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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4416/2022
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4416/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 5 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4416/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FERRARI LARA e dell'avv. ROSATI DOMENICO ( ) VIA PELUSIA 146 C.F._2
41100 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIA PELUSIA 146 MODENApresso il difensore avv. FERRARI LARA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADINI VERENA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA, 39 41100 MODENApresso il difensore avv.
CORRADINI VERENA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 I. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e per sentirle condannare in solido al risarcimento dei CP_1
danni subiti.
Esponeva che, in data 2 novembre 2016 mentre l'attrice percorreva a borda del proprio velocipede la via Alghisi a Carpi,
veniva urtata alla propria sinistra dalla vettura FIAT Punto tg. CB
068GF di proprietà di e condotta da CP_1 Persona_1
In seguito all'impatto, l'esponente sarebbe caduta al suolo riportando lesioni personali. Tali danni non patrimoniali non venivano indennizzati dall'assicurazione.
Si costituiva in giudizio solo quest'ultima per chiedere il rigetto della domanda, assumendo di non avere urtato l'attrice.
II. Contestata è la dinamica del sinistro, posto che il rapporto di P.M. in atti non chiarisce le cause dell'urto, ed anche la c.t.u. cinematica non è risolutiva.
In vero, risulta risolutiva la seguente constatazione.
E' pacifico (ed emerge pure dallo schizzo planimetrico allegato alla relazione della p.m.) che la ciclista attrice, sia stata urtata dall'autovettura che la seguiva a tergo.
L'assicurazione deduce ed eccepisce che la si sarebbe Parte_1 spostata verso la Fiata Panda, sopraggiungente, in quanto carica di sacchi della spesa che ne avrebbero sbilanciato e deviato il percorso.
Se anche così fosse, però, l'imprudenza sarebbe interamente attribuibile alla condotta di guida della autovettura che non ha rispettato la distanza laterale da tenere rispetto alla bicicletta.
La distanza laterale rispetto al mezzo che si sta per superare esplica la funzione di evitare che possibili sbandamenti o deviazioni del mezzo in sorpasso possano determinare collisioni di sorta.
pagina 3 di 7 Evidentemente, in tal caso, la vettura condotta dalla convenuta non ha rispetto la distanza di sicurezza nel superare la ciclista.
Consegue la piena responsabilità della convenuta nell'occorso.
L'an debeatur è pertanto dimostrato.
III. Passiamo alla liquidazione del danno.
In conseguenza del sinistro parte attrice ha subito un periodo di malattia rimanendo convalescente, come ha precisato il CTU.
Vanno in particolare riconosciute le conseguenze dannose susseguenti la lesione della salute (c.d. danno biologico) nella misura acclarata dal CTU (8%) ed applicato il criterio tabellare di liquidazione del danno seguito dal Tribunale di Milano.
Tale criterio di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanzia “in regole integratrici del concetto di equità, atte a
circoscrivere la discrezionalità del giudice, sicchè costituiscono un
criterio guida” (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. 13 maggio
2020, n. 8884).
In particolare, tenuto conto dell'età dell'infortunata, di 56
anni al momento del sinistro, il danno biologico da permanente e quello morale (alla stregua di una valutazione unitaria) va liquidato in € 16.415.
Compete pure la liquidazione del danno biologico da temporanea,
liquidato sempre alla stregua dei criteri tabellari meneghini, pari ad € 115 a dì; e perciò, tenuto conto della durata dell'inabilità
assoluta relativa di giorni 5, al 50% protrattasi per gg. 30 e al 25%
per giorni 45, il risarcimento va liquidato in complessivi € 3593.
La somma complessiva, dovuta a titolo risarcitorio per danno alla salute non deve essere rivalutata essendo stata calcolata a valori attuali. pagina 4 di 7 Compete pure il ristoro delle spese sostenute che ammontano ad €
1249.
Complessivamente, il danno subito dalla danneggiata in seguito al sinistro in oggetto va liquidato nella somma complessiva di €
21.257.
Al versamento di tale importo va condannata parte convenuta.
IV. Sull'importo liquidato decorrono gli interessi.
Relativamente a quest'ultima voce, la Corte Suprema (Cass., Sez.
Unite, 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.),
tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale,
laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è
lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito,
tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente pagina 5 di 7 subito;
che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà
tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato Parte_1
in data 1° luglio 2022,
1. ritenuta la responsabilità della convenuta nella causazione del danno di che trattasi, dichiara tenute e condanna le convenute, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice che si liquidano in complessivi € 21.257, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1 maggio 2021 (termine c.d. mediano) e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata;
2. dichiara tenute e condanna le convenuta al rimborso delle spese processuali che si liquidano in € 7.000 per compensi ed € 850 per anticipazioni, oltre accessori di legge. Pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. e c.t.p.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4416/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 5 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4416/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FERRARI LARA e dell'avv. ROSATI DOMENICO ( ) VIA PELUSIA 146 C.F._2
41100 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIA PELUSIA 146 MODENApresso il difensore avv. FERRARI LARA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADINI VERENA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA, 39 41100 MODENApresso il difensore avv.
