Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all'udienza del 17.3.2025 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 24077/2023
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente alla Parte_1
Via Marigliano n. 6, OM UV (NA) ( ), elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in Napoli alla Via Benedetto De Falco n. 16, presso lo studio dell' avv.
Salvatore Puglisi (C.F. e dell'avv. Alessandro Squillante (C.F. C.F._2
) che lo rappresentano e difendono C.F._3
RICORRENTE
E
partita iva , con sede legale in Napoli alla via Controparte_1 P.IVA_1
Giovanni Porzio Isola B/3, in persona del legare rappresentante pro tempore., sig. Pt_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avvocato
[...]
Giorgia Gaudino (C.F. ), presso lo studio della quale elettivamente C.F._4
domicilia in Napoli alla via Giuseppe Fiorelli n.
5. Le comunicazioni giudiziarie potranno essere trasmesse al seguente n. di fax 081 19569765 o all'indirizzo di posta elettronica:
Email_1
RESISTENTE
pagina1 di 13
p. iva: ,, con sede legale in Napoli alla via Giovanni Porzio CP_1 P.IVA_2
Isola B/3, in persona del legare rappresentante pro tempore., sig. Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avvocato Giorgia
Gaudino (C.F. ), presso lo studio della quale elettivamente C.F._4
domicilia in Napoli alla via Giuseppe Fiorelli n.
5. Le comunicazioni giudiziarie potranno essere trasmesse al seguente n. di fax 081 19569765 o all'indirizzo di posta elettronica:
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RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2023 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- di aver prestato la propria attività lavorativa in forma subordinata e continuativa alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza Privata La Nuova Lince srl dal
01.07.1985 al 14.04.10 e dal 15.04.2010, alle dipendenze della Controparte_1
con cui il rapporto di lavoro è proseguito per effetto di cessione di ramo di azienda da parte del precedente datore con atto del 14.04.2010; infine alle dipendenze di con cui il rapporto di lavoro è proseguito in virtù di contratto di affitto di CP_1
azienda stipulato con il precedente datore di lavoro in data 28.01.2021;
- di aver svolto sin dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Istituto di
Vigilanza Privata La Nuova Lince srl mansioni di guardia particolare giurata, inquadrato quale operaio da ultimo nel livello 4 del ruolo tecnico-operativo del vigente C.C.N.L. di categoria (dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata);
- di aver svolto turni di lavoro di otto ore giornaliere dalle ore 7.00 alle ore
15.00, ovvero dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e dalle ore 23.00 alle ore 7.00, a seconda della necessità del piano di servizio, articolati secondo il sistema 6+1 (sei giorni di lavoro e un giorno di riposo)
Aggiungeva che il rapporto di lavoro è definitivamente cessato in data 30.07.2023 e lamentava di non aver percepito le seguenti somme: 84.506,51 Euro a titolo di TFR,
5.919,32 Euro a titolo di indennizzo/risarcimento per mancato godimento dei riposi pagina2 di 13 compensativi corrispondenti alla pausa di 10 minuti non goduta, Euro 810,57 a titolo di
7/12 di 13° mensilità per l'anno 2023 e Euro 701,06 titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente;
2) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ai sensi dell'art. 2094 c.c. ed il vincolo di solidarietà tra le due convenute ex art. 2112 c.c.; 3) previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente
a percepire gli emolumenti e le indennità risarcitorie di cui al capo L che precede, accogliere il presente ricorso e per l'effetto e per le causali tutte indicate in narrativa condannare, la e la in persona dei rispettivi legali Controparte_1 CP_1
rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma di Euro 91.937,46 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo. 4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
Si costituivano le resistenti che chiedevano il rigetto della domanda.
In particolare, in merito alle somme richieste a titolo di mancata pausa le ricorrenti deducevano che le disposizioni del CCNL di settore non prevedono un diritto alla retribuzione per mancata pausa bensì il diritto a fruire di riposi compensativi. Inoltre, contestavano i conteggi inerenti alla quantificazione del TFR, eccepivano la prescrizione dei crediti inerenti all'indennità per mancata pausa e formulavano le seguenti conclusioni:
“A. rigettare integralmente il ricorso avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto;
B. condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 17.3.2025, tenutasi ex art 127-ter c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, esaminate le note di trattazione scritta, decideva con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
pagina3 di 13 Il chiede innanzitutto “accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro Pt_1 subordinato tra le parti ai sensi dell'art. 2094 c.c. ed il vincolo di solidarietà tra le due convenute ex art. 2112 c.c.”.
Le resistenti riconoscono espressamente che: “…Dal 15 aprile 2010, il ricorrente ha lavorato per conto ed alle dipendenze della , per poi passare in data 28 Controparte_1
gennaio 2021 alle dipendenze della con il riconoscimento del trattamento CP_1
economico e retributivo di cui, da ultimo, al livello IV del C.C.N.L. Vigilanza Privata, svolgendo le relative mansioni. Il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 30 luglio
2023.” Dunque, pacifica è l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Quanto al vincolo di solidarietà, l'affitto di azienda - stipulato tra la Controparte_1
e la con atto del 28.01.2021 con n. di protocollo NA-2021-16486- ha
[...] CP_1
comportato la prosecuzione dei rapporti di lavoro con gli stessi dipendenti transitati dall'una all'altra azienda. Il concedente e l'affittuario sono obbligati in solido per tutti i crediti (retributivi, previdenziali, assicurativi, TFR, ecc.) che il lavoratore aveva al momento del trasferimento, purché a tale data non sia intervenuta l'estinzione del rapporto, per i cui debiti risponde esclusivamente il concedente.
Il ricorrente agisce nel presente giudizio al fine di ottenere:
- il pagamento del TFR
- il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di pausa non goduta ex art. 74 del
CCNL di settore,
entrambi i crediti maturati in astratto anche prima del trasferimento,
- il pagamento di 7/12 della tredicesima mensilità per l'anno 2023
- il pagamento dell'indennità per ferie non godute.
Quanto alla domanda volta all'ottenimento del TFR si osserva quanto segue.
L'art. 2120 del c.c. prevede che: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque
pagina4 di 13 non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.
Costante giurisprudenza ha chiarito che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto e in conseguenza di essa (Cass. civ. n. 11579/2014; Cass. civ. n. 3894/2010). Nel caso di specie risulta incontestata la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro in data 30.7.2023.
La retribuzione utile per il calcolo del TFR ricavabile dall'esame delle buste paga include voci diverse: la principale è la retribuzione base e, con essa, vanno considerate le varie somme che il datore di lavoro versa in modo non occasionale (scatti di anzianità; straordinari;
trasferte; superminimo;
festività.) Sono invece escluse le somme corrisposte a titolo meramente occasionale (p.es. rimborsi spese). Il codice civile considera l'intero ventaglio delle voci retributive e bisogna fare riferimento allo specifico
CCNL per chiarire il concetto di “non occasionale”.
Il CCNL di settore del 14 luglio 1987 al proprio articolo 58 così prevede:” … Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: - stipendio o salario unico nazionale;
- indennità di contingenza;
- eventuali terzi elementi, di cui all' art. 44; - eventuali scatti di anzianità; - tredicesima e quattordicesima;
- indennità speciali;
- eventuali superminimi ed assegni ad personam;
- eventuali altri emolumenti già in atto localmente la cui computabilità ai detti fini abbia costituito oggetto di espressa previsione tra le parti contraenti in sede locale…”
Il CCNL di settore del 1° marzo 1991 al proprio articolo 95 così prevede:”… Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: - stipendio o salario unico nazionale;
- indennità di contingenza;
- eventuali terzi elementi di cui all' art. 64; - eventuali scatti di anzianità; - tredicesima e quattordicesima;
- eventuali superminimi ed assegni "ad personam"; - quota integrativa territoriale (QU.I.T.)… “
Il CCNL di settore del 21 dicembre 1995 al proprio articolo 94 prevede che … Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi:- stipendio o salario unico nazionale;
- indennità di contingenza;
- eventuali terzi elementi di cui all' art. 64; - eventuali scatti di anzianità; -
pagina5 di 13 tredicesima e quattordicesima;
- eventuali superminimi ed assegni "ad personam"; - quota integrativa territoriale (Q.U.I.T.)…”
Il CCNL di settore dell'8 gennaio 2002 al proprio articolo 129 stabilisce che: … Per determinare la base annua utile per il calcolo del t.f.r. si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: - stipendio o salario unico nazionale;
- indennità di contingenza;
- eventuali terzi elementi di cui all'art. 96; - eventuali scatti di anzianità; - tredicesima e quattordicesima;
- eventuali superminimi ed assegni "ad personam"; - quota integrativa territoriale (Qu.I.T.)… “
Il CCNL di settore del 6 dicembre 2006 al proprio articolo 142 prevede che: “Per i periodi prestati dal 1° gennaio 1990, il trattamento di fine rapporto, per tutti i dipendenti, è pari alla retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5. La retribuzione annua ai fini del presente articolo si determina secondo il criterio stabilito nel comma successivo. Per determinare la base annua utile per il calcolo del t.f.r. si devono computare esclusivamente i seguenti elementi:
- stipendio o salario unico nazionale;
- indennità di contingenza;
- eventuali terzi elementi di cui all'art. 110;
- eventuali scatti di anzianità;
- tredicesima e quattordicesima;
- eventuali superminimi ed assegni "ad personam";
- quota integrativa territoriale (QU.I.T.)…”
Il CCNL di settore del 8 aprile 2013 al proprio articolo 141 prevede che: “…Per i periodi prestati dal 1° gennaio 1990, il trattamento di fine rapporto, per tutti i dipendenti, è pari alla retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5. La retribuzione annua ai fini del presente articolo si determina secondo il criterio stabilito nel comma successivo. Per determinare la base annua utile per il calcolo del t.f.r. si devono computare esclusivamente i seguenti elementi:
pagina6 di 13 Stipendio o salario unico nazionale;
Indennità di contingenza;
Eventuali terzi elementi di cui all'art. 110;
Eventuali scatti di anzianità;
Tredicesima e quattordicesima;
Eventuali superminimi ed assegni “ad personam”;
Quota integrativa territoriale (QU.I.T.)…”
Il CCNL di settore del 15 ottobre 2015 al proprio articolo 145 prevede che: “…- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Lorde Mensili dell'anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti.
Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi
e maggiorazioni per , i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme CP_2 eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d'esecuzione della prestazione quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili,
e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello.
Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive.
Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell'art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della
Retribuzione Lorda Mensile e Tredicesima dovuta per l'anno stesso diviso 13,5. La quota
è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni.”
pagina7 di 13 Il ricorrente non individua quali voci di calcolo quelle indicate in busta paga come
“retribuzione utile TFR”, ma il totale delle spettanze del mese. L'esatta cifra dovuta risulta invece riportata nel CUD 2024 ed è pari a €.50688,95, cifra derivante dalla operazione coinvolgente le retribuzioni utili, cui le resistenti ritengono vadano sottratti €.2000 anticipati nel 2012 (e v'è prova in atti) ed €.5165,57 anticipati nel 2000 (di cui non v'è alcuna traccia). L'importo appare correttamente indicato, corrispondente ai dettami della contrattazione collettiva, e da esso va detratta il solo acconto avvenuto nel 2012, riportato in busta paga e riconosciuto anche dal ricorrente (si esaminino a tal fine le note conclusionali), di €.2000,00.
Dunque, il ricorrente ha diritto a ricevere €.48688,95 come saldo TFR oltre accessori ex lege.
Rispetto ai ratei della tredicesima mensilità 2023 oggetto di domanda, si osserva quanto segue.
Come osservato anche di recente dalla Suprema Corte, (Cass. Civile Ord. Sez. L Num.
115 Anno 2020), spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente, l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (Cass. 6 marzo 1986, n. 1484; Cass. 13 aprile 1992, n.
4512).
Tanto premesso, atteso che nulla è stato provato circa il pagamento di tali spettanze, le stesse vanno riconosciute al ricorrente e vanno calcolate dividendo la retribuzione mensile pari a €.1388,00 per i dodici mesi dell'anno e moltiplicando per i sette mesi lavorati
(1388:12x7=809,666667). Pertanto gli è dovuta a titolo di rateo tredicesima 2023 la somma di euro 809,67 oltre accessori ex lege.
Venendo alla domanda avente a oggetto la remunerazione della pausa dei 10 minuti giornalieri, si osserva quanto segue.
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale e della Corte d'Appello, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
pagina8 di 13 Il ricorrente ha dedotto di lavorare oltre le sei ore giornaliere. Le resistenti hanno eccepito che il ricorrente abbia sempre fruito della pausa giornaliera di 10 minuti.
Occorre premettere che l'art. 74 del C.C.N.L. di settore così stabilisce: “Qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente.
Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque
l'intervento della guardia particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1-4 del dlgs 66/03 al lavoratore dovranno essere concessi riposo compensativi di pari durata, do godersi entro i trenta giorni successivi”.
La norma espressamente prevede che la pausa in questione sia retribuita e che, qualora il lavoratore non ne fruisca, ha diritto ad un riposo compensativo da godersi nei successivi trenta giorni. Non è, invece, previsto il diritto a percepire una retribuzione aggiuntiva.
Dunque, premesso che il ricorrente ha comunque percepito l'intera retribuzione e che, se anche avesse goduto della pausa, l'ammontare della stessa sarebbe rimasto invariato
– alcun emolumento può essere richiesto dal lavoratore che non ha fruito della pausa se non a titolo di risarcimento di un eventuale danno, da allegarsi e provarsi adeguatamente.
Ciò posto, occorre tenere in considerazione le risultanze della prova testimoniale.
In particolare, i testi hanno riferito quanto segue:
dichiarava: “Ho lavorato per Nuova Lince e, poi, per , nelle due Testimone_1 CP_1
vesti di e . Ho analogo contenzioso ancora pendente. Da luglio CP_1 Controparte_1
2023 siamo passati a Rangers Gruppo Battistolli di Caserta, anche il vi è passato, Pt_1 ma poi è andato in pensione. Conosco da quasi quarant'anni e con lui ho lavorato Pt_1
gli ultimi dieci anni. Anche era Guardia Particolare Giurata, credo avesse gradi di Pt_1
Appuntato. So che il non ha ricevuto l'indennità risarcitoria per mancato Pt_1 godimento di riposi compensativi. Non ebbe l'indennità per ferie non godute. Non so
pagina9 di 13 riferire con precisione se abbia ricevuto la tredicesima mensilità. Benché ci spettasse una pausa di dieci minuti per turno di servizio, non l'abbiamo mai goduta, né abbiamo goduto di riposi compensativi. Il lavorava cinque giorni consecutivi e uno di riposo, con Pt_1
orario dalle ore 22:00 alle ore 07:00, dal lunedì al sabato, e la domenica dalle ore 15:00 alle ore 07:00, oppure dalle ore19:00 alle ore 07:00”.
