CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 82/2023 R.G. promossa da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana
AN SE, LE SC e DO AS;
Appellante contro
( ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), ( ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
( ), Controparte_4 C.F._4 CP_5
( e ( ), tutti C.F._5 Controparte_6 C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Viviana Cosenza;
Appellati
OGGETTO: appello – Fondo di Garanzia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 244 del 24 gennaio 2023 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dagli odierni appellati, accertato il diritto degli stessi al pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della nella misura indicata dai rispettivi Controparte_7
Mod. CUD, condannava l , quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento Pt_1
della suddetta prestazione – determinata nella misura di € 2884,37 in favore di
, € 2085,86 in favore di , € 4239,96 in favore di Controparte_1 Controparte_2
, € 2087,31 in favore di , € 1828,45 in favore Controparte_3 Controparte_4
di ed € 2078,21 in favore di - oltre interessi e CP_5 Controparte_6
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
compensava le spese di lite alla luce della complessità e della novità delle questioni trattate.
Premetteva il decidente che i ricorrenti, tutti dipendenti della Controparte_7
dichiarata fallita dal Tribunale di Catania, avevano presentato istanza di ammissione al passivo e che, tuttavia, con provvedimento del 23.4.2020 il Tribunale, ritenuto che non risultava possibile acquisire alcun attivo da distribuire ai creditori e che, pertanto, non era utile procedere alla verifica delle istanze tardive di ammissione al passivo, aveva disposto non darsi luogo al procedimento di accertamento del passivo e la conseguente chiusura del fallimento per mancanza di attivo ai sensi dell'art. 102 della
Legge Fallimentare.
Rilevava quindi che, con la disposizione richiamata, come novellata dal d.lgs. n.
5/2006, il legislatore aveva inteso introdurre la possibilità di non procedere alla verifica dello stato passivo in caso di “previsione di insufficiente realizzo”, fattispecie riconducibile all'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro ai sensi della direttiva
2008/94/CE.
Nondimeno osservava che, in mancanza del procedimento di accertamento del passivo in sede concorsuale ex art. 102 L.F., veniva a mancare uno dei presupposti, previsti dalla legge n. 297/1982, per l'intervento del Fondo di Garanzia, costituito dall'accertamento del credito in sede di ammissione al passivo.
Riteneva tuttavia che anche in tale ipotesi, versando il datore di lavoro in stato di insolvenza, il lavoratore potesse richiedere l'intervento del Fondo, come pure chiarito pag. 2/9 dallo stesso con circolare n. 32 del 4.3.2010, “purché il credito risulti Pt_1
accertato sulla base dell'art. 2, comma 5, L. 297/82”.
Affermava quindi che, nel caso di specie, con la cancellazione della società
[...]
dal registro delle imprese conseguente al fallimento, non era possibile per CP_7
i lavoratori ricorrenti munirsi di titolo esecutivo o intentare azioni esecutive, sì come richiesto dall'art. 2, comma 5 della legge n. 297/1982.
Riteneva dunque non sostenibile denegare l'accesso al Fondo al lavoratore che non avesse più la possibilità di ottenere un titolo nei confronti della società fallita e poi cancellata, per chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, in quanto così opinando si arriverebbe a frustrare la finalità stessa del Fondo di garanzia: “D'altra parte riconoscere le garanzie del Fondo ai soli lavoratori che abbiano avuto la possibilità di ottenere un titolo esecutivo nei confronti della società prima che questa venisse dichiarata fallita, comporterebbe una violazione del principio costituzionale di cui all'art. 3 Cost., considerato che l'ottenimento di tale titolo non è rimesso esclusivamente al lavoratore, ben potendo dipendere da circostanze (quali la durata dei giudizi) che esulano dalla sua sfera di controllo e disponibilità”.
In definitiva, concludeva che l'introduzione della specifica fattispecie della chiusura della procedura fallimentare per mancanza di attivo, senza l'approvazione dello stato passivo, e della contestuale automatica cancellazione della società fallita dal registro delle imprese, imponeva “una lettura costituzionalmente orientata di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, L. 297/1982 e (a) prescindersi quindi dalla preesistenza di un titolo esecutivo”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l , con atto depositato il 3 Pt_1
febbraio 2023.
Resistevano al gravame i lavoratori appellati.
La causa è stata posta in decisione in data 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
pag. 3/9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull'eccezione di improponibilità per mancata presentazione in via telematica della domanda amministrativa.
Ripropone quindi la suddetta eccezione, citando a supporto della stessa la sentenza n. 1204/2018 della Corte di Appello di Palermo, con la quale si è ritenuto che “l' Pt_1
ha, tuttavia, ripetutamente evidenziato l'irritualità e contrarietà a legge di tale modalità di trasmissione, sul presupposto che, per effetto del combinato disposto dell'art.38, comma 5°, del D.L. n.78/2010 (convertito con modificazioni nella L.
n.122/2010) e della Determinazione Presidenziale n.277/2011, “l'inoltro Pt_1
telematico delle domande di prestazioni è stato stabilito come esclusivo”. Pt_1
Assunto difensivo quest'ultimo pienamente condivisibile alla luce del dettato dell'art.38, comma 5°, cit: “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il
le Agenzie Fiscali, nonché gli enti Controparte_8
previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata …”. Provvedimento organizzativo adottato dall' con Pt_1
determina presidenziale n.277/2011, nella quale è testualmente previsto “l'utilizzo esclusivo del canale telematico dal 1° aprile 2012 per la presentazione di tutte le istanze e le richieste di servizio da indirizzare all' , nel rispetto di una fase Pt_1
transitoria, durante la quale la presentazione della domanda tramite canale telematizzato coesisteva con tradizionale modalità cartacea, definitivamente conclusasi il 31 luglio 2013 ....”.
1.2. Con il secondo motivo, l impugna la sentenza per aver proposto una Pt_1
lettura, ritenuta costituzionalmente orientata, dell'art. 2 comma 5 L. 297/1982, riconoscendo il diritto degli istanti ad accedere al Fondo di Garanzia sulla base del solo Modello CUD emesso dalla società datrice di lavoro poi dichiarata fallita ed infine cancellata, essendo invece necessario per l'intervento del Fondo, in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, il previo ottenimento di un titolo pag. 4/9 esecutivo o nei confronti del fallito, frattanto tornato in bonis, o, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia una società e a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci che rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. Sostiene in proposito l'istituto, richiamando giurisprudenza conforme
(Cass. n. 1886/2020), che tale modalità è necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, data la terzietà dell'ente previdenziale rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza del rapporto di lavoro.
2. L'appello è fondato.
2.1. A tal proposito va richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att.c.p.c., il condiviso precedente di questa Corte n. 416/2023 del 26.4.2023, che per quanto d'interesse si riporta integralmente: “Insegna la Suprema Corte che “secondo indirizzo consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l' ai sensi dell'art. 2 della l. Pt_1
297/1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che
l'esame della domanda tardiva di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass.
22 maggio 2007, n. 11945; Cass. 7 giugno 2007, n. 13305; Cass. 17 aprile 2015, n.
7877: tutte anche in caso di impedimento dell'esame di domanda di insinuazione per la previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo;
ultimamente ribadito da:
Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157);
3.1. in particolare, è stato ritenuto che la previsione dell'art. 2, quinto comma l. 297/1982 debba trovare applicazione anche nel caso in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, abbia disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro prima ancora dell'udienza fissata per
l'esame dello stato passivo: essendo sufficiente al riguardo rilevare che, pag. 5/9 comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben possa il lavoratore procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del
2013). E che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del T.f.r. dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (Cass. 28 gennaio 2020, n. 1886; Cass. 19 febbraio
2021, n 4061; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157)” (conf. Cass. n. 6208/2022; Cass. n.
39157/2021).
Di recente la Corte di legittimità, nel confermare il precedente orientamento di cui la richiamata pronuncia di questa Corte n. 416/2023 ha dato conto, ha anche ribadito che, allorché il lavoratore presenti all' , quale gestore del Fondo di garanzia del Pt_1
trattamento di fine rapporto, la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni;
“tali requisiti – afferma la S.C. - includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del Fondo è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 c.c.) e tale società non sia più fallibile, pag. 6/9 l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass.
