Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 15392/2018 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nata a [...] il [...] e res.te in Portici (NA) alla via Poli n. 13 Cod. Parte_1
Fisc. elett.te dom.ta in Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 41 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Gianpaolo Ferrari dal quale è rapp.to e difeso per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio - ATTRICE -
E alla via POLI n. 13, in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_1 suo legale rapp.te, Partita IVA , elett.te dom.to in Portici (NA) alla via Libertà n. P.IVA_1
132/134 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Esposito dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – CONVENUTO –
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., com sede in Pastorano (CE) località Controparte_2
Fontaniello Zona Industriale, Partita IVA , elett.te dom.ta in Napoli al Viale Gramsci P.IVA_2
n.16 presso lo studio dell'Avv. Andrea Tomasino dal quale è rapp.ta e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale del 22.10.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...] alla via Poli n. 13 nonché la ditta per sentirli condannare, Controparte_1 Controparte_2 in solido ovvero ognuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'immobile di sua proprietà, causati, a suo dire, da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare di pertinenza
, nonché dei danni causati dai lavori di rifacimento del medesimo per effetto della CP_3 demolizione e rimozione del sottostante massetto.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio entrambi i convenuti i quali, preliminarmente eccepivano la nullità dell'atto di citazione, mentre nel merito deducevano l'assoluta infondatezza della domanda, sia in punto di fatto che di diritto, instando per il suo rigetto.
Ammessa ed espletata prova per testi nonché disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito anche degli svolti chiarimenti richiesti all'ausiliario, la causa veniva fissata per la precisazione delle conclusioni rese le quali all'udienza del 22.10.2024, tenutasi nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con provvedimento del 22.11.2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 per il deposito delle memorie conclusionali.
Sempre in via preliminare, va rilevata la proponibilità e procedibilità della domanda, essendo stata fornita prova della richiesta di risarcimento danni a mezzo lettera racc.ta a/r e dell'avvio della procedura di mediazione, sebbene con esito negativo, ritualmente prodotte agli atti.
Nel merito, la domanda è risultata fondata alla luce della svolta attività istruttoria, avendo i testi escussi contestualizzato nei tempi e nei modi i danni subiti dall'appartamento attoreo, mentre a seguito della svolta ctu questi sono stati individuati e quantificati nel loro preciso ammontare.
Ed invero, il CTU – Ing. -, constatato che l'immobile attoreo “… risulta direttamente Persona_1 sovrastato in tutta la propria estensione da un lastrico solare di proprietà condominiale, …” ha in primo luogo accertato che esso “… versa sostanzialmente in buone condizioni di manutenzione.” avendo potuto verificare – all'epoca dell'indagine peritale – “…. unicamente la persistenza di microlesioni/cavillature lungo alcune zone d'angolo (attacchi tra tramezzi e tra tramezzi e soffitti/controsoffitti) di alcuni ambienti ….. ma non ha riscontrato la presenza di danni da infiltrazione.” chiarendo che “Ad onore del vero, …., le maggiori macchie imputabili dalle infiltrazioni di acqua di pioggia provenienti dal sovrastante lastrico solare durante le fasi di recupero funzionale della sua impermeabilizzazione ebbero a verificarsi in corrispondenza degli ambienti ingresso e cucina (zone che erano e sono ancora controsoffittate) ma prontamente l'impresa che allora faceva i lavori, la poi cessionaria del contratto di appalto alla ditta oggi convenuta Controparte_4 [...]
provvide al rispristino dello status quo ante intervenendo sui controsoffitti e la Controparte_5 ritinteggiatura finale degli stessi (ad oggi ultimo intervento eseguito sui medesimi elementi).” pervenendo, in ordine all'accertamento dei danni che “… mentre si riscontrano tutt'ora tracce delle dissesti da lesione lamentati …. lo stesso discorso non vale per le macchie/dissesti da infiltrazioni d'acqua piovana proveniente dal sovrastante lastrico solare condominiale. …. eliminati dalla stessa ditta edile mentre completava i lavori sul terrazzo di copertura e non hanno avuto più modo di riproporsi attesa la buona esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione operati dalla stessa OS …
.” ed in ordine all'epoca d' insorgenza dei dissesti/danni ancora rilevabili, che essa è “… con ogni probabilità ascrivibile al periodo di esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo di copertura, …” ed ascrivibili “… non tanto ad una in tutto o in parte non corretta esecuzione degli interventi da parte della OS uanto piuttosto alla natura stessa dei lavori di demolizione del massetto Controparte_2 che furono realizzati unitamente al fatto che, soggette a vibrazioni significative come sicuramente avvenuto nel caso in specie, le zone di attacco tra elementi strutturali (p.e. travi, pilastri e setti in cls armato) ed elementi di diversa natura (p.e. tramezzi, murature in laterizio e/o blocchi in lapil- cemento) inevitabilmente risultano interessati da lesioni a causa di una diversa elasticità nonché diversa resistenza meccanica (e quindi in definitiva diversa modalità di reagire) alle stesse sollecitazioni indotte dal moto vibrazionale.”, pervenendo alla conclusione, in ordine alla descrizione e quantificazione delle opere necessarie per la messa in pristino dell'immobile attoreo, che detti lavori “ … sono quelli tipici di qualsiasi normale processo di ristrutturazione interna di un appartamento – atteso che le cause scatenanti le lesioni da sanare (ovvero le vibrazioni indotte da demolizione) non sussistono più – …”, e si individuano nel “ … ripristino dell'intonaco nei punti interessati dalle lesioni, rifacimento della rasatura sulle medesime pareti (c.d. camicia di stucco)e successiva tinteggiatura in due mani con pittura lavabile delle pareti, soffitti e controsoffitti degli ambienti che furono interessati dai danni all'epoca dei lavori (2015), danni tutt'ora riscontrabili: Disimpegno – Camera letto Ragazzi – Camera Letto Matrimoniale – Bagno a servizio della Camera Letto Matrimoniale – Intervento localizzato su una porzione di parquet in cucina. … per un importo complessivo dei lavori che lo scrivente ritiene congruo ammonta pertanto a complessivi 5.400 Euro (Cinquemilaquattrocento/00 euro).”.
In punto di diritto, va osservato quanto appresso.
In via del tutto generale, è costante l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto ad agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)” (Cass. Civ. 23442/2018).
Con specifico riferimento alla responsabilità da cose in custodia ed alla responsabilità verso terzi di appaltatore e committente con specifico riferimento alla posizione del Controparte_6 laddove, come nel caso di specie, nel corso di lavori riguardati parti comuni – lastrico solare
– la sottostante unità immobiliare abbia subito danni, va richiamata la recentissima CP_3 ordinanza n. 27989/2022 della Suprema Corte resa proprio in tema di responsabilità per danni provocati nell'esecuzione di lavori appaltati dal per la eliminazione di infiltrazioni CP_1 provenienti dal lastrico solare di proprietà . CP_3
Ebbene, con la predetta ordinanza la Corte esordisce con l'affermare che, in linea di principio, è corretto affermare che l'autonomia dell'appaltatore fa sì che egli debba ritenersi unico responsabile dei danni provocati a terzi nell'esecuzione dell'opera.
Il committente, infatti, potrebbe assumere una corresponsabilità solamente laddove abbia violato le specifiche regole di cautela imposte dall'art. 2043 c.c., oppure abbia affidato le lavorazioni ad un soggetto assolutamente inidoneo (c.d. culpa in eligendo, ovvero colpa nella scelta dell'esecutore), oppure ancora quando l'appaltatore, agendo come nudus minister, si sia limitato ad eseguire gli ordini del committente medesimo.
Tuttavia, il committente è giuridicamente responsabile dei danni provocati a terzi anche quando non abbia ottemperato al dovere di “apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene ne derivino pregiudizi a terzi” (cfr Cass. Civ. 14443/2010).
E' questo il caso in cui siano sopravvenute delle circostanze (ad esempio, l'abbandono del cantiere o la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore), tali da richiedere l'adozione di puntuali provvedimenti tesi a scongiurare danni per persone e cose. Ancora, secondo la Suprema Corte, il committente può essere chiamato al risarcimento dei danni arrecati quando l'appalto non abbia implicato il trasferimento in toto all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile oggetto dell'intervento.
In quest'ultima ipotesi, il committente, poiché detentore del bene, conserva il dovere di custodia e vigilanza, potendo, in caso di omissioni, rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c., a norma del quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia” (cfr Cass. Civ. 15734/2011).
Peraltro, il lastrico solare svolge un'ineludibile funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture, con l'effetto che lo stesso rimane nella persistente disponibilità e custodia del anche quando sia stato formalmente consegnato all'appaltatore per l'esecuzione di CP_1 lavori di manutenzione o ristrutturazione.
In altri termini, quindi, il di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è CP_1 quindi obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicchè risponde ex art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (Cass. Civ. 7044/2020).
In applicazione dei richiamati principi, in mancanza da parte del della prova liberatoria CP_1 richiesta dal citato art. 2051 c.c., per i danni subiti dall'attrice va dichiarata la concorrente Co responsabilità di quest'ultimo e della ditta appaltatrice dei lavori, OS Environment i quali vanni condannati in solido al pagamento in favore di essa , a titolo di risarcimento danni, Parte_1 della somma di € 5.800,00 sulla quale saranno dovuti i soli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, essendo stati già liquidati all'attualità.
Le spese, ivi comprese quelle per la svolta ctu già liquidate in corso di causa con separato provvedimento e che vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento
PQM
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il (NA), in persona dell'Amministratore p.t. suo Controparte_7 legale rapp.te, e la in persona del legale rapp.te p.t., responsabili dei danni Controparte_2 subiti dall'appartamento sito al 4° piano, scala B, del fabbricato B di proprietà dell'attrice Parte_1
e, per l'effetto, li condanna al pagamento, in solido tra loro, in suo favore della somma di €
[...]
5.800,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
2) Condanna il in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_8 suo legale rapp.te, e la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_2 solido in favore dell' attrice delle spese di giudizio, che si liquidano in € 270,00 per spese ed €
3.000,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore degli Avv. Gianpaolo Ferrari per dichiarata anticipazione.
3) Pone definitivamente a carico dei soccombenti convenuti, in solido tra loro, le spese della svolta ctu, già liquidate in corso causa con separato provvedimento.
Così deciso in Napoli il 07.03.2025 Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano