Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2845/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 24 maggio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2845 dell'anno 2023
T R A
(P.I. - C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
alla Piazza Municipio n.1, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato alla Via De Pt_1
Cesare 13 in , nello studio dell'avv. Angelo Inno ( dal quale è Pt_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(c.f. ), domiciliato in Via Costantinopoli n. 75 a Pulsano (Ta) Controparte_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Monteleone (c.f. ) da cui è stato C.F._3
rappresentato e difeso nel corso del giudizio di primo grado, come da documentazione in atti;
Appellato contumace
Ove all'udienza del 28 febbraio 2025 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, il ricorrente discuteva la causa nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale e la causa
1
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio evocava innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1 Pt_1
il , impugnando il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada n. Parte_1
V/1992/2022 elevato dalla Polizia Locale del Comune di per la violazione dell'art. 126bis Pt_1
C.d.S., deducendo l'impossibilità di identificare il conducente a causa dell'utilizzo del veicolo esteso al nucleo familiare.
Si costituiva con comparsa di risposta il chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1
Con sentenza n. 3087/2029 emessa in data 07 dicembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1090/2022 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
“a) accoglie la domanda e annulla il verbale n. V/1992/2022 emesso dalla P.L. del Parte_1
; b) condanna il ..alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore
[...] Controparte_2
dell'attore che liquida in euro 293,00 di cui euro 43,00 per spese………..il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Monteleone dichiaratosi anticipatario.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
“L'opponente, infatti, si è attivato nei termini imposti a comunicare all'ente accertatore l'impossibilità di risalire alle generalità del conducente e, pertanto, non si può considerare una condotta omissiva…”
“Il ricorrente ha provveduto ad inoltrare all'Ente opposto la comunicazione prevista per legge,
dichiarando di non essere in grado di fornire i dati personali del conducente l'autovettura di sua proprietà al momento dell'infrazione poiché in uso a tutti i membri della famiglia.
Tanto si ritiene sufficiente poiché non si può pretendere, a distanza di un considerevole lasso di tempo, che una persona ricordi chi fosse il conducente della propria auto a pena di sanzione amministrativa.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il rassegnando le seguenti Parte_1
2 conclusioni:
[- accogliere l'appello proposto e riformare, per tutte le ragioni in fatto e diritto su esposte, la
Sentenza del Giudice di Pace di n.3087/2022 – Nrg 1090/2022, pubblicata il 07/02/2023, Pt_1
rigettando l'opposizione promossa nel primo grado di giudizio avverso il verbale n. V/1992J/2020 del
15/01/2022 condannare il Sig. al pagamento, in favore del , Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 306,00, di cui €.290,00 a titolo di sanzione ivi comminata ed €.15,00 per spese di notifica e procedimento;
- condannare il sig. a restituire al la somma di €.293,00 a Controparte_1 Parte_1
titolo di spese e competenze del primo grado di giudizio, di cui €.43,00 per spese ed €. 250,00 oltre
Iva, Cap e rimborso forfettario, liquidate in favore dell'avvocato dichiaratosi distrattario.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste il : Parte_1
[ 1. Errata ricostruzione e valutazione dei fatti di causa e omessa e/o errata valutazione delle relative prove.
La Sentenza del Giudice di Pace di si professa illogica ed errata ove, a pagina 02, ha ritenuto Pt_1
che “… non si può pretendere, a distanza di un considerevole lasso di tempo, che una persona ricordi chi fosse il conducente della propria auto a pena di sanzione amministrativa”.
All'uopo è necessario ricostruire i fatti di causa.
- Il , a mezzo del verbale n. V/1992J/2020 del 15/01/2022, notificato al sig. Parte_1
in data 16/02/2022 (cfr. verbale di accertamento – doc. 2) nella sua qualità di Controparte_1
proprietario del veicolo targato FD785TV, contestava e sanzionata la violazione dell'art. 126 bis CdS,
non avendo egli ottemperato, senza giustificato motivo, all'invito di fornire informazioni sui dati personali e a patente di guida di colui che, in data 13/08/2021, alle ore 18:29, alla guida del predetto veicolo, incorreva nella violazione dell'art. 146, c.3, CdS, contestata e sanzionata con verbale n.
