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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 13/05/2024, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1270/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Dott. Pier Luigi
Pianta, Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Balzola Sabrina del Foro di Torino
E
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Balzola Sabrina del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 18/04/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in NO (VC) il 22/01/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2000.
Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne. Per_1
I coniugi si sono giudizialmente separati con sentenza n. 423 del 04/11/2008 di questo Tribunale
e non risulta che si siano mai riconciliati.
pagina 1 di 2 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in NO (VC) il 22/01/2000, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2000 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. Si dà atto che i coniugi dichiarano di aver già risolto tutte le altre questioni di ordine patrimoniale e danno atto che null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro, rinunciando definitivamente a ad ogni diritto, pretesa o credito relativi a pregressi rapporti economici e patrimoniali.
2. Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare a qualsiasi reciproco mantenimento.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/05/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone Dott.ssa Simona Francese
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1270/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Dott. Pier Luigi
Pianta, Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Balzola Sabrina del Foro di Torino
E
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Balzola Sabrina del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 18/04/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in NO (VC) il 22/01/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2000.
Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne. Per_1
I coniugi si sono giudizialmente separati con sentenza n. 423 del 04/11/2008 di questo Tribunale
e non risulta che si siano mai riconciliati.
pagina 1 di 2 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in NO (VC) il 22/01/2000, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2000 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. Si dà atto che i coniugi dichiarano di aver già risolto tutte le altre questioni di ordine patrimoniale e danno atto che null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro, rinunciando definitivamente a ad ogni diritto, pretesa o credito relativi a pregressi rapporti economici e patrimoniali.
2. Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare a qualsiasi reciproco mantenimento.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/05/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone Dott.ssa Simona Francese
pagina 2 di 2