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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 403/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 403/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
RESISTENTI
Oggi 26 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. BIANCHINI MARCO, oggi sostituito dall'avv. Monia Rossi Parte_1
Per Per Controparte_1 [...]
Per la dott.ssa Controparte_2 Controparte_3
, oggi sostituita dal dott. Francesco Burgello Persona_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il dott. Burgello evidenzia che la ricorrente è attualmente in servizio presso un istituto scolastico del
Lazio.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI MARCO, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA FIUME N. 15 SALERNO, presso il difensore avv. BIANCHINI MARCO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio delle funzionarie delegate dott.ssa
[...] P.IVA_1 [...]
, dott.ssa , dott.ssa , dott.ssa CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Persona_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.02.2024, la , attualmente in servizio Parte_2 presso l'I.C. Guicciardini di Firenze, ha esposto:
- di avere partecipato alla mobilità interregionale relativa all'a/s 2023/2024, indetta dal
[...]
, con nota prot. 28588 del 20.06.2023, indicando, in via Controparte_7 CP_8
principale, nella domanda di trasferimento, scuole site nella provincia di Salerno e la necessità di prestare assistenza alla propria madre, persona portatrice di handicap in condizioni di gravità, ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte);
- che, in data 13.07.2023, con decreto prot. n. 33368, l' precisava che l'organico dei CP_8
dirigenti scolastici della Regione Campania per l'a/s in corso e a decorrere dal 1.09.2023 doveva
Cont considerarsi del tutto saturo, con la conseguenza che l' non poteva procedere alle operazioni di mobilità interregionale in entrata (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte);
- di non avere, quindi, ottenuto il movimento richiesto.
2 Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego opposto dalla amministrazione resistente alla sua domanda di trasferimento, considerata la presenza in di n. 76 sedi CP_2
scolastiche c.d. eccezionalmente normodimensionate ai sensi dell'art. 1, comma 978 L. 178/2020, erroneamente ritenute non utilizzabili dall'amministrazione resistente per la mobilità interregionale e coperte mediante il conferimento di incarichi di reggenza, avendo, peraltro, l'amministrazione resistente bandito, con DDG prot. n. 2788 del 18.12.2023, un nuovo concorso per dirigenti scolastici che prevede n. 34 posti nella Regione Campania.
Pertanto, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1. Accertare e dichiarare il diritto del dirigente scolastico alla mobilità interregionale verso la regione ai sensi e Parte_1 CP_2 per gli effetti di cui all'art. 33 comma 5 Legge n.104/92, e accertarne e dichiararne il diritto all'assegnazione presso una delle sedi indicate in domanda o, in via gradata, presso una qualsiasi sede disponibile in essendo l'istante unica referente della propria madre disabile grave;
2. CP_2
Per l'effetto, ordinare all'amministrazione scolastica di provvedere immediatamente a dar corso alle procedure di trasferimento della ricorrente presso una delle sedi scolastiche individuate nella Regione
Campania; 3. In ogni caso condannare cc/pp al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre iva, cnap e rimborso ex art. 15 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_7
la reiezione, in quanto infondato, non avendo l'amministrazione resistente avviato le procedure di mobilità interregionale per i dirigenti scolastici, per l'a/s 2023/2024, per la Regione Campania, per assenza di posti vacanti e disponibili, oltre agli 8 posti vacanti e disponibili utilizzati per l'immissione in ruolo, disposta per legge, di neo dirigenti assunti all'esito di pronunce rese nell'ambito del contenzioso relativo al concorso per D.S. indetto con DDG 13/7/2011, ai sensi dell'art. 19 quater D.L. Cont 4/2022, non avendo l' ricevuto l'autorizzazione ministeriale ad operare immissioni extra organico e non rilevando il successivo DPCM 3.10.2023, che autorizza, per gli a/s 2023/2024, 2024/2025,
2025/2026, le procedure concorsuali per la copertura di n. 979 posti di dirigente scolastico in tutto il territorio italiano (di cui n. 34 nella Regione Campania), non attestando detto bando alcuna disponibilità attuale e immediata di posti nell'organico regionale campano, avendo il dato carattere previsionale, con riferimento al successivo triennio.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
3 Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, si deve negare che il diritto al trasferimento riconosciuto dall'art. 33, quinto comma, della l. n. 104 del 1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare della persona portatrice di handicap, aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell'amministrazione di coprire talune vacanze;
sicché, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto - il quale non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nel citato articolo postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto -, non basta la mera scopertura di organico, profilandosi invece necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche resi
"disponibili" dall'amministrazione stessa, le cui determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, tenuto conto di finalità ed esigenze commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica (v. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 22885 del 13/08/2021 (Rv. 662105 - 01).
Ciò posto, dalla nota del 20.06.2023, prot. n. 28588, del , Controparte_7 [...]
Organizzazione politiche di Controparte_9 Controparte_10 gestione delle risorse umane. Dotazioni organiche, emerge che: “G. Mobilità interregionale:
L'organico dei dirigenti scolastici della Regione Campania per l'anno scolastico in corso e a decorrere dal prossimo 01 settembre 2023 è da considerarsi, per quanto meglio innanzi si dirà, del
Cont tutto saturo e conseguentemente l' per la non potrà procedere alle operazioni di CP_2
mobilità interregionale in entrata. Ed infatti, a partire dal 01 settembre 2023 saranno funzionanti nella Regione n. 865 istituzioni scolastiche normodimensionate e saranno in servizio n. 857 dirigenti scolastici, già al netto dei pensionamenti disposti con decreto prot. AOODRCA25380 del 01 giugno
2023. A tale computo va aggiunto un posto accantonato per un contenzioso pendente. La differenza (n.
7) tra il numero delle scuole normo dimensionate ai sensi della Legge 183/2011 (n. 865) e il numero dei dirigenti scolastici in organico (n. 857 + 1 posto accantonato) dovrà essere utilizzata per
l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari concernenti la mobilità interregionale (all'atto della pubblicazione della presente circolare n. 9), nonché delle pronunce relative alle immissioni in ruolo dalla graduatoria di cui al d.D.G. 13 luglio 2011 (all'atto della pubblicazione della presente circolare
n. 8). Per maggiore chiarezza si precisa che il numero delle sedi disponibili (n. 111), riportate nell'elenco allegato, non coincide con il numero dei posti vacanti su cui effettuare il calcolo anzidetto, dovendosi tenere conto: - delle sedi che abbiano un numero di alunni pari o superiore a 500 alunni
(300 per i comuni montani e le piccole isole) ma inferiore a 600 alunni (400 per i comuni montani e le piccole isole) atteso che il diverso limite numerico di cui all'art. 1 comma 978 della lg. 178/2020, come
4 modificato, non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato o ad utilizzare tali sedi per la mobilità interregionale (n. 76);- del numero dei dirigenti scolastici in posizione di stato (n. 19), - del numero dei dirigenti scolastici perdenti posto per sopravvenuto dimensionamento o sottodimensionamento della sede di titolarità (n.
8), - del numero dei posti da utilizzare per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari sfavorevoli (n. 7) - del numero dei posti attualmente accantonati per contenziosi pendenti (n. 1).” (v. allegato n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Il decreto del Direttore Generale dell' di cui all'allegato n. 3 del fascicolo di parte CP_8
ricorrente ribadisce che: “come specificato nella Circolare AOODRCA.0028588.20-06-2023, essendo
l'organico dei dirigenti scolastici della Regione Campania per l'anno scolastico in corso e a Cont decorrere dal prossimo 01 settembre 2023 da considerarsi del tutto saturo, l' per la CP_2 non può procedere alle operazioni di mobilità interregionale in entrata”; il predetto decreto contiene, infatti, in allegato, i soli movimenti relativi alla mobilità regionale.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità delle predette determinazioni dell' invocando CP_8
quanto previsto nella nota della Controparte_11
, n. 35901 del 16.06.2023, secondo la quale: “occorre evidenziare, nell'attesa
[...]
della conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che gli emendamenti approvati alla
Camera al medesimo decreto renderanno disponibili, esclusivamente per le operazioni di mobilità interregionale dell'anno scolastico 2023/2024, “il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione”, purché non derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, e senza richiesta di assenso né dell'Ufficio scolastico di provenienza né di quello di destinazione, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale. Tale intervento, quindi, per l'anno scolastico 2023/2024 comporterà una deroga alla procedura ordinaria prevista dall'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V sottoscritto in data 15 luglio 2010, come modificato dall'articolo 53 del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2019.
Come è noto, inoltre, l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234 del 2021, ha disposto che “Per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti
5 scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi;
con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”. In sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 alla disposizione citata sono stati aggiunti i seguenti periodi: “Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali
o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi”. Pertanto, le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 rientrano nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale, alle suddette condizioni.”.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della decisione dell di non CP_8
utilizzare per la mobilità interregionale le n. 76 sedi scolastiche dimensionate da legge di bilancio 2021, richiamando la previsione di cui all'art. 47, comma 8, D.L. 36/2022 (“All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi".).
A tal proposito, l'amministrazione resistente ha, tuttavia, evidenziato che, ai sensi dell'art. 19 quater
D.L. 4/2022, nella formulazione ratione temporis applicabile: “(
1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga
a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al
6 secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell' scolastico regionale della regione di richiesta destinazione)). CP_2
Pertanto, l'amministrazione resistente ha dedotto (v. pag. 13 della memoria di costituzione) e documentato (v. allegato a del fascicolo di parte resistente) che l'utilizzo delle sedi normodimensionate ex L. 178/2020 avrebbe comportato un esubero di personale rispetto alla dotazione organica già prevista, motivo per il quale le stesse non sono state rese disponibili per la mobilità interregionale per l'a/s 2023/2024, per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 19 quater D.L. 4/2022, avendo l'
[...] esclusivamente proceduto all'immissione in ruolo di n. 8 dirigenti scolastici provenienti CP_8
dalla graduatoria del concorso del 2011, sempre conformemente alla predetta previsione normativa .
Parte resistente ha, altresì, precisato che le sedi date in reggenza non costituiscono posti vacanti e disponibili, essendo il loro titolare in posizione di stato (v. pag. n. 11 della memoria di costituzione).
Sul punto, in particolare, per quanto attiene al mancato utilizzo delle sedi dimensionate ex L. 178/2020 ai fini della mobilità interregionale, si veda quanto affermato dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 413/2023 del 6.06.2023, emessa tra le medesime parti e relativa alla mobilità dell'a/s
2021/2022, prodotta da parte resistente con la memoria di costituzione (si vedano, in particolare, le pagg. n.
6-9 della predetta sentenza, laddove viene respinto il secondo motivo di appello proposto dalla odierna ricorrente).
Si veda, ancora, in relazione alla mobilità dei dirigenti scolastici, per l'a/s 2023/2024, per la Regione
Campania, l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Latina in data 24.04.2024, allegata alla memoria di costituzione.
Né rileva, ai fini del presente giudizio, che l'amministrazione resistente abbia bandito, con DDG prot.
n. 2788 del 18.12.2023, un nuovo concorso per dirigenti scolastici che prevede n. 34 posti nella
Regione Campania (argomento sul quale la ricorrente si concentra nelle note dell'11.11.2024), circostanza dalla quale non può evincersi la sussistenza di posti vacanti e disponibili nella Regione
Campania al momento delle precedenti operazioni di mobilità per l'a/s 2023/2024, involgendo, peraltro, la decisione dell'amministrazione resistente di procedere ad un nuovo bando di concorso questioni organizzative che esulano dalla giurisdizione e dal sindacato del giudice ordinario.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, avendo parte resistente dimostrato l'assenza di posti vacanti e resi disponibili per le operazioni di mobilità dei Dirigenti Scolastici per la Regione Campania,
7 per l'a/s 2023/2024, in conformità alla previsione di cui all'art. 19 quater D.L. 4/2022, non potendo da dette operazioni di mobilità derivare situazioni di esubero di personale, per il predetto anno scolastico.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese
Attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
8
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 403/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
RESISTENTI
Oggi 26 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. BIANCHINI MARCO, oggi sostituito dall'avv. Monia Rossi Parte_1
Per Per Controparte_1 [...]
Per la dott.ssa Controparte_2 Controparte_3
, oggi sostituita dal dott. Francesco Burgello Persona_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il dott. Burgello evidenzia che la ricorrente è attualmente in servizio presso un istituto scolastico del
Lazio.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI MARCO, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA FIUME N. 15 SALERNO, presso il difensore avv. BIANCHINI MARCO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio delle funzionarie delegate dott.ssa
[...] P.IVA_1 [...]
, dott.ssa , dott.ssa , dott.ssa CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Persona_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.02.2024, la , attualmente in servizio Parte_2 presso l'I.C. Guicciardini di Firenze, ha esposto:
- di avere partecipato alla mobilità interregionale relativa all'a/s 2023/2024, indetta dal
[...]
, con nota prot. 28588 del 20.06.2023, indicando, in via Controparte_7 CP_8
principale, nella domanda di trasferimento, scuole site nella provincia di Salerno e la necessità di prestare assistenza alla propria madre, persona portatrice di handicap in condizioni di gravità, ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte);
- che, in data 13.07.2023, con decreto prot. n. 33368, l' precisava che l'organico dei CP_8
dirigenti scolastici della Regione Campania per l'a/s in corso e a decorrere dal 1.09.2023 doveva
Cont considerarsi del tutto saturo, con la conseguenza che l' non poteva procedere alle operazioni di mobilità interregionale in entrata (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte);
- di non avere, quindi, ottenuto il movimento richiesto.
2 Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego opposto dalla amministrazione resistente alla sua domanda di trasferimento, considerata la presenza in di n. 76 sedi CP_2
scolastiche c.d. eccezionalmente normodimensionate ai sensi dell'art. 1, comma 978 L. 178/2020, erroneamente ritenute non utilizzabili dall'amministrazione resistente per la mobilità interregionale e coperte mediante il conferimento di incarichi di reggenza, avendo, peraltro, l'amministrazione resistente bandito, con DDG prot. n. 2788 del 18.12.2023, un nuovo concorso per dirigenti scolastici che prevede n. 34 posti nella Regione Campania.
Pertanto, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1. Accertare e dichiarare il diritto del dirigente scolastico alla mobilità interregionale verso la regione ai sensi e Parte_1 CP_2 per gli effetti di cui all'art. 33 comma 5 Legge n.104/92, e accertarne e dichiararne il diritto all'assegnazione presso una delle sedi indicate in domanda o, in via gradata, presso una qualsiasi sede disponibile in essendo l'istante unica referente della propria madre disabile grave;
2. CP_2
Per l'effetto, ordinare all'amministrazione scolastica di provvedere immediatamente a dar corso alle procedure di trasferimento della ricorrente presso una delle sedi scolastiche individuate nella Regione
Campania; 3. In ogni caso condannare cc/pp al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre iva, cnap e rimborso ex art. 15 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_7
la reiezione, in quanto infondato, non avendo l'amministrazione resistente avviato le procedure di mobilità interregionale per i dirigenti scolastici, per l'a/s 2023/2024, per la Regione Campania, per assenza di posti vacanti e disponibili, oltre agli 8 posti vacanti e disponibili utilizzati per l'immissione in ruolo, disposta per legge, di neo dirigenti assunti all'esito di pronunce rese nell'ambito del contenzioso relativo al concorso per D.S. indetto con DDG 13/7/2011, ai sensi dell'art. 19 quater D.L. Cont 4/2022, non avendo l' ricevuto l'autorizzazione ministeriale ad operare immissioni extra organico e non rilevando il successivo DPCM 3.10.2023, che autorizza, per gli a/s 2023/2024, 2024/2025,
2025/2026, le procedure concorsuali per la copertura di n. 979 posti di dirigente scolastico in tutto il territorio italiano (di cui n. 34 nella Regione Campania), non attestando detto bando alcuna disponibilità attuale e immediata di posti nell'organico regionale campano, avendo il dato carattere previsionale, con riferimento al successivo triennio.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
3 Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, si deve negare che il diritto al trasferimento riconosciuto dall'art. 33, quinto comma, della l. n. 104 del 1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare della persona portatrice di handicap, aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell'amministrazione di coprire talune vacanze;
sicché, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto - il quale non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nel citato articolo postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto -, non basta la mera scopertura di organico, profilandosi invece necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche resi
"disponibili" dall'amministrazione stessa, le cui determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, tenuto conto di finalità ed esigenze commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica (v. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 22885 del 13/08/2021 (Rv. 662105 - 01).