riferiva: “Lavorai per le convenute iniziando con Nuova Lince nel Testimone_2
1990 e ho concluso nel 2023. Ho un contenzioso con le convenute per differenze retributive ADR Dal 2019 lavorai col al 2023 ADR Il porpora era una GPG addetta Pt_1 al cantiere dell'Università di San Giovanni. ADR Finimmo di lavorare insieme ADR Io non ebbi tutto il TFR e le competenze di fine rapporto e so che anche il non le ebbe, Pt_1
tanto egli mi disse ADR Io non ho mai usufruito della pausa di 10 minuti, né ho goduto di riposi compensativi e so che neanche il ne godette. ADR Eravamo addetti allo Pt_1 stesso cantiere e vedevo che non ne usufruiva. ADR IL cantiere presso l'università da me citato era affidato per la vigilanza a ADR andò in pensione Controparte_1 Pt_1
ADR Il lavorava dal lunedì al sabato dalle 22.00 alle 07.00 ADR Non ho mia Pt_1
saputo di una riunione tenutasi in merito ai 10 minuti di pausa. ADR Io non ho mai interrotto il servizio per prendere un caffè, per una telefonata, per una pausa snack, per un giro sui social”.
dichiarava: “ADR Lavorai dal 1992 per Nuova Lince fino al 2010 quando Testimone_3 divenne e poi dall'1.2.21 ho lavorato con fino all'agosto 2022. Ero Controparte_1 CP_1
addetto ufficio paghe, responsabile del personale. ADR Anche il ricorrente ha lavorato per le società che ho indicato come guardia particolare giurata armata. ADR Il credo Pt_1
iniziò a lavorare qualche anno prima di me. ADR Non ricordo con esattezza quando il
smise di lavorare. ADR Oggi lavoro per che è una società che gestisce Pt_1 CP_3
amministrativamente la e vi lavoro da agosto 2022. In questa mia ultima qualità CP_1
ho curato il calcolo delle competenze di fine rapporto del ricorrente e so che esso non è stato erogato. ADR Al mi risulta che spettassero anche ratei ferie e altro. ADR A Pt_1
livello aziendale fu previsto il diritto dei dipendenti di godere dei 10 minuti di pausa durante il turno di servizio e non ho elementi per dire che il non ne abbia usufruito o che Pt_1
non ne abbia goduto. ADR Mediamente una GPG segue un turno di 8 ore. ADR Poiché gestisco io le liquidazioni sono certo che il non abbia avuto il TFR e le Pt_1
competenze di fine rapporto accessorie. ADR Mi risulta che diversi anni fa egli abbia avuto
pagina10 di 13 almeno un acconto sulle competenze di fine rapporto. Lo so nella mia qualità di responsabile del personale di allora e curavo oi materialmente l'erogazione dell'acconto”.
riportava: A.D.R.: Sono dipendente della dal Persona_1 Controparte_1
23.12.1989, avendo iniziato con Nuova Lince che, attraverso diverse evoluzioni, è oggi
Non ho contenziosi. Io organizzo i turni di lavoro da circa quindici Controparte_1
anni. Conosco il , che iniziò con Nuova Lince, anche prima di me. Il è Pt_1 Pt_1
guardia particolare giurata. Negli ultimi anni, egli era addetto al complesso di San Giovanni
A Teduccio della Federico II. In genere, egli faceva il turno notturno, dalle 22:00 alle 07:00 del mattino. Più raramente, nei festivi, faceva turni di 12 ore. Da accordo aziendale egli ha sempre beneficiato di una pausa, durante le ore di turno, sulla base di un accordo intervenuto tra rappresentanti aziendali e sindacali. Se non erro, tale accordo risale già all'epoca della Nuova Lince. In genere la pausa era di circa 10 minuti ed era rimesso al buon senso del dipendente individuare il momento più opportuno per goderne. Non vi era alcun controllo circa l'effettivo godimento di questa pausa. Gli ispettori di zona erano informati del diritto alla pausa di 10 minuti, cosicché, se avessero trovato gli addetti ai cantieri in pausa, avrebbero potuto considerarla legittima. La pausa, ovviamente, doveva essere goduta senza abbandonare il posto di lavoro, ma, magari, ponendosi in luoghi più riservati. Non so dire se il abbia o no usufruito della pausa di 10 minuti, né mi Pt_1
risulta vi siano stati controlli degli ispettori. Non so dire se il abbia mai goduto di Pt_1
riposi compensativi per le pause non godute. Nulla so sulle competenze economiche ricevute dal . A.D.R.: Per le mansioni che svolgo non sono presente sui cantieri. Pt_1
A.D.R.: Non mi risulta che al sia mai stato contestato di essere stato trovato in Pt_1
pausa.
Dalla lettura delle predette deposizioni non può dirsi provato che il ricorrente non abbia fruito in modo stabile e continuativo della pausa di 10 minuti prevista dalla normativa collettiva e certamente non è allegato e provato alcun danno che egli abbia patito a causa dell'eventuale mancata fruizione di essa.
Peraltro, come osservato dalla Corte d'Appello, l'esistenza dal 2006 di un accordo a livello aziendale nel quale si era stabilito che i dipendenti dovessero fruire di una pausa durante l'orario lavorativo e che i sorveglianti dovessero avere un atteggiamento tollerante nei confronti del personale trovato in pausa, emersi in fase istruttoria, denota come fosse ampiamente consentita la fruizione della pausa, durante lo svolgimento del servizio, secondo modalità non predeterminate ma tali da essere compatibili con un recupero delle pagina11 di 13 energie psico-fisiche conseguenti all'esecuzione della prestazione lavorativa di sorveglianza, anche prescindendo da un effettivo e necessario abbandono della postazione.
Va, infine, ricordato al riguardo che la norma del contratto collettivo prevede espressamente, in caso di mancato godimento della pausa da parte del lavoratore, la possibilità di fruire di riposi compensativi, che, però, non risultano mai richiesti dal ricorrente. Tale elemento, unitamente agli esiti dell'istruttoria, determina il rigetto della domanda.
Parte ricorrente lamenta di essere creditore della somma pari ad euro 701,06 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e chiede riconoscersi la sussistenza del diritto con condanna del datore alla corresponsione della somma richiesta.
Tale domanda merita accoglimento in quanto dall'esame dell'ultima busta paga (luglio
2023) si ricava il numero di giornate di ferie maturate (14,583333) e quello di ferie godute
(2,08334) che va detratto dal primo determinando 12,49999 giorni di ferie non godute. Tali giorni non v'è prova siano stati retribuiti.
Come asserito dal ricorrente, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute “si ottiene moltiplicando i giorni di ferie non goduti indicati sulla busta paga del mese di luglio 2023, pari a 12,49, per la retribuzione giornaliera dovuta al ricorrente, pari a € 56,13” e tale operazione matematica porta a riconoscere al ricorrente il diritto alla somma di 701,06 per tale titolo oltre accessori ex lege.
Tanto premesso, meritano accoglimento totale le domande del ricorrente volte ad ottenere il pagamento del rateo della tredicesima mensilità per l'anno 2023 pari ad €
809,67, l'indennità per ferie non godute per la somma di €.701,06, va accolta invece solo parzialmente quella volta a ottenere il TFR.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura due terzi, ponendo l'ulteriore parte a carico delle resistenti, con attribuzione.
pagina12 di 13
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitamente pronunciando:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
o condanna le resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente di
€.48688,95 come saldo sul TFR di €.50688,95 oltre accessori ex lege;
o condanna la al pagamento in favore del ricorrente del CP_1 rateo della tredicesima mensilità per l'anno 2023 pari ad € 809,67 e dell'indennità per ferie non godute per €.701,06 oltre accessori ex lege
- Rigetta per il resto il ricorso
- Compensa nella misura di due terzi le spese di lite e condanna le resistenti al pagamento della restante parte che si liquida in €. 1400,00 oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli, 17.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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