V/513687H/2021, notificato in data 01/10/2021;
3 - con il medesimo prodromo verbale V/513687H/2021 (cfr. verbale di accertamento – doc. 03) il
Civico Ente:
A) avvertiva l'obbligato in solido che la violazione dell'art. 146, c.3, CdS, avrebbe comportato, in applicazione dell'art. 126 bis CdS, la decurtazione di n.06 punti dalla patente di guida;
B) lo intimava a fornire, entro 60 giorni dalla notifica, i dati personali e della patente del trasgressore mediante compilazione del relativo modulo - costituente parte integrante dell'atto di accertamento
(cfr. parte “Allegato al verbale V/513687H/2021”, quarta facciata del doc. 03 del fascicolo di parte);
C) preavvisava dell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 126 bis Cds, in caso di mancato ottemperamento;
- con comunicazione a mezzo pec del 02/10/2021, il sig. , dando atto di aver estinto la CP_1
sanzione pecuniaria di cui al verbale CdS V/513687H/2021 – effettivamente oblata in data
02/10/2021 (cfr. Riepilogo stato Verbale, in doc. 03 del fascicolo di parte) - dichiarava (cfr. doc. prot.
n. 014329/2021 del 02/10/2021) di non essere in grado di fornire i dati del trasgressore per impossibilità alla identificazione dello stesso stante: la mancata contestazione immediata della violazione ex art. 146, c.3, Cds;
la libera disponibilità dell'autoveicolo all'uso dei componenti del proprio nucleo familiare (Figli, genero, nipoti e amici); l'impossibilità a risalire a chi, fra i predetti utilizzatori, fosse alla guida del veicolo, ovvero a ricordare chi fosse alla guida del veicolo, stante anche la propria età (77 anni al momento della dichiarazione).
Posta l'esatta ricostruzione dei fatti, il Giudice di primo grado non ha tenuto conto che tra la data della violazione dell'art. 146, c.3, Cds (13/08/2021) e la notifica del relativo verbale di contestazione
V/513687H/2021 (01/10/2021) intercorrono 49 giorni, ossia un lasso temporale da doversi ritenere,
nel caso di specie, ragionevole, viepiù in assenza di prove rigorose tali da giustificare un difetto di memoria;
se il veicolo è in asserito uso ripartito tra più soggetti per esigenze di routine e non per fatti imprevedibili e incoercibili;
se il Legislatore ha ritenuto il termine di 60 giorni, decorrente dalla richiesta – ossia dalla notifica del verbale che la contiene - dell'Autorità al proprietario,
inequivocabilmente congruo per fornire i dati e la patente del conducente, ammettendo una
4 dichiarazione a contenuto negativo soltanto in sussistenza di motivi e prove tali da poterla ritenere giustificata.
Come appresso sarà ulteriormente ribadito, la ratio della norma poggia sul principio per il quale il proprietario del veicolo, in quanto gravato dal dovere di conoscere chi fosse il conducente in un dato momento, ha il dovere di controllo e di memoria circa l'utilizzo del mezzo, ed è tenuto ad adottare misure idonee a conservare traccia di chi si sia trovato alla guida in un determinato momento, anche a distanza di tempo. (Cfr. Trib. Taranto, Sent. 230/2023).
Appare evidente come, nel caso di specie, il mero decorso del tempo (49 giorni) non possa costituire un elemento giustificativo attendibile, ove si consideri che esso non è stato tale da impedire all'odierno appellato di risalire all'identità dell'effettivo conducente, e ove si consideri che l'odierno appellato avrebbe potuto diligentemente adottare tutte le misure idonee per poter risalire, senza insuperabili difficoltà, all'effettivo trasgressore. (Cfr. Trib. Taranto, Sent. 2030/2022, in fattispecie analoga per 42 giorni).
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dare rilevo, per tutte le argomentazioni in fatto su esposte,
alle circostanze documentali fornite dal Civico Ente e alla mancanza di qualsivoglia attendibile supporto probatorio teso a dimostrare la diligenza richiesta al proprietario del veicolo.
In Diritto 2. Violazione ed errata e/o illogica interpretazione ed applicazione dell'art. 126 bis CdS
e dei principi in materia.
Destituita di fondamento è la esegesi del Giudice di prime cure secondo cui, a pagina 02, afferma che “La contestata violazione è volta a sanzionare una condotta omissiva che si verifica quando il cittadino, in presenza di un aspecifica richiesta formulata dall'ente impositore, ometta di effettuare qualsiasi comunicazione, violando il principio generale di collaborazione con la P.A.”.
L'art. 126 bis, c. 2, CdS, prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente a carico del quale, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida, deve essere eseguita la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro
5 sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. (…) Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 ad euro 1.166.
La ratio di detta norma è da ravvisarsi, oltreché nel dovere di collaborazione del cittadino con l'Autorità Amministrativa, nella connessa esigenza per la quale il proprietario dell'autoveicolo ha sempre il dovere di conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione del mezzo. Dal testo normativo, nella sua attuale formulazione, appare evidente che l'oggetto della “prestazione”
richiesta, nell'ambito del dovere di collaborazione con la P.A., sia quella di fornire non una qualsiasi comunicazione, ma una comunicazione contenente i dati personali e della patente di guida del trasgressore.
L'assunto del Giudice di Pace di Taranto si pone in evidente contrasto con la C. Cost., Sent. 244/2006,
la quale già distinse la condotta di chi ignori del tutto l'invito a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, da quello di colui che, “presentandosi o scrivendo”, adduca invece l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione di tali dati,
nonché con le ulteriori pronunce del Giudice delle Leggi, tra cui la C. Cost., Sent.424 del 2008, la quale ha specificato come “l'onere di documentazione non investe l'impossibilità di comunicare, bensì
semplicemente -come ritenuto anche dalla giurisprudenza di merito formatasi in ordine all'applicazione della norma de qua - quelle circostanze fattuali idonee a rivelare la non esigibilità,
nel singolo caso di specie, dell'obbligo di trasmissione dei dati”.
In altri termini, l'art. 126 bis CdS colpisce anche chi non fornisce e non documenta delle giustificazioni idonee ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante-proprietario del veicolo, in ordine all'obbligo di trasmissione dei dati del conducente.
Alla luce di quanto sin qui esposto appare evidente come il Giudice di Pace di sia incorso in Pt_1
errata interpretazione e applicazione dell'art. 126 bis CdS, compiendo un accertamento dei motivi addotti dal proprietario del veicolo per giustificare la propria non conoscenza dell' identità del
6 conducente, in assoluto contrasto con i principi affermati dalla Giurisprudenza di Legittimità in ordine alla nozione di "giustificato" e "documentato" motivo, di cui ha mancato di fare buongoverno.
La nozione di "giustificato motivo" della mancata conoscenza dell' identità del conducente, da parte del proprietario del veicolo, di cui all'art. 126-bis C.d.S., comma 2, è forgiata dal
Legislatore come una nozione elastica (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali),
allo scopo di consentire l'adeguamento della norma alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo. Tra gli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale, vi è il dovere del proprietario del veicolo di conoscere l'identità dei soggetti ai quali venga affidata la relativa conduzione (Cass. 8771/2022), ciò in quanto, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 126 bis, comma 2 codice suddetto, il proprietario del veicolo, quale responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (Cass. 30940/2018; Cass 29593/2017).
Pertanto, un giustificato motivo di mancanza di cognizione dell'identità del conducente, sarebbe configurabile:
a) in caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario, si pensi al furto del mezzo o ancora all'ipotesi del comodato nella circostanza in cui il proprietario dimostri di avere ceduto l'auto a terzi, prima della commissione dell' infrazione, con contratto registrato e con l'obbligo, in capo al comodatario, di comunicare il nominativo del conducente in caso di contestazione di un' infrazione (Cass. 22042/2009, Trib Potenza, Sent.1231/2021);
b) nella presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscano al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento nonostante che egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato ogni misura idonea, ed esigibile secondo criteri di ordinaria
7 diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'
identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo, ad esempio, redigendo e conservando elementari annotazioni scritte (Cass.30939/2018).
Inoltre, l'Art. 126 bis, c.2, CdS, richiede che il motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la propria non l' identità del conducente sia "documentato".
L'aggettivo "documentato" è da interpretare, teleologicamente, in senso estensivo, quale sinonimo di "provato", non necessariamente con prove documentali ma anche mediante l'acquisizione di prove costituende, mai fornire nel caso che ci occupa.
Orbene, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, dovendosi ritenere colposa la condotta di omessa comunicazione dei dati del conducente in assenza di prova di un giustificato e comprovato motivo che ne impedisse la comunicazione, è errata la Sentenza impugnata che ha ritenuto osservato l'obbligo di cu all'art. 126 bis a mezzo di semplice dichiarazione di non essere in grado di indicare il conducente del veicolo al momento della violazione.
3. Sulle spese e competenze di lite. Stante l'infondatezza dell'opposizione promossa in primo grado di giudizio, in riforma della Sentenza del Giudice di Pace anche in ordine al capo e al dispositivo relativo alla statuizione sulle spese e competenze di lite, il , in base al principio Parte_1
della soccombenza ex art. 91 c.p.c., chiede condannare la parte appellata alle spese e competenze per il primo e il secondo grado di giudizio, nonché condannarla alla restituzione della somma complessiva di €.293,00 (di cui 43,00 per spese ed €. 250,00 oltre Iva, Cap e rimborso forfettario) ove già corrisposta al proprio difensore dichiaratosi antistatario.
All'uopo, sin da ora, si evidenzia che, qualora il giudice del primo grado abbia distratto le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa in favore del suo avvocato, questi non è contraddittore necessario nel giudizio di appello, quand'anche sia stato impugnato il capo relativo alle spese (Cass.
1371/2012), ciò in quanto il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione di somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente nel giudizio (Cass. 25247/2017).]
8 non si costituiva. Controparte_1
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_1
II.- [V.- L'art. 126bis comma 2 ( IV e V alinea ) del C.d.S. dispone:
“La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati,
entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 291 a € 1.166)). La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.”
La legge configura così un obbligo di comunicazione a forma libera gravante sul proprietario del veicolo condotto dal trasgressore o sull' obbligato in solido ex art. 196 del C.d.S.
L' art. 116 comma 12 del D.Lvo 285/1992 (c.d. Codice della Strada ) dispone: “Chiunque avendo la materiale disponibilità di un veicolo lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1bis e 1ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E 389 a E 1559.”
La predetta norma radica l'obbligo del proprietario del veicolo di costantemente verificare la idoneità del soggetto cui viene affidato al fine di prevenire le circostanze agevolatrici di fatti dannosi derivanti dalla circolazione di mezzi condotti da soggetti privi delle capacità necessarie e che possono così costituire pericolo per sé e per i terzi.
9 La disposizione appare logicamente collegata con l'art. 2054 c.c. che così dispone nel suo comma
3: “Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patti di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà.”
Dal combinato disposto delle predette norme di legge si evince altresì l'obbligo del proprietario del veicolo di impedirne l'uso quando abbia sentore del concreto pericolo di verificazione di un sinistro.
La prova liberatoria cui è sottoposto il proprietario dall' art. 2054 del codice civile entrato in vigore nell'aprile 1942 (“…se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.”)
è la medesima cui è sottoposto il proprietario o titolare di diritto reale sul veicolo utilizzato per la commissione della infrazione dall' art. 196 del C.d.S. entrato in vigore oltre 50 anni dopo del codice civile , disponendo la detta norma:
“….il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta , se non prova che la circolazione del veicolo
è avvenuta contro la sua volontà.”
L'art. 126bis comma 2 ultima parte del C.d.S. ne condivide la medesima ratio e finalità e, di conseguenza, non può non essere interpretato secondo la medesima direttrice.
Al fine di evitare la sanzione ivi prevista il proprietario deve così fornire un giustificato e documentato motivo che non può consistere nella mera difficoltà soggettiva di ricordare le circostanze relative all'affidamento.