Sez. L. 28.1.2025 n. 1934, che pure ha affermato “La legge è inequivocabile nel sancire "la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente" (Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n.
9284). La necessità d'un previo accertamento s'impone anche per il fatto che l' Pt_1
in quanto gestore del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratore verso il suo datore di lavoro. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali”).
2.2. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie gli appellati, già dipendenti della società dichiarata fallita, hanno chiesto l'accertamento del diritto ad Controparte_7
ottenere dal Fondo di Garanzia presso l le somme indicate nel modello CUD Pt_1
formato dalla società ancora in bonis a titolo di t.f.r., oltre accessori di legge, deducendo che, poiché era stata dichiarata la chiusura del fallimento per mancanza di attivo sul rilievo che non era possibile acquisire alcun attivo da distribuire ai creditori, non avevano potuto allegare lo stato passivo necessario ai fini del riconoscimento della chiesta prestazione per fatto a loro non addebitabile. Affermano quindi che il proprio credito relativo al t.f.r. debba ritenersi accertato sulla base del
Mod. CUD, e che sia stato altresì giudizialmente accertato nel procedimento promosso innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, per il riconoscimento del diritto di accesso alle prestazioni del Fondo, intrapreso anche ai fini del previo accertamento del credito per t.f.r., ritenendo che la sentenza impugnata costituisca titolo esecutivo ai fini considerati.
L'assunto degli appellati è infondato perché, per l'ammissione alle prestazioni del
Fondo di Garanzia, è necessario il previo accertamento giurisdizionale della misura pag. 7/9 del T.f.r., sia che si ottenga con l'ammissione del credito al passivo nell'ambito della procedura concorsuale cui il datore di lavoro sia stato sottoposto, sia che si fondi su un titolo esecutivo comunque conseguito nei confronti del datore di lavoro.
A nulla rileva che agli appellati la chiusura del fallimento per mancanza di attivo abbia precluso la possibilità di un accertamento dei rispettivi crediti per t.f.r in sede di formazione dello stato passivo, rimanendo, in ipotesi di chiusura della procedura fallimentare e di conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, la possibilità di ottenere un titolo giudiziale nei confronti dei soci.
Né può ritenersi che la sentenza di primo grado emessa nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla prestazione a carico del Fondo di garanzia presso l possa valere anche ai fini dell'accertamento giudiziale del diritto dei Pt_1
lavoratori al t.f.r. e dare luogo al necessario titolo esecutivo utilizzabile nei confronti dell'ente previdenziale per l'accesso al Fondo;
ciò in ragione della estraneità dell'ente previdenziale al rapporto di lavoro e della necessità che tale titolo si formi nei confronti del datore di lavoro o dei suoi aventi causa.
In difetto del necessario titolo esecutivo relativo all'accertamento del credito per t.f.r. vantato da ciascuno degli appellati, non può essere riconosciuto loro il diritto invocato.
2.3. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che dà conto, anche in caso di chiusura della procedura concorsuale per mancanza di attivo, della possibilità per i dipendenti del fallito di accedere alle prestazioni del Fondo, non sussiste la necessità di una interpretazione orientata alla garanzia dei principi espressi dall'art. 3 Cost., non essendo preclusa a costoro la formazione di un titolo nei confronti di chi risulti legittimato passivo in quanto socio della società cancellata.
Rileva in proposito quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.
1934/2025 cit., secondo la quale “l'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070, punto 3 dei Motivi della decisione, pag. 8/9 ...), che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro”.
3.
Per questi motivi
, in accoglimento dell'appello proposto dall ed in riforma Pt_1
della sentenza impugnata, ogni altra questione risultando assorbita, la domanda degli odierni appellati deve essere rigettata.
4. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili per entrambi i gradi di giudizio nei confronti di tutti gli appellati, ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c., stante la natura previdenziale della prestazione richiesta all (Cass. sez. lav. 27/01/2025, Pt_1
n.1860).
