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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/09/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1284 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 10 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 16 luglio 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, il giudice, ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1284 /2025 R.G. OGGETTO: assegno nucleo familiare inabile vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr L'odierno ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento del proprio diritto a percepire l' secondo gli importi del primo scaglione reddituale della tab. 21 C (Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) a decorrere dal 01 febbraio 2022,
e la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati. CP_1 A tal uopo ha richiamato sia la domanda amministrativa, con esito negativo, che il ricorso amministrativo, rimasto inevaso.
L' costituendosi ha lamentato il mancato rispetto dei termini di istruttoria del ricorso CP_1
amministrativo, rilevando a tal uopo che il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente in data
13.2.2025, era stato istruito con visita medica del 07.03.2025 e, all'esito, è stato riconosciuto al Pt_1
il requisito sanitario dell'inabilità con decorrenza marzo 2022.
Per tali motivi ha chiesto che venisse dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Dopo un rinvio teso a permettere all'istituto assistenziale di documentare l'avvenuto riconoscimento e liquidazione della prestazione, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*******
Alla luce dell'avvenuto riconoscimento, già in sede amministrativa, della prestazione invocata, va dichiarata, per come peraltro concordemente richiesto dalle parti, l'avvenuta cessazione della materia del contendere.
CP_ L' infatti ha pienamente riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire gli assegni al nucleo familiare, quale soggetto inabile a proficuo lavoro, con la decorrenza indicata in ricorso.
In punto alle spese di lite, nonostante non posso non riconoscersi la totale fondatezza delle domande avanzate da parte ricorrente, va rilevato che già prima dell'instaurazione del giudizio l' aveva CP_1
riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario necessario alla liquidazione dell'assegno al nucleo familiare.
È pur vero che l'esito della visita collegiale non era stato ancora comunicato al ricorrente;
tuttavia questi per introdurre il giudizio non ha atteso lo spirare del termine di giorni novanta.
Per i motivi sin qui esposti, considerato che il requisito sanitario necessario alla liquidazione della prestazione era già stato riconosciuto (nei termini richiesto con il ricorso) in data antecedente all'introduzione del giudizio ed entro i termini prescritti dalla legge per l'istruttoria del ricorso amministrativo, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1284 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Marsala in data 15/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1284 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 10 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 16 luglio 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, il giudice, ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1284 /2025 R.G. OGGETTO: assegno nucleo familiare inabile vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr L'odierno ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento del proprio diritto a percepire l' secondo gli importi del primo scaglione reddituale della tab. 21 C (Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) a decorrere dal 01 febbraio 2022,
e la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati. CP_1 A tal uopo ha richiamato sia la domanda amministrativa, con esito negativo, che il ricorso amministrativo, rimasto inevaso.
L' costituendosi ha lamentato il mancato rispetto dei termini di istruttoria del ricorso CP_1
amministrativo, rilevando a tal uopo che il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente in data
13.2.2025, era stato istruito con visita medica del 07.03.2025 e, all'esito, è stato riconosciuto al Pt_1
il requisito sanitario dell'inabilità con decorrenza marzo 2022.
Per tali motivi ha chiesto che venisse dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Dopo un rinvio teso a permettere all'istituto assistenziale di documentare l'avvenuto riconoscimento e liquidazione della prestazione, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*******
Alla luce dell'avvenuto riconoscimento, già in sede amministrativa, della prestazione invocata, va dichiarata, per come peraltro concordemente richiesto dalle parti, l'avvenuta cessazione della materia del contendere.
CP_ L' infatti ha pienamente riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire gli assegni al nucleo familiare, quale soggetto inabile a proficuo lavoro, con la decorrenza indicata in ricorso.
In punto alle spese di lite, nonostante non posso non riconoscersi la totale fondatezza delle domande avanzate da parte ricorrente, va rilevato che già prima dell'instaurazione del giudizio l' aveva CP_1
riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario necessario alla liquidazione dell'assegno al nucleo familiare.
È pur vero che l'esito della visita collegiale non era stato ancora comunicato al ricorrente;
tuttavia questi per introdurre il giudizio non ha atteso lo spirare del termine di giorni novanta.
Per i motivi sin qui esposti, considerato che il requisito sanitario necessario alla liquidazione della prestazione era già stato riconosciuto (nei termini richiesto con il ricorso) in data antecedente all'introduzione del giudizio ed entro i termini prescritti dalla legge per l'istruttoria del ricorso amministrativo, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1284 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Marsala in data 15/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.