Identificato il soggetto cui il veicolo è stato affidato, questi si presume il conducente al momento della commissione del fatto vietato ai fini delle conseguenze previste dall'art. 126bis del C.d.S.] (Così
il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 21 ottobre 2022 nel proc.
7600/2019 r.g. Tribunale di Taranto)..
Come fatto palese dalla semplice lettura della norma, la Legge non istituisce affatto una presunzione di coincidenza soggettiva tra il proprietario che paghi la sanzione amministrativa ed il conducente
10 autore della trasgressione, al fine di elidere l'obbligo di comunicazione.
Al proprietario il verbale viene infatti notificato solo quando non sia stata possibile la contestazione immediata e, quindi, nello stato di incertezza sulla identità del trasgressore.
Ne consegue che l'interesse protetto dalla norma, facilmente identificabile nella necessità di irrogare le sanzioni accessorie della decurtazione sul punteggio accumulato nella patente di guida alla sola persona del trasgressore, può essere soddisfatto solo con la comunicazione espressa del nominativo anche se coincida con quello del proprietario del veicolo il quale, come obbligato in solido, ha interesse ad eseguire il pagamento onde evitare inasprimenti del quantum debeatur.
Cosa avrebbe impedito infatti al Legislatore di configurare la norma di cui all'art. 126bis ultima parte del CdS nei seguenti termini: “Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli, e non sia esso stesso il trasgressore, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166 ?
Nulla.
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: non avendo il legislatore esentato il proprietario, nella eventualità che fosse stato anche trasgressore, dall'obbligo di comunicazione degli estremi identificativi del conducente, non è configurabile una presunzione di tal natura nella circostanza del semplice pagamento della sanzione pecuniaria da parte del proprietario medesimo.
Ugualmente è a dirsi in ordine all'invocato art. 3 della ls 689/1981 che, sotto la rubrica “elemento soggettivo”, così dispone: “1.- Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno
è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2.- Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.”
L' ignorantia iuris è aliud rispetto all'ignorantia facti: la notifica di un verbale di accertamento di infrazione al CdS non è per il quisque de populo evento quotidiano secondo l'id quod plerumque accidit e, pertanto, eventuali dubbi sulla portata degli obblighi che ne derivano potranno e dovranno
11 essere risolti mediante il ricorso al parere di un esperto nella materia.
III.- L'essere il veicolo utilizzato da più persone gravitanti nell'ambito del nucleo familiare del proprietario non costituisce una esimente idonea a sottrarre quest'ultimo dall'onere-obbligo di controllare lo stato del veicolo e l'identità dell'affidatario.
Il reticolo normativo formato dagli articoli 2054 cc, 112, 196 e 126 del CdS costituisce così a carico del proprietario del veicolo un obbligo, che si configura anche come onere, di tenerlo costantemente sotto la propria sfera di vigilanza, diversamente incorrendo nelle conseguenze sia risarcitorie, in solido con il conducente trasgressore, sia sanzionatorie.
Per completezza occorre rilevare come il sig. non sembra aver allegato e provato di CP_1
possedere un numero di veicoli tale da rendergli impossibile o eccessivamente gravoso l'esercizio del controllo impostogli dalla legge.
IV.- In accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza appellata l'opposizione proposta da deve essere rigettata. Controparte_1
V.- Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico di ai sensi dell'art. Controparte_1
91 cpc, anche in riforma della statuizione relativa contenuta nella sentenza di primo grado.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) in accoglimento del gravame ed in integrale riforma della sentenza n. 3087/2029 emessa in data
07 dicembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1090/2022 r.g. dal Giudice di Pace di
Taranto, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento di Controparte_1
infrazione al Codice della Strada n. V/1992/2022 elevato dalla Polizia Locale del Comune di Pt_1
per la violazione dell'art. 126bis C.d.S.;
c) determina la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta da in forza del Controparte_1
verbale de quo nella misura di euro 350,00;
12 d) condanna a restituire al ogni somma da questi ricevuta in Controparte_1 Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
e) condanna a rifondere al le spese del doppio grado di Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidandole in euro 100,00 per borsuali, euro 600,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 18 marzo 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
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