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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2024, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 478/2018 vertente tra le seguenti parti
TRA
(C.F.: ), con gli avv.ti CARLO TARDELLA e Parte_1 C.F._1
SILVIA SABA.
Appellante
E
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, con l'avv. DONATO INTROCASO.
Appellato
e eredi di Controparte_2 Persona_1
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.16571/2017 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha accolto la domanda e condannato i convenuti, e alla restituzione della somma di € 60.393,23, Parte_1 Controparte_3 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e rivalutazione monetaria, ciascuno per il periodo di rispettiva competenza;
ha condannato altresì i predetti convenuti in solido tra loro a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, nulla sulle spese nei confronti della terza chiamata, Per_1
in ragione della sua contumacia, e ponendo le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico
[...] solidale dei soccombenti.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: «Il ha citato Controparte_1 in giudizio e la Parte_1 Controparte_4 premettendo che il primo ha rivestito l'incarico di amministratore dal 25/10/1996 al 16/06/2011
(data delle dimissioni volontarie) anche per conto della suddetta società ed ha chiesto di accertare l'esistenza di un avanzo di gestione pari ad € 60.393,23 nelle casse del relativamente CP_1 al periodo di gestione dal 2007 / 2008 sino al 31/10/2011; che al momento del passaggio delle consegne detta somma non è stata consegnata dall'ex amministratore - odierno convenuto - al nuovo amministratore nominato;
che sussiste la violazione da parte dei convenuti degli obblighi di cui all'art. 1710 cc.; in via subordinata, ha chiesto accertarsi la responsabilità dei convenuti per la violazione degli obblighi ex art. 2073 cc e disporsi la condanna dei convenuti al pagamento della somma in esame oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento dei danno.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto, ha chiesto in via preliminare essere autorizzato ex Pt_1 art. 269 CPC a chiamare in causa la sig.ra al fine di poter essere manlevato in caso di Persona_1 condanna;
nel merito ha contestato la domanda.
Sia la che la terza chiamata, , sono rimaste contumaci (ordinanza del CP_2 Persona_1
17/07/2014).
Concessi i termini istruttori, respinte le istanze di ammissione di prova per testi di parte attrice perché documentali e comportanti valutazioni anche di natura tecnica, è stata disposta CTU di natura contabile al fine di verificare se sussiste il credito vantato dall'attore.
Espletata la CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/03/2017 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC».
A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto fondato il credito del , il cui CP_1 ammontare è stato accertato sulla base della CTU espletata (pag.19). In particolare ha richiamato le osservazioni svolte dal perito di ufficio con riferimento alla ricostruzione della gestione della cassa condominiale, evidenziando delle anomalie gestorie e l'esistenza di un avanzo complessivo di € 61.811,34 prima della gestione di cui al passaggio di consegne 2010 / 2011 (pag. 17 elaborato
CTU) che dovrebbe essere nella disponibilità del ma di ciò non vi è traccia (pag. 18 CP_1 elaborato CTU). Ha in definitiva accolto la domanda.
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1) violazione e falsa applicazione dell'art.102 c.p.c. Sentenza inutiliter data.
Assume l'appellante la nullità della sentenza di primo grado per non essersi correttamente instaurato il contraddittorio, dal momento che la società convenuta si era cancellata a far data dall'11.6.2013, mentre la notifica alla legale rappresentante era stata effettuata il 19.6.2013, successivamente a detta cancellazione.
Il motivo è fondato.
Il ha agito nei confronti di e la Controparte_1 Parte_1 [...] con atto di citazione notificato, quanto a quest'ultima, al domicilio della legale Controparte_5 rappresentante, ex art. 140 c.p.c., con raccomandata spedita il 19.6.2013.
La cancellazione della società da registro delle imprese – e la sua conseguente estinzione (Sez. U,
Sentenza n. 6070 del 12/03/2013) - in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione comporta, tuttavia, l'inesistenza della sentenza pronunciata nei confronti della Società, pur se dichiarata contumace. Ed invero l'esistenza attuale delle parti costituisce presupposto necessario della vocatio in ius così che il fatto oggettivo della inesistenza del soggetto evocato in giudizio impedisce l'instaurarsi del rapporto contenzioso (v. Cass. 2003 n. 3726; 2001 n. 11688;1995 n.
462.2;1993 n. 2023; 1992 n. 1528; 198 n. 2951; 1985 n. 4578).
Ai sensi delle richiamate sezioni unite, difatti, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità
o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. sez. un., 6070/2013; anche Cass., sez.un.,
4060/2010).
Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
Deve dunque essere dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza (Cass.
Sentenza n. 19358 del 2007: Poiché la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione può essere fornita esclusivamente tramite la produzione della relata dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 148 cod. proc. civ. - la cui mancanza, determinando l'inesistenza della notifica, implica la nullità radicale del procedimento - il giudice d'appello, qualora rilevi non la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì l'inesistenza della medesima, non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - norma che contempla ipotesi tassative - bensì deve limitarsi a dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza.), con rimessione della causa al Tribunale ordinario di Roma ex art 354 c.p.c.
