Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 20.3.2025, promossa da:
Parte 1 rappresentato e difeso, con mandato in calce alla comparsa di nuovo difensore, dall'Avv. S. Galizia
Ricorrente
CONTRO
CP 1 in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato '
in atti, dall' avv. R. Caracuta
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.6.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver costantemente svolto l'attività di operaio metalmeccanico addetto alla saldatura di stampi d'acciaio, utilizzando strumentazione rumorosa esponeva di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della patologia denunciata (ipoacusia neurosensoriale bilaterale da trauma acustico).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva accertarsi l'origine professionale della malattia denunciata, con conseguente condanna dell' CP_2 convenuto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale.
Si costituiva in giudizio l' CP 1 che contestava gli avversi assunti richiamando le valutazioni espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente nel Tes periodo dedotto in ricorso e secondo le modalità ivi descritte (cfr. teste è stata disposta TU medico legale al fine di accertare l'esistenza della patologia denunciata e l'eventuale sussistenza del nesso causale nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità fisica dell'istante.
Ebbene, il TU nominato, a seguito di un'accurata indagine medico legale, ha diagnosticato a carico del ricorrente “ipoacusia neurosensoriale bilaterale" ed ha ritenuto che tale patologia sia eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta dall'istante, atteso che “il periziato [è] stato esposto a rumore lavorativo derivante da macchine e attrezzature presenti nell'ambiente di lavoro (settore metalmeccanico). Agli atti è peraltro allegato un giudizio di idoneità alla mansione specifica del 25/11/16
(medico competente Dott.ssa Persona 1 ) dal quale si rileva: tra i fattori di rischio il rumore, l'effettuazione di esami audiometrici e la prescrizione di otoprotettori.
Ciò posto, il perito ha quantificato il danno biologico nella misura 7% a decorrere dalla data della domanda amministrativa e del 12% a decorrere da febbraio 2023.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il TU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, stante altresì l'assenza di contestazioni da parte dell' CP_1 idonee a validamente contrastarne la valenza, tenuto conto- come già evidenziato dall'ausiliare nella replica alle osservazioni inviate nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c- che "non si può pertanto esludere, bensì è altamente probabile, che l'aggravamento dell'ipoacusia da rumore (danno attuale 19%) sia stato determinato in parte dalla persistenza dell'esposizione a rumore di natura lavorativa e pertanto il danno biologico da esposizione a rumore sia attualmente valutabile nella misura del 12%".
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione in capitale, la domanda va accolta e l' CP_1 condannato al pagamento del dovuto.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP 1, così provvede:
Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente a un danno biologico pari al 7% a decorrere dalla data della domanda amministrativa e pari al 12% a decorrere da febbraio 2023 e, per l'effetto, condanna
1 CP_1 al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Condanna l'CP 1 al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate in € 2697,00, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' CP 1 le spese di TU, già liquidate con separato decreto.
Brindisi, 20.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere