Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 27/04/2026, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02666/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6944 del 2025, proposto da
RE IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Barbagallo, Stefano Caserta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IL IA Spa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio del Comune del 21.11.2025 (all.1), con il quale si è denegato l’accesso agli atti richiesto dal ricorrente con istanza acquisita al protocollo comunale con n.PG/2025/998364 del 31.10.2025 (all.2).
e la declatoria del diritto del ricorrente all’accesso agli atti richiesto con la predetta istanza fatto con contratto registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma il 13.7.2023 (all.3), il ricorrente concedeva in locazione alla ILIAD S.p.A. un’area di 64 mq facente parte della più vasta area distinta nel catasto terreni del Comune di Napoli al foglio 2, particella 1269, per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa AR UR NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento in data 21.11.2025 del Comune di Napoli, con cui è stata denegata la richiesta di accesso agli atti acquisita al protocollo comunale con n.PG/2025/998364 del 31.10.2025 (all.2) e per la declatoria del diritto del ricorrente all’accesso agli atti richiesto.
Espone parte ricorrente in punto di fatto che: con contratto registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma il 13.7.2023, il ricorrente concedeva in locazione alla ILIAD S.p.A. un’area di 64 mq facente parte della più vasta area distinta nel catasto terreni del Comune di Napoli al foglio 2, particella 1269, per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni.
L’efficacia di tale contratto era condizionata al rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione della stazione radio base. Ad oggi il ricorrente non ha percepito l’intero corrispettivo previsto in contratto, avendo ILIAD eccepito la sospensione del rilascio delle richieste
autorizzazioni e, in particolare, di quella presentata al Comune di Napoli (pratica Suap n.13970161009-17052023-1343).
Al fine di poter tutelare i propri diritti, parte ricorrente chiedeva l’accesso agli atti del procedimento avviato da ILIAD.
A tal fine rappresentava di essere proprietario e locatore dell’area interessata dall’installazione della stazione radio e di aver interesse all’accesso “ per i riflessi che la stessa (l’istanza di autorizzazione presentata da IL – ndr) ha o potrebbe avere sul contratto di locazione in essere ”.
Il Comune, con nota del 6.11.2025, chiedeva la dimostrazione della sussistenza del diritto di proprietà in capo alla parte istante, mediante la produzione di idoneo titolo di proprietà.
Il ricorrente riscontrava la richiesta producendo il richiesto titolo di proprietà.
Tuttavia, il Comune, con la nota prot.n.07/11/2025, PG/2025/1025038 del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente, con la quale si rappresentava che: “ Dalla visura catastale si evince effettivamente la presenza da un atto del 14/07/2008 (trascrizione 31/07/2008) per Notaio Tafuri Carlo rep. 304068/7964. Tale visura, tuttavia, riporta la seguente riserva: “Inesistenza di atti giustificanti uno o più passaggi intermedi”. In effetti dalla lettura del citato atto fornito dell’interessato si evince che IA RE acquista un fondo da IA IC il quale dichiara di esserne venuto in possesso per usucapione, ovvero di aver posseduto i diritti "Uti Dominus" ininterrottamente e pacificamente, senza che venga specificato alcun atto col quale tale usucapione sia stata sancita (sentenza o atto di mediazione). Inoltre, da ispezione ipotecaria risulta l’esistenza di un successivo atto del 05/03/2009 (trascrizione 11/03/2009) per notaio Carlo Tafuri rep. n. 305711/80782, riguardante la rettifica del precedente atto specificando che la compravendita riguarda solo una quota indivisa pari a 20/1000. Per quanto sopra rappresentato, si comunica che l’atto fornito con pec del 07/11/2025 non è esaustivo in merito a quanto richiesto, pertanto si chiede al sig. RE IA di trasmettere quanto segue entro i medesimi 10 giorni dalla precedente nota prot. n. 1020709 del 06/11/2025: • atto relativo alla provenienza del fondo oggetto della compravendita per notaio Carlo Tafuri rep. n.304068/79694; °eventuali ulteriori atti relativi alla proprietà del fondo inerente alla pratica in oggetto; • chiarimenti sulla piena proprietà del fondo identificato al N.C.T. al fg. 2 p.lla 1269, anche a specifica della quota di possesso di cui all’atto per notaio Carlo Tafuri rep. n. 305711/80782”.
Tale ulteriore richiesta di integrazioni veniva riscontrata dal ricorrente che, con PEC del 7.11.2025 (all.8), trasmetteva l’atto per Notaio Tafuri del 5 marzo 2009, Rep. 305711, Racc. 80782, nel quale si precisava che: “ il trasferimento riguardava una proprietà esclusiva ed individuata pari, nel rapporto di consistenza con l’originaria particella, ad una quota percentuale di 20/1000 dell’intero .”
Il Comune, tuttavia, ritenendo non esaustive le integrazioni offerte dal ricorrente, denegava l’accesso ai documenti.
Avverso detto atto, il ricorrente deduce: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 7.8.1990, N.241. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MOTIVAZIONE ILLOGICA ED INCONGRUA.
Sostiene infatti il ricorrente che la legittimazione del ricorrente derivava e deriva dall’essere la parte locatrice del contratto avente ad oggetto l’area stessa in forza del quale IL ha avviato il procedimento oggetto dell’accesso richiesto.
Il Comune si è costituito e ha depositato una memoria per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato.
Alla odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Come correttamente rilevato da parte ricorrente, la sua legittimazione si fonda sulla condizione di parte locatrice del contratto di locazione con ILAID, condizione che non risulta contestata e che non può essere inficiata dalle considerazioni che svolge dal Comune nel provvedimento impugnato circa la legittimità del titolo di proprietà prodotto.
Nel caso in esame, infatti, non si tratta di accertare la situazione proprietaria del ricorrente, ma unicamente di verificare la sua legittimazione (e interesse) all’accesso della documentazione relativa al procedimento avviato dal ILIAD.
In relazione a tali profili, è sufficiente la circostanza che egli sia locatore di ILIAD e che ILIAD abbia opposto la sospensione del rilascio delle richieste autorizzazioni per giustificare il mancato pagamento dei canoni.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato e deve essere accertato il diritto di parte ricorrente all’accesso agli atti richiesti con istanza acquisita al protocollo comunale con n.PG/2025/998364 del 31.10.2025. Il Comune deve pertanto essere condannato a consentire l’esibizione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti, entro 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
annulla il provvedimento impugnato;
condanna il Comune di Napoli a consentire l’esibizione e l’estrazione di copia degli atti richiesti dal ricorrente con istanza acquisita al protocollo comunale con n.PG/2025/998364 del 31.10.2025 entro 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, liquidandoli in euro duemila/00 (duemila/00) oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR UR NA, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR UR NA |
IL SEGRETARIO