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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1214/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo il 29/06/2022 al numero 1214/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 85/2022 emessa dal
Tribunale di AREZZO il 21.1.2022 pendente fra
( ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MASINA C.F._2
GIORGIO ( ed elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._3 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZONI LORENZO
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._4 giusta procura in atti;
) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3 C.F._5
PICCOLO ROBERTO ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._6 studio del difensore, giusta procura in atti;
1 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVEZZUTI RITA ( ) C.F._7 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTI APPELLATE sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Arezzo, nonché della successiva ordinanza del 17 marzo 2022, per le ragioni tutte in premessa dettagliatamente esposte: In via principale, nel merito, in accoglimento del presente appello, condannare l'appellata principale a restituire agli CP_1 appellanti l'intero importo versato all'esito della sentenza di primo grado, pari a complessivi € 245.096,53, ovvero degli importi tutti dettagliatamente indicati al §
2.10. della presente impugnazione per le motivazioni ivi puntualmente esposte, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di ragione o giustizia, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
In via riconvenzionale, nel merito, accogliere le domande tutte di risarcimento formulate nel giudizio di primo grado nei confronti di da ritenersi riproposte in questa sede, ed in CP_1 particolare di pagamento della penale contrattuale per un importo pari ad €
30.600,00, ovvero per la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di ragione
o giustizia, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso, limitatamente all'appellata principale, con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, nonché della fase monitoria, oltre spese di CTU e CTP”.
Parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Firenze, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, IN VIA PRELIMINARE A. Dichiarare l'inammissibilità della produzione da parte degli appellanti dei documenti contrassegnati ai numeri da 57 a 71 in quanto tardivamente depositati allorché erano già spirati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed allorché la causa era già stata trattenuta in decisione senza formulare alcuna istanza, neppure di remissione in termini, e, per l'effetto, disporne l'espunzione dal fascicolo d'ufficio e dichiararne comunque l'inutilizzabilità ai fini della decisione;
B.
Disporre l'acquisizione, se del caso previa remissione in termini, degli allegati A
2 (Verbale di assemblea dei soci del 15.5.2023) e B (Ordinanza di archiviazione del
14.7.2022), prodotti dalla comparente essendosi formati entrambi dopo lo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c. ed attesa la loro rilevanza ai fini del decidere;
C.
Dichiarare per i motivi tutti indicati nel presente atto l'inammissibilità dell'appello
e, per l'effetto, respingerlo con ogni ulteriore conseguenza di legge;
NEL MERITO
In via principale In tesi: Rigettare integralmente l'appello e tutte le domande di rito e di merito formulate dagli appellanti siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte i capi della sentenza oggetto di impugnazione principale;
In ipotesi: Rigettare integralmente l'appello e tutte le domande di rito e di merito formulate dagli appellanti siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte i capi della sentenza oggetto di impugnazione principale, riducendo ad equità ex art.
1384 c.c., in denegata ipotesi, la penale per il preteso, ma insussistente, ritardo nel completamento delle opere;
In via incidentale Accogliere l'appello incidentale
e riformare il capo della sentenza 85/2022 del Tribunale di Arezzo che ha respinto le eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate dalla comparente e, per
l'effetto, previa declaratoria di (a) tardività delle contestazioni mosse dagli appellanti;
(b) decadenza dell'azione e/o di prescrizione del diritto;
(c) di improponibilità / improcedibilità delle domande svolte;
condannare gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore della già Controparte_3 CP_4 CP_1
dell'ulteriore somma di € 25.640,00, o di quella maggiore o minore somma
[...] che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo;
IN VIA ISTRUTTORIA A. Acquisire il Fascicolo d'Ufficio n.
4246/2015 R.G. relativo alla fase monitoria e contenente il Fascicolo di Parte della comparente che conferma tutte le produzioni documentali ivi effettuate;
B.
Prendere atto della seguente documentazione, già prodotta in sede monitoria e che è stata offerta in comunicazione mediante deposito in Cancelleria all'atto della costituzione in giudizio: 1)- Contratto di appalto del 16.2.2015; 2)- Fattura n.
25/2015 del 8.7.2015; 3)- Fattura n. 26/2015 del 8.7.2015; 4)- 4° Stato avanzamento lavori;
5)- Fattura n. 28/2015 del 28.7.2015; 6)- Certificato di pagamento del 25.7.2015 per € 57.107,86; 7)- Fattura n. 29/2015 del 28.7.2015;
8)- Certificato di pagamento per € 23.951,55; 9)- Fattura n. 41/2015 del
21.10.2015; 10)- Fattura n. 42 del 21.10.2015; 11)- Stato di avanzamento lavori
n. 5 a tutto il 13.7.2015; 12)- Registro di contabilità del 13.7.2015; 13)- Libretto delle misure al 13.7.2015; 14)- Estratto autentico del Registro Iva;
15)- Domanda
3 di mediazione;
16)- Verbale del 22.10.2015; 17)- Informativa ex art. 4 D.Lgs.
28/2010; C. Prendere atto della seguente documentazione che è stata offerta in comunicazione mediante deposito in Cancelleria all'atto della costituzione in giudizio: 18)- Fattura n. 2 del 6.2.2015; 19)- Libretto delle misure n. 1; 20)-
Registro di contabilità n. 1; 21)- Stato di avanzamento lavori n. 1; 22)- Fattura n.
11 del 2.4.2015; 23)- Certificato di pagamento n. 2; 24)- Libretto delle misure n.
2; 25)- Registro di contabilità n. 2; 26)- Stato di avanzamento lavori n. 2; 27)-
Fattura n. 15 del 13.5.2015; 28)- Certificato di pagamento n. 3; 29)- Libretto delle misure n. 3; 30)- Registro di contabilità n. 3; 31)- Stato di avanzamento lavori n.
3; 32)- del 2.4.2015; 33)- E.mail Geom. del 22.7.2015; CP_5 Pt_3 Pt_3
34)- E.mail e Donati del 28.7.2015; 35)- E.mail e Donati del 3.8.2015; CP_1 CP_1
36)- E.mail e Donati del 30.7.2015; 37)- E.mail e Donati del 4.8.2015; CP_1 CP_1
38)- E.mail e Donati del 24.8.2015; 39)- E.mail e Donati del 26.8.2015; CP_1 CP_1
40)- E.mail e Donati del 9.12.2015; 41)- E.mail e Donati del 15.1.2016; CP_1 CP_1
42)- Relazione Geom. ; 43)- E.mail Schuster del 27.5.2015; 44)- Foto Persona_1 lucchetto cancello;
contestualmente al deposito della memoria ex art. 183 VI co.
n. 2) c.p.c.: 45)- Quadro comparativo del 3.7.2015 redatto dal Direttore dei Lavori
Geom. 46)- CME allegato al contratto di appalto;
47)- Allegato B Parte_3 al contratto di appalto;
48)- E.mail Geom. del 31.7.2015; Parte_3 all'udienza del 14.6.2018: 49)- Relazione del Geom. ; D. Ammettere, Persona_1 senza che ciò possa implicare accettazione implicita del contraddittorio ed inversione dell'onere, la prova per testi sulle circostanze capitolate ai nn. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61 e 62 della Memoria ex art. 183 VI co. n. 2) c.p.c. e da intendersi qui di seguito integralmente trascritti con i testi ivi indicati;
E. prendere atto delle risultanze delle dichiarazioni rilasciate dai testi , e in Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 sede di escussione delle prove testimoniali;
F. Disporre la convocazione del CTU per rendere i chiarimenti in ordine ai profili evidenziati nelle proprie osservazioni dal CTP Geom. , reiterati all'udienza del 30.1.2020 e da intendersi qui Persona_1 di seguito integralmente trascritti;
G. Respingere le istanze istruttorie formulate dagli opponenti per i motivi tutti già indicati nella Memoria ex art. 183 VI co. n. 3)
c.p.c. e da intendersi qui di seguito integralmente trascritti;
IN OGNI CASO
Condannare gli appellanti, in solido fra loro, alla refusione dei compensi e delle spese del giudizio di appello.”
4 Parte appellata “Voglia la Corte Di Appello di Firenze accertare Parte_3
e dichiarare che la Sentenza n. 85/2022 del 21.01.2022, resa dal Tribunale di
Arezzo, in composizione monocratica, nella causa R.G. 380/2016, Giudice Dott.ssa
Carmela Labella, pubblicata in data 24.01.2022, e corretta con successiva ordinanza del 17.03.2022 è passata in giudicato nei confronti del Geom. Parte_3
Si rimette alla decisione della Corte Di Appello adita in punto di spese del
[...] presente giudizio”.
Parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze dichiarare
[...] cessata ogni ragione e motivo di partecipazione al giudizio di appello e dunque intervenuto giudicato sulle statuizioni della sentenza riguardanti il geom. Parte_3
e la sua Compagnia assicuratrice. In denegata ipotesi, ove per qualsiasi
[...] motivo si profilasse un litisconsorzio con il geom. ed eventualmente della Pt_3 sua compagnia assicuratrice si chiede l'accoglimento delle deduzioni, eccezioni, istanze e domande tutte proposte nel giudizio di primo grado come da atti del giudizio di primo grado che si allegano. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.“
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado ed proponevano opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 1458/2015 emesso dal Tribunale di Arezzo su ricorso della Controparte_1 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 212.480,53, oltre accessori, sulla base delle fatture n. 25 del 8.07.2015 per € 47.107,50, n. 26 del 8.07.2015 per € 47.751,00, n. 28 del 28.07.2015 per € 62.817,70, n. 29 del
28.07.2015 per € 29.220,22, n. 41 del 21.10.2015 per € 23.384,68, n. 42 del
21.10.2015 per € 2.199,43 emesse dalla predetta a fronte di Controparte_1 lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Bucine di proprietà degli opponenti e di manutenzione straordinaria della piscina sita nell'adiacente giardino.
I coniugi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo o la riduzione della Pt_1 somma pretesa da controparte;
in subordine, la condanna del Geom. Parte_3
del quale chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa, a mantenerli
[...]
5 indenni di quanto eventualmente gli opponenti fossero stati condannati a pagare alla società opposta;
in via riconvenzionale, la condanna della Controparte_1 al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 81.500,00 salvo il più o il meno di giustizia.
Esponevano di aver stipulato in data 16.2.2015 un contratto di appalto con il quale erano state affidate alla le opere edili per la manutenzione Controparte_1 straordinaria e la ristrutturazione edilizia dell'immobile ad uso abitativo di proprietà degli opponenti sito in Bucine, Frazione San Pancrazio, Loc. La Villa n. 15, per un prezzo determinato in € 206.268,00, oltre Iva, sulla base del computo metrico estimativo e degli elaborati grafici redatti dal progettista e direttore dei lavori,
Geom. documenti allegati al detto contratto;
che detto contratto Parte_3 prevedeva, altresì, la possibilità di effettuare varianti alle opere, aventi sia carattere “quantitativo” – in tal caso l'effettuazione delle stesse avrebbe dovuto essere autorizzata per iscritto, applicando i medesimi prezzi già convenuti nel computo metrico estimativo-, che varianti di tipo “qualitativo” - delle quali avrebbe dovuto essere determinata per iscritto oltre che l'effettuazione anche il prezzo-; che il contratto prevedeva inoltre il pagamento con SAL mensili e ritenuta del 7%
a garanzia, la fine lavori entro il 30.05.2015, con penale di € 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, la responsabilità dell'impresa appaltatrice per tutti i danni sia alla proprietà che alla strada di accesso alla stessa, nonché la possibilità per essi opponenti di usare il giardino, tutti i locali al piano terreno e la cantina durante i lavori;
che, ancora, il contratto prevedeva che il pagamento dei SAL non comportasse accettazione dei lavori, i quali non erano mai stati accettati ma anzi ripetutamente contestati dagli opponenti;
che essi durante i lavori non erano stati stabilmente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, in quanto erano all'epoca residenti a [...]; che, di conseguenza, non avevano potuto visionare personalmente i lavori in corso con continuità, ma si erano affidati al DL nonché a sporadiche visite in loco;
che in esecuzione di quanto sopra essi esponenti avevano saldato regolarmente le fatture n. 2 per € 47.833,50 (€ 43.485,00 oltre Iva), n.
11 per € 53.266,40 (€ 48.424,00 oltre Iva) e n. 15 per € 51.903,50 (€ 47.185,00 oltre Iva), e così in totale € 153.003,40 Iva compresa (€ 139.094,00 oltre Iva).
Ciò premesso, lamentavano: la mancata ultimazione dei lavori e la presenza di rilevanti vizi e difetti nelle opere già ultimate, per un totale di almeno € 50.900,00; la mancata predisposizione della contabilità; l'aumento di oltre il 50% dei costi senza che fosse stata seguita la procedura per le varianti contrattualmente
6 prevista;
un grave ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del
30.5.2015, con conseguente diritto alla penale contrattuale per € 30.600,00; la presenza di vizi, per almeno € 50.900,00; che vi erano state gravissime omissioni e negligenze da parte del progettista e direttore dei lavori, Geom. Parte_3
La si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_6 dedotto e richiesto;
in particolare, chiedevano di dichiarare la tardività delle contestazioni mosse dalla parte opponente e la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi e difetti, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. Deduceva che il proprio credito era fondato sulla contabilità finale autorizzata dal Geom. di essere stata Pt_3 estromessa dal cantiere dai coniugi senza possibilità di rientro e che di Pt_1 seguito gli stessi committenti avevano eseguito opere ed interventi per cui lo stato finale del cantiere era diverso da quello del momento in cui i lavori erano stati sospesi;
che il contratto di appalto si era risolto ben prima che i committenti comunicassero diffida ad adempiere per avere l'impresa appaltatrice, già in precedenza, attivato il procedimento risolutorio per l'inadempienza della committenza;
che non sussistevano i vizi e difformità delle opere.
Si costituiva anche il Geom. il quale chiedeva il rigetto della domanda Pt_3 spiegata nei suoi confronti, respingendo ogni addebito, e formulava domanda riconvenzionale diretta a conseguire il saldo delle proprie spettanze, nella misura di € 12.000,00 oltre accessori;
chiedeva, comunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo propria assicuratrice per Controparte_2 la responsabilità professionale, per essere dalla medesima garantito e manlevato nell'ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti dagli opponenti. Precisava che il contratto d'appalto sottoscritto tra gli e la fosse a misura;
che aveva liquidato il 4° Pt_1 Controparte_1
SAL quando le lavorazioni erano ancora in corso poiché le stesse erano quasi ultimate, e solo il diniego dei committenti all'accesso al cantiere aveva impedito il completamento;
che tra la sospensione dei lavori nel luglio del 2015 e lo stato di consistenza del 11.1.2016 gli erano intervenuti in proprio sul cantiere;
Pt_1 che non c'era alcun termine essenziale per la fine dei lavori e comunque i ritardi erano ascrivibili alle varianti richieste dalla committenza;
che non vi erano mai state contestazioni dei lavori fino alla richiesta di pagamento dell'impresa e del DL.
Autorizzata la chiamata in causa della quest' ultima Controparte_2 si costituita contestando, in fatto ed in diritto, sia in punto di an che di quantum le
7 domande tutte direttamente o indirettamente spiegate, proposte nei confronti propri e, in ipotesi, del Geom. chiedendone il rigetto o, in ipotesi, Pt_3
l'accoglimento nella sola quota di concorso di responsabilità del Geom. Pt_3 tenuto conto delle clausole di polizza in relazione al tipo di danno, al massimale, allo scoperto e alla franchigia applicabile alla fattispecie.
Accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dagli opponenti, ammesse ed escusse le prove orali richieste dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza del 15.6.2019, disposta ed espletata c.t.u. e convocato a chiarimenti il c.t.u., la causa era decisa dal Tribunale di Arezzo con sentenza n. 85/2022 secondo le seguenti statuizioni:
“1. dichiara che il valore di contabilità dei lavori per cui è causa ammonta ad euro
315.705,15, oltre IVA;
2. dichiara, altresì, che i lavori di cui sopra sono affetti da vizi per un valore di euro
25.640,00, oltre euro 2.300,00 per errata valutazione dei costi di impresa ed, infine, in euro 5.300,00 per i deprezzamenti delle opere;
3. preso atto dell'acconto già versato dagli opponenti alla ditta opposta di euro
139.094,00, oltre IVA, per l'effetto, revoca il d.i. opposto e condanna gli opponenti
a pagare alla ditta opposta la minor somma di euro 129.461,75, oltre iva come per legge e gli interessi moratori dal dì della domanda e sino al saldo;
4. rigetta la domanda di applicazione della penale da ritardo avanzata dagli opponenti;
5. rigetta la domanda di manleva proposta dagli opponenti in danno del D.L.
[...]
; Pt_3
6. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti degli Pt_3 opponenti;
7. dichiara assorbita nella presente decisione ogni altra domanda e/o eccezione;
8. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, ponendo, tuttavia, definitivamente in capo agli opponenti le spese relative al procedimento monitoro e ponendo le spese di c.t.u. – come liquidate nel corso del giudizio- in capo agli opponenti, opposta e terzo chiamato, , Parte_3 ciascuno per 1/3.”
Con provvedimento pronunciato all'udienza del 27.3.2022, su istanza della
[...]
nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Arezzo disponeva la CP_1 correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 85/2022, «nel senso che, laddove, a pag. 14 e nel dispositivo della sentenza, è scritto erroneamente
8 “euro 129.461,75, oltre IVA”, deve leggersi ed intendersi “euro 143.371,15, oltre
IVA”».
Il primo giudice, preliminarmente, riteneva di rigettare le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalla «atteso che sotto la voce Controparte_1
“pagamenti”, a pag. 4 del contratto di appalto intercorso tra le parti in data
16.02.2016 si legge che “(…) Il pagamento delle fatture non vale come accettazione di corretta e completa esecuzione da parte dell'appaltante (…)”.
Inoltre, sotto la voce “corrispettivo”, a pag. 2 del contratto in parola si legge che
“(…) Fino al collaudo finale restano tuttavia impregiudicati rilievi ed eccezioni concernenti l'esecuzione dei lavori appaltati (…)”. Non sembra che i lavori siano mai stati collaudati, né potevano essere considerati ultimati nel mese di luglio del
2015, atteso che dal doc. 29 allegato al fascicolo di parte attrice emerge che in data 25 luglio 2015 il Direttore dei Lavori – geom. – aveva emesso un ordine Pt_3 di servizio con il quale – tra le altre cose – aveva dichiarato sospesi i lavori sino al mese di settembre 2015. Appare, evidente, pertanto, che, nel caso in esame, alcuna decadenza e/o prescrizione si è maturata, ove si pensi, peraltro, che dal doc. 21 - allegato al fascicolo degli attori- emerge che costoro già in data
21.07.2015 avevano contestato vizi dell'opera con mail che risulta inviata anche alla opposta (circostanza, peraltro, quest' ultima mai contestata dalla predetta società). Né vi è prova che gli opponenti avrebbero accettato senza riserve l'opera alla data del 13.07.2015, come asserito da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta.»
Il Tribunale, sulla base delle testimonianze rese da e Testimone_1 Tes_2
dipendenti della e valorizzando anche la testimonianza
[...] Controparte_1 resa da , riteneva comprovato che gli fossero stati Persona_1 Pt_1 correttamente informati dell'aumento dei lavori rispetto a quelli preventivati ed avessero richiesto l'esecuzione di opere extra capitolato, impegnandosi al pagamento delle opere effettivamente realizzate, applicando ove possibile i prezzi del computo metrico allegato al contratto ovvero, in caso di assenza, del bollettino degli ingegneri. Riteneva dunque che, se pure nel contratto di appalto del
16.2.2016 le parti avevano stabilito che in caso di variazioni nei prezzi e/o nei lavori avrebbero dovuto concordare tali variazioni per iscritto, fosse verosimile che le parti, di comune accordo, avessero ritenuto di concordare le varianti senza una previsione scritta;
del resto, dai documenti in atti emergeva che gli si Pt_1 erano lamentati del mancato o inidoneo completamento di opere anche extra-
9 capitolato, senza mai contestare che le stesse fossero state eseguite senza un previo accordo scritto.
Richiamava poi il primo giudice la CTU depositata in data 5.4.2019 e il relativo supplemento depositato in data 8.1.2020, secondo cui: «(…) dalla lettura del documento contrattuale non emerge un importo contrattuale a corpo dei lavori appaltati ma piuttosto una valutazione a misura degli stessi definita in contraddittorio tra Impresa, Direzione lavor e Committenza (…)” (cfr. a pag. 8 della
c.t.u. depositata in data 05.04.2019). Inoltre, il c.t.u. a pag. 11 della relazione depositata in data 05.04.2019, riferisce che il contratto di appalto in parola “(…) riporta una data di sottoscrizione del 16/02/2015 richiamando due allegati importanti ai fini di causa di cui in atti di fatto risulta disponibile solo il computo metrico (allegato contrattuale A) indicante l'importo dei lavori richiamato dal contratto stesso (€ 206.268,52), mentre manca di fatto l'allegato progettuale di definizione delle opere (…)”; aggiunge, tuttavia, il c.t.u. che “(…) Va però precisato che alla data del contratto 16/02/2015, le Parti contraenti e la Direzione dei lavori
(richiamata dal contratto stesso) non potevano non essere a conoscenza della definizione progettuale delle opere così come riportate nei documenti progettuali allegati alla SCIA del 29/01/2015 prot. 958 (richiamata anche dal contratto) depositata presso il Comune di Bucine e dei documenti progettuali allegati al deposito del progetto strutturale del 20/01/2015 presso l'Ufficio Tecnico Regionale
(ex Genio Civile) in quanto definizioni antecedenti alla data contrattuale (…)”.
Ancora, il c.t.u. a pag. 11 della menzionata relazione precisa che dopo aver esaminato l'insieme delle voci di contabilità lavori finale prodotta dall'Impresa raffrontandola con le voci di contabilità costituenti il computo metrico contrattuale che ha prodotto l'importo dei lavori richiamato anche dal contratto “(…) è emerso che il computo metrico allegato al contratto è carente di diverse voci rispetto alla contabilità finale dei lavori prodotta dall'Impresa che contiene (salvo alcune inesattezze e incompletezze meglio dettagliate nella risposta ai quesiti) le lavorazioni effettivamente realizzate dalla stessa in cantiere. Tali carenze in alcuni casi costituiscono carenze dovute effettivamente a nuove lavorazioni oggetto di variante in fase di realizzazione delle opere che avrebbero dovuto rientrare nelle varianti qualitative contrattuali, altre differenze riguardano varianti quantitative legate a differente quantità di lavori di voci specifiche rispetto alle contabilizzazioni definite nel computo metrico contrattuale (…)”. Il c.t.u. a questo punto aggiunge che “(…) Esistono comunque quantità di lavori che avrebbero dovuto essere
10 comprese nel computo metrico contrattuale in quanto logicamente ascrivibili alla definizione progettuale dei lavori (SCIA del 29/01/2015 prot. 958 depositata presso il Comune di Bucine o nei progetti strutturali depositati presso l'Uff. Tecnico
Regionale deposito del 20/01/2015) al momento del contratto, ma che inspiegabilmente non sono contemplate tra le voci di computo. Il CTU nella sua analisi in risposta ai quesiti di causa ha tenuto conto di queste differenti voci contabili analizzando anche le quantità contabilizzate nella contabilità finale ma non completate effettivamente dall'Impresa prima dell'interruzione dei lavori, quantificando tali differenze (…)”. Ciò posto, il c.t.u., dopo aver individuato tutte le opere che sono state realizzate dalla ditta opposta ed i relativi costi, nonché riscontrato i vizi delle opere medesime di cui alla relazione, a pag. 54 e 55 della predetta relazione ha riferito che, sulla base delle considerazioni contabili esposte
“(…) ha proceduto ad una revisione della contabilità lavori considerando nell'elenco delle lavorazioni quanto realizzato effettivamente dall'Impresa Opposta eliminando quelle lavorazioni non effettuate o non complete allo stato attuale, applicando i prezzi indicati in contabilità finale per le singole voci. Per quanto alle inadeguatezze dei singoli prezzi alle attività edilizie descritte nelle voci di contabilità finale, il CTU ha ritenuto di tenerne conto nei deprezzamenti applicati nella tabella riassuntiva dei vizi e o difetti riscontrati e sopra riportata (…)”. Ciò posto, il c.t.u., a pag. 55 della relazione ha concluso che “(…) Il Valore di contabilità lavori ritenuto idoneo
a rappresentare lo stato attuale delle attività svolte in cantiere dall'Impresa
Opposta viene indicato in euro 315.705,15, oltre IVA, comprensivo dei deprezzamenti applicati ad alcune voci di costo riportate in contabilità e valutati nell'ambito dei vizi lamentati dalla parte Attrice (…)”. Ancora, il c.t.u., a pag. 55 della relazione, dopo aver quantificato in euro 25.640,00 i vizi riscontrati;
in euro
2.300,00 l'errata valutazione dei costi di impresa;
ed, infine, in euro 5.300,00 i deprezzamenti delle opere, quantifica nell'importo dovuto in euro 282.465,15 il totale delle opere, oltre IVA.»
