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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 10240/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M. Dott. Giuseppe Di
Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10240/22 R.G.A.C. avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(CF ) in persona dell'amministratore pro tempore e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante sig. , elettivamente domiciliata in Sant'Agata dei Goti al Parte_2
Viale Giannelli n. 47, presso lo studio dell'Avv. Ugo Cioffi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ) in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2
( ), elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Nunzio CP_1 C.F._1
Pelliccia n. 100, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pecorario, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opposto-
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3105/22 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 27.07.22
(R.G. 7620/22) con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1 della somma di € 8.474,12 oltre interessi moratori nonché spese della procedura,
[...] chiedendo la revoca del decreto in questione e il rigetto nel merito della domanda avanzata dalla controparte.
Pag. 1 di 5 A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto: di aver ricevuto, previa richiesta alla
[...]
di un preventivo/offerta per la fornitura di vetri su misura con CP_1 CP_1 distanziatori per il cantiere sito in Succivo alla via Fratelli Bandiera di proprietà di
[...]
; che tale cantiere ha subito, a causa del Covid, ritardi e sospensioni dei lavori, per cui CP_2
PartCon la i è riservata di comunicare l'accettazione del preventivo che, in data 07.07.2020, è stato rettificato dalla società opposta e nuovamente inviato alla società opponente;
che lo stesso, contrassegnato dal n. 494, stabiliva che l'offerta sarebbe stata valida per 20 giorni, che la Pt_1 avrebbe dovuto corrispondere il 30% del corrispettivo all'atto dell'accettazione, il 30% al montaggio e pagare il saldo al collaudo delle opere;
che in riferimento a tale rettifica, la società opponente non ha accettato la proposta nell'arco temporale stabilito;
che pertanto tra le parti non è stato stipulato alcun contratto;
che non ha provveduto al pagamento dell'acconto e di conseguenza non ha mai ricevuto la fornitura.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la Controparte_1
quale ha contestato gli assunti di controparte, deducendo nel merito l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo: che vi è prova dell'accettazione della proposta mediante deposito della rettifica del preventivo n. 494 del 07.07.2020 timbrata e sottoscritta dalla Parte_1
che a seguito di tale accettazione, il sig. , amministratore della ha
[...] Parte_2 Pt_1 autorizzato la all'installazione dei supporti reggi vetro nell'immobile situato in Controparte_1
Succivo alla via Fratelli Bandiera 32 e propedeutici alla posa in opera delle vetrate ordinate e per la cui installazione fu necessario il noleggio di una piattaforma;
che al fine di procedere alla successiva consegna dei vetri ordinati e già pronti per il montaggio, il provvide a CP_1 chiedere il pagamento del prezzo pattuito ed accettato dall'opponente ma, nonostante i ripetuti solleciti, lo stesso non fu disposto ad adempiere;
che solo successivamente si apprese che i supporti precedentemente istallati erano stati sostituiti da un diverso sistema di balaustra acquistato presso altro fornitore. Pertanto, parte opposta ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. La causa è stata quindi istruita mediante l'interrogatorio formale dell'amministratore della nonché la prova testimoniale ritenuta ammissibile e rilevante. Parte_1
Sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del 19.6.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Pag. 2 di 5 Giova ricordare, in diritto, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (cfr. Cass.
Civ. n. 17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
Sul punto, è stato chiarito che «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass. Civ.,
n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Nel caso di specie, parte opposta ha provato la fonte negoziale del diritto di credito azionato in giudizio, in primo luogo producendo il contratto sottoscritto da entrambe le parti e pertanto vincolante per entrambe (cfr. doc. n. 3 della produzione di parte opposta: preventivo rettificato n. 494 del 07.07.2020), essedo peraltro rimasta indimostrata l'allegazione di parte opponente
Pag. 3 di 5 di tardiva accettazione della proposta. L'ordinanza istruttoria del 22.11.2023 va invero confermata, stante la genericità e l'irrilevanza dei capitoli di prova orale articolati dall'opponente.
D'altro canto, l'esistenza e la vincolatività del rapporto negoziale risulta anche dall'istruttoria svolta, atteso che i testi escussi alle udienze del 24.5.2024 e del 28.1.2025, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, stante la linearità del narrato offerto, privo di contraddizioni, e l'assenza di interesse diretto nel giudizio, hanno riferito che il contratto ha anche avuto esecuzione, mediante l'installazione dei supporti in acciaio necessari al montaggio delle vetrate presso il cantiere curato dell'opponente, nonché mediante la realizzazione delle vetrate stesse.
In particolare, il teste ha riferito di aver eseguito le lavorazioni presso il cantiere Testimone_1 nella disponibilità dell'opponente e di aver predisposto le vetrate (cfr. verbale dell'udienza del
28.1.2025: “ho provveduto a mettere i bulloni nel muro per montare le balaustre che erano state ordinate a da parte di ” […] “ho provveduto a tagliare le sagome CP_1 Pt_2 delle balaustre che in azienda ho provveduto a tagliare unitamente ai vetri che dovevano costituire parte integrante delle stesse”), mentre il teste ha riferito la Testimone_2 determinante circostanza di aver personalmente accompagnato il signor , Parte_2 amministratore e legale rappresentante della successivamente alla posa dei Parte_1 supporti in acciaio, presso la ditta per verificare l'effettiva realizzazione dei vetri (cfr. CP_1 verbale dell'udienza del 24.5.2024: “confermo il capo 7 in quanto l'ho accompagnato io”).
L'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente, pertanto, non è idonea a paralizzare la pretesa dell'opposta, atteso che quest'ultima ha dato puntuale prova dell'esistenza del titolo e dell'esecuzione della prestazione dovuta. L'istruttoria ha invero reso evidente che la mancata consegna e il mancato montaggio delle vetrate, a cui l'opposta non avrebbe potuto provvedere in mancanza di collaborazione dell'opponente, stante la necessità di accedere al cantiere per eseguire le operazioni, sono dipesi dalla condotta di che si è Parte_1 resa inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo nella misura dell'acconto del 30
% (eccezione puntualmente sollevata dall'opposta a cui non ha fatto seguito la prova dell'adempimento da parte dell'opponente, che d'altro canto, con i propri scritti, ha confermato la circostanza) e ha reso non eseguibile la prestazione installando delle ringhiere là dove avrebbero dovuto essere montate le vetrate (come riferito da entrambi i testimoni escussi).
Risulta quindi dovuta la somma portata dal decreto ingiuntivo qui opposto, tenuto conto che l'apparente discrasia rilevabile tra la lettura del preventivo e la fattura allegata al monitorio trova spiegazione con il costo del mezzo di sollevamento e con lo scorporo del costo della posa in opera, indicati nella fattura medesima (cfr. fattura costituente il doc. 5 della produzione di parte opposta).
Pag. 4 di 5 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza dell'opponente, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dell'opposta relative al comportamento della controparte non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata ed a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
3105/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 27.07.2022 nel giudizio avente n. R.G.
7620/2022;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del titolare delle spese di lite, che si liquidano in
[...] CP_1 euro 5.077,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Pecorario dichiaratosi anticipatario;
- rigetta la domanda di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 10.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M. Dott. Giuseppe Di
Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10240/22 R.G.A.C. avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(CF ) in persona dell'amministratore pro tempore e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante sig. , elettivamente domiciliata in Sant'Agata dei Goti al Parte_2
Viale Giannelli n. 47, presso lo studio dell'Avv. Ugo Cioffi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ) in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2
( ), elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Nunzio CP_1 C.F._1
Pelliccia n. 100, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pecorario, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opposto-
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3105/22 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 27.07.22
(R.G. 7620/22) con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1 della somma di € 8.474,12 oltre interessi moratori nonché spese della procedura,
[...] chiedendo la revoca del decreto in questione e il rigetto nel merito della domanda avanzata dalla controparte.
Pag. 1 di 5 A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto: di aver ricevuto, previa richiesta alla
[...]
di un preventivo/offerta per la fornitura di vetri su misura con CP_1 CP_1 distanziatori per il cantiere sito in Succivo alla via Fratelli Bandiera di proprietà di
[...]
; che tale cantiere ha subito, a causa del Covid, ritardi e sospensioni dei lavori, per cui CP_2
PartCon la i è riservata di comunicare l'accettazione del preventivo che, in data 07.07.2020, è stato rettificato dalla società opposta e nuovamente inviato alla società opponente;
che lo stesso, contrassegnato dal n. 494, stabiliva che l'offerta sarebbe stata valida per 20 giorni, che la Pt_1 avrebbe dovuto corrispondere il 30% del corrispettivo all'atto dell'accettazione, il 30% al montaggio e pagare il saldo al collaudo delle opere;
che in riferimento a tale rettifica, la società opponente non ha accettato la proposta nell'arco temporale stabilito;
che pertanto tra le parti non è stato stipulato alcun contratto;
che non ha provveduto al pagamento dell'acconto e di conseguenza non ha mai ricevuto la fornitura.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la Controparte_1
quale ha contestato gli assunti di controparte, deducendo nel merito l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo: che vi è prova dell'accettazione della proposta mediante deposito della rettifica del preventivo n. 494 del 07.07.2020 timbrata e sottoscritta dalla Parte_1
che a seguito di tale accettazione, il sig. , amministratore della ha
[...] Parte_2 Pt_1 autorizzato la all'installazione dei supporti reggi vetro nell'immobile situato in Controparte_1
Succivo alla via Fratelli Bandiera 32 e propedeutici alla posa in opera delle vetrate ordinate e per la cui installazione fu necessario il noleggio di una piattaforma;
che al fine di procedere alla successiva consegna dei vetri ordinati e già pronti per il montaggio, il provvide a CP_1 chiedere il pagamento del prezzo pattuito ed accettato dall'opponente ma, nonostante i ripetuti solleciti, lo stesso non fu disposto ad adempiere;
che solo successivamente si apprese che i supporti precedentemente istallati erano stati sostituiti da un diverso sistema di balaustra acquistato presso altro fornitore. Pertanto, parte opposta ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. La causa è stata quindi istruita mediante l'interrogatorio formale dell'amministratore della nonché la prova testimoniale ritenuta ammissibile e rilevante. Parte_1
Sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del 19.6.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Pag. 2 di 5 Giova ricordare, in diritto, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (cfr. Cass.
Civ. n. 17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
Sul punto, è stato chiarito che «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass. Civ.,
n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Nel caso di specie, parte opposta ha provato la fonte negoziale del diritto di credito azionato in giudizio, in primo luogo producendo il contratto sottoscritto da entrambe le parti e pertanto vincolante per entrambