la notifica della terza intimazione (doc. 12), da cui trae origine il presente giudizio, avente ad oggetto tutte le cartelle oggetto di giudizio, risulta infine perfezionatasi in data
13.12.2021.
Ne consegue che va confermata la sentenza di primo grado relativamente alla declaratoria di prescrizione del credito sotteso alle cartelle n. 02820120018974362 e n. 02820130002779409 ruolo n. 2013/661.
4. Per le altre due cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento oggetto di impugnativa da parte della sig.ra , precisamente per la cartella n. 028 2015 0005886173000 (notificata in CP_1
data 04/05/2015) e per la cartella n. 02820160010949000000 (notificata in data 09/09/2016), parte appellata ribadisce quanto già eccepito in primo grado in merito alla intervenuta prescrizione.
Parte appellante eccepisce, di contro, l'inammissibilità di tale eccezione, che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme dell'appello incidentale.
Al riguardo si osserva come la giurisprudenza di legittimità si è più volte soffermata su quali eccezioni proposte in primo grado debbano o meno essere riproposte in secondo grado come motivi di appello incidentale chiarendo che “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di Cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo” (Cass. S.U. 13195/2018).
Ancora “nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l.
353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande ed eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali
è necessario proporre appello incidentale ex art. 346 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza,
6 trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado” (Cass. S.U. 7940/2019).
Nel caso di specie nella sentenza appellata non appare alcuna pronuncia sull'eccezione di prescrizione delle cartelle nn. 02820150005886173000 e
02820160010949000000, che il primo giudice dichiara nulle per il diverso motivo di omessa notifica.
Ne consegue che potrà procedersi all'esame di tale eccezione anche in questa sede.
5. Orbene, nella fattispecie trova applicazione la sospensione straordinaria 2020 per l'emergenza
Covid disposta dall' art. 67 del d.l. 18 del 2020, a decorrere dall'8 marzo 2020.
Si ritiene, a tal fine, utile riportare integralmente il testo della normativa in questione.
Il D.L. nr. 18/2020 (e succ. mod. ed integrazioni), per fronteggiate la situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della pandemia sanitaria per il COVID 19, ha dettato specifiche disposizioni (anche in tema di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza) sia con riguardo all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67) sia con riguardo all'attività dell'agente della riscossione (art. 68).
L'art. 68 del d.l. 18/2020, convertito con l. 27/2020, in particolare, ha disposto la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dei termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo all'ultimo periodo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Tale ultima disposizione stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Sul punto la Corte di cassazione, con recente pronuncia, ha chiarito che in applicazione di tale normativa “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata
7 della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n.
159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (cfr. Cass. 960/2025).
In sostanza, nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (542 giorni) sono stati sospesi i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati alla . Controparte_4
In applicazione di tali principi e in considerazione del periodo di sospensione di cui al d.l.18/2020, non può considerarsi maturato il termine di prescrizione, relativamente al credito sotteso alle cartelle n. 02820150005886173000 (notificata il 4 maggio 2015) e n. 02820160010949000000
(notificata in data 9 settembre 2016).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione della complessità della normativa di riferimento e dei recenti interventi giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Napoli
Nord n. 16515/2024 dell'8.10.2024, dichiara l'estinzione per prescrizione della pretesa creditoria limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 02820120018974362 e
02820130002779409, ruolo n. 2013/661, confermando invece la pretesa creditoria per le cartelle nn. 02820150005886173000 e 02820160010949000000;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Aversa, 16/12/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 8722/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Saggiomo (C.F. ), CodiceFiscale_1
con domicilio digitale in atti;
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. AN PA (C.F. ), domiciliata C.F._3
come in atti;
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli Nord n. 16515/2024 dell'8.10.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 27.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio CP_1 [...]
dinanzi al giudice di pace di Napoli Nord, proponendo opposizione ex art. 615 Controparte_2
c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 02820199009487219000, notificatale in data 13 dicembre 2021.
L'opponente deduceva che, solo a seguito della notifica dell'impugnata intimazione, veniva a cono- scenza dell'esistenza delle cartelle esattoriali nn. 02820120018974362000,
02820130002779409000, 02820140019104225000, 02820150005886173000,
02820160010949000000, 02820160033127270000, relative a contravvenzioni al Codice della stra- da e/o tributi. Pertanto, chiedeva dichiararsi non dovuta alcuna somma in relazione alle dette cartel- le per decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo.
Il giudice di pace adito, con sentenza n. 16515/2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024, pronunciando sulla domanda proposta da , così decideva: “
1- Dichiara la contumacia CP_1
dell ;
2- In parziale accoglimento dell'opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 02820199009487219: a) dichiara il difetto di Giurisdizione del
Giudice adito relativamente alla cartella n. 02820130002779409, ruolo n. 2013/943, cartella n.
02820140019104225 e n. 0282016 003312727; per essere la competenza attribuita al Giudice
Tributario; b) annulla le cartelle nn. 02820120018974362, n. 02820130002779409, ruolo n.
2013/661, п. 02820150005886173 e 02820160010949000 per le considerazioni esposte in motivazione;
3) Compensa in ragione della metà le spese di lite dell'attrice e condanna la convenuta al pagamento della residua metà delle spese di lite (…)”. Parte_1
Il giudice di pace di Napoli Nord, quindi, in accoglimento della proposta opposizione, non rinvenendo agli atti la prova dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle nn. 02820120018974362,
02820130002779409, ruolo n. 2013/661, 02820150005886173 e 02820160010949000, ne ha dichiarato la nullità per omessa notifica, nonché relativamente alle cartelle nn. 02820120018974362
e n. 02820130002779409, ruolo n. 2013/661, ha dichiarato l'estinzione della pretesa per decorso del termine quinquennale di prescrizione maturata successivamente alla data di presunta notifica delle stesse.
Con l'odierno appello l ha impugnato la menzionata sentenza, Parte_1
chiedendo preliminarmente di essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c. rilevando di non aver potuto partecipare al giudizio di prime cure per causa a lei non imputabile, alla luce della convinzione della mancata iscrizione a ruolo della causa, indotta dall'attestazione di mancata iscrizione a ruolo rilasciata, in data 21.04.2022, dalla cancelleria del giudice di pace di Napoli Nord.
Fatta tale premessa, l'appellante, rilevando la corretta notifica delle cartelle di pagamento contestate e di successivi atti interruttivi e insistendo per l'acquisizione agli atti di causa ex art. 294 c.p.c. della
2 documentazione posta a sostegno di tali deduzioni, ha così concluso: “si chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito voglia: per tutti i motivi di cui al presente atto, …dichiarare, per quanto di sua competenza e giurisdizione, la legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento n.
02820199009487219000 stante l'avvenuta regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento ad essa sottese;
- dichiarare per quanto di sua competenza e giurisdizione, legittimo e pienamente esigibile il credito azionato con l'impugnata intimazione di pagamento n. 0282019900948
7219000, in quanto non prescritto all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado in virtù dell'avvenuta regolare notifica al contribuente tanto delle dette cartelle di pagamento quanto di successivi atti interruttivi della prescrizione;
- respingere, in ogni caso, tutte le domande proposte dalla sig.ra nell'ambito del giudizio di primo grado per tutte le ragioni esposte nella CP_1
narrativa del presente atto di impugnazione;
- condannare la sig.ra a rifondere le CP_1
spese ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e Cpa e rimborso forfetario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge;
- condannare, per l'effetto, l'Avv.
AN PA, dichiaratosi procuratore antistatario in primo grado, a restituire all'
[...]
quanto eventualmente già percepito in esecuzione della sentenza Parte_1 riformata in questa sede”.
Con comparsa del 28 febbraio 2025, si è costituita in giudizio , chiedendo la CP_1
conferma della sentenza impugnata e, in ogni caso, insistendo sull'accoglimento della eccepita prescrizione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento n. 0282019 9009487219/000 oggetto dell'opposizione proposta, nonostante la documentazione prodotta, nel giudizio di appello, dall'ente di riscossione.
Istruita la causa, il Tribunale decide come da provvedimento che segue.
1. Preliminarmente va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) né, ancora, dipende dai capi impugnati delle sentenze (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sempre in via preliminare, deve esaminarsi la richiesta di rimessione in termini avanzata da parte appellante.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L.
n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. n.
17729/2018).
3 L'art. 153, comma 2, c.p.c. recita testualmente: “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma”.
Secondo l'art. 294, comma 2, c.p.c., “il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti”.
Si rileva, inoltre, che la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che “la rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito” (Cass. S.U. 6431/2025)
Orbene, parte appellante ha prodotto in atti una certificazione rilasciata dalla Cancelleria del giudice di pace di Napoli Nord in cui si attesta, alla data del 21 aprile 2022 – quindi, 13 giorni dopo la data della prima udienza indicata nell'atto di citazione (8.04.2022) – la mancata iscrizione a ruolo della causa di primo grado (cfr. all. 3 produzione appellante).
L'appellante invoca, pertanto, un incolpevole affidamento su quanto attestato e certificato dal Ruolo generale dell'ufficio giudiziario competente per il primo grado, quale causa della mancata costituzione, e conseguente contumacia, al giudizio di primo grado.
Ebbene, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'invocata rimessione in termini.
Deve darsi atto che, pur non emergendo un vizio nell'iscrizione della causa al ruolo che comporti l'invalidità dell'iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio, risultando agli atti
(cfr. fascicolo di primo grado parte appellata) la relativa nota di iscrizione a ruolo (che riporta la data del 24 marzo 2022), l'attestazione di mancata iscrizione a ruolo della causa di primo grado, prodotta da parte appellante, ha sicuramente indotto in errore la convenuta oggi appellante, determinandone una violazione del diritto di difesa nella misura in cui, per causa a lei non imputabile, non ha potuto partecipare al giudizio svoltosi dinnanzi al giudice di prime cure, pur avendone interesse.
Non ricorrendo, poi, alcuna delle ipotesi tassative di rimessione della causa al giudice del primo grado (ex artt. 353 e 354 c.p.c.), sarà lo stesso giudice di appello a ritenere rimesso in termini l'appellante a norma dell'art. 294 c.p.c., ritenendo tempestiva la documentazione prodotta in atti.
2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito enunciate.
Innanzitutto, dalla documentazione prodotta in atti dall'appellante si evince la regolare notifica delle cartelle esattoriali nn. 02820130002779409, ruolo n. 2013/661, 02820150005886173,
02820120018974362 e 02820160010949000 (doc.
5-8 fascicolo di parte appellante), che risultano,
4 le prime due, consegnate nelle mani del destinatario, le altre due, rispettivamente, a “familiare convivente” e a “marito”.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della copia della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca in giudizio la copia della cartella di pagamento, né la raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60, lett. b-bis, prevista in caso di notifica degli avvisi di accertamento (cfr. Cass.
2868/2017) e richiamata dall'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 (relativo alla notifica della cartella di pagamento) solo “per quanto non è regolato dal presente articolo”.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente" (Cass. n. 11708/2011; cfr. anche Cass. n. 6395/2014 ed altre conformi;
App. Roma, sent. n. 3351 del 28.10.2024; Trib. Lamezia Terme, sent. n. 216 del
05.03.2024).
Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate A/R recanti il numero identificativo delle rispettive cartelle di pagamento e, quindi, deve ritenersi, anche in assenza di specifiche contestazioni di parte appellata,
Contr che l' abbia adempiuto all'onere di provare l'avvenuta e regolare notifica delle cartelle di pagamento.
3. Ciò posto, va verificato se, nel tempo intercorso dalla notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento (13.12.2021), siano intervenuti atti interruttivi o sospensivi della prescrizione.
Per quanto concerne le cartelle nn. 2820120018974362000 e 02820130002779409000, le uniche intimazioni di pagamento prodotte dall'appallante di cui viene data prova di invio (all. 10, 11 e 12) non sono da ritenere validi atti interruttivi della prescrizione, in quanto all'epoca della notifica di tali atti, i crediti sottesi alle predette cartelle esattoriali risultavano già prescritti: - la notifica della prima intimazione (doc. 10), avente ad oggetto la cartella n. 02820120018974362000 (notificata in data 19/07/2012), risulta infatti perfezionatasi in data 09/01/2019 e, quindi successivamente al
5 termine di prescrizione, maturato in data19/07/2017; - la notifica della seconda intimazione (doc.
11), avente ad oggetto solo la cartella n. 02820130002779409000 (notificata in data 11/02/2013), risulta invece perfezionatasi in data 26/05/2018, laddove il termine di prescrizione risulta maturato in data 11/02/2018; - la notifica della terza intimazione (doc. 12), da cui trae origine il presente giudizio, avente ad oggetto tutte le cartelle oggetto di giudizio, risulta infine perfezionatasi in data
13.12.2021.
Ne consegue che va confermata la sentenza di primo grado relativamente alla declaratoria di prescrizione del credito sotteso alle cartelle n. 02820120018974362 e n. 02820130002779409 ruolo n. 2013/661.
4. Per le altre due cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento oggetto di impugnativa da parte della sig.ra , precisamente per la cartella n. 028 2015 0005886173000 (notificata in CP_1
data 04/05/2015) e per la cartella n. 02820160010949000000 (notificata in data 09/09/2016), parte appellata ribadisce quanto già eccepito in primo grado in merito alla intervenuta prescrizione.
Parte appellante eccepisce, di contro, l'inammissibilità di tale eccezione, che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme dell'appello incidentale.
Al riguardo si osserva come la giurisprudenza di legittimità si è più volte soffermata su quali eccezioni proposte in primo grado debbano o meno essere riproposte in secondo grado come motivi di appello incidentale chiarendo che “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di Cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo” (Cass. S.U. 13195/2018).
Ancora “nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l.
353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande ed eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali
è necessario proporre appello incidentale ex art. 346 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza,
6 trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado” (Cass. S.U. 7940/2019).
Nel caso di specie nella sentenza appellata non appare alcuna pronuncia sull'eccezione di prescrizione delle cartelle nn. 02820150005886173000 e
02820160010949000000, che il primo giudice dichiara nulle per il diverso motivo di omessa notifica.
Ne consegue che potrà procedersi all'esame di tale eccezione anche in questa sede.
5. Orbene, nella fattispecie trova applicazione la sospensione straordinaria 2020 per l'emergenza
Covid disposta dall' art. 67 del d.l. 18 del 2020, a decorrere dall'8 marzo 2020.
Si ritiene, a tal fine, utile riportare integralmente il testo della normativa in questione.
Il D.L. nr. 18/2020 (e succ. mod. ed integrazioni), per fronteggiate la situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della pandemia sanitaria per il COVID 19, ha dettato specifiche disposizioni (anche in tema di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza) sia con riguardo all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67) sia con riguardo all'attività dell'agente della riscossione (art. 68).
L'art. 68 del d.l. 18/2020, convertito con l. 27/2020, in particolare, ha disposto la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dei termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo all'ultimo periodo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Tale ultima disposizione stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Sul punto la Corte di cassazione, con recente pronuncia, ha chiarito che in applicazione di tale normativa “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata
7 della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n.
159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (cfr. Cass. 960/2025).
In sostanza, nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (542 giorni) sono stati sospesi i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati alla . Controparte_4
In applicazione di tali principi e in considerazione del periodo di sospensione di cui al d.l.18/2020, non può considerarsi maturato il termine di prescrizione, relativamente al credito sotteso alle cartelle n. 02820150005886173000 (notificata il 4 maggio 2015) e n. 02820160010949000000
(notificata in data 9 settembre 2016).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione della complessità della normativa di riferimento e dei recenti interventi giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Napoli
Nord n. 16515/2024 dell'8.10.2024, dichiara l'estinzione per prescrizione della pretesa creditoria limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 02820120018974362 e
02820130002779409, ruolo n. 2013/661, confermando invece la pretesa creditoria per le cartelle nn. 02820150005886173000 e 02820160010949000000;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Aversa, 16/12/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
8