Facendo proprie le conclusioni del CTU, anche alla luce dei chiarimenti resi dal medesimo alle osservazioni critiche delle parti, e tenuto conto di quanto già versato dagli il Tribunale determinava il residuo credito della Pt_1 Controparte_1 secondo quanto riportato nel dispositivo, successivamente emendato da errore materiale.
Passando alla domanda di applicazione della penale da ritardo avanzata dagli opponenti, il primo giudice la riteneva infondata, avendo i testi e Tes_1 Tes_2
11 confermato che nel periodo da febbraio a luglio 2015, parallelamente alla
[...]
altre imprese artigiane avevano lavorato all'interno del complesso CP_1 immobiliare sito nel Comune di Bucine (AR), San Pancrazio, Loc. La Villa, di proprietà degli eseguendo lavori di impiantistica elettrica ed idraulica Pt_1 nonché di fornitura e posa in opera di porte e serramenti, su incarico diretto dei committenti, e che le opere della impresa appaltatrice erano state ritardate dalla necessità di attendere il completamento dei suddetti lavori. Inoltre, era comprovato che gli avessero richiesto anche opere extra-capitolato, per Pt_1 cui, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi venuto meno il termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti, la quale ultima conserva efficacia solo se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine.
Il Tribunale riteneva infondata anche la domanda di manleva proposta dagli opponenti in danno del Geom. poiché sulla base delle testimonianze dei Pt_3 testi e era da escludersi una responsabilità del D.L., sia in Tes_1 Tes_2 Per_1 punto di asserita errata contabilità, sia relativamente ai vizi riscontrati dal CTU, restando dunque assorbita la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice. Riteneva tuttavia infondata anche la domanda riconvenzionale proposta dal avendo la CTU accertato che l'attività e gli adempimenti Pt_3 effettuati dal medesimo ai fini della regolarità edilizia e urbanistica degli interventi eseguiti non erano state svolte correttamente ed esaurientemente.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ed hanno appellato la sentenza e hanno Pt_1 Parte_2 rassegnato le conclusioni sopra trascritte, insistendo anche sulle istanze istruttorie avanzate in primo grado e non ammesse. I motivi di appello possono essere così sintetizzati:
I) Il Tribunale aveva posto a fondamento della propria decisione le testimonianze di e che invece avrebbero dovuto Testimone_1 Testimone_2 ritenersi palesemente false (e infatti, come tali, erano state oggetto di denunzia querela da parte di . Anzitutto, i testi non erano dipendenti della Parte_1
come avevano dichiarato, ma, rispettivamente, amministratore e CP_1 socio della subappaltatrice Edil 90 S.n.c., dovendo dunque esserne valutata con particolare attenzione l'attendibilità. Essi inoltre avevano falsamente dichiarato: che i coniugi avevano acconsentito verbalmente a numerose imprecisate Pt_1 varianti (oltre quelle, ammesse dagli appellanti, relative alla realizzazione di
12 pavimento in travertino e al rafforzamento del pavimento per l'installazione di una stufa in maiolica), nonostante il contratto di appalto prevedesse la necessità di un accordo scritto;
che il progetto strutturale era stato consegnato alla Controparte_1 solo dopo la stipula del contratto, mentre esso risultava tra i suoi allegati;
[...] che i committenti parlavano bene la lingua italiana, quando invece essi ne conoscevano a malapena qualche parola e le missive inviate all'impresa appaltatrice e al D.L. erano state scritte, in italiano, con l'aiuto del traduttore automatico o di un terzo.
II) Il primo giudice, facendo totalmente proprie le risultanze della CTU, aveva quantificato l'importo delle detrazioni da operare alla contabilità finale per vizi e lavorazioni non completate nella somma di appena € 33.240,00, assolutamente deficitaria, non soltanto rispetto a quanto era stato preventivato dal CT di parte
Arch. (pari a € 66.800,00), ma, soprattutto, rispetto a quanto Pt_1 Per_2 effettivamente sborsato dagli appellanti, dopo l'espletamento della CTU, per eliminare i vizi e completare i lavori appaltati alla per un totale di € CP_1
105.081,90 Iva compresa, come da fatture, prodotte già in primo grado, emesse dalle imprese incaricate delle suddette lavorazioni (docc. 58-65).
III) Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che non esistevano autorizzazioni scritte all'effettuazione di varianti, come invece contrattualmente previsto, e che quelle, modeste, riconosciute dai coniugi (realizzazione di pavimento in Pt_1 travertino e rafforzamento del pavimento per l'installazione di stufa in maiolica) erano più che compensate dalle varianti in diminuzione. Dunque, nulla avrebbe dovuto essere riconosciuto alla per le varianti contabilizzate Controparte_1 dal CTU, costituite in gran parte da opere che avrebbero dovuto essere inserite nel computo metrico estimativo allegato al contratto, nel quale invece, colpevolmente, non erano state indicate;
a tutto concedere, l'impresa appaltatrice avrebbe potuto chiedere un indennizzo ex art. 2041 c.c., azione che però non era stata esercitata.
Peraltro, il CTU aveva applicato i prezzi previsti dal Bollettino degli Ingegneri della
Provincia di Arezzo, senza considerare che esso veniva preso a riferimento nel contratto solo come importo massimo delle prestazioni già comprese nel computo metrico estimativo allegato al contratto, mentre per le varianti era previsto che le parti si sarebbero dovute accordare preventivamente sui prezzi di applicare, che verosimilmente sarebbe stati concordati, come da prassi, con l'applicazione dello sconto del 15%.
13 IV) Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la penale giornaliera di € 200,00 per il ritardo nel completamento dei lavori, rispetto alla data prevista del
30.5.2025, da calcolare quantomeno dal 25.7.2015, data dell'ordine di servizio del
D.L. di sospensione dei lavori. Era infatti infondato l'assunto del primo giudice secondo cui il ritardo era stato causato dalla necessità di attendere il completamento dei lavori di impiantistica affidati ad altre imprese: in primo luogo, la non aveva mai richiesto proroghe in ragione di una tale Controparte_1 circostanza, comunque rimasta indimostrata, perché riferita solo in modo generico dai testi e inoltre lo stesso CTU aveva evidenziato come la presenza Tes_1 Tes_2 contemporanea di altre imprese fosse già contemplata nel contratto;
infine, la giurisprudenza citata nella sentenza secondo cui la penale non sarebbe dovuta nel caso di varianti si riferiva a opere importanti, mentre le uniche autorizzate dai coniugi erano di modesta entità. Pt_1
V) Ingiustamente il Tribunale avrebbe condannato i committenti al pagamento, oltre all'importo capitale di € 143.371,15, anche degli interessi moratori dalla domanda, così per un importo totale maggiore rispetto a quello che avrebbero dovuto versare se non si fossero opposti al decreto ingiuntivo, ottenuto per la somma di € 212.480,53. Non essendo responsabilità dei coniugi il Pt_1 lungo tempo trascorso tra il deposito del decreto ingiuntivo e la sentenza di primo grado, gli interessi moratori dovrebbero essere azzerati, con applicazione dell'interesse legale, o quantomeno ridotti in via equitativa.
VI) Altrettanto ingiusta sarebbe la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione, nonostante la revoca del d.i.: poiché
l'importo capitale riconosciuto alla era inferiore di circa 1/3 Controparte_1 rispetto a quello ingiunto, le spese del giudizio monitorio avrebbero dovuto essere compensate o, in subordine, poste soltanto pro-quota a carico dei coniugi
Pt_1
2.2 Si è costituita la chiedendo, se del caso previa Controparte_1 ammissione anche delle proprie istanze istruttorie, il rigetto dell'impugnazione, perché inammissibile, ex art. 342 c.p.c., e comunque infondata, riproponendo le difese svolte dinanzi al Tribunale. In via di appello incidentale, la società appellata ha chiesto la riforma parziale della sentenza impugnata, per il seguente motivo:
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, 1669, 2697 e 2935 c.c. in relazione al rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza, anche per accettazione delle opere e/o per fatto e colpa degli opponenti”.
14 Secondo la parte appellata, l'opera avrebbe dovuto considerarsi accettata, nonostante il mancato collaudo, essendo stata ricevuta senza riserve a far data dal
13.7.2015, quando i coniugi avevano chiuso il cantiere apponendo un Pt_1 lucchetto al cancello di ingresso;
in seguito, essi avevano inviato in data 21.7.2015 una comunicazione contenente rilievi relativi soltanto all'andamento dei lavori e alla sicurezza del cantiere, inidonea a costituire valida contestazione dei vizi, mai effettuata nei sessanta giorni dalla consegna. Le eccezioni in esame avrebbero dovuto ritenersi fondate anche nella remota ipotesi che i vizi contestati fossero da qualificare ex art. 1669 c.c.
2.3 La Corte, all'udienza del 18.3.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello non risulta fondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017); nello specifico, la parte appellante ha argomentato in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, per cui risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate.
Le istanze istruttorie reiterate dalla parte appellante, peraltro non riproposte nelle note scritte di precisazione delle conclusioni, non sono ammissibili, per le
15 ragioni già esposte nell'ordinanza emessa in data 1.7.2024, da intendersi richiamata.
Appare opportuno infine precisare, prima di passare al merito, come si sia ormai formato il giudicato, per difetto di impugnazione, sulle statuizioni relative alle domande relative ai rapporti tra i coniugi e il Geom. (e, Pt_1 Pt_3 dunque, tra questi e la propria compagnia assicurativa).
L'appello può essere accolto solo nei limiti di seguito precisati
3.1 Il primo motivo è infondato.
Occorre anzitutto dare atto che, con ordinanza del GIP presso il Tribunale di
Arezzo pronunciata in data 14.7.2022, è stato archiviato, nonostante l'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte di il procedimento penale Parte_1 instaurato nei confronti di e per il reato di falsa Parte_4 Testimone_2 testimonianza.
Ciò premesso, ritiene la Corte che non vi siano ragioni per ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dai suddetti testi dinanzi al giudice di primo grado.
In primo luogo, il oltre che amministratore della impresa subappaltatrice Tes_1 menzionata nel contratto di appalto (“Edil 90 di , AC Controparte_7
LO & C. s.n.c. di Rapolano Terme”), era anche “responsabile del cantiere per la Ditta Appaltatrice”, come pure si legge nel contratto medesimo. Né la qualità di socio della Edil 90 s.n.c. di è di per sé incompatibile con il dichiarato Testimone_2 rapporto di dipendenza con la Deve quindi escludersi la sicura CP_1 Controparte_1 falsità delle dichiarazioni rese al riguardo dai testi. Neppure può ritenersi certamente falso che i medesimi possano aver assistito alla consegna di una copia del progetto strutturale alla dopo la stipula del contratto di Controparte_1 appalto, il 16.2.2015, benché esso fosse indicato tra gli allegati al contratto di appalto, tanto più che il contratto prodotto agli atti di causa non contiene allegati ma solo il loro elenco. Infine, non vi sono elementi che consentano di ritenere sicuramente falsa l'affermazione dei testi di aver sentito i committenti colloquiare in italiano con il CP_1
Dunque, posto che i testi hanno reso dichiarazioni precise, specifiche e concordanti tra loro, correttamente il primo giudice li ha ritenuti attendibili quanto al fatto che i coniugi - non soltanto fossero stati informati che, per portare Pt_1
a compimento l'opera secondo il progetto, sarebbe stato necessario eseguire una quantità di lavorazioni maggiori rispetto a quelle del computo metrico estimativo allegato al contratto - ma avessero altresì commissionato varianti e opere
16 aggiuntive rispetto a quelle preventivate. Il fatto che il contratto prevedesse al riguardo un accordo scritto non può valere a rendere inattendibili le dichiarazioni rese in proposito dai testi, posto che gli stessi appellanti riconoscono di aver commissionato lavorazioni (realizzazione di pavimento in travertino e rafforzamento del pavimento per l'installazione di stufa a maiolica) che pure non risultano concordate per iscritto, segno evidente che la previsione contrattuale in questione non era ritenuta dalle parti inderogabile.
3.2. Il secondo motivo è infondato.
Il CTU Ing. ha descritto in maniera estremamente dettagliata i vizi delle opere Per_3
e i costi necessari ad eliminarli, indicando specificatamente i criteri utilizzati e redigendo anche, ove opportuno, appositi computi estimativi (cfr. pagg. 38-52 della relazione). Non possono dunque gli appellanti pretendere di contrapporre le diverse apodittiche indicazioni del proprio CTP sui costi di ripristino, limitandosi a richiamarle senza muovere puntuali e specifiche osservazioni critiche ai criteri adottati dal CTU. Né possono assumere rilievo le fatture prodotte dagli appellanti per comprovare di aver sostenuto, dopo la conclusione delle indagini peritali, costi ben maggiori per emendare i vizi e completare le opere (docc. 58-64). Anzitutto, le lavorazioni non completate non sono state inserite nella contabilità redatta dal
CTU e dunque il loro costo non può essere ulteriormente detratto dal residuo credito dell'impresa appaltatrice: si tratta, infatti, di oneri che gli appellanti avrebbero dovuto comunque sostenere, né essi hanno dimostrato di non aver potuto reperire sul mercato imprese disposte ad eseguire il completamento dell'opera agli stessi prezzi di quelli concordati con la Analoghe Controparte_1 considerazioni valgono per quanto attiene al ripristino dei vizi verificati dal CTU, poiché non è dato escludere che i costi portati dalle fatture siano superiori a quelli di mercato, oltre a essere riferibili non a meri lavori di ripristino ma anche ad ulteriori opere, non strettamente necessarie a tali fini (l'oggetto delle fatture, infatti, non è così specifico da permettere una sicura individuazione della quantità
e qualità delle lavorazioni cui esse si riferiscono). Indipendentemente dall'ammissibilità della produzione documentale in parola, pertanto, il motivo in esame non può trovare accoglimento.
3.3. Il terzo motivo è infondato.
Occorre premettere come la maggior parte dei compensi riconosciuti in favore dell'impresa appaltatrice ulteriori rispetto all'importo indicato nel computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto (pari a € 206.268,00), si riferiscano
17 non a varianti o a opere aggiuntive rispetto a quelle previste nel progetto richiamato nel contratto medesimo, ma a lavorazioni eseguite in quantità maggiore rispetto alle previsioni del suddetto computo metrico estimativo o a lavorazioni non indicate affatto in tale documento, per quanto necessarie al compimento dell'opera. Queste ultime, in particolare, sono così riassunte dal CTU:
D'altra parte, come precisa il CTU a pagina 11 del suo elaborato, “alla data del contratto 16/02/2015, le Parti contraenti e la Direzione dei lavori (richiamata dal contratto stesso) non potevano non essere a conoscenza della definizione progettuale delle opere così come riportate nei documenti progettuali allegati alla
SCIA del 29/01/2015 prot. 958 (richiamata anche dal contratto) depositata presso il Comune di Bucine e dei documenti progettuali allegati al deposito del progetto strutturale del 20/01/2015 presso L'Ufficio Tecnico Regionale (ex Genio Civile) in quanto definizioni antecedenti alla data contrattuale.”
È dunque evidente come il computo metrico estimativo allegato al contratto, che dagli atti risulta predisposto dal Geom. non sia stato redatto correttamente Pt_3 in quanto errato per difetto nelle quantità di certe lavorazioni e mancante totalmente di altre necessarie alla realizzazione della ristrutturazione dell'immobile secondo progetto.
Occorre d'altra parte evidenziare come sia pacifico che il contratto di appalto stipulato dalle parti, avente ad oggetto “l'esecuzione dei lavori risultanti dagli elaborati e dai disegni grafici qui allegati”, fosse del tipo “a misura”, come del resto espressamente definito nel contratto medesimo, dove altresì si legge, nella clausola relativa ai “prezzi”, che “il computo metrico estimativo riporta i prezzi dei singoli lavori appaltati”, che sono indicati come “fissi e invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità”, con la seguente precisazione: “A puro titolo indicativo si precisa che lo sviluppo delle quantità relative ai lavori indicati nel computo metrico
18 per i relativi prezzi riportati ammontano a € 206.268,00”. Nella clausola relativa al
“corrispettivo”, si legge invece quanto segue: “Il corrispettivo per i lavori previsti sarà determinato una volta ultimati i lavori stessi a mezzo di apposita contabilità di cantiere (...) Detta contabilità dovrà indicare le quantità fisiche dei lavori effettivamente eseguiti per i prezzi unitari indicati nel computo metrico”.
La clausola: “Lavori fuori contratto e varianti in corso d'opera”, va dunque interpretata, ex art. 1363 c.c., attribuendole un senso compatibile con le caratteristiche specifiche del contratto, come sopra indicate.
Secondo tale clausola: “Le opere descritte nei disegni o negli elaborati grafici allegati A e D potranno essere modificate in virtù dei calcoli strutturali definitivi ovvero quando la Direzione Lavori reputi opportuno apportare varianti alle opere sopra descritte nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori”.
Quanto ai prezzi, si legge di seguito:
Ebbene, ritiene la Corte che la clausola in questione, valutata nel contesto di un contratto a misura con l'impegno dei committenti al pagamento del corrispettivo determinato una volta ultimati i lavori, non possa che riferirsi alle varianti quantitative e qualitative in senso stretto (cioè a quelle nuove opere “non comprese nel progetto originario, necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto, ma comunque rientranti nel piano dell'opera stessa” – cfr. Cass. n. 5898/2024) o alle opere extra contrattuali (cioè aventi
“un'individualità distinta da quella dell'opera originaria, pur se ad essa connessi” – cfr. Cass. n. 25800/2023) come, ad esempio, quelle relative alla piscina, per la quale fu infatti redatto un distinto computo metrico estimativo in data 21.5.2015, dovendo invece escludersi che detta clausola si riferisca anche alle opere già
19 comprese nel progetto originario dell'opera come risultante “dai disegni e dagli elaborati grafici (...) allegati” (cfr. pag. 1 contratto di appalto), che la Controparte_1 era stata incaricata di realizzare.
[...]
Il fatto che le lavorazioni definite negli elaborati progettuali richiamati nel contratto di appalto non siano state correttamente indicate nel computo metrico estimativo
(CME) allegato al contratto medesimo non può dunque esimere i coniugi Pt_1 dal sostenerne i costi, anche indipendentemente dalla circostanza, emergente dalle testimonianze assunte dinanzi al primo giudice, che essi fossero stati notiziati delle carenze del predetto CME e si fossero comunque impegnati a pagare tutti i lavori necessari per realizzare l'opera appaltata alla Per completezza Controparte_1 si osserva come esuli dall'oggetto del presente giudizio ogni questione relativa alla sussistenza dei presupposti di eventuali azioni risarcitorie nei confronti dell'autore del CME o per l'annullamento del contratto per errore ex artt. 1428/1431 c.c.
Per quanto attiene, invece, alle lavorazioni costituenti effettive “varianti” esse sono consistite, secondo il CTU, nella modifica nella realizzazione del tetto, nella diversa soluzione per i camini (con introduzione delle canne fumarie), nella diversa realizzazione delle murature esterne e degli archi della loggia, nel rifacimento delle condutture di scarico, nella realizzazione di vespaio sul solaio della mansarda, nella fornitura di pavimentazione in porfido del marciapiede esterno e in travertino degli interni, nella realizzazione di una maggiore superficie di cappotto esterno, nella sostituzione della fornitura e posa in opera della struttura metallica della loggia
(pagg. 14/15 della CTU). Si tratta di lavorazioni che, in parte (“fornitura e posa in opera di blocchi Ytong dello spessore di cm. 36, realizzazione di un cappotto su tutto il fabbricato con uno spessore di cm. 14 e un isolante di fibra di legno di cm.
16 sul tetto”), sono state confermate come ordinate dalla committenza dai testi e In particolare, il tecnico di parte sentito come teste Tes_1 Tes_2 Pt_1 all'udienza del 19.3.2019, ha riconosciuto che fu disposta dai medesimi “la coibentazione del tetto con fibra di legno, in sostituzione della copertura originariamente prevista”, di fatto ammettendo anche le varianti relative ai blocchi
Ytong e al cappotto, se pure ritenuti erroneamente dal teste medesimo già compresi nel computo metrico. Dalle missive inviate dai coniugi al Geom. Pt_1
in atti, risulta poi come gli stessi avessero disposto anche le varianti per le Pt_3 murature, le pavimentazioni in porfido e in travertino (cfr. mail del 26.6.2015, all.
11 atto di citazione), per il cappotto (cfr. mail del 29.6.2015, all. 13).
20 In generale, poi, dalla corrispondenza tra i predetti e emerge come Pt_1 Pt_3
i primi si lamentassero della lievitazione dei prezzi, della gestione del cantiere e del ritardo nel completamento delle opere, e non anche della realizzazione di opere in variante senza il previo accordo scritto, argomento, quest'ultimo, ben evidenziato dal primo giudice e con il quale gli appellanti non si confrontano in alcun modo.
Né possono i coniugi dolersi del fatto che, per le voci non previste nel Pt_1
CME allegato al contratto, il CTU abbia applicato i prezzi previsti dal Bollettino degli
Ingegneri della Provincia di Arezzo, sull'assunto del tutto ipotetico che le parti avrebbero potuto concordare uno sconto sui predetti prezzi, che costituiscono un idoneo parametro di determinazione del corrispettivo ex art. 1657 c.c.
3.4. Il quarto motivo è infondato.
Dal momento che sono state apportate le variazioni al progetto sopra indicate e che, inoltre, com'è pacifico, sono state commissionate all'impresa appaltatrice anche le opere extracapitolato relative alla piscina (per un importo che, in base alla CTU, è risultato pari a circa € 24.000,00), la statuizione del primo giudice risulta corretta, anche a prescindere dal ritardo che secondo la Controparte_1 sarebbe stato causato dalla contemporanea presenza in cantiere delle imprese incaricate della realizzazione degli impianti. La giurisprudenza della Suprema Corte
è infatti costante nell'affermare che “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale
e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12396 del 07/05/2024).
3.5. Il quinto motivo è infondato.
Risulta corretta la statuizione del primo giudice relativa agli interessi moratori sull'importo capitale che, all'esito del giudizio, è stato riconosciuto in favore dell'impresa appaltatrice, sebbene inferiore all'importo ingiunto. Ed infatti, come è noto, la durata del giudizio non può andare a danno del creditore che abbia agito per il recupero del proprio credito: del resto, nella fattispecie, al momento dell'instaurazione della lite i coniugi non avevano ancora versato per Pt_1 intero all'impresa appaltatrice neppure il corrispettivo indicativamente determinato
(sia pure sulla base di un errato CME) nel contratto di appalto.
3.6. Il sesto motivo merita, invece, di essere accolto.
21 Poiché il credito della nei confronti degli appellanti è stato Controparte_1 riconosciuto nella misura di circa 2/3 rispetto all'importo oggetto di ingiunzione, le spese di ingiunzione avrebbero dovuto essere poste a carico dei coniugi Pt_1 nella medesima quota.
Ne consegue che la parte appellata dovrà restituire agli appellanti, in accoglimento della domanda in tal senso avanzata dai medesimi, l'importo pari a 1/3 di quanto ricevuto a titolo di rimborso delle spese del procedimento monitorio.
4. L'appello incidentale proposto dalla società appellata è infondato.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che, in mancanza di collaudo dell'opera e di accettazione della medesima da parte dei committenti, essi non potevano ritenersi decaduti dall'azione di garanzia, né questa poteva ritenersi prescritta.
È infatti consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui prima dell'accettazione dell'opera non v'è onere di denuncia per il committente e soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146;
Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14584).
La Suprema Corte ha inoltre avuto più volte occasione di chiarire la differenza fra consegna dell'opera e accettazione: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa (crf, per tutte, Cass. civ. n.
19019/2017).
Nella fattispecie, non vi sono elementi per ritenere che l'opera sia stata accettata dai committenti, ed anzi sussistono evidenti elementi in contrario, viste le vicende intercorse tra le parti nell'estate 2015.
Sulla base dei principi sopra richiamati, pertanto, non possono applicarsi i temini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.
5. In conclusione, la sentenza impugnata va riformata solo con riguardo alle spese del procedimento monitorio, nel senso sopra indicato.
Le spese del presente grado del giudizio possono essere interamente compensate tra gli appellanti, da un lato, e e la sua compagnia assicuratrice, Parte_3 dall'altro, non avendo i primi mosso censure in relazione i capi della sentenza che riguardano i secondi.
