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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/05/2024, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 135/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa nel procedimento iscritto al n. 135 /2023 promosso da:
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatessa Bezzi
Riccarda (C.F. - PEC e C.F._1 Email_1
dall'Avvocato Zangani Umberto (C.F. – PEC C.F._2
con domicilio eletto in Piazza Email_2 Pt_1
Aranci 1, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._3
in data 16/10/1958 e (P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità P.IVA_2
di obbligato in solido, rappresentati e difesi dall' Avvocatessa Brignole
Monica (C.F. - PEC C.F._4 Email_3 e dall'Avvocato Lattanzi Luca (C.F. –
[...] C.F._5
PEC con domicilio eletto in Via Massa Email_4 Pt_1
Avenza 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellati
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 7/2/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato Parte_1
le seguenti conclusioni:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma della appellata sentenza n. 788/22 del Tribunale di Massa, emessa nella causa n. R.G.
1855/22 in data 19.12.2022 e depositata in data 20.12.2022 rigettare
l'opposizione promossa dal Sig. e dalla avverso CP_1 CP_2
l'Ordinanza Ingiunzione n. 21/2022 emessa dalla Provincia di Massa
Carrara nei confronti di e dell'obbligato CP_1 CP_2
Vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
* * *
-parte appellata e hanno rassegnato le CP_1 CP_2
seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni domanda ed eccezione avanzata da parte appellante, per i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n.788/22 emessa in data 19/12/2022 dal Tribunale di Massa e conseguentemente condannare la Massa Carrara Parte_1
al pagamento delle spese di lite, anticipazioni, compensi e accessori come per legge, anche del primo grado di giudizio, che dovranno essere
pag. 2/11 liquidate anche in ragione della palese infondatezza del motivo di appello”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
La vicenda oggetto del presente gravame trae origine dal sopralluogo espletato da presso le cave n.105 “Calocara C” e n.106 “ Pt_2 Parte_3
B”, adiacenti l'una all'altra e in disponibilità esclusiva della
[...] [...]
d'ora in poi . CP_2 CP_2
Il personale di durante il sopralluogo avvenuto in data 1/6/2017 Pt_2
redigeva verbale di contestazione n. 28/2017 per violazione dell'art.190 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 152/2006, sanzionata dall'articolo
258 di tale norma.
L'oggetto della contestazione riguardava un'errata tenuta del registro di carico e scarico rifiuti delle due cave. Secondo il personale di
[...]
avrebbe dovuto detenere due registri distinti, uno per ogni Parte_4
cava anche se per coltivarle venivano utilizzati gli stessi operatori e gli stessi mezzi meccanici. aveva, invece, un solo registro di CP_2
carico e scarico rifiuti per entrambe le cave.
La in data 18/8/2022 emetteva Parte_1
ordinanza ambientale di ingiunzione n. 21/22, con la quale sanzionava la violazione contestata dal personale di nei confronti del signor Pt_2
in qualità di procuratore speciale (rectius delegato CP_1
ambientale) di obbligata in solido, incaricata di coltivare CP_2
entrambe le cave.
pag. 3/11 L'ingiunzione per un importo di 537,20 euro (cinque centotrentasette/20) veniva notificata a mezzo posta al trasgressore, il signor CP_1
in data 27/8/2022 e all'obbligato in solido veniva notificata a CP_2
mezzo pec in data 18/8/2022.
Il signor obbligato in solido, Parte_5
proponevano opposizione alla sanzione amministrativa innanzi il Tribunale di Massa.
L'opponente contestava l'ingiunzione in quanto non riteneva di dover avere due distinti registri di carico e scarico poiché la coltivazione delle cave era svolta in un unico cantiere e attraverso l'impiego del medesimo personale e delle medesime attrezzatture.
Il Giudice di prime cure riteneva che nel giudizio di opposizione l'onere della prova ricadesse sull'Amministrazione procedente che ai sensi dell'art. 2697 c.c. doveva dimostrare gli elementi costitutivi della violazione contestata.