CORRADINI VERENA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 I. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e per sentirle condannare in solido al risarcimento dei CP_1
danni subiti.
Esponeva che, in data 2 novembre 2016 mentre l'attrice percorreva a borda del proprio velocipede la via Alghisi a Carpi,
veniva urtata alla propria sinistra dalla vettura FIAT Punto tg. CB
068GF di proprietà di e condotta da CP_1 Persona_1
In seguito all'impatto, l'esponente sarebbe caduta al suolo riportando lesioni personali. Tali danni non patrimoniali non venivano indennizzati dall'assicurazione.
Si costituiva in giudizio solo quest'ultima per chiedere il rigetto della domanda, assumendo di non avere urtato l'attrice.
II. Contestata è la dinamica del sinistro, posto che il rapporto di P.M. in atti non chiarisce le cause dell'urto, ed anche la c.t.u. cinematica non è risolutiva.
In vero, risulta risolutiva la seguente constatazione.
E' pacifico (ed emerge pure dallo schizzo planimetrico allegato alla relazione della p.m.) che la ciclista attrice, sia stata urtata dall'autovettura che la seguiva a tergo.
L'assicurazione deduce ed eccepisce che la si sarebbe Parte_1 spostata verso la Fiata Panda, sopraggiungente, in quanto carica di sacchi della spesa che ne avrebbero sbilanciato e deviato il percorso.
Se anche così fosse, però, l'imprudenza sarebbe interamente attribuibile alla condotta di guida della autovettura che non ha rispettato la distanza laterale da tenere rispetto alla bicicletta.
La distanza laterale rispetto al mezzo che si sta per superare esplica la funzione di evitare che possibili sbandamenti o deviazioni del mezzo in sorpasso possano determinare collisioni di sorta.
pagina 3 di 7 Evidentemente, in tal caso, la vettura condotta dalla convenuta non ha rispetto la distanza di sicurezza nel superare la ciclista.
Consegue la piena responsabilità della convenuta nell'occorso.
L'an debeatur è pertanto dimostrato.
III. Passiamo alla liquidazione del danno.
In conseguenza del sinistro parte attrice ha subito un periodo di malattia rimanendo convalescente, come ha precisato il CTU.
Vanno in particolare riconosciute le conseguenze dannose susseguenti la lesione della salute (c.d. danno biologico) nella misura acclarata dal CTU (8%) ed applicato il criterio tabellare di liquidazione del danno seguito dal Tribunale di Milano.
Tale criterio di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanzia “in regole integratrici del concetto di equità, atte a
circoscrivere la discrezionalità del giudice, sicchè costituiscono un
criterio guida” (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. 13 maggio
2020, n. 8884).
In particolare, tenuto conto dell'età dell'infortunata, di 56
anni al momento del sinistro, il danno biologico da permanente e quello morale (alla stregua di una valutazione unitaria) va liquidato in € 16.415.
Compete pure la liquidazione del danno biologico da temporanea,
liquidato sempre alla stregua dei criteri tabellari meneghini, pari ad € 115 a dì; e perciò, tenuto conto della durata dell'inabilità
assoluta relativa di giorni 5, al 50% protrattasi per gg. 30 e al 25%
per giorni 45, il risarcimento va liquidato in complessivi € 3593.
La somma complessiva, dovuta a titolo risarcitorio per danno alla salute non deve essere rivalutata essendo stata calcolata a valori attuali. pagina 4 di 7 Compete pure il ristoro delle spese sostenute che ammontano ad €
1249.
Complessivamente, il danno subito dalla danneggiata in seguito al sinistro in oggetto va liquidato nella somma complessiva di €
21.257.
Al versamento di tale importo va condannata parte convenuta.
IV. Sull'importo liquidato decorrono gli interessi.
Relativamente a quest'ultima voce, la Corte Suprema (Cass., Sez.
Unite, 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.),
tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale,
laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è
lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito,
tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente pagina 5 di 7 subito;
che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà
tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato Parte_1
in data 1° luglio 2022,
1. ritenuta la responsabilità della convenuta nella causazione del danno di che trattasi, dichiara tenute e condanna le convenute, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice che si liquidano in complessivi € 21.257, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1 maggio 2021 (termine c.d. mediano) e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata;
2. dichiara tenute e condanna le convenuta al rimborso delle spese processuali che si liquidano in € 7.000 per compensi ed € 850 per anticipazioni, oltre accessori di legge. Pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. e c.t.p.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
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