Nei rapporti tra i coniugi e la le spese del presente Pt_1 Controparte_1 grado possono essere compensate solo nella misura di un terzo, mentre vanno
22 poste a carico degli appellanti, prevalentemente soccombenti, i restanti due terzi
- liquidati secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014
n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, e operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento) – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del sesto motivo di appello e in corrispondente parziale riforma del capo 8 dell'impugnata sentenza n. 85/2022 emessa dal
Tribunale di Arezzo il 21.1.2022, confermata nel resto, pone a carico di ed le spese del procedimento monitorio Parte_1 Parte_2 nella misura dei due terzi, dovendo restare il restante terzo a carico della
Controparte_1
2. respinge l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
3. compensa i fra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio nella misura di un terzo e pone a carico degli appellanti i restanti due terzi, liquidati in € 6.660,67 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e
Cap come per legge;
4. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellata i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio dell'8.9.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo il 29/06/2022 al numero 1214/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 85/2022 emessa dal
Tribunale di AREZZO il 21.1.2022 pendente fra
( ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MASINA C.F._2
GIORGIO ( ed elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._3 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZONI LORENZO
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._4 giusta procura in atti;
) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3 C.F._5
PICCOLO ROBERTO ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._6 studio del difensore, giusta procura in atti;
1 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVEZZUTI RITA ( ) C.F._7 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTI APPELLATE sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Arezzo, nonché della successiva ordinanza del 17 marzo 2022, per le ragioni tutte in premessa dettagliatamente esposte: In via principale, nel merito, in accoglimento del presente appello, condannare l'appellata principale a restituire agli CP_1 appellanti l'intero importo versato all'esito della sentenza di primo grado, pari a complessivi € 245.096,53, ovvero degli importi tutti dettagliatamente indicati al §
2.10. della presente impugnazione per le motivazioni ivi puntualmente esposte, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di ragione o giustizia, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
In via riconvenzionale, nel merito, accogliere le domande tutte di risarcimento formulate nel giudizio di primo grado nei confronti di da ritenersi riproposte in questa sede, ed in CP_1 particolare di pagamento della penale contrattuale per un importo pari ad €
30.600,00, ovvero per la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di ragione
o giustizia, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso, limitatamente all'appellata principale, con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, nonché della fase monitoria, oltre spese di CTU e CTP”.
Parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Firenze, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, IN VIA PRELIMINARE A. Dichiarare l'inammissibilità della produzione da parte degli appellanti dei documenti contrassegnati ai numeri da 57 a 71 in quanto tardivamente depositati allorché erano già spirati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed allorché la causa era già stata trattenuta in decisione senza formulare alcuna istanza, neppure di remissione in termini, e, per l'effetto, disporne l'espunzione dal fascicolo d'ufficio e dichiararne comunque l'inutilizzabilità ai fini della decisione;
B.
Disporre l'acquisizione, se del caso previa remissione in termini, degli allegati A
2 (Verbale di assemblea dei soci del 15.5.2023) e B (Ordinanza di archiviazione del
14.7.2022), prodotti dalla comparente essendosi formati entrambi dopo lo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c. ed attesa la loro rilevanza ai fini del decidere;
C.
Dichiarare per i motivi tutti indicati nel presente atto l'inammissibilità dell'appello
e, per l'effetto, respingerlo con ogni ulteriore conseguenza di legge;
NEL MERITO
In via principale In tesi: Rigettare integralmente l'appello e tutte le domande di rito e di merito formulate dagli appellanti siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte i capi della sentenza oggetto di impugnazione principale;
In ipotesi: Rigettare integralmente l'appello e tutte le domande di rito e di merito formulate dagli appellanti siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte i capi della sentenza oggetto di impugnazione principale, riducendo ad equità ex art.
1384 c.c., in denegata ipotesi, la penale per il preteso, ma insussistente, ritardo nel completamento delle opere;
In via incidentale Accogliere l'appello incidentale
e riformare il capo della sentenza 85/2022 del Tribunale di Arezzo che ha respinto le eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate dalla comparente e, per
l'effetto, previa declaratoria di (a) tardività delle contestazioni mosse dagli appellanti;
(b) decadenza dell'azione e/o di prescrizione del diritto;
(c) di improponibilità / improcedibilità delle domande svolte;
condannare gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore della già Controparte_3 CP_4 CP_1
dell'ulteriore somma di € 25.640,00, o di quella maggiore o minore somma
[...] che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo;
IN VIA ISTRUTTORIA A. Acquisire il Fascicolo d'Ufficio n.
4246/2015 R.G. relativo alla fase monitoria e contenente il Fascicolo di Parte della comparente che conferma tutte le produzioni documentali ivi effettuate;
B.
Prendere atto della seguente documentazione, già prodotta in sede monitoria e che è stata offerta in comunicazione mediante deposito in Cancelleria all'atto della costituzione in giudizio: 1)- Contratto di appalto del 16.2.2015; 2)- Fattura n.
25/2015 del 8.7.2015; 3)- Fattura n. 26/2015 del 8.7.2015; 4)- 4° Stato avanzamento lavori;
5)- Fattura n. 28/2015 del 28.7.2015; 6)- Certificato di pagamento del 25.7.2015 per € 57.107,86; 7)- Fattura n. 29/2015 del 28.7.2015;
8)- Certificato di pagamento per € 23.951,55; 9)- Fattura n. 41/2015 del
21.10.2015; 10)- Fattura n. 42 del 21.10.2015; 11)- Stato di avanzamento lavori
n. 5 a tutto il 13.7.2015; 12)- Registro di contabilità del 13.7.2015; 13)- Libretto delle misure al 13.7.2015; 14)- Estratto autentico del Registro Iva;
15)- Domanda
3 di mediazione;
16)- Verbale del 22.10.2015; 17)- Informativa ex art. 4 D.Lgs.
28/2010; C. Prendere atto della seguente documentazione che è stata offerta in comunicazione mediante deposito in Cancelleria all'atto della costituzione in giudizio: 18)- Fattura n. 2 del 6.2.2015; 19)- Libretto delle misure n. 1; 20)-
Registro di contabilità n. 1; 21)- Stato di avanzamento lavori n. 1; 22)- Fattura n.
11 del 2.4.2015; 23)- Certificato di pagamento n. 2; 24)- Libretto delle misure n.
2; 25)- Registro di contabilità n. 2; 26)- Stato di avanzamento lavori n. 2; 27)-
Fattura n. 15 del 13.5.2015; 28)- Certificato di pagamento n. 3; 29)- Libretto delle misure n. 3; 30)- Registro di contabilità n. 3; 31)- Stato di avanzamento lavori n.
3; 32)- del 2.4.2015; 33)- E.mail Geom. del 22.7.2015; CP_5 Pt_3 Pt_3
34)- E.mail e Donati del 28.7.2015; 35)- E.mail e Donati del 3.8.2015; CP_1 CP_1
36)- E.mail e Donati del 30.7.2015; 37)- E.mail e Donati del 4.8.2015; CP_1 CP_1
38)- E.mail e Donati del 24.8.2015; 39)- E.mail e Donati del 26.8.2015; CP_1 CP_1
40)- E.mail e Donati del 9.12.2015; 41)- E.mail e Donati del 15.1.2016; CP_1 CP_1
42)- Relazione Geom. ; 43)- E.mail Schuster del 27.5.2015; 44)- Foto Persona_1 lucchetto cancello;
contestualmente al deposito della memoria ex art. 183 VI co.
n. 2) c.p.c.: 45)- Quadro comparativo del 3.7.2015 redatto dal Direttore dei Lavori
Geom. 46)- CME allegato al contratto di appalto;
47)- Allegato B Parte_3 al contratto di appalto;
48)- E.mail Geom. del 31.7.2015; Parte_3 all'udienza del 14.6.2018: 49)- Relazione del Geom. ; D. Ammettere, Persona_1 senza che ciò possa implicare accettazione implicita del contraddittorio ed inversione dell'onere, la prova per testi sulle circostanze capitolate ai nn. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61 e 62 della Memoria ex art. 183 VI co. n. 2) c.p.c. e da intendersi qui di seguito integralmente trascritti con i testi ivi indicati;
E. prendere atto delle risultanze delle dichiarazioni rilasciate dai testi , e in Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 sede di escussione delle prove testimoniali;
F. Disporre la convocazione del CTU per rendere i chiarimenti in ordine ai profili evidenziati nelle proprie osservazioni dal CTP Geom. , reiterati all'udienza del 30.1.2020 e da intendersi qui Persona_1 di seguito integralmente trascritti;
G. Respingere le istanze istruttorie formulate dagli opponenti per i motivi tutti già indicati nella Memoria ex art. 183 VI co. n. 3)
c.p.c. e da intendersi qui di seguito integralmente trascritti;
IN OGNI CASO
Condannare gli appellanti, in solido fra loro, alla refusione dei compensi e delle spese del giudizio di appello.”
4 Parte appellata “Voglia la Corte Di Appello di Firenze accertare Parte_3
e dichiarare che la Sentenza n. 85/2022 del 21.01.2022, resa dal Tribunale di
Arezzo, in composizione monocratica, nella causa R.G. 380/2016, Giudice Dott.ssa
Carmela Labella, pubblicata in data 24.01.2022, e corretta con successiva ordinanza del 17.03.2022 è passata in giudicato nei confronti del Geom. Parte_3
Si rimette alla decisione della Corte Di Appello adita in punto di spese del
[...] presente giudizio”.
Parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze dichiarare
[...] cessata ogni ragione e motivo di partecipazione al giudizio di appello e dunque intervenuto giudicato sulle statuizioni della sentenza riguardanti il geom. Parte_3
e la sua Compagnia assicuratrice. In denegata ipotesi, ove per qualsiasi
[...] motivo si profilasse un litisconsorzio con il geom. ed eventualmente della Pt_3 sua compagnia assicuratrice si chiede l'accoglimento delle deduzioni, eccezioni, istanze e domande tutte proposte nel giudizio di primo grado come da atti del giudizio di primo grado che si allegano. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.“
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado ed proponevano opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 1458/2015 emesso dal Tribunale di Arezzo su ricorso della Controparte_1 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 212.480,53, oltre accessori, sulla base delle fatture n. 25 del 8.07.2015 per € 47.107,50, n. 26 del 8.07.2015 per € 47.751,00, n. 28 del 28.07.2015 per € 62.817,70, n. 29 del
28.07.2015 per € 29.220,22, n. 41 del 21.10.2015 per € 23.384,68, n. 42 del
21.10.2015 per € 2.199,43 emesse dalla predetta a fronte di Controparte_1 lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Bucine di proprietà degli opponenti e di manutenzione straordinaria della piscina sita nell'adiacente giardino.
I coniugi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo o la riduzione della Pt_1 somma pretesa da controparte;
in subordine, la condanna del Geom. Parte_3
del quale chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa, a mantenerli
[...]
5 indenni di quanto eventualmente gli opponenti fossero stati condannati a pagare alla società opposta;
in via riconvenzionale, la condanna della Controparte_1 al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 81.500,00 salvo il più o il meno di giustizia.
Esponevano di aver stipulato in data 16.2.2015 un contratto di appalto con il quale erano state affidate alla le opere edili per la manutenzione Controparte_1 straordinaria e la ristrutturazione edilizia dell'immobile ad uso abitativo di proprietà degli opponenti sito in Bucine, Frazione San Pancrazio, Loc. La Villa n. 15, per un prezzo determinato in € 206.268,00, oltre Iva, sulla base del computo metrico estimativo e degli elaborati grafici redatti dal progettista e direttore dei lavori,
Geom. documenti allegati al detto contratto;
che detto contratto Parte_3 prevedeva, altresì, la possibilità di effettuare varianti alle opere, aventi sia carattere “quantitativo” – in tal caso l'effettuazione delle stesse avrebbe dovuto essere autorizzata per iscritto, applicando i medesimi prezzi già convenuti nel computo metrico estimativo-, che varianti di tipo “qualitativo” - delle quali avrebbe dovuto essere determinata per iscritto oltre che l'effettuazione anche il prezzo-; che il contratto prevedeva inoltre il pagamento con SAL mensili e ritenuta del 7%
a garanzia, la fine lavori entro il 30.05.2015, con penale di € 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, la responsabilità dell'impresa appaltatrice per tutti i danni sia alla proprietà che alla strada di accesso alla stessa, nonché la possibilità per essi opponenti di usare il giardino, tutti i locali al piano terreno e la cantina durante i lavori;
che, ancora, il contratto prevedeva che il pagamento dei SAL non comportasse accettazione dei lavori, i quali non erano mai stati accettati ma anzi ripetutamente contestati dagli opponenti;
che essi durante i lavori non erano stati stabilmente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, in quanto erano all'epoca residenti a [...]; che, di conseguenza, non avevano potuto visionare personalmente i lavori in corso con continuità, ma si erano affidati al DL nonché a sporadiche visite in loco;
che in esecuzione di quanto sopra essi esponenti avevano saldato regolarmente le fatture n. 2 per € 47.833,50 (€ 43.485,00 oltre Iva), n.
11 per € 53.266,40 (€ 48.424,00 oltre Iva) e n. 15 per € 51.903,50 (€ 47.185,00 oltre Iva), e così in totale € 153.003,40 Iva compresa (€ 139.094,00 oltre Iva).