Ciò posto, dalla nota del 20.06.2023, prot. n. 28588, del , Controparte_7 [...]
Organizzazione politiche di Controparte_9 Controparte_10 gestione delle risorse umane. Dotazioni organiche, emerge che: “G. Mobilità interregionale:
L'organico dei dirigenti scolastici della Regione Campania per l'anno scolastico in corso e a decorrere dal prossimo 01 settembre 2023 è da considerarsi, per quanto meglio innanzi si dirà, del
Cont tutto saturo e conseguentemente l' per la non potrà procedere alle operazioni di CP_2
mobilità interregionale in entrata. Ed infatti, a partire dal 01 settembre 2023 saranno funzionanti nella Regione n. 865 istituzioni scolastiche normodimensionate e saranno in servizio n. 857 dirigenti scolastici, già al netto dei pensionamenti disposti con decreto prot. AOODRCA25380 del 01 giugno
2023. A tale computo va aggiunto un posto accantonato per un contenzioso pendente. La differenza (n.
7) tra il numero delle scuole normo dimensionate ai sensi della Legge 183/2011 (n. 865) e il numero dei dirigenti scolastici in organico (n. 857 + 1 posto accantonato) dovrà essere utilizzata per
l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari concernenti la mobilità interregionale (all'atto della pubblicazione della presente circolare n. 9), nonché delle pronunce relative alle immissioni in ruolo dalla graduatoria di cui al d.D.G. 13 luglio 2011 (all'atto della pubblicazione della presente circolare
n. 8). Per maggiore chiarezza si precisa che il numero delle sedi disponibili (n. 111), riportate nell'elenco allegato, non coincide con il numero dei posti vacanti su cui effettuare il calcolo anzidetto, dovendosi tenere conto: - delle sedi che abbiano un numero di alunni pari o superiore a 500 alunni
(300 per i comuni montani e le piccole isole) ma inferiore a 600 alunni (400 per i comuni montani e le piccole isole) atteso che il diverso limite numerico di cui all'art. 1 comma 978 della lg. 178/2020, come
4 modificato, non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato o ad utilizzare tali sedi per la mobilità interregionale (n. 76);- del numero dei dirigenti scolastici in posizione di stato (n. 19), - del numero dei dirigenti scolastici perdenti posto per sopravvenuto dimensionamento o sottodimensionamento della sede di titolarità (n.
8), - del numero dei posti da utilizzare per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari sfavorevoli (n. 7) - del numero dei posti attualmente accantonati per contenziosi pendenti (n. 1).” (v. allegato n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Il decreto del Direttore Generale dell' di cui all'allegato n. 3 del fascicolo di parte CP_8
ricorrente ribadisce che: “come specificato nella Circolare AOODRCA.0028588.20-06-2023, essendo
l'organico dei dirigenti scolastici della Regione Campania per l'anno scolastico in corso e a Cont decorrere dal prossimo 01 settembre 2023 da considerarsi del tutto saturo, l' per la CP_2 non può procedere alle operazioni di mobilità interregionale in entrata”; il predetto decreto contiene, infatti, in allegato, i soli movimenti relativi alla mobilità regionale.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità delle predette determinazioni dell' invocando CP_8
quanto previsto nella nota della Controparte_11
, n. 35901 del 16.06.2023, secondo la quale: “occorre evidenziare, nell'attesa
[...]
della conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che gli emendamenti approvati alla
Camera al medesimo decreto renderanno disponibili, esclusivamente per le operazioni di mobilità interregionale dell'anno scolastico 2023/2024, “il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione”, purché non derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, e senza richiesta di assenso né dell'Ufficio scolastico di provenienza né di quello di destinazione, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale. Tale intervento, quindi, per l'anno scolastico 2023/2024 comporterà una deroga alla procedura ordinaria prevista dall'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V sottoscritto in data 15 luglio 2010, come modificato dall'articolo 53 del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2019.
