Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/03/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G.L. n. 433 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
* * *
Si dà atto che è presente l'avv. Antonino Lanza in sostituzione dell'avv.
MANCINO LOREDANA per il ricorrente, il quale insiste in ricorso e nella nomina del CTU, specificando che l'avv. Mancino nelle note prodotte ha indicato che è stato commesso un mero errore materiale e che la norma applicabile e a cui ci si riferisce è l'art. 4 del D.L. 09/02/2012 n.
5. Alle ore
10.00 nessuno è comparso per l' CP_1
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 17.50, riaperto il presente verbale, decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 433 dell'anno 2024 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), n.q di esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a Persona_1
Palermo il 07/06/2008, elettivamente domiciliato in Ficarazzi, Corso
Umberto I n. 899, presso lo studio dell'avv. MANCINO LOREDANA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli avv.ti SANTANOCETO CATERINA ANGELA e CP_1
CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresentano e difendono per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento beneficio
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CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna parte ricorrente conclude come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/02/2024 parte ricorrente, nella spiegata qualità, chiede di accertare se il minore sia in possesso del requisito sanitario necessario al riconoscimento del requisito di legge previsto dall'art.4 del D.L.
9 febbraio 2012 n. 5.
Dalla confusa esposizione dei fatti si evince:
- che il ricorrente ha impugnato il verbale della CM che ha riconosciuto il minore non invalido;
- che ha proposto ATP ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della invalidità in misura pari o superiore al
74%;
- che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza del requisito anagrafico ai sensi dell'art. 1, comma 35, della legge 247/2007;
- che il ricorrente ha proposto ricorso a seguito di contestazioni di ATP, precisando che per mero errore è stato chiesto il riconoscimento dell'invalidità civile, intendendo contestare invece il mancato riconoscimento in sede di visita del requisito di legge previsto dall'art.4 del D.L. 9 febbraio
2012 n. 5.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare CP_1
l'irritualità e la nullità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande tutte ex adverso proposte perché inammissibili, improcedibili e/o infondate in fatto ed in diritto.
Il ricorso è da rigettare.
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Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite,
n. 9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
Tanto precisato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e improcedibile.
L'art. 445 bis co. 1 c.p.c. onera chi intende proporre domanda giudiziale per far valere i propri diritti in materia, di promuovere accertamento tecnico preventivo sul requisito sanitario del beneficio assistenziale o previdenziale perseguito.
Il successivo comma 6 dispone “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi
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della contestazione”.
Parte ricorrente introduce un ricorso a seguito di contestazione di ATP RG.
n. 2370/2023, ma l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato, in quanto è stato dichiarato inammissibile per carenza del requisito anagrafico.
In mancanza della fase di ATP nessuna contestazione può essere mossa, anche in considerazione che le contestazioni di cui al citato comma 6 riguardano esclusivamente le conclusioni del consulente tecnico.
Il lamentato errore non assume alcun rilievo in questa sede e non può certamente rendere ammissibile una CTU al fine di accertare un requisito sanitario nei cui confronti non è stato espletato l'ATP, che si ricorda è condizione di procedibilità della domanda.
Peraltro, occorre rassegnare che difetta pure il petitum, non avendo parte ricorrente indicato la prestazione richiesta, che si rileva solo nelle richieste istruttorie.
Di qui il dispositivo.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 13/03/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
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Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
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