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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2104/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. to IANNONE LORENZO, Parte_1 giusta mandato in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli CP_1 avv.ti GIULIANO EDMONDO e DELLA ROCCA DANILO come da procura agli atti
Resistente
NONCHE'
in persona del legale rapp. te pt rapp. to e difeso dall'avv. to CP_2
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 12.04.2024 il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società formalmente assunto con CP_1 contratto part-time orizzontale per 24 ore settimanali. Precisava tuttavia di aver osservato un orario lavorativo, nel periodo compreso tra il 22.04.2015 ed il 31.01.2018, dal lunedì al venerdì alle 8.30 alle 19.00 e 2 sabato al mese dalle 8.30 alle 13.00, e dal 01.02.2018 fino al 31.12.2019 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30, e tutti i sabati dalle 8.30 alle 13.00. Riferiva di aver percepito € 1.100,00 netti al mese per tutta la durata del rapporto.
Assumeva di aver richiesto in via giudiziale al Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro le differenze retributive maturate in ragione del maggior orario di lavoro osservato e di aver ottenuto il riconoscimento delle spettanze con sentenza n. 1890/2022, passata in giudicato.
Sottolineava tuttavia che la suddetta sentenza dichiarava inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva e, pertanto, chiedeva incardinando l'attuale giudizio, la condanna della società a versare i contributi dovuti e non prescritti all' e al risarcimento dei danni per la CP_2 parte per la quale risultava maturata la prescrizione.
Segnatamente, impugnando eventuali atti di transazione o rinunzia sottoscritti, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:” a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato con modalità full time a tempo indeterminato per conto ed alle dipendenze della società , p.Iva in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in RS (Ce) alla via Vito di Jasi, 89 dal 22.04.2015 al 31.12.2019; b) per l'effetto, condannare la società , p.Iva in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1 con sede legale in RS (Ce) alla via Vito di Jasi, 89 a regolarizzare la posizione contributiva del sig. , mediante versamento dei Parte_1 contributi previdenziali ad oggi risultanti mancanti presso la competente sede;
c) in via Controparte_3 subordinata-nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo- condannare la società , p.Iva CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in RS P.IVA_1
(Ce) alla via Vito di Jasi, 89, al risarcimento in forma generica del danno arrecato al sig. in conseguenza all'omissione contributiva Parte_1 operata dalla stessa;
d) in via ulteriormente gradata-nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo- accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2116 c.c. della società, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in RS (Ce) alla via Vito di Jasi, 89, e, per
l'effetto, condannarla al risarcimento in forma generica del danno arrecato al sig. in conseguenza all'omissione nella regolarizzazione Parte_1 contributiva, pari all'ammontare che si riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, condannare l' a Controparte_3 provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva del sig. , in particolare mediante Parte_1
l'adozione degli atti necessari alla ricezione dei contributi ad oggi risultanti mancanti”; f) condannare parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre spese forfettarie del 12,5%, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la società convenuta e deduceva di aver regolarmente adempiuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dal ricorrente per un totale di € 6.137,00 con riferimento alla quota parte a carico della parte datoriale e di quella a carico del lavoratore con richiesta di restituzione a tale titolo di € 1.452,30.
Chiedeva pertanto, atteso l'adempimento regolare della società, la cessata materia del contendere.
Si costituiva altresì l' eccependo in via preliminare l'incompetenza per CP_2 territorio del giudice adito in considerazione della residenza del ricorrente a
Nocera Inferiore e della sede operativa della società convenuta con matricola in Avellino. Nel merito chiedeva dichiararsi il ricorso CP_2 inammissibile nei suoi confronti dovendo ricadere la responsabilità degli inadempimenti contributivi unicamente sul datore di lavoro. Spese vinte. Sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
25.06.2025, il giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il versamento all' dei contributi previdenziali sull'importo riconosciuto dal Giudice a titolo CP_2 di differenze retributive in favore dell'odierno ricorrente consente la declaratoria della cessata materia del contendere.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, con sentenza n.
1890/2022, emessa in data 17.11.2022, passata in giudicato, il Tribunale, accertato lo svolgimento da parte del Caso di attività lavorativa full-time e non part-time in favore della dal 22.04.2015 al 31.12.2019, CP_1 condannava quest'ultima al pagamento della somma di euro 15.802,80 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria full-time, ed euro 7.335,14 a titolo di Tfr calcolo sempre sulla base della retribuzione prevista per l'accertato lavoro prestato full-time.
Pertanto, correttamente la società ha calcolato i contributi dovuti tenuto conto della somma riconosciuta di euro 15.802,80 a titolo di differenze retributive - non configurandosi l'importo riconosciuto a titolo di Tfr come imponibile contributivo – e dell'aliquota del 38,83% (composta da 29,64% a carico del datore e 9,19% a carico del lavoratore).
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese
(Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non
è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (Cass civ. sez. II
n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare la sussistenza degli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
A ben vedere, nel caso che ci occupa, ad avviso del giudicante sussistono i presupposti per compensare totalmente le spese processuali dal momento che la società convenuta non ha in alcun modo resistito in giudizio, provvedendo al versamento dei contributi dovuti in data 23.10.2024.Giova aggiungere che con la sentenza passata in giudicato la società non veniva condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, anzi tale domanda attorea veniva dichiarata inammissibile per mancata evocazione in giudizio dell' . Controparte_4
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese processuali
In Salerno lì 25.06.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino