TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Mario Miele, all'udienza del 25/3/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 230/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giovanni Michele Cirillo, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mariani del Foro di Napoli, giusta procura in atti;
resistenti
E
IL ( , Controparte_2 P.IVA_2
e per Controparte_3
( , rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...] P.IVA_3
Distrettuale dello Stato di Salerno resistenti
1.1 Con ricorso depositato il 20/02/2017 , adiva al fine di: Parte_1
1) in via pregiudizialee “dichiarare nulla e/o annulare l'opposta cartella n°
1000201600163049000”pwe un importo complessivo di Euro 4872,53 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, Decreto di risuoluzione di rapporto
d'impego dell' e Provvedimento di avvio del Controparte_4 procedimento di recupero indebito del Controparte_5 [...]
”; 2) nel merito “accertare e dichiarare non dovute dalla ricorrente le
[...] somme ex adverso avanzate per le causali di cui al ricorso introduttivo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituivano l'
[...]
, e Controparte_6 P.IVA_2
, i Controparte_3 quali contrastavano il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamandosi agli atti ed ai verbali depositati, dopo vari rinvii, la causa veniva decisa con sentenza contestuale all'odierna udienza.
2.1 Si impone il rigetto del ricorso.
In primo luogo, la difesa della resistente afferma che la comunicazione postuma della cessazione del rapporto di lavoro sia stata “comunicata a terza persona”.
Eccepiva inoltre che la comunicazione dell'avvio del procedimento di recupero è avvenuto nel 25/05/2016 allorquando la stessa era impossibilitato a riceverlo, in quanto ricoverata nella casa di cura “La quiete”. Invocava, infine, remissione nei termini ai sensi del combinato disposto dell'art 153 cpc co 2 e dell'art 1 D Lgs
546/1992, in riferimento alla cartella opposta, stante la sua grave patologia psichica.
2.2 Ebbene, in relazione alla comunicazione del licenziamento, il
[...] eccepisce in comparsa di costituzione che Controparte_2
l'indirizzo in questione era quello della figlia della ricorrente, sig.ra , CP_7 comunicato dalla stessa ricorrente all'Istituto. Si rileva che la circostanza non viene contestata tempestivamente da parte ricorrente, che all'udienza successiva alla costituzione del si limitava ad “impugnare estensivamente […] la CP_2 comparsa di costituzione del “. Solo all'ulteriore udienza Controparte_2 successiva del 01/02/2019 veniva contestato che “controparte non aveva depositato prova dell'autorizzazione della sig.ra ad eseguire le Pt_1 comunicazioni che la riguardavano presso tale indirizzo” ma non il rapporto di parentela con la sig.ra . CP_7
Eppure, pur volendo considerare eventuale rimessione nei termini ai sensi dell'art. 63 e seguenti del D. Lgs. N° 165/2001, resta da considerare che in questa
Pag. 2 di 4 sede, di fatto, nulla argomenta parte ricorrente in merito alle ragioni del licenziamento (ovvero superamento del limite massimo di assenza per malattia ai sensi dell'art 19 ter del CCNL 29/11/2007), che risultano invece ampiamente documentate dal . CP_2
2.3 Quanto alla comunicazione successiva datata 25/05/2016, parte ricorrente paventa degenza presso l'Istituto “la Quiete” per quel periodo (03/06/2016-
06/07/2016, ovvero quello intercorrente fra l'avviso di giacenza e il compimento della stessa) nell'invocare una notifica ex. Art. 140 c.p.c. (riferimento normativo relativo a notifica mediante affissione presso casa comunale, pertanto alieno al caso di specie).
In atti di causa sono infatti ampiamente documentati (da ricorrente e dal
) i giustificativi per le assenze di parte ricorrente, e per l'anno 2016 CP_2 risulta documentato solo il periodo (ininterrotto) dal 04/01/2016 al 20/04/2016 e la singola giornata del 03/05/2016, ma nulla in riferimento al periodo di giacenza di detta comunicazione: la circostanza addotta da parte resistente è pertanto priva di riscontro probatorio. All'udienza del 01/02/2019 il ricorrente eccepisce la mancanza dell'allegazione del CAD attestante la ricezione del provvedimento: è il caso di rilevare che nell'ipotesi di notifica diretta dell'amministrazione del provvedimento non è necessario il CAD. Sul punto concorde anche la Cassazione
(Cass v. 2339 del 2021, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n.
17598 del 2010) che ha chiarito che in caso di notificazione attraverso il servizio postale ordinario, per l'ente che si avvale della notifica diretta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982.
2.4 Appare, infine, infondata la richiesta di rimessione nei termini per l'opposizione alla impugnata cartella esattoriale. Una malattia psichica cronica, pur di per sé fortemente invalidante (come quella sofferta della ricorrente) tale da risultare adeguata ai fini della concessione di indennità di accompagnamento, non comporta di per sé non può configurarsi quale motivo di applicazione dell'invocato art 153 c.p.c..
Allorquando una patologia vada a compromettere la capacità di discernimento del soggetto, e sia conclamata la natura cronica (e pertanto costante e prevedibile) della patologia., non può essere considerata “causa di forza
Pag. 3 di 4 maggiore” o di “causa non imputabile”. In caso di menomazioni psichiche di questa portata, che compromettano potenzialmente il discernimento e conseguentemente la capacità giuridica del soggetto, l'ordinamento prevede forme di tutela specifiche, che seguono criteri di valutazione diversi da quelli per la concessione dei benefici assistenziali e non vengono assorbiti, neanche in via presuntiva, dal ricorrere dei presupposti sanitari dell'indennità
d'accompagnamento.
Non si evidenziano, pertanto, nel caso di specie, circostanze tali da giustificare una rimessione nei termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che non può essere concessa.
Di conseguenza l'odierna opposizione è da rigettare in quanto improcedibile, attesa che è tardivamente stata esperita opposizione ai singoli atti impugnati.
3.1 Attesa la natura dell'oggetto contendere, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' del
[...] Controparte_1 [...]
( , e dell' Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, così provvede: Controparte_3
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese;
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 25/3/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Mario Miele, all'udienza del 25/3/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 230/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giovanni Michele Cirillo, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mariani del Foro di Napoli, giusta procura in atti;
resistenti
E
IL ( , Controparte_2 P.IVA_2
e per Controparte_3
( , rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...] P.IVA_3
Distrettuale dello Stato di Salerno resistenti
1.1 Con ricorso depositato il 20/02/2017 , adiva al fine di: Parte_1
1) in via pregiudizialee “dichiarare nulla e/o annulare l'opposta cartella n°
1000201600163049000”pwe un importo complessivo di Euro 4872,53 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, Decreto di risuoluzione di rapporto
d'impego dell' e Provvedimento di avvio del Controparte_4 procedimento di recupero indebito del Controparte_5 [...]
”; 2) nel merito “accertare e dichiarare non dovute dalla ricorrente le
[...] somme ex adverso avanzate per le causali di cui al ricorso introduttivo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituivano l'
[...]
, e Controparte_6 P.IVA_2
, i Controparte_3 quali contrastavano il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamandosi agli atti ed ai verbali depositati, dopo vari rinvii, la causa veniva decisa con sentenza contestuale all'odierna udienza.
2.1 Si impone il rigetto del ricorso.
In primo luogo, la difesa della resistente afferma che la comunicazione postuma della cessazione del rapporto di lavoro sia stata “comunicata a terza persona”.
Eccepiva inoltre che la comunicazione dell'avvio del procedimento di recupero è avvenuto nel 25/05/2016 allorquando la stessa era impossibilitato a riceverlo, in quanto ricoverata nella casa di cura “La quiete”. Invocava, infine, remissione nei termini ai sensi del combinato disposto dell'art 153 cpc co 2 e dell'art 1 D Lgs
546/1992, in riferimento alla cartella opposta, stante la sua grave patologia psichica.
2.2 Ebbene, in relazione alla comunicazione del licenziamento, il
[...] eccepisce in comparsa di costituzione che Controparte_2
l'indirizzo in questione era quello della figlia della ricorrente, sig.ra , CP_7 comunicato dalla stessa ricorrente all'Istituto. Si rileva che la circostanza non viene contestata tempestivamente da parte ricorrente, che all'udienza successiva alla costituzione del si limitava ad “impugnare estensivamente […] la CP_2 comparsa di costituzione del “. Solo all'ulteriore udienza Controparte_2 successiva del 01/02/2019 veniva contestato che “controparte non aveva depositato prova dell'autorizzazione della sig.ra ad eseguire le Pt_1 comunicazioni che la riguardavano presso tale indirizzo” ma non il rapporto di parentela con la sig.ra . CP_7
Eppure, pur volendo considerare eventuale rimessione nei termini ai sensi dell'art. 63 e seguenti del D. Lgs. N° 165/2001, resta da considerare che in questa
Pag. 2 di 4 sede, di fatto, nulla argomenta parte ricorrente in merito alle ragioni del licenziamento (ovvero superamento del limite massimo di assenza per malattia ai sensi dell'art 19 ter del CCNL 29/11/2007), che risultano invece ampiamente documentate dal . CP_2
2.3 Quanto alla comunicazione successiva datata 25/05/2016, parte ricorrente paventa degenza presso l'Istituto “la Quiete” per quel periodo (03/06/2016-
06/07/2016, ovvero quello intercorrente fra l'avviso di giacenza e il compimento della stessa) nell'invocare una notifica ex. Art. 140 c.p.c. (riferimento normativo relativo a notifica mediante affissione presso casa comunale, pertanto alieno al caso di specie).
In atti di causa sono infatti ampiamente documentati (da ricorrente e dal
) i giustificativi per le assenze di parte ricorrente, e per l'anno 2016 CP_2 risulta documentato solo il periodo (ininterrotto) dal 04/01/2016 al 20/04/2016 e la singola giornata del 03/05/2016, ma nulla in riferimento al periodo di giacenza di detta comunicazione: la circostanza addotta da parte resistente è pertanto priva di riscontro probatorio. All'udienza del 01/02/2019 il ricorrente eccepisce la mancanza dell'allegazione del CAD attestante la ricezione del provvedimento: è il caso di rilevare che nell'ipotesi di notifica diretta dell'amministrazione del provvedimento non è necessario il CAD. Sul punto concorde anche la Cassazione
(Cass v. 2339 del 2021, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n.
17598 del 2010) che ha chiarito che in caso di notificazione attraverso il servizio postale ordinario, per l'ente che si avvale della notifica diretta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982.
2.4 Appare, infine, infondata la richiesta di rimessione nei termini per l'opposizione alla impugnata cartella esattoriale. Una malattia psichica cronica, pur di per sé fortemente invalidante (come quella sofferta della ricorrente) tale da risultare adeguata ai fini della concessione di indennità di accompagnamento, non comporta di per sé non può configurarsi quale motivo di applicazione dell'invocato art 153 c.p.c..
Allorquando una patologia vada a compromettere la capacità di discernimento del soggetto, e sia conclamata la natura cronica (e pertanto costante e prevedibile) della patologia., non può essere considerata “causa di forza
Pag. 3 di 4 maggiore” o di “causa non imputabile”. In caso di menomazioni psichiche di questa portata, che compromettano potenzialmente il discernimento e conseguentemente la capacità giuridica del soggetto, l'ordinamento prevede forme di tutela specifiche, che seguono criteri di valutazione diversi da quelli per la concessione dei benefici assistenziali e non vengono assorbiti, neanche in via presuntiva, dal ricorrere dei presupposti sanitari dell'indennità
d'accompagnamento.
Non si evidenziano, pertanto, nel caso di specie, circostanze tali da giustificare una rimessione nei termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che non può essere concessa.
Di conseguenza l'odierna opposizione è da rigettare in quanto improcedibile, attesa che è tardivamente stata esperita opposizione ai singoli atti impugnati.
3.1 Attesa la natura dell'oggetto contendere, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' del
[...] Controparte_1 [...]
( , e dell' Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, così provvede: Controparte_3
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese;
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 25/3/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4