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
;
[...] Controparte_6
dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi di giudizio ex art. 152 disp.att.c.p.c. nei confronti degli appellati.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 82/2023 R.G. promossa da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana
AN SE, LE SC e DO AS;
Appellante contro
( ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), ( ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
( ), Controparte_4 C.F._4 CP_5
( e ( ), tutti C.F._5 Controparte_6 C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Viviana Cosenza;
Appellati
OGGETTO: appello – Fondo di Garanzia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 244 del 24 gennaio 2023 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dagli odierni appellati, accertato il diritto degli stessi al pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della nella misura indicata dai rispettivi Controparte_7
Mod. CUD, condannava l , quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento Pt_1
della suddetta prestazione – determinata nella misura di € 2884,37 in favore di
, € 2085,86 in favore di , € 4239,96 in favore di Controparte_1 Controparte_2
, € 2087,31 in favore di , € 1828,45 in favore Controparte_3 Controparte_4
di ed € 2078,21 in favore di - oltre interessi e CP_5 Controparte_6
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
compensava le spese di lite alla luce della complessità e della novità delle questioni trattate.
Premetteva il decidente che i ricorrenti, tutti dipendenti della Controparte_7
dichiarata fallita dal Tribunale di Catania, avevano presentato istanza di ammissione al passivo e che, tuttavia, con provvedimento del 23.4.2020 il Tribunale, ritenuto che non risultava possibile acquisire alcun attivo da distribuire ai creditori e che, pertanto, non era utile procedere alla verifica delle istanze tardive di ammissione al passivo, aveva disposto non darsi luogo al procedimento di accertamento del passivo e la conseguente chiusura del fallimento per mancanza di attivo ai sensi dell'art. 102 della
Legge Fallimentare.
Rilevava quindi che, con la disposizione richiamata, come novellata dal d.lgs. n.
5/2006, il legislatore aveva inteso introdurre la possibilità di non procedere alla verifica dello stato passivo in caso di “previsione di insufficiente realizzo”, fattispecie riconducibile all'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro ai sensi della direttiva
2008/94/CE.
Nondimeno osservava che, in mancanza del procedimento di accertamento del passivo in sede concorsuale ex art. 102 L.F., veniva a mancare uno dei presupposti, previsti dalla legge n. 297/1982, per l'intervento del Fondo di Garanzia, costituito dall'accertamento del credito in sede di ammissione al passivo.
Riteneva tuttavia che anche in tale ipotesi, versando il datore di lavoro in stato di insolvenza, il lavoratore potesse richiedere l'intervento del Fondo, come pure chiarito pag. 2/9 dallo stesso con circolare n. 32 del 4.3.2010, “purché il credito risulti Pt_1
accertato sulla base dell'art. 2, comma 5, L. 297/82”.
Affermava quindi che, nel caso di specie, con la cancellazione della società
[...]
dal registro delle imprese conseguente al fallimento, non era possibile per CP_7
i lavoratori ricorrenti munirsi di titolo esecutivo o intentare azioni esecutive, sì come richiesto dall'art. 2, comma 5 della legge n. 297/1982.
Riteneva dunque non sostenibile denegare l'accesso al Fondo al lavoratore che non avesse più la possibilità di ottenere un titolo nei confronti della società fallita e poi cancellata, per chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, in quanto così opinando si arriverebbe a frustrare la finalità stessa del Fondo di garanzia: “D'altra parte riconoscere le garanzie del Fondo ai soli lavoratori che abbiano avuto la possibilità di ottenere un titolo esecutivo nei confronti della società prima che questa venisse dichiarata fallita, comporterebbe una violazione del principio costituzionale di cui all'art. 3 Cost., considerato che l'ottenimento di tale titolo non è rimesso esclusivamente al lavoratore, ben potendo dipendere da circostanze (quali la durata dei giudizi) che esulano dalla sua sfera di controllo e disponibilità”.
In definitiva, concludeva che l'introduzione della specifica fattispecie della chiusura della procedura fallimentare per mancanza di attivo, senza l'approvazione dello stato passivo, e della contestuale automatica cancellazione della società fallita dal registro delle imprese, imponeva “una lettura costituzionalmente orientata di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, L. 297/1982 e (a) prescindersi quindi dalla preesistenza di un titolo esecutivo”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l , con atto depositato il 3 Pt_1
febbraio 2023.
Resistevano al gravame i lavoratori appellati.
La causa è stata posta in decisione in data 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
pag. 3/9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull'eccezione di improponibilità per mancata presentazione in via telematica della domanda amministrativa.
Ripropone quindi la suddetta eccezione, citando a supporto della stessa la sentenza n. 1204/2018 della Corte di Appello di Palermo, con la quale si è ritenuto che “l' Pt_1
ha, tuttavia, ripetutamente evidenziato l'irritualità e contrarietà a legge di tale modalità di trasmissione, sul presupposto che, per effetto del combinato disposto dell'art.38, comma 5°, del D.L. n.78/2010 (convertito con modificazioni nella L.
n.122/2010) e della Determinazione Presidenziale n.277/2011, “l'inoltro Pt_1
telematico delle domande di prestazioni è stato stabilito come esclusivo”. Pt_1
Assunto difensivo quest'ultimo pienamente condivisibile alla luce del dettato dell'art.38, comma 5°, cit: “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il
le Agenzie Fiscali, nonché gli enti Controparte_8
previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata …”. Provvedimento organizzativo adottato dall' con Pt_1
determina presidenziale n.277/2011, nella quale è testualmente previsto “l'utilizzo esclusivo del canale telematico dal 1° aprile 2012 per la presentazione di tutte le istanze e le richieste di servizio da indirizzare all' , nel rispetto di una fase Pt_1
transitoria, durante la quale la presentazione della domanda tramite canale telematizzato coesisteva con tradizionale modalità cartacea, definitivamente conclusasi il 31 luglio 2013 ....”.
1.2. Con il secondo motivo, l impugna la sentenza per aver proposto una Pt_1
lettura, ritenuta costituzionalmente orientata, dell'art. 2 comma 5 L. 297/1982, riconoscendo il diritto degli istanti ad accedere al Fondo di Garanzia sulla base del solo Modello CUD emesso dalla società datrice di lavoro poi dichiarata fallita ed infine cancellata, essendo invece necessario per l'intervento del Fondo, in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, il previo ottenimento di un titolo pag. 4/9 esecutivo o nei confronti del fallito, frattanto tornato in bonis, o, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia una società e a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci che rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. Sostiene in proposito l'istituto, richiamando giurisprudenza conforme
(Cass. n. 1886/2020), che tale modalità è necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, data la terzietà dell'ente previdenziale rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza del rapporto di lavoro.
2. L'appello è fondato.
2.1. A tal proposito va richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att.c.p.c., il condiviso precedente di questa Corte n. 416/2023 del 26.4.2023, che per quanto d'interesse si riporta integralmente: “Insegna la Suprema Corte che “secondo indirizzo consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l' ai sensi dell'art. 2 della l. Pt_1
297/1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che
l'esame della domanda tardiva di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass.
22 maggio 2007, n. 11945; Cass. 7 giugno 2007, n. 13305; Cass. 17 aprile 2015, n.
7877: tutte anche in caso di impedimento dell'esame di domanda di insinuazione per la previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo;
ultimamente ribadito da:
Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157);
3.1. in particolare, è stato ritenuto che la previsione dell'art. 2, quinto comma l. 297/1982 debba trovare applicazione anche nel caso in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, abbia disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro prima ancora dell'udienza fissata per
l'esame dello stato passivo: essendo sufficiente al riguardo rilevare che, pag. 5/9 comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben possa il lavoratore procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del
2013). E che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del T.f.r. dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (Cass. 28 gennaio 2020, n. 1886; Cass. 19 febbraio
2021, n 4061; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157)” (conf. Cass. n. 6208/2022; Cass. n.
39157/2021).
Di recente la Corte di legittimità, nel confermare il precedente orientamento di cui la richiamata pronuncia di questa Corte n. 416/2023 ha dato conto, ha anche ribadito che, allorché il lavoratore presenti all' , quale gestore del Fondo di garanzia del Pt_1
trattamento di fine rapporto, la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni;
“tali requisiti – afferma la S.C. - includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del Fondo è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 c.c.) e tale società non sia più fallibile, pag. 6/9 l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass.
Sez. L. 28.1.2025 n. 1934, che pure ha affermato “La legge è inequivocabile nel sancire "la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente" (Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n.
9284). La necessità d'un previo accertamento s'impone anche per il fatto che l' Pt_1
in quanto gestore del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratore verso il suo datore di lavoro. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali”).
2.2. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie gli appellati, già dipendenti della società dichiarata fallita, hanno chiesto l'accertamento del diritto ad Controparte_7
ottenere dal Fondo di Garanzia presso l le somme indicate nel modello CUD Pt_1
formato dalla società ancora in bonis a titolo di t.f.r., oltre accessori di legge, deducendo che, poiché era stata dichiarata la chiusura del fallimento per mancanza di attivo sul rilievo che non era possibile acquisire alcun attivo da distribuire ai creditori, non avevano potuto allegare lo stato passivo necessario ai fini del riconoscimento della chiesta prestazione per fatto a loro non addebitabile. Affermano quindi che il proprio credito relativo al t.f.r. debba ritenersi accertato sulla base del
Mod. CUD, e che sia stato altresì giudizialmente accertato nel procedimento promosso innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, per il riconoscimento del diritto di accesso alle prestazioni del Fondo, intrapreso anche ai fini del previo accertamento del credito per t.f.r., ritenendo che la sentenza impugnata costituisca titolo esecutivo ai fini considerati.
L'assunto degli appellati è infondato perché, per l'ammissione alle prestazioni del
Fondo di Garanzia, è necessario il previo accertamento giurisdizionale della misura pag. 7/9 del T.f.r., sia che si ottenga con l'ammissione del credito al passivo nell'ambito della procedura concorsuale cui il datore di lavoro sia stato sottoposto, sia che si fondi su un titolo esecutivo comunque conseguito nei confronti del datore di lavoro.
A nulla rileva che agli appellati la chiusura del fallimento per mancanza di attivo abbia precluso la possibilità di un accertamento dei rispettivi crediti per t.f.r in sede di formazione dello stato passivo, rimanendo, in ipotesi di chiusura della procedura fallimentare e di conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, la possibilità di ottenere un titolo giudiziale nei confronti dei soci.
Né può ritenersi che la sentenza di primo grado emessa nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla prestazione a carico del Fondo di garanzia presso l possa valere anche ai fini dell'accertamento giudiziale del diritto dei Pt_1
lavoratori al t.f.r. e dare luogo al necessario titolo esecutivo utilizzabile nei confronti dell'ente previdenziale per l'accesso al Fondo;
ciò in ragione della estraneità dell'ente previdenziale al rapporto di lavoro e della necessità che tale titolo si formi nei confronti del datore di lavoro o dei suoi aventi causa.
In difetto del necessario titolo esecutivo relativo all'accertamento del credito per t.f.r. vantato da ciascuno degli appellati, non può essere riconosciuto loro il diritto invocato.
2.3. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che dà conto, anche in caso di chiusura della procedura concorsuale per mancanza di attivo, della possibilità per i dipendenti del fallito di accedere alle prestazioni del Fondo, non sussiste la necessità di una interpretazione orientata alla garanzia dei principi espressi dall'art. 3 Cost., non essendo preclusa a costoro la formazione di un titolo nei confronti di chi risulti legittimato passivo in quanto socio della società cancellata.
Rileva in proposito quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.
1934/2025 cit., secondo la quale “l'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070, punto 3 dei Motivi della decisione, pag. 8/9 ...), che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro”.
3.
Per questi motivi
, in accoglimento dell'appello proposto dall ed in riforma Pt_1
della sentenza impugnata, ogni altra questione risultando assorbita, la domanda degli odierni appellati deve essere rigettata.
4. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili per entrambi i gradi di giudizio nei confronti di tutti gli appellati, ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c., stante la natura previdenziale della prestazione richiesta all (Cass. sez. lav. 27/01/2025, Pt_1
n.1860).
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
;
[...] Controparte_6
dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi di giudizio ex art. 152 disp.att.c.p.c. nei confronti degli appellati.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 9/9