La insisteva però, che trattandosi Parte_1
di due cave, con denominazioni differenti e due distinte concessioni di coltivazione, sarebbe stata obbligatoria la tenuta di due registri separati, in osservanza di quanto stabilito dalla Circolare ministeriale 4 agosto 1998, n.
GAB/DEC/812/98 e dall'art.190 del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche.
Il Tribunale di Massa invitava le parti a discutere e all'esito dell'udienza emetteva la sentenza oggi impugnata.
* * *
pag. 4/11
2. Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Massa con la sentenza n. 788/2022 pubblicata il
19/12/2022 annullava l'Ordinanza Ingiunzione n. 21/2022 del 18/08/2022 e condannava la a rifondere ai Parte_1
ricorrenti le spese di lite che liquidava in 393,00 euro, oltre oneri.
Il Giudice di prime cure osservava che il personale di prima e la Pt_2
poi, avevano ritenuto applicabile al Parte_1
caso di specie la disciplina di cui all'art. 190 commi 1 e 3 Decreto
Legislativo 152/06, in quanto la cava n. 105 denominata “Calocara C” e la cava n.106 denominata “ B” dovevano intendersi come due Parte_3
separati “impianti” e pertanto dovevano avere due distinti registri di carico e scarico rifiuti, tra loro distinti.
La nell'Ordinanza ingiunzione, a Parte_1
sostegno delle proprie ragioni aveva richiamato la Circolare ministeriale 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 secondo cui ogni “impianto” deve disporre di un registro di carico e scarico rifiuti.
Il Giudice di primo grado rilevava che le cave erano adiacenti e dotate di un unico ingresso. Invero, per l'attività estrattiva utilizzava lo CP_2
stesso personale e gli stessi mezzi di estrazione per entrambe le cave, motivo per cui il Tribunale di Massa individuava un unico “impianto” e un unico produttore di rifiuti, con necessità di avere, quindi, un unico registro di carico e scarico rifiuti.
Secondo il Tribunale di Massa, alla luce delle difese mosse dalle parti in causa, la non aveva adeguatamente Parte_1
provato le ragioni che avrebbero dovuto obbligare alla tenuta di due separati registri stante la presenza di un unico cantiere di coltivazione del pag. 5/11 marmo e, pertanto, accoglieva l'opposizione all'Ordinanza-ingiunzione del signor e di CP_1 CP_2
* * *
3. Sul giudizio di appello.
La proponeva appello avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza n.788/2022 del Tribunale di Massa chiedendo la riforma del provvedimento impugnato e la conferma dell'Ordinanza ingiunzione opposta dal signor CP_1 Parte_5
Si costituivano in giudizio il signor Parte_5
chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
La Corte fissava udienza di discussione e poi disponeva che la stessa avvenisse nelle forme della trattazione scritta con il deposito di note di udienza. La causa era, quindi, trattenuta a decisione immediata.
* * *
4. Sull'unica censura di appello.
La IA si duole del fatto che il Parte_1
Giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato che l'Ordinanza Ingiunzione era legittima alla luce del fatto che le cave erano due, con due distinte autorizzazioni da parte del a cui venivano CP_3
versati due distinte tasse marmi.
La IA DI SS CA si duole ancora del fatto che il
Giudice di primo grado ha ritenuto che, poiché tutta l'attività estrattiva è esercitata in entrambe le cave da questa avrebbe potuto tenere CP_2
un unico registro.
pag. 6/11 Secondo la prospettazione di parte appellante al momento del sopralluogo gli operatori di ritenevano irrilevante che anche se Pt_2
l'accesso alla cava n.106 poteva avvenire soltanto attraverso la cava n. 105 si potessero ritenere un'unica unità, giacché essendo ognuna delle due dotata di autonoma autorizzazione dovevano possedere due autonomi registri di carico e scarico rifiuti.
L'appellante sottolinea che cava n. 105 era in piena disponibilità della mentre la cava n.106 era in disponibilità al 50% alla CP_2 CP_2
mentre il restante 50% era suddiviso tra
[...] Parte_6 [...]
fu B. e CP_4 Controparte_5
La cava n. 106 “ ” veniva poi coltivata al 100% da Parte_3 CP_2
in ragione della autorizzazione alla coltivazione, giusta delega del
[...]
