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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 24.02.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero 4952/2021 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], nella qualità di titolare della ditta Parte_1
”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
Massimo De Gennaro e Domenico D'Ambrosio, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Opponente –
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dai funzionari delegati Controparte_2
dott.ssa Antonella Cangiano e avv. Antonio Romanelli;
- Opposto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 24/02/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2021 in qualità di titolare e legale Parte_1 rappresentante della ditta individuale , proponeva Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 38351 del 07.06.2021 e notificata in data
13.07.2021, con la quale il Capo dell' di le ingiungeva il Controparte_2 CP_2 pagamento della complessiva somma di € 2.020,15 (comprensiva delle spese di notifica), a titolo di sanzione amministrativa, per aver omesso e/o infedelmente registrato sul Lul i dati relativi alle lavoratrici e e alla prestazione resa nel periodo da gennaio 2015 Parte_3 Persona_1
a gennaio 2020, determinando in tal modo differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
A tal fine, a sostegno della propria domanda deduceva: che in data 30.01.2020, presso la sede della ditta, veniva eseguito un accesso ispettivo da parte dei funzionari dell' Controparte_3
[..
[...] [
[...]
di , successivamente integrato mediante ulteriori verbali interlocutori, rispettivamente
[...] CP_2 del 27.02.2020 e del 12.03.2020, nell'ambito dei quali veniva richiesta l'acquisizione di ulteriore documentazione, mediante l'intermezzo dello studio di consulenza del lavoro del dr. ; Persona_2 che detti accertamenti si concludevano con l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n. BA 00002/2020-148-01 del 07-07-2020, prot. n. 38787 del 16.07.2020, notificato in data 24.07.2020 (doc. all. n. 4). 4); che a seguito di ciò inviava scritti difensivi e nonostante i chiarimenti forniti e nonostante l'espressa richiesta di audizione personale, l' Controparte_2
provvedeva a notificare, in data 13.07.2021, l'ordinanza ingiunzione oggetto del
[...]
presente gravame.
Poste le circostanze di fatto, in diritto invece, dopo aver eccepito in via pregiudiziale la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata in primo luogo per la sua mancata convocazione e per l'omesso riscontro alle doglianze di cui alle memorie difensive notificate il
10.08.2020 ed in secondo luogo per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa, deduceva: l'insussistenza di qualsivoglia violazione normativa e l'eccesso di potere per carente istruttoria, travisamento delle risultanze istruttorie ed erronea presupposizione, non corrispondendo al vero la circostanza per la quale la ditta avrebbe Parte_2
registrato in maniera infedele sul libro unico del lavoro nel periodo dal 30 gennaio 2015 al
30.01.2020 le ore effettivamente svolte dalle lavoratrici e;
che gli Parte_3 Persona_1 ispettori intervenuti avevano colpevolmente sovrapposto gli orari di apertura giornaliera dell'attività con le ore di effettivo impiego delle lavoratrici;
che nessuna delle lavoratrici aveva mai richiesto differenze retributive per ulteriori ore mai lavorate;
che gli accertamenti ispettivi richiamati nell'ordinanza di ingiunzione opposta non potevano costituire valida prova per ricostruire l'iter logico seguito per giungere alla decisione contestata;
che le violazioni contestate erano quindi prive di fondamento giuridico, erronee ed inficiate da un manifesto travisamento delle risultanze istruttorie.
A tal fine l'opponente chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione del titolo esecutivo opposto, di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. 38351 del
07.06.2021; con vittoria di spese e competenze di causa. Con Costituendosi in giudizio, l' di (ora ) eccepiva l'infondatezza della CP_2 CP_5
spiegata opposizione fornendo innanzitutto una ricostruzione dei fatti diversa da quella dell'opponente. Più specificatamente evidenziava: che in data 30.01.2020 il personale in servizio presso l' di effettuava un accesso ispettivo presso la sede Controparte_2 CP_2 operativa dell'Impresa opponente, nel corso del quale venivano trovati intenti al lavoro 4 lavoratrici tra cui le due persone sopra generalizzate;
che durante l'accesso ispettivo tutti rilasciavano ai verbalizzanti spontanee dichiarazioni inerenti il proprio rapporto di lavoro tra cui la sig. CP_6
2
e la sig.ra , le quali avevano espressamente chiarito (dicendo l'una dell'altra) di lavorare Per_1
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00 dal martedì al sabato, per un totale di 9 ore giornaliere e di 45 ore settimanali;
che tali circostanze erano state confermate anche da altra lavoratrice all'epoca dei fatti stagista;
che gli accertamenti erano proseguiti nelle Parte_4
settimane successive ragion per cui sulla base delle evidenze ispettive in data 07.07.2020 il
Con personale dell' di aveva redatto verbale unico di accertamento, notificato all'opponente in CP_2
data 24.07.2020, contenente provvedimento di illecito amministrativo con il quale si accertava che la sig.ra aveva infedelmente registrato i dati relativi alle prestazioni lavorative delle Parte_2
dipendenti e , omettendo la registrazione di n. 1 ora di lavoro giornaliera dal Parte_3 Per_1 martedì al sabato;
che con atto del 10.08.2020 l'odierna opponente aveva fatto pervenire scritto difensivo e considerato che alla scadenza dei 60 giorni di cui all'art. 16 della L. n. 689/81 non aveva C provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, l' di aveva inviato CP_2 rapporto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, poi effettivamente emessa. Con Ricostruita la vicenda in termini fattuali, nel merito l' eccepiva: la non genericità dell'ordinanza di ingiunzione, evincendosi chiaramente sia i fatti posti a fondamento della stessa, le lavoratrice a cui si riferivano, il periodo di riferimento, la violazione contestata, la sanzione amministrativa applicata ed i relativi importi;
che in base al consolidato orientamento giurisprudenziale la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta non comporta l'annullabilità dell'ordinanza di ingiunzione. Deduceva altresì la sussistenza dei fatti posti alla base dell'ordinanza-ingiunzione.