Ciò premesso, lamentavano: la mancata ultimazione dei lavori e la presenza di rilevanti vizi e difetti nelle opere già ultimate, per un totale di almeno € 50.900,00; la mancata predisposizione della contabilità; l'aumento di oltre il 50% dei costi senza che fosse stata seguita la procedura per le varianti contrattualmente
6 prevista;
un grave ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del
30.5.2015, con conseguente diritto alla penale contrattuale per € 30.600,00; la presenza di vizi, per almeno € 50.900,00; che vi erano state gravissime omissioni e negligenze da parte del progettista e direttore dei lavori, Geom. Parte_3
La si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_6 dedotto e richiesto;
in particolare, chiedevano di dichiarare la tardività delle contestazioni mosse dalla parte opponente e la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi e difetti, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. Deduceva che il proprio credito era fondato sulla contabilità finale autorizzata dal Geom. di essere stata Pt_3 estromessa dal cantiere dai coniugi senza possibilità di rientro e che di Pt_1 seguito gli stessi committenti avevano eseguito opere ed interventi per cui lo stato finale del cantiere era diverso da quello del momento in cui i lavori erano stati sospesi;
che il contratto di appalto si era risolto ben prima che i committenti comunicassero diffida ad adempiere per avere l'impresa appaltatrice, già in precedenza, attivato il procedimento risolutorio per l'inadempienza della committenza;
che non sussistevano i vizi e difformità delle opere.
Si costituiva anche il Geom. il quale chiedeva il rigetto della domanda Pt_3 spiegata nei suoi confronti, respingendo ogni addebito, e formulava domanda riconvenzionale diretta a conseguire il saldo delle proprie spettanze, nella misura di € 12.000,00 oltre accessori;
chiedeva, comunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo propria assicuratrice per Controparte_2 la responsabilità professionale, per essere dalla medesima garantito e manlevato nell'ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti dagli opponenti. Precisava che il contratto d'appalto sottoscritto tra gli e la fosse a misura;
che aveva liquidato il 4° Pt_1 Controparte_1
SAL quando le lavorazioni erano ancora in corso poiché le stesse erano quasi ultimate, e solo il diniego dei committenti all'accesso al cantiere aveva impedito il completamento;
che tra la sospensione dei lavori nel luglio del 2015 e lo stato di consistenza del 11.1.2016 gli erano intervenuti in proprio sul cantiere;
Pt_1 che non c'era alcun termine essenziale per la fine dei lavori e comunque i ritardi erano ascrivibili alle varianti richieste dalla committenza;
che non vi erano mai state contestazioni dei lavori fino alla richiesta di pagamento dell'impresa e del DL.
Autorizzata la chiamata in causa della quest' ultima Controparte_2 si costituita contestando, in fatto ed in diritto, sia in punto di an che di quantum le
7 domande tutte direttamente o indirettamente spiegate, proposte nei confronti propri e, in ipotesi, del Geom. chiedendone il rigetto o, in ipotesi, Pt_3
l'accoglimento nella sola quota di concorso di responsabilità del Geom. Pt_3 tenuto conto delle clausole di polizza in relazione al tipo di danno, al massimale, allo scoperto e alla franchigia applicabile alla fattispecie.
Accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dagli opponenti, ammesse ed escusse le prove orali richieste dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza del 15.6.2019, disposta ed espletata c.t.u. e convocato a chiarimenti il c.t.u., la causa era decisa dal Tribunale di Arezzo con sentenza n. 85/2022 secondo le seguenti statuizioni:
“1. dichiara che il valore di contabilità dei lavori per cui è causa ammonta ad euro
315.705,15, oltre IVA;
2. dichiara, altresì, che i lavori di cui sopra sono affetti da vizi per un valore di euro
25.640,00, oltre euro 2.300,00 per errata valutazione dei costi di impresa ed, infine, in euro 5.300,00 per i deprezzamenti delle opere;
3. preso atto dell'acconto già versato dagli opponenti alla ditta opposta di euro
139.094,00, oltre IVA, per l'effetto, revoca il d.i. opposto e condanna gli opponenti
a pagare alla ditta opposta la minor somma di euro 129.461,75, oltre iva come per legge e gli interessi moratori dal dì della domanda e sino al saldo;
4. rigetta la domanda di applicazione della penale da ritardo avanzata dagli opponenti;
5. rigetta la domanda di manleva proposta dagli opponenti in danno del D.L.
[...]
; Pt_3
6. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti degli Pt_3 opponenti;
7. dichiara assorbita nella presente decisione ogni altra domanda e/o eccezione;
8. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, ponendo, tuttavia, definitivamente in capo agli opponenti le spese relative al procedimento monitoro e ponendo le spese di c.t.u. – come liquidate nel corso del giudizio- in capo agli opponenti, opposta e terzo chiamato, , Parte_3 ciascuno per 1/3.”
Con provvedimento pronunciato all'udienza del 27.3.2022, su istanza della
[...]
nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Arezzo disponeva la CP_1 correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 85/2022, «nel senso che, laddove, a pag. 14 e nel dispositivo della sentenza, è scritto erroneamente
8 “euro 129.461,75, oltre IVA”, deve leggersi ed intendersi “euro 143.371,15, oltre
IVA”».
Il primo giudice, preliminarmente, riteneva di rigettare le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalla «atteso che sotto la voce Controparte_1
“pagamenti”, a pag. 4 del contratto di appalto intercorso tra le parti in data
16.02.2016 si legge che “(…) Il pagamento delle fatture non vale come accettazione di corretta e completa esecuzione da parte dell'appaltante (…)”.
Inoltre, sotto la voce “corrispettivo”, a pag. 2 del contratto in parola si legge che
“(…) Fino al collaudo finale restano tuttavia impregiudicati rilievi ed eccezioni concernenti l'esecuzione dei lavori appaltati (…)”. Non sembra che i lavori siano mai stati collaudati, né potevano essere considerati ultimati nel mese di luglio del
2015, atteso che dal doc. 29 allegato al fascicolo di parte attrice emerge che in data 25 luglio 2015 il Direttore dei Lavori – geom. – aveva emesso un ordine Pt_3 di servizio con il quale – tra le altre cose – aveva dichiarato sospesi i lavori sino al mese di settembre 2015. Appare, evidente, pertanto, che, nel caso in esame, alcuna decadenza e/o prescrizione si è maturata, ove si pensi, peraltro, che dal doc. 21 - allegato al fascicolo degli attori- emerge che costoro già in data
21.07.2015 avevano contestato vizi dell'opera con mail che risulta inviata anche alla opposta (circostanza, peraltro, quest' ultima mai contestata dalla predetta società). Né vi è prova che gli opponenti avrebbero accettato senza riserve l'opera alla data del 13.07.2015, come asserito da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta.»
Il Tribunale, sulla base delle testimonianze rese da e Testimone_1 Tes_2
dipendenti della e valorizzando anche la testimonianza
[...] Controparte_1 resa da , riteneva comprovato che gli fossero stati Persona_1 Pt_1 correttamente informati dell'aumento dei lavori rispetto a quelli preventivati ed avessero richiesto l'esecuzione di opere extra capitolato, impegnandosi al pagamento delle opere effettivamente realizzate, applicando ove possibile i prezzi del computo metrico allegato al contratto ovvero, in caso di assenza, del bollettino degli ingegneri. Riteneva dunque che, se pure nel contratto di appalto del
16.2.2016 le parti avevano stabilito che in caso di variazioni nei prezzi e/o nei lavori avrebbero dovuto concordare tali variazioni per iscritto, fosse verosimile che le parti, di comune accordo, avessero ritenuto di concordare le varianti senza una previsione scritta;
del resto, dai documenti in atti emergeva che gli si Pt_1 erano lamentati del mancato o inidoneo completamento di opere anche extra-
9 capitolato, senza mai contestare che le stesse fossero state eseguite senza un previo accordo scritto.
Richiamava poi il primo giudice la CTU depositata in data 5.4.2019 e il relativo supplemento depositato in data 8.1.2020, secondo cui: «(…) dalla lettura del documento contrattuale non emerge un importo contrattuale a corpo dei lavori appaltati ma piuttosto una valutazione a misura degli stessi definita in contraddittorio tra Impresa, Direzione lavor e Committenza (…)” (cfr. a pag. 8 della
c.t.u. depositata in data 05.04.2019). Inoltre, il c.t.u. a pag. 11 della relazione depositata in data 05.04.2019, riferisce che il contratto di appalto in parola “(…) riporta una data di sottoscrizione del 16/02/2015 richiamando due allegati importanti ai fini di causa di cui in atti di fatto risulta disponibile solo il computo metrico (allegato contrattuale A) indicante l'importo dei lavori richiamato dal contratto stesso (€ 206.268,52), mentre manca di fatto l'allegato progettuale di definizione delle opere (…)”; aggiunge, tuttavia, il c.t.u. che “(…) Va però precisato che alla data del contratto 16/02/2015, le Parti contraenti e la Direzione dei lavori
(richiamata dal contratto stesso) non potevano non essere a conoscenza della definizione progettuale delle opere così come riportate nei documenti progettuali allegati alla SCIA del 29/01/2015 prot. 958 (richiamata anche dal contratto) depositata presso il Comune di Bucine e dei documenti progettuali allegati al deposito del progetto strutturale del 20/01/2015 presso l'Ufficio Tecnico Regionale
(ex Genio Civile) in quanto definizioni antecedenti alla data contrattuale (…)”.
Ancora, il c.t.u. a pag. 11 della menzionata relazione precisa che dopo aver esaminato l'insieme delle voci di contabilità lavori finale prodotta dall'Impresa raffrontandola con le voci di contabilità costituenti il computo metrico contrattuale che ha prodotto l'importo dei lavori richiamato anche dal contratto “(…) è emerso che il computo metrico allegato al contratto è carente di diverse voci rispetto alla contabilità finale dei lavori prodotta dall'Impresa che contiene (salvo alcune inesattezze e incompletezze meglio dettagliate nella risposta ai quesiti) le lavorazioni effettivamente realizzate dalla stessa in cantiere. Tali carenze in alcuni casi costituiscono carenze dovute effettivamente a nuove lavorazioni oggetto di variante in fase di realizzazione delle opere che avrebbero dovuto rientrare nelle varianti qualitative contrattuali, altre differenze riguardano varianti quantitative legate a differente quantità di lavori di voci specifiche rispetto alle contabilizzazioni definite nel computo metrico contrattuale (…)”. Il c.t.u. a questo punto aggiunge che “(…) Esistono comunque quantità di lavori che avrebbero dovuto essere
10 comprese nel computo metrico contrattuale in quanto logicamente ascrivibili alla definizione progettuale dei lavori (SCIA del 29/01/2015 prot. 958 depositata presso il Comune di Bucine o nei progetti strutturali depositati presso l'Uff. Tecnico
Regionale deposito del 20/01/2015) al momento del contratto, ma che inspiegabilmente non sono contemplate tra le voci di computo. Il CTU nella sua analisi in risposta ai quesiti di causa ha tenuto conto di queste differenti voci contabili analizzando anche le quantità contabilizzate nella contabilità finale ma non completate effettivamente dall'Impresa prima dell'interruzione dei lavori, quantificando tali differenze (…)”. Ciò posto, il c.t.u., dopo aver individuato tutte le opere che sono state realizzate dalla ditta opposta ed i relativi costi, nonché riscontrato i vizi delle opere medesime di cui alla relazione, a pag. 54 e 55 della predetta relazione ha riferito che, sulla base delle considerazioni contabili esposte
“(…) ha proceduto ad una revisione della contabilità lavori considerando nell'elenco delle lavorazioni quanto realizzato effettivamente dall'Impresa Opposta eliminando quelle lavorazioni non effettuate o non complete allo stato attuale, applicando i prezzi indicati in contabilità finale per le singole voci. Per quanto alle inadeguatezze dei singoli prezzi alle attività edilizie descritte nelle voci di contabilità finale, il CTU ha ritenuto di tenerne conto nei deprezzamenti applicati nella tabella riassuntiva dei vizi e o difetti riscontrati e sopra riportata (…)”. Ciò posto, il c.t.u., a pag. 55 della relazione ha concluso che “(…) Il Valore di contabilità lavori ritenuto idoneo
a rappresentare lo stato attuale delle attività svolte in cantiere dall'Impresa
Opposta viene indicato in euro 315.705,15, oltre IVA, comprensivo dei deprezzamenti applicati ad alcune voci di costo riportate in contabilità e valutati nell'ambito dei vizi lamentati dalla parte Attrice (…)”. Ancora, il c.t.u., a pag. 55 della relazione, dopo aver quantificato in euro 25.640,00 i vizi riscontrati;
in euro
2.300,00 l'errata valutazione dei costi di impresa;
ed, infine, in euro 5.300,00 i deprezzamenti delle opere, quantifica nell'importo dovuto in euro 282.465,15 il totale delle opere, oltre IVA.»
Facendo proprie le conclusioni del CTU, anche alla luce dei chiarimenti resi dal medesimo alle osservazioni critiche delle parti, e tenuto conto di quanto già versato dagli il Tribunale determinava il residuo credito della Pt_1 Controparte_1 secondo quanto riportato nel dispositivo, successivamente emendato da errore materiale.
Passando alla domanda di applicazione della penale da ritardo avanzata dagli opponenti, il primo giudice la riteneva infondata, avendo i testi e Tes_1 Tes_2
11 confermato che nel periodo da febbraio a luglio 2015, parallelamente alla
[...]
altre imprese artigiane avevano lavorato all'interno del complesso CP_1 immobiliare sito nel Comune di Bucine (AR), San Pancrazio, Loc. La Villa, di proprietà degli eseguendo lavori di impiantistica elettrica ed idraulica Pt_1 nonché di fornitura e posa in opera di porte e serramenti, su incarico diretto dei committenti, e che le opere della impresa appaltatrice erano state ritardate dalla necessità di attendere il completamento dei suddetti lavori. Inoltre, era comprovato che gli avessero richiesto anche opere extra-capitolato, per Pt_1 cui, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi venuto meno il termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti, la quale ultima conserva efficacia solo se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine.
Il Tribunale riteneva infondata anche la domanda di manleva proposta dagli opponenti in danno del Geom. poiché sulla base delle testimonianze dei Pt_3 testi e era da escludersi una responsabilità del D.L., sia in Tes_1 Tes_2 Per_1 punto di asserita errata contabilità, sia relativamente ai vizi riscontrati dal CTU, restando dunque assorbita la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice. Riteneva tuttavia infondata anche la domanda riconvenzionale proposta dal avendo la CTU accertato che l'attività e gli adempimenti Pt_3 effettuati dal medesimo ai fini della regolarità edilizia e urbanistica degli interventi eseguiti non erano state svolte correttamente ed esaurientemente.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ed hanno appellato la sentenza e hanno Pt_1 Parte_2 rassegnato le conclusioni sopra trascritte, insistendo anche sulle istanze istruttorie avanzate in primo grado e non ammesse. I motivi di appello possono essere così sintetizzati:
I) Il Tribunale aveva posto a fondamento della propria decisione le testimonianze di e che invece avrebbero dovuto Testimone_1 Testimone_2 ritenersi palesemente false (e infatti, come tali, erano state oggetto di denunzia querela da parte di . Anzitutto, i testi non erano dipendenti della Parte_1
come avevano dichiarato, ma, rispettivamente, amministratore e CP_1 socio della subappaltatrice Edil 90 S.n.c., dovendo dunque esserne valutata con particolare attenzione l'attendibilità. Essi inoltre avevano falsamente dichiarato: che i coniugi avevano acconsentito verbalmente a numerose imprecisate Pt_1 varianti (oltre quelle, ammesse dagli appellanti, relative alla realizzazione di
12 pavimento in travertino e al rafforzamento del pavimento per l'installazione di una stufa in maiolica), nonostante il contratto di appalto prevedesse la necessità di un accordo scritto;
che il progetto strutturale era stato consegnato alla Controparte_1 solo dopo la stipula del contratto, mentre esso risultava tra i suoi allegati;
[...] che i committenti parlavano bene la lingua italiana, quando invece essi ne conoscevano a malapena qualche parola e le missive inviate all'impresa appaltatrice e al D.L. erano state scritte, in italiano, con l'aiuto del traduttore automatico o di un terzo.
II) Il primo giudice, facendo totalmente proprie le risultanze della CTU, aveva quantificato l'importo delle detrazioni da operare alla contabilità finale per vizi e lavorazioni non completate nella somma di appena € 33.240,00, assolutamente deficitaria, non soltanto rispetto a quanto era stato preventivato dal CT di parte
Arch. (pari a € 66.800,00), ma, soprattutto, rispetto a quanto Pt_1 Per_2 effettivamente sborsato dagli appellanti, dopo l'espletamento della CTU, per eliminare i vizi e completare i lavori appaltati alla per un totale di € CP_1
105.081,90 Iva compresa, come da fatture, prodotte già in primo grado, emesse dalle imprese incaricate delle suddette lavorazioni (docc. 58-65).
III) Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che non esistevano autorizzazioni scritte all'effettuazione di varianti, come invece contrattualmente previsto, e che quelle, modeste, riconosciute dai coniugi (realizzazione di pavimento in Pt_1 travertino e rafforzamento del pavimento per l'installazione di stufa in maiolica) erano più che compensate dalle varianti in diminuzione. Dunque, nulla avrebbe dovuto essere riconosciuto alla per le varianti contabilizzate Controparte_1 dal CTU, costituite in gran parte da opere che avrebbero dovuto essere inserite nel computo metrico estimativo allegato al contratto, nel quale invece, colpevolmente, non erano state indicate;
a tutto concedere, l'impresa appaltatrice avrebbe potuto chiedere un indennizzo ex art. 2041 c.c., azione che però non era stata esercitata.
Peraltro, il CTU aveva applicato i prezzi previsti dal Bollettino degli Ingegneri della
Provincia di Arezzo, senza considerare che esso veniva preso a riferimento nel contratto solo come importo massimo delle prestazioni già comprese nel computo metrico estimativo allegato al contratto, mentre per le varianti era previsto che le parti si sarebbero dovute accordare preventivamente sui prezzi di applicare, che verosimilmente sarebbe stati concordati, come da prassi, con l'applicazione dello sconto del 15%.
13 IV) Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la penale giornaliera di € 200,00 per il ritardo nel completamento dei lavori, rispetto alla data prevista del
30.5.2025, da calcolare quantomeno dal 25.7.2015, data dell'ordine di servizio del
D.L. di sospensione dei lavori. Era infatti infondato l'assunto del primo giudice secondo cui il ritardo era stato causato dalla necessità di attendere il completamento dei lavori di impiantistica affidati ad altre imprese: in primo luogo, la non aveva mai richiesto proroghe in ragione di una tale Controparte_1 circostanza, comunque rimasta indimostrata, perché riferita solo in modo generico dai testi e inoltre lo stesso CTU aveva evidenziato come la presenza Tes_1 Tes_2 contemporanea di altre imprese fosse già contemplata nel contratto;
infine, la giurisprudenza citata nella sentenza secondo cui la penale non sarebbe dovuta nel caso di varianti si riferiva a opere importanti, mentre le uniche autorizzate dai coniugi erano di modesta entità. Pt_1
V) Ingiustamente il Tribunale avrebbe condannato i committenti al pagamento, oltre all'importo capitale di € 143.371,15, anche degli interessi moratori dalla domanda, così per un importo totale maggiore rispetto a quello che avrebbero dovuto versare se non si fossero opposti al decreto ingiuntivo, ottenuto per la somma di € 212.480,53. Non essendo responsabilità dei coniugi il Pt_1 lungo tempo trascorso tra il deposito del decreto ingiuntivo e la sentenza di primo grado, gli interessi moratori dovrebbero essere azzerati, con applicazione dell'interesse legale, o quantomeno ridotti in via equitativa.
VI) Altrettanto ingiusta sarebbe la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione, nonostante la revoca del d.i.: poiché
l'importo capitale riconosciuto alla era inferiore di circa 1/3 Controparte_1 rispetto a quello ingiunto, le spese del giudizio monitorio avrebbero dovuto essere compensate o, in subordine, poste soltanto pro-quota a carico dei coniugi
Pt_1
2.2 Si è costituita la chiedendo, se del caso previa Controparte_1 ammissione anche delle proprie istanze istruttorie, il rigetto dell'impugnazione, perché inammissibile, ex art. 342 c.p.c., e comunque infondata, riproponendo le difese svolte dinanzi al Tribunale. In via di appello incidentale, la società appellata ha chiesto la riforma parziale della sentenza impugnata, per il seguente motivo:
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, 1669, 2697 e 2935 c.c. in relazione al rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza, anche per accettazione delle opere e/o per fatto e colpa degli opponenti”.
14 Secondo la parte appellata, l'opera avrebbe dovuto considerarsi accettata, nonostante il mancato collaudo, essendo stata ricevuta senza riserve a far data dal
13.7.2015, quando i coniugi avevano chiuso il cantiere apponendo un Pt_1 lucchetto al cancello di ingresso;
in seguito, essi avevano inviato in data 21.7.2015 una comunicazione contenente rilievi relativi soltanto all'andamento dei lavori e alla sicurezza del cantiere, inidonea a costituire valida contestazione dei vizi, mai effettuata nei sessanta giorni dalla consegna. Le eccezioni in esame avrebbero dovuto ritenersi fondate anche nella remota ipotesi che i vizi contestati fossero da qualificare ex art. 1669 c.c.
2.3 La Corte, all'udienza del 18.3.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello non risulta fondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017); nello specifico, la parte appellante ha argomentato in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, per cui risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate.
Le istanze istruttorie reiterate dalla parte appellante, peraltro non riproposte nelle note scritte di precisazione delle conclusioni, non sono ammissibili, per le
15 ragioni già esposte nell'ordinanza emessa in data 1.7.2024, da intendersi richiamata.
Appare opportuno infine precisare, prima di passare al merito, come si sia ormai formato il giudicato, per difetto di impugnazione, sulle statuizioni relative alle domande relative ai rapporti tra i coniugi e il Geom. (e, Pt_1 Pt_3 dunque, tra questi e la propria compagnia assicurativa).
L'appello può essere accolto solo nei limiti di seguito precisati
3.1 Il primo motivo è infondato.
Occorre anzitutto dare atto che, con ordinanza del GIP presso il Tribunale di
Arezzo pronunciata in data 14.7.2022, è stato archiviato, nonostante l'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte di il procedimento penale Parte_1 instaurato nei confronti di e per il reato di falsa Parte_4 Testimone_2 testimonianza.
Ciò premesso, ritiene la Corte che non vi siano ragioni per ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dai suddetti testi dinanzi al giudice di primo grado.
In primo luogo, il oltre che amministratore della impresa subappaltatrice Tes_1 menzionata nel contratto di appalto (“Edil 90 di , AC Controparte_7
LO & C. s.n.c. di Rapolano Terme”), era anche “responsabile del cantiere per la Ditta Appaltatrice”, come pure si legge nel contratto medesimo. Né la qualità di socio della Edil 90 s.n.c. di è di per sé incompatibile con il dichiarato Testimone_2 rapporto di dipendenza con la Deve quindi escludersi la sicura CP_1 Controparte_1 falsità delle dichiarazioni rese al riguardo dai testi. Neppure può ritenersi certamente falso che i medesimi possano aver assistito alla consegna di una copia del progetto strutturale alla dopo la stipula del contratto di Controparte_1 appalto, il 16.2.2015, benché esso fosse indicato tra gli allegati al contratto di appalto, tanto più che il contratto prodotto agli atti di causa non contiene allegati ma solo il loro elenco. Infine, non vi sono elementi che consentano di ritenere sicuramente falsa l'affermazione dei testi di aver sentito i committenti colloquiare in italiano con il CP_1
Dunque, posto che i testi hanno reso dichiarazioni precise, specifiche e concordanti tra loro, correttamente il primo giudice li ha ritenuti attendibili quanto al fatto che i coniugi - non soltanto fossero stati informati che, per portare Pt_1
a compimento l'opera secondo il progetto, sarebbe stato necessario eseguire una quantità di lavorazioni maggiori rispetto a quelle del computo metrico estimativo allegato al contratto - ma avessero altresì commissionato varianti e opere
16 aggiuntive rispetto a quelle preventivate. Il fatto che il contratto prevedesse al riguardo un accordo scritto non può valere a rendere inattendibili le dichiarazioni rese in proposito dai testi, posto che gli stessi appellanti riconoscono di aver commissionato lavorazioni (realizzazione di pavimento in travertino e rafforzamento del pavimento per l'installazione di stufa a maiolica) che pure non risultano concordate per iscritto, segno evidente che la previsione contrattuale in questione non era ritenuta dalle parti inderogabile.
