Art. 10.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal Comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 2.087.398.000.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal Comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 2.087.398.000.