Come è noto, inoltre, l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234 del 2021, ha disposto che “Per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti
5 scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi;
con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”. In sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 alla disposizione citata sono stati aggiunti i seguenti periodi: “Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali
o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi”. Pertanto, le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 rientrano nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale, alle suddette condizioni.”.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della decisione dell di non CP_8
utilizzare per la mobilità interregionale le n. 76 sedi scolastiche dimensionate da legge di bilancio 2021, richiamando la previsione di cui all'art. 47, comma 8, D.L. 36/2022 (“All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi".).
A tal proposito, l'amministrazione resistente ha, tuttavia, evidenziato che, ai sensi dell'art. 19 quater
D.L. 4/2022, nella formulazione ratione temporis applicabile: “(
1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga
a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al
6 secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell' scolastico regionale della regione di richiesta destinazione)). CP_2
Pertanto, l'amministrazione resistente ha dedotto (v. pag. 13 della memoria di costituzione) e documentato (v. allegato a del fascicolo di parte resistente) che l'utilizzo delle sedi normodimensionate ex L. 178/2020 avrebbe comportato un esubero di personale rispetto alla dotazione organica già prevista, motivo per il quale le stesse non sono state rese disponibili per la mobilità interregionale per l'a/s 2023/2024, per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 19 quater D.L. 4/2022, avendo l'
[...] esclusivamente proceduto all'immissione in ruolo di n. 8 dirigenti scolastici provenienti CP_8
dalla graduatoria del concorso del 2011, sempre conformemente alla predetta previsione normativa .
Parte resistente ha, altresì, precisato che le sedi date in reggenza non costituiscono posti vacanti e disponibili, essendo il loro titolare in posizione di stato (v. pag. n. 11 della memoria di costituzione).
Sul punto, in particolare, per quanto attiene al mancato utilizzo delle sedi dimensionate ex L. 178/2020 ai fini della mobilità interregionale, si veda quanto affermato dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 413/2023 del 6.06.2023, emessa tra le medesime parti e relativa alla mobilità dell'a/s
2021/2022, prodotta da parte resistente con la memoria di costituzione (si vedano, in particolare, le pagg. n.
6-9 della predetta sentenza, laddove viene respinto il secondo motivo di appello proposto dalla odierna ricorrente).
Si veda, ancora, in relazione alla mobilità dei dirigenti scolastici, per l'a/s 2023/2024, per la Regione
Campania, l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Latina in data 24.04.2024, allegata alla memoria di costituzione.
Né rileva, ai fini del presente giudizio, che l'amministrazione resistente abbia bandito, con DDG prot.
n. 2788 del 18.12.2023, un nuovo concorso per dirigenti scolastici che prevede n. 34 posti nella
Regione Campania (argomento sul quale la ricorrente si concentra nelle note dell'11.11.2024), circostanza dalla quale non può evincersi la sussistenza di posti vacanti e disponibili nella Regione
Campania al momento delle precedenti operazioni di mobilità per l'a/s 2023/2024, involgendo, peraltro, la decisione dell'amministrazione resistente di procedere ad un nuovo bando di concorso questioni organizzative che esulano dalla giurisdizione e dal sindacato del giudice ordinario.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, avendo parte resistente dimostrato l'assenza di posti vacanti e resi disponibili per le operazioni di mobilità dei Dirigenti Scolastici per la Regione Campania,
7 per l'a/s 2023/2024, in conformità alla previsione di cui all'art. 19 quater D.L. 4/2022, non potendo da dette operazioni di mobilità derivare situazioni di esubero di personale, per il predetto anno scolastico.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese
Attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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