10/09/2015.
La , a fronte di un unico operatore Parte_1
attivo nelle due cave (una delle quali al 50% appartiene a terzi che ne hanno delegato l'utilizzo e la coltivazione), ritiene che non sia possibile assimilare la produzione dei rifiuti delle due cave, poiché sarebbero da intendersi come due distinte unità produttive separate e pertanto obbligate alla tenuta di due registri di carico e scarico rifiuti.
L'appellante asserisce che il personale di aveva operato Pt_2
attenendosi alla Circolare ministeriale 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 dei , la quale afferma al punto 2 lettera k) Organizzazione_1
che ogni “impianto” deve possedere un registro di carico e scarico rifiuti.
* * *
pag. 7/11 Parte appellata contesta le difese di controparte e sottolinea in primo luogo che le due cave sono coltivate da un unico soggetto, unico produttore di rifiuti.
Gli appellati evidenziano, poi, che l'appellante ha richiamato una normativa risalente, cioè la circolare del 1998, operativa quando ancora era vigente il cosiddetto Decreto Ronchi, oggi superato dalla nuova normativa introdotta con il Testo Unico Ambientale.
Parte appellata evidenzia, quindi, che le diverse definizioni presenti nel
Decreto Rochi sarebbero superate. Invero, in tale norma le definizioni di
“stabilimento” ed “impianto” non sarebbero presenti in modo chiaro, sebbene riportate nella circolare del 1998, e risulterebbero, comunque, superate dal Decreto Legislativo 152/2006 che le aveva inserite in modo chiaro, superando le lacune della precedente normativa.
* * *
La Corte osserva che è stata contestata la violazione dell'articolo 190 del
D.Lgs. n. 152/2006 che dispone: “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di
pag. 8/11 trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193”.
Tale norma fa riferimento all'attività di impresa e, quindi, nel caso di specie all'attività aziendale di coltivazione delle cave. L'obbligo di tenuta del registro è legato all'attività di impresa, svolta dalla che usa CP_2
la sua azienda composta da mezzi e uomini per coltivare entrambe le cave.
Risulta, quindi che una sola impresa coltiva entrambe i siti e, quindi, la singola impresa deve tenere un solo registro rifiuti ai sensi dell'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006.
Risulta poi inapplicabile al caso di specie sia la circolare richiamata sia la disposizione di cui all'articolo 268 del D.Lgs. n. 152/2006.
Invero, la Circolare Ministeriale fa riferimento ad un Decreto Legislativo ormai abrogato ed è anteriore sia al D.Lgs. n. 152/2006, mentre l'articolo
268 del D.Lgs. n. 152/2006 è inserito nella sezione relativa alle “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”
Risulta evidente che la normativa contestata prevede l'obbligo di avere un formulario per ogni impresa, cioè per ogni attività produttiva, obbligo adempiuto da CP_2
Va, quindi, confermata la sentenza impugnata.
* * *
5. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese.
pag. 9/11 Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante e le spese di lite vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (1.100 euro), nei valori medi, come segue
(Cass. 19482/2018): fase di studio 131,00 euro, fase introduttiva 131,00 euro, fase trattazione 200,00 euro, fase decisoria 200,00 euro (totale 662,00 euro).
* * *
6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 22 Legge n. 689/1981, l'art. 6 D.L. n. 150/2011 e gli articoli
127, 279 e 433 e ss. c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_5
obbligato in solido avverso la sentenza n. 788/2022 pubblicata CP_2
il 19/12/2022 emessa dal Tribunale di Massa,
pag. 10/11 RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante, Parte_1
e per l'effetto
[...]
CONFERMA integralmente la sentenza n. 788/2022 pubblicata il 19/12/2022 emessa dal
Tribunale di Massa;
CONDANNA la parte appellante, a rifondere a Parte_1
favore della parte appellata, obbligato in CP_1 Parte_5
solido le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 662,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M.
n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 20/03/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 135/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa nel procedimento iscritto al n. 135 /2023 promosso da:
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatessa Bezzi
Riccarda (C.F. - PEC e C.F._1 Email_1
dall'Avvocato Zangani Umberto (C.F. – PEC C.F._2
con domicilio eletto in Piazza Email_2 Pt_1
Aranci 1, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._3
in data 16/10/1958 e (P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità P.IVA_2
di obbligato in solido, rappresentati e difesi dall' Avvocatessa Brignole
Monica (C.F. - PEC C.F._4 Email_3 e dall'Avvocato Lattanzi Luca (C.F. –
[...] C.F._5
PEC con domicilio eletto in Via Massa Email_4 Pt_1
Avenza 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellati
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Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 7/2/2024 nelle forme della trattazione scritta.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato Parte_1
le seguenti conclusioni:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma della appellata sentenza n. 788/22 del Tribunale di Massa, emessa nella causa n. R.G.
1855/22 in data 19.12.2022 e depositata in data 20.12.2022 rigettare
l'opposizione promossa dal Sig. e dalla avverso CP_1 CP_2
l'Ordinanza Ingiunzione n. 21/2022 emessa dalla Provincia di Massa
Carrara nei confronti di e dell'obbligato CP_1 CP_2
Vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
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-parte appellata e hanno rassegnato le CP_1 CP_2
seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni domanda ed eccezione avanzata da parte appellante, per i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n.788/22 emessa in data 19/12/2022 dal Tribunale di Massa e conseguentemente condannare la Massa Carrara Parte_1
al pagamento delle spese di lite, anticipazioni, compensi e accessori come per legge, anche del primo grado di giudizio, che dovranno essere
pag. 2/11 liquidate anche in ragione della palese infondatezza del motivo di appello”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
La vicenda oggetto del presente gravame trae origine dal sopralluogo espletato da presso le cave n.105 “Calocara C” e n.106 “ Pt_2 Parte_3
B”, adiacenti l'una all'altra e in disponibilità esclusiva della
[...] [...]
d'ora in poi . CP_2 CP_2
Il personale di durante il sopralluogo avvenuto in data 1/6/2017 Pt_2
redigeva verbale di contestazione n. 28/2017 per violazione dell'art.190 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 152/2006, sanzionata dall'articolo
258 di tale norma.
L'oggetto della contestazione riguardava un'errata tenuta del registro di carico e scarico rifiuti delle due cave. Secondo il personale di
[...]
avrebbe dovuto detenere due registri distinti, uno per ogni Parte_4
cava anche se per coltivarle venivano utilizzati gli stessi operatori e gli stessi mezzi meccanici. aveva, invece, un solo registro di CP_2
carico e scarico rifiuti per entrambe le cave.
La in data 18/8/2022 emetteva Parte_1
ordinanza ambientale di ingiunzione n. 21/22, con la quale sanzionava la violazione contestata dal personale di nei confronti del signor Pt_2
in qualità di procuratore speciale (rectius delegato CP_1
ambientale) di obbligata in solido, incaricata di coltivare CP_2
entrambe le cave.
pag. 3/11 L'ingiunzione per un importo di 537,20 euro (cinque centotrentasette/20) veniva notificata a mezzo posta al trasgressore, il signor CP_1
in data 27/8/2022 e all'obbligato in solido veniva notificata a CP_2
mezzo pec in data 18/8/2022.
Il signor obbligato in solido, Parte_5
proponevano opposizione alla sanzione amministrativa innanzi il Tribunale di Massa.
L'opponente contestava l'ingiunzione in quanto non riteneva di dover avere due distinti registri di carico e scarico poiché la coltivazione delle cave era svolta in un unico cantiere e attraverso l'impiego del medesimo personale e delle medesime attrezzatture.
Il Giudice di prime cure riteneva che nel giudizio di opposizione l'onere della prova ricadesse sull'Amministrazione procedente che ai sensi dell'art. 2697 c.c. doveva dimostrare gli elementi costitutivi della violazione contestata.
La insisteva però, che trattandosi Parte_1
di due cave, con denominazioni differenti e due distinte concessioni di coltivazione, sarebbe stata obbligatoria la tenuta di due registri separati, in osservanza di quanto stabilito dalla Circolare ministeriale 4 agosto 1998, n.
GAB/DEC/812/98 e dall'art.190 del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche.
Il Tribunale di Massa invitava le parti a discutere e all'esito dell'udienza emetteva la sentenza oggi impugnata.
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pag. 4/11
2. Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Massa con la sentenza n. 788/2022 pubblicata il
19/12/2022 annullava l'Ordinanza Ingiunzione n. 21/2022 del 18/08/2022 e condannava la a rifondere ai Parte_1
ricorrenti le spese di lite che liquidava in 393,00 euro, oltre oneri.
Il Giudice di prime cure osservava che il personale di prima e la Pt_2
poi, avevano ritenuto applicabile al Parte_1
caso di specie la disciplina di cui all'art. 190 commi 1 e 3 Decreto
Legislativo 152/06, in quanto la cava n. 105 denominata “Calocara C” e la cava n.106 denominata “ B” dovevano intendersi come due Parte_3
separati “impianti” e pertanto dovevano avere due distinti registri di carico e scarico rifiuti, tra loro distinti.
La nell'Ordinanza ingiunzione, a Parte_1
sostegno delle proprie ragioni aveva richiamato la Circolare ministeriale 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 secondo cui ogni “impianto” deve disporre di un registro di carico e scarico rifiuti.
Il Giudice di primo grado rilevava che le cave erano adiacenti e dotate di un unico ingresso. Invero, per l'attività estrattiva utilizzava lo CP_2
stesso personale e gli stessi mezzi di estrazione per entrambe le cave, motivo per cui il Tribunale di Massa individuava un unico “impianto” e un unico produttore di rifiuti, con necessità di avere, quindi, un unico registro di carico e scarico rifiuti.
Secondo il Tribunale di Massa, alla luce delle difese mosse dalle parti in causa, la non aveva adeguatamente Parte_1
provato le ragioni che avrebbero dovuto obbligare alla tenuta di due separati registri stante la presenza di un unico cantiere di coltivazione del pag. 5/11 marmo e, pertanto, accoglieva l'opposizione all'Ordinanza-ingiunzione del signor e di CP_1 CP_2
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3. Sul giudizio di appello.
La proponeva appello avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza n.788/2022 del Tribunale di Massa chiedendo la riforma del provvedimento impugnato e la conferma dell'Ordinanza ingiunzione opposta dal signor CP_1 Parte_5
Si costituivano in giudizio il signor Parte_5
chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
La Corte fissava udienza di discussione e poi disponeva che la stessa avvenisse nelle forme della trattazione scritta con il deposito di note di udienza. La causa era, quindi, trattenuta a decisione immediata.
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4. Sull'unica censura di appello.
La IA si duole del fatto che il Parte_1
Giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato che l'Ordinanza Ingiunzione era legittima alla luce del fatto che le cave erano due, con due distinte autorizzazioni da parte del a cui venivano CP_3
versati due distinte tasse marmi.
La IA DI SS CA si duole ancora del fatto che il
Giudice di primo grado ha ritenuto che, poiché tutta l'attività estrattiva è esercitata in entrambe le cave da questa avrebbe potuto tenere CP_2
un unico registro.
pag. 6/11 Secondo la prospettazione di parte appellante al momento del sopralluogo gli operatori di ritenevano irrilevante che anche se Pt_2
l'accesso alla cava n.106 poteva avvenire soltanto attraverso la cava n. 105 si potessero ritenere un'unica unità, giacché essendo ognuna delle due dotata di autonoma autorizzazione dovevano possedere due autonomi registri di carico e scarico rifiuti.
L'appellante sottolinea che cava n. 105 era in piena disponibilità della mentre la cava n.106 era in disponibilità al 50% alla CP_2 CP_2
mentre il restante 50% era suddiviso tra
[...] Parte_6 [...]
fu B. e CP_4 Controparte_5
La cava n. 106 “ ” veniva poi coltivata al 100% da Parte_3 CP_2
in ragione della autorizzazione alla coltivazione, giusta delega del
[...]
10/09/2015.
La , a fronte di un unico operatore Parte_1
attivo nelle due cave (una delle quali al 50% appartiene a terzi che ne hanno delegato l'utilizzo e la coltivazione), ritiene che non sia possibile assimilare la produzione dei rifiuti delle due cave, poiché sarebbero da intendersi come due distinte unità produttive separate e pertanto obbligate alla tenuta di due registri di carico e scarico rifiuti.
L'appellante asserisce che il personale di aveva operato Pt_2
attenendosi alla Circolare ministeriale 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 dei , la quale afferma al punto 2 lettera k) Organizzazione_1
che ogni “impianto” deve possedere un registro di carico e scarico rifiuti.
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pag. 7/11 Parte appellata contesta le difese di controparte e sottolinea in primo luogo che le due cave sono coltivate da un unico soggetto, unico produttore di rifiuti.
Gli appellati evidenziano, poi, che l'appellante ha richiamato una normativa risalente, cioè la circolare del 1998, operativa quando ancora era vigente il cosiddetto Decreto Ronchi, oggi superato dalla nuova normativa introdotta con il Testo Unico Ambientale.
Parte appellata evidenzia, quindi, che le diverse definizioni presenti nel
Decreto Rochi sarebbero superate. Invero, in tale norma le definizioni di
“stabilimento” ed “impianto” non sarebbero presenti in modo chiaro, sebbene riportate nella circolare del 1998, e risulterebbero, comunque, superate dal Decreto Legislativo 152/2006 che le aveva inserite in modo chiaro, superando le lacune della precedente normativa.
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La Corte osserva che è stata contestata la violazione dell'articolo 190 del
D.Lgs. n. 152/2006 che dispone: “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di
pag. 8/11 trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193”.
Tale norma fa riferimento all'attività di impresa e, quindi, nel caso di specie all'attività aziendale di coltivazione delle cave. L'obbligo di tenuta del registro è legato all'attività di impresa, svolta dalla che usa CP_2
la sua azienda composta da mezzi e uomini per coltivare entrambe le cave.
Risulta, quindi che una sola impresa coltiva entrambe i siti e, quindi, la singola impresa deve tenere un solo registro rifiuti ai sensi dell'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006.
Risulta poi inapplicabile al caso di specie sia la circolare richiamata sia la disposizione di cui all'articolo 268 del D.Lgs. n. 152/2006.
Invero, la Circolare Ministeriale fa riferimento ad un Decreto Legislativo ormai abrogato ed è anteriore sia al D.Lgs. n. 152/2006, mentre l'articolo
268 del D.Lgs. n. 152/2006 è inserito nella sezione relativa alle “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”
Risulta evidente che la normativa contestata prevede l'obbligo di avere un formulario per ogni impresa, cioè per ogni attività produttiva, obbligo adempiuto da CP_2
Va, quindi, confermata la sentenza impugnata.
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5. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese.
pag. 9/11 Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante e le spese di lite vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (1.100 euro), nei valori medi, come segue
(Cass. 19482/2018): fase di studio 131,00 euro, fase introduttiva 131,00 euro, fase trattazione 200,00 euro, fase decisoria 200,00 euro (totale 662,00 euro).
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6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 22 Legge n. 689/1981, l'art. 6 D.L. n. 150/2011 e gli articoli
127, 279 e 433 e ss. c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_5
obbligato in solido avverso la sentenza n. 788/2022 pubblicata CP_2
il 19/12/2022 emessa dal Tribunale di Massa,
pag. 10/11 RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante, Parte_1
e per l'effetto
[...]
CONFERMA integralmente la sentenza n. 788/2022 pubblicata il 19/12/2022 emessa dal
Tribunale di Massa;
CONDANNA la parte appellante, a rifondere a Parte_1
favore della parte appellata, obbligato in CP_1 Parte_5
solido le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 662,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M.
n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 20/03/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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