Per tutti questi motivi chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito il rigetto dell'opposizione spiegata;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Con provvedimento del 29.07.2021 veniva disposta la provvisoria sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
La causa veniva istruita oralmente.
*****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare va rigettata l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente circa la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione, in quanto è infondata.
Al riguardo, infatti, ben si comprende dalla lettura dell'ordinanza-ingiunzione oggetto della spiegata opposizione quali siano i fatti posti a fondamento della stessa, le lavoratrice a cui si riferiscono, il periodo di riferimento, la norma violata e contestata, la sanzione amministrativa applicata con i relativi importi.
3
Inoltre all'interno della stessa è contenuto il riferimento alla visita ispettiva del 30.01.2020, alla data di fine accertamenti (7.07.2020), nonché il richiamo degli atti notificati allegati al verbale conclusivo degli accertamenti.
Peraltro è pacifica in giurisprudenza l'ammissibilità di una motivazione per relationem, con indicazione degli estremi dell'atto presupposto, che sia stato ritualmente notificato al contribuente, in quanto in tal caso il contribuente è stato messo nella condizione di conoscere le ragioni della pretesa contributiva e dunque di difendersi. Si richiama a tal fine Cass. n. 9778/2017, che si è pronunciata in materia di cartella esattoriale, ma il principio è il medesimo: “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato…”
Attesa dunque l'esplicita indicazione delle circostanze che hanno dato origine alla sanzione contestata nell'ordinanza opposta nessuna censura può essere avanzata al provvedimento sotto tale profilo.
Parimenti va rigettata l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente circa la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per non essere stata convocata e sentita dall'Amministrazione procedente in merito alle contestazioni mosse.
Al riguardo, secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. sentenza n.
1786 del 28.01.2010 e più di recente Cass. n. 21146/2019), la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa, ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
Ne deriva quindi che, nel caso di specie, la mancata audizione dell'opponente non comporta di per sé l'annullabilità dell'ordinanza di ingiunzione, e quindi la sopravvenuta insussistenza della pretesa patrimoniale.
Tanto premesso, anche nel merito l'opposizione è infondata.
Al riguardo, in ordine alla sussistenza della violazione per la quale è stata comminata la sanzione,
Con l' di ha depositato, oltre ad una serie di documenti, anche le dichiarazioni acquisiste CP_2 durante l'attività di indagine espletata.
4
Più specificatamente la sig.ra ha testualmente riferito in sede di accesso ispettivo: “lavoro Parte_3
in questa azienda dal 01.08.2008 e osservo il seguente orario di lavoro dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
15.30 alle 20.00 dal martedì al sabato. Anche la sig.ra osserva il mio stesso Parte_5
orario di lavoro. Ricevo mensilmente il prospetto paga e vengo pagata con bonifico bancario. Anche
l'altra mia collega di lavoro svolge il mio stesso orario di lavoro”. Persona_1
Sulla scorta di tanto, gli ispettori acquisivano anche la dichiarazione della sig.ra , la quale Per_1 in detta circostanza ha riferito di lavorare “dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00 dal martedì al sabato;
il mio stesso orario di lavoro è svolto anche da e Parte_3 Parte_5
dal martedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00 circa”.
[...]
Circostanze queste confermate tuttavia dalla stagista che ha dichiarato: “ Parte_4
vengo presso il parrucchiere il giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30. Lavoro insieme a
, e ”. Parte_5 Parte_3 Persona_1
Le due dipendenti quindi, con dichiarazioni precise e concordanti hanno espressamente chiarito di lavorare dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00 dal martedì al sabato, per un totale di 9 ore giornaliere e di 45 ore settimanali. Lo stesso dicono l'una dell'altra e il medesimo orario di lavoro, quanto meno l'orario di inizio dell'attività lavorativa, è stato confermato-come sopra riportato- dall'altra lavoratrice (stagista) escussa allo stesso modo in sede di accesso ispettivo.
Nessuna delle dichiaranti ha indicato che quelli erano gli orari di apertura e chiusura del negozio, né
è stato dichiarato che le dipendenti si alternavano nell'iniziare più tardi l'attività lavorativa o concluderla prima.
Ciò detto, nel corso del presente giudizio sono state ascoltate oltre alla che non avendo Parte_4
formulato alcun disconoscimento circa la firma apposta in calce al verbale ha confermato le dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, anche le due lavoratrici interessate, le quali hanno reso dichiarazioni difformi da quanto dichiarato agli ispettori in sede di accesso ispettivo.
Più specificatamente, la TE , escussa all'udienza del 19.09.2022 ha dichiarato Persona_1
che vi era stato un fraintendimento da parte delle ispettrici, le quali hanno confuso, nella concitazione dell'attività lavorativa in corso di svolgimento, il dichiarato orario di apertura dell'esercizio commerciale con le ore giornalmente lavorate;
che le ore effettivamente lavorate corrispondono a quelle indicate in busta paga;
che in occasione dell'accesso ispettivo ha confermato sempre di aver lavorato per 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali” ( di analogo tenore sono le dichiarazioni rese del teste ). Parte_3
Al riguardo, il problema che si pone attiene alla valutazione delle dichiarazioni rese dai dipendenti sia dinanzi agli ispettori che nel corso del giudizio, atteso l'evidente contrasto tra le stesse. Ebbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari
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stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
(cfr., in termini, Cass. n. 9251/2010). Ritiene questo giudicante che, in ordine alle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, ciò che fa piena prova, perché fatto avvenuto alla presenza degli ispettori medesimi, è che i lavoratori abbiano reso le dichiarazioni così come da quelli verbalizzate.
Gli ispettori, in quanto pubblici ufficiali, riportano le dichiarazioni così come rese;
deve escludersi pertanto che possa essere messo in discussione che le domande poste a base delle dichiarazioni siano state fuorvianti o che gli ispettori abbiano verbalizzato qualcosa di diverso da quanto dichiarato (in tal caso sarebbe necessaria da parte del dichiarante una querela di falso); invece, ciò che è liberamente apprezzabile dal giudice sul piano probatorio è la veridicità di quanto dichiarato
(ben potendo accadere che il dichiarante abbia mentito all'ispettore).
Ciò detto, conformemente all'orientamento espresso sul punto dalla Corte di Appello di Bari, ai fini probatori non vi è una prevalenza delle dichiarazioni rese in udienza rispetto a quelle rese dinanzi agli ispettori;
anzi queste ultime appaiono connotate da maggiore genuinità, perché assunte nell'immediatezza dei fatti, senza alcun preavviso e senza eventuale influenza di fattori 'esterni'.
Neppure la teste , ha mostrato una conoscenza specifica dei fatti, non avendo Parte_5
in sede di esame testimoniale riferito su circostanze specifiche idonee a contrastare le dichiarazioni acquisiste dagli ispettori e poste alla base della sanzione comminata, essendosi tuttavia limitata semplicemente a riferire che le lavoratrici lavoravano per 8 ore al giorno e per 40 ore settimanali.
Trattasi di dichiarazioni non idonee a consentire una conoscenza diretta del presunto rapporto
Con lavorativo intercorso tra le parti e posto alla base della sanzione irrogata dall' di CP_2
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ritenendo più genuine le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori al momento dell'accesso ispettivo, si conclude nel presente giudizio per la correttezza dell'accertamento effettuato dall' con conseguente legittimità della sanzione irrogata CP_1 dall' , per aver omesso e/o infedelmente registrato sul Lul i dati Controparte_2
relativi alle lavoratrici e e alla prestazione resa nel periodo da Parte_3 Persona_1
gennaio 2015 a gennaio 2020, determinando in tal modo differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
L'opposizione dunque deve essere integralmente rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura liquidata nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenendo conto del fatto che la p.a. resistente è stata difesa da propri funzionari.
P.Q.M.
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il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
26.07.2021 da in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale Parte_1
”, nei confronti dell' Parte_2 Controparte_1
(già , rigettata ogni diversa istanza, così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali della parte opposta, che liquida in €
1.050,00 per compensi al difensore, oltre RGS al 15%, CAP e IVA come per legge se dovuti.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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