3.2. Il secondo motivo è infondato.
Il CTU Ing. ha descritto in maniera estremamente dettagliata i vizi delle opere Per_3
e i costi necessari ad eliminarli, indicando specificatamente i criteri utilizzati e redigendo anche, ove opportuno, appositi computi estimativi (cfr. pagg. 38-52 della relazione). Non possono dunque gli appellanti pretendere di contrapporre le diverse apodittiche indicazioni del proprio CTP sui costi di ripristino, limitandosi a richiamarle senza muovere puntuali e specifiche osservazioni critiche ai criteri adottati dal CTU. Né possono assumere rilievo le fatture prodotte dagli appellanti per comprovare di aver sostenuto, dopo la conclusione delle indagini peritali, costi ben maggiori per emendare i vizi e completare le opere (docc. 58-64). Anzitutto, le lavorazioni non completate non sono state inserite nella contabilità redatta dal
CTU e dunque il loro costo non può essere ulteriormente detratto dal residuo credito dell'impresa appaltatrice: si tratta, infatti, di oneri che gli appellanti avrebbero dovuto comunque sostenere, né essi hanno dimostrato di non aver potuto reperire sul mercato imprese disposte ad eseguire il completamento dell'opera agli stessi prezzi di quelli concordati con la Analoghe Controparte_1 considerazioni valgono per quanto attiene al ripristino dei vizi verificati dal CTU, poiché non è dato escludere che i costi portati dalle fatture siano superiori a quelli di mercato, oltre a essere riferibili non a meri lavori di ripristino ma anche ad ulteriori opere, non strettamente necessarie a tali fini (l'oggetto delle fatture, infatti, non è così specifico da permettere una sicura individuazione della quantità
e qualità delle lavorazioni cui esse si riferiscono). Indipendentemente dall'ammissibilità della produzione documentale in parola, pertanto, il motivo in esame non può trovare accoglimento.
3.3. Il terzo motivo è infondato.
Occorre premettere come la maggior parte dei compensi riconosciuti in favore dell'impresa appaltatrice ulteriori rispetto all'importo indicato nel computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto (pari a € 206.268,00), si riferiscano
17 non a varianti o a opere aggiuntive rispetto a quelle previste nel progetto richiamato nel contratto medesimo, ma a lavorazioni eseguite in quantità maggiore rispetto alle previsioni del suddetto computo metrico estimativo o a lavorazioni non indicate affatto in tale documento, per quanto necessarie al compimento dell'opera. Queste ultime, in particolare, sono così riassunte dal CTU:
D'altra parte, come precisa il CTU a pagina 11 del suo elaborato, “alla data del contratto 16/02/2015, le Parti contraenti e la Direzione dei lavori (richiamata dal contratto stesso) non potevano non essere a conoscenza della definizione progettuale delle opere così come riportate nei documenti progettuali allegati alla
SCIA del 29/01/2015 prot. 958 (richiamata anche dal contratto) depositata presso il Comune di Bucine e dei documenti progettuali allegati al deposito del progetto strutturale del 20/01/2015 presso L'Ufficio Tecnico Regionale (ex Genio Civile) in quanto definizioni antecedenti alla data contrattuale.”
È dunque evidente come il computo metrico estimativo allegato al contratto, che dagli atti risulta predisposto dal Geom. non sia stato redatto correttamente Pt_3 in quanto errato per difetto nelle quantità di certe lavorazioni e mancante totalmente di altre necessarie alla realizzazione della ristrutturazione dell'immobile secondo progetto.
Occorre d'altra parte evidenziare come sia pacifico che il contratto di appalto stipulato dalle parti, avente ad oggetto “l'esecuzione dei lavori risultanti dagli elaborati e dai disegni grafici qui allegati”, fosse del tipo “a misura”, come del resto espressamente definito nel contratto medesimo, dove altresì si legge, nella clausola relativa ai “prezzi”, che “il computo metrico estimativo riporta i prezzi dei singoli lavori appaltati”, che sono indicati come “fissi e invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità”, con la seguente precisazione: “A puro titolo indicativo si precisa che lo sviluppo delle quantità relative ai lavori indicati nel computo metrico
18 per i relativi prezzi riportati ammontano a € 206.268,00”. Nella clausola relativa al
“corrispettivo”, si legge invece quanto segue: “Il corrispettivo per i lavori previsti sarà determinato una volta ultimati i lavori stessi a mezzo di apposita contabilità di cantiere (...) Detta contabilità dovrà indicare le quantità fisiche dei lavori effettivamente eseguiti per i prezzi unitari indicati nel computo metrico”.
La clausola: “Lavori fuori contratto e varianti in corso d'opera”, va dunque interpretata, ex art. 1363 c.c., attribuendole un senso compatibile con le caratteristiche specifiche del contratto, come sopra indicate.
Secondo tale clausola: “Le opere descritte nei disegni o negli elaborati grafici allegati A e D potranno essere modificate in virtù dei calcoli strutturali definitivi ovvero quando la Direzione Lavori reputi opportuno apportare varianti alle opere sopra descritte nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori”.
Quanto ai prezzi, si legge di seguito:
Ebbene, ritiene la Corte che la clausola in questione, valutata nel contesto di un contratto a misura con l'impegno dei committenti al pagamento del corrispettivo determinato una volta ultimati i lavori, non possa che riferirsi alle varianti quantitative e qualitative in senso stretto (cioè a quelle nuove opere “non comprese nel progetto originario, necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto, ma comunque rientranti nel piano dell'opera stessa” – cfr. Cass. n. 5898/2024) o alle opere extra contrattuali (cioè aventi
“un'individualità distinta da quella dell'opera originaria, pur se ad essa connessi” – cfr. Cass. n. 25800/2023) come, ad esempio, quelle relative alla piscina, per la quale fu infatti redatto un distinto computo metrico estimativo in data 21.5.2015, dovendo invece escludersi che detta clausola si riferisca anche alle opere già
19 comprese nel progetto originario dell'opera come risultante “dai disegni e dagli elaborati grafici (...) allegati” (cfr. pag. 1 contratto di appalto), che la Controparte_1 era stata incaricata di realizzare.
[...]
Il fatto che le lavorazioni definite negli elaborati progettuali richiamati nel contratto di appalto non siano state correttamente indicate nel computo metrico estimativo
(CME) allegato al contratto medesimo non può dunque esimere i coniugi Pt_1 dal sostenerne i costi, anche indipendentemente dalla circostanza, emergente dalle testimonianze assunte dinanzi al primo giudice, che essi fossero stati notiziati delle carenze del predetto CME e si fossero comunque impegnati a pagare tutti i lavori necessari per realizzare l'opera appaltata alla Per completezza Controparte_1 si osserva come esuli dall'oggetto del presente giudizio ogni questione relativa alla sussistenza dei presupposti di eventuali azioni risarcitorie nei confronti dell'autore del CME o per l'annullamento del contratto per errore ex artt. 1428/1431 c.c.
Per quanto attiene, invece, alle lavorazioni costituenti effettive “varianti” esse sono consistite, secondo il CTU, nella modifica nella realizzazione del tetto, nella diversa soluzione per i camini (con introduzione delle canne fumarie), nella diversa realizzazione delle murature esterne e degli archi della loggia, nel rifacimento delle condutture di scarico, nella realizzazione di vespaio sul solaio della mansarda, nella fornitura di pavimentazione in porfido del marciapiede esterno e in travertino degli interni, nella realizzazione di una maggiore superficie di cappotto esterno, nella sostituzione della fornitura e posa in opera della struttura metallica della loggia
(pagg. 14/15 della CTU). Si tratta di lavorazioni che, in parte (“fornitura e posa in opera di blocchi Ytong dello spessore di cm. 36, realizzazione di un cappotto su tutto il fabbricato con uno spessore di cm. 14 e un isolante di fibra di legno di cm.
16 sul tetto”), sono state confermate come ordinate dalla committenza dai testi e In particolare, il tecnico di parte sentito come teste Tes_1 Tes_2 Pt_1 all'udienza del 19.3.2019, ha riconosciuto che fu disposta dai medesimi “la coibentazione del tetto con fibra di legno, in sostituzione della copertura originariamente prevista”, di fatto ammettendo anche le varianti relative ai blocchi
Ytong e al cappotto, se pure ritenuti erroneamente dal teste medesimo già compresi nel computo metrico. Dalle missive inviate dai coniugi al Geom. Pt_1
in atti, risulta poi come gli stessi avessero disposto anche le varianti per le Pt_3 murature, le pavimentazioni in porfido e in travertino (cfr. mail del 26.6.2015, all.
11 atto di citazione), per il cappotto (cfr. mail del 29.6.2015, all. 13).
20 In generale, poi, dalla corrispondenza tra i predetti e emerge come Pt_1 Pt_3
i primi si lamentassero della lievitazione dei prezzi, della gestione del cantiere e del ritardo nel completamento delle opere, e non anche della realizzazione di opere in variante senza il previo accordo scritto, argomento, quest'ultimo, ben evidenziato dal primo giudice e con il quale gli appellanti non si confrontano in alcun modo.
Né possono i coniugi dolersi del fatto che, per le voci non previste nel Pt_1
CME allegato al contratto, il CTU abbia applicato i prezzi previsti dal Bollettino degli
Ingegneri della Provincia di Arezzo, sull'assunto del tutto ipotetico che le parti avrebbero potuto concordare uno sconto sui predetti prezzi, che costituiscono un idoneo parametro di determinazione del corrispettivo ex art. 1657 c.c.
3.4. Il quarto motivo è infondato.
Dal momento che sono state apportate le variazioni al progetto sopra indicate e che, inoltre, com'è pacifico, sono state commissionate all'impresa appaltatrice anche le opere extracapitolato relative alla piscina (per un importo che, in base alla CTU, è risultato pari a circa € 24.000,00), la statuizione del primo giudice risulta corretta, anche a prescindere dal ritardo che secondo la Controparte_1 sarebbe stato causato dalla contemporanea presenza in cantiere delle imprese incaricate della realizzazione degli impianti. La giurisprudenza della Suprema Corte
è infatti costante nell'affermare che “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale
e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12396 del 07/05/2024).
3.5. Il quinto motivo è infondato.
Risulta corretta la statuizione del primo giudice relativa agli interessi moratori sull'importo capitale che, all'esito del giudizio, è stato riconosciuto in favore dell'impresa appaltatrice, sebbene inferiore all'importo ingiunto. Ed infatti, come è noto, la durata del giudizio non può andare a danno del creditore che abbia agito per il recupero del proprio credito: del resto, nella fattispecie, al momento dell'instaurazione della lite i coniugi non avevano ancora versato per Pt_1 intero all'impresa appaltatrice neppure il corrispettivo indicativamente determinato
(sia pure sulla base di un errato CME) nel contratto di appalto.
3.6. Il sesto motivo merita, invece, di essere accolto.
21 Poiché il credito della nei confronti degli appellanti è stato Controparte_1 riconosciuto nella misura di circa 2/3 rispetto all'importo oggetto di ingiunzione, le spese di ingiunzione avrebbero dovuto essere poste a carico dei coniugi Pt_1 nella medesima quota.
Ne consegue che la parte appellata dovrà restituire agli appellanti, in accoglimento della domanda in tal senso avanzata dai medesimi, l'importo pari a 1/3 di quanto ricevuto a titolo di rimborso delle spese del procedimento monitorio.
4. L'appello incidentale proposto dalla società appellata è infondato.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che, in mancanza di collaudo dell'opera e di accettazione della medesima da parte dei committenti, essi non potevano ritenersi decaduti dall'azione di garanzia, né questa poteva ritenersi prescritta.
È infatti consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui prima dell'accettazione dell'opera non v'è onere di denuncia per il committente e soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146;
Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14584).
La Suprema Corte ha inoltre avuto più volte occasione di chiarire la differenza fra consegna dell'opera e accettazione: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa (crf, per tutte, Cass. civ. n.
19019/2017).
Nella fattispecie, non vi sono elementi per ritenere che l'opera sia stata accettata dai committenti, ed anzi sussistono evidenti elementi in contrario, viste le vicende intercorse tra le parti nell'estate 2015.
Sulla base dei principi sopra richiamati, pertanto, non possono applicarsi i temini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.
5. In conclusione, la sentenza impugnata va riformata solo con riguardo alle spese del procedimento monitorio, nel senso sopra indicato.
Le spese del presente grado del giudizio possono essere interamente compensate tra gli appellanti, da un lato, e e la sua compagnia assicuratrice, Parte_3 dall'altro, non avendo i primi mosso censure in relazione i capi della sentenza che riguardano i secondi.
Nei rapporti tra i coniugi e la le spese del presente Pt_1 Controparte_1 grado possono essere compensate solo nella misura di un terzo, mentre vanno
22 poste a carico degli appellanti, prevalentemente soccombenti, i restanti due terzi
- liquidati secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014
n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, e operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento) – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del sesto motivo di appello e in corrispondente parziale riforma del capo 8 dell'impugnata sentenza n. 85/2022 emessa dal
Tribunale di Arezzo il 21.1.2022, confermata nel resto, pone a carico di ed le spese del procedimento monitorio Parte_1 Parte_2 nella misura dei due terzi, dovendo restare il restante terzo a carico della
Controparte_1
2. respinge l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
3. compensa i fra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio nella misura di un terzo e pone a carico degli appellanti i restanti due terzi, liquidati in € 6.660,67 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e
Cap come per legge;
4. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellata i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio dell'8.9.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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