Ricorrono i motivi, considerato l'esito del giudizio, per compensare integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n.16571/2017:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Roma ex art 354
c.p.c.;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 478/2018 vertente tra le seguenti parti
TRA
(C.F.: ), con gli avv.ti CARLO TARDELLA e Parte_1 C.F._1
SILVIA SABA.
Appellante
E
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, con l'avv. DONATO INTROCASO.
Appellato
e eredi di Controparte_2 Persona_1
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.16571/2017 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha accolto la domanda e condannato i convenuti, e alla restituzione della somma di € 60.393,23, Parte_1 Controparte_3 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e rivalutazione monetaria, ciascuno per il periodo di rispettiva competenza;
ha condannato altresì i predetti convenuti in solido tra loro a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, nulla sulle spese nei confronti della terza chiamata, Per_1
in ragione della sua contumacia, e ponendo le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico
[...] solidale dei soccombenti.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: «Il ha citato Controparte_1 in giudizio e la Parte_1 Controparte_4 premettendo che il primo ha rivestito l'incarico di amministratore dal 25/10/1996 al 16/06/2011
(data delle dimissioni volontarie) anche per conto della suddetta società ed ha chiesto di accertare l'esistenza di un avanzo di gestione pari ad € 60.393,23 nelle casse del relativamente CP_1 al periodo di gestione dal 2007 / 2008 sino al 31/10/2011; che al momento del passaggio delle consegne detta somma non è stata consegnata dall'ex amministratore - odierno convenuto - al nuovo amministratore nominato;
che sussiste la violazione da parte dei convenuti degli obblighi di cui all'art. 1710 cc.; in via subordinata, ha chiesto accertarsi la responsabilità dei convenuti per la violazione degli obblighi ex art. 2073 cc e disporsi la condanna dei convenuti al pagamento della somma in esame oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento dei danno.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto, ha chiesto in via preliminare essere autorizzato ex Pt_1 art. 269 CPC a chiamare in causa la sig.ra al fine di poter essere manlevato in caso di Persona_1 condanna;
nel merito ha contestato la domanda.
Sia la che la terza chiamata, , sono rimaste contumaci (ordinanza del CP_2 Persona_1
17/07/2014).
Concessi i termini istruttori, respinte le istanze di ammissione di prova per testi di parte attrice perché documentali e comportanti valutazioni anche di natura tecnica, è stata disposta CTU di natura contabile al fine di verificare se sussiste il credito vantato dall'attore.
Espletata la CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/03/2017 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC».
A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto fondato il credito del , il cui CP_1 ammontare è stato accertato sulla base della CTU espletata (pag.19). In particolare ha richiamato le osservazioni svolte dal perito di ufficio con riferimento alla ricostruzione della gestione della cassa condominiale, evidenziando delle anomalie gestorie e l'esistenza di un avanzo complessivo di € 61.811,34 prima della gestione di cui al passaggio di consegne 2010 / 2011 (pag. 17 elaborato
CTU) che dovrebbe essere nella disponibilità del ma di ciò non vi è traccia (pag. 18 CP_1 elaborato CTU). Ha in definitiva accolto la domanda.
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1) violazione e falsa applicazione dell'art.102 c.p.c. Sentenza inutiliter data.
Assume l'appellante la nullità della sentenza di primo grado per non essersi correttamente instaurato il contraddittorio, dal momento che la società convenuta si era cancellata a far data dall'11.6.2013, mentre la notifica alla legale rappresentante era stata effettuata il 19.6.2013, successivamente a detta cancellazione.
Il motivo è fondato.
Il ha agito nei confronti di e la Controparte_1 Parte_1 [...] con atto di citazione notificato, quanto a quest'ultima, al domicilio della legale Controparte_5 rappresentante, ex art. 140 c.p.c., con raccomandata spedita il 19.6.2013.
La cancellazione della società da registro delle imprese – e la sua conseguente estinzione (Sez. U,
Sentenza n. 6070 del 12/03/2013) - in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione comporta, tuttavia, l'inesistenza della sentenza pronunciata nei confronti della Società, pur se dichiarata contumace. Ed invero l'esistenza attuale delle parti costituisce presupposto necessario della vocatio in ius così che il fatto oggettivo della inesistenza del soggetto evocato in giudizio impedisce l'instaurarsi del rapporto contenzioso (v. Cass. 2003 n. 3726; 2001 n. 11688;1995 n.
462.2;1993 n. 2023; 1992 n. 1528; 198 n. 2951; 1985 n. 4578).
Ai sensi delle richiamate sezioni unite, difatti, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità
o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. sez. un., 6070/2013; anche Cass., sez.un.,
4060/2010).
Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
Deve dunque essere dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza (Cass.
Sentenza n. 19358 del 2007: Poiché la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione può essere fornita esclusivamente tramite la produzione della relata dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 148 cod. proc. civ. - la cui mancanza, determinando l'inesistenza della notifica, implica la nullità radicale del procedimento - il giudice d'appello, qualora rilevi non la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì l'inesistenza della medesima, non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - norma che contempla ipotesi tassative - bensì deve limitarsi a dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza.), con rimessione della causa al Tribunale ordinario di Roma ex art 354 c.p.c.
Ricorrono i motivi, considerato l'esito del giudizio, per compensare integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n.16571/2017:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Roma ex art 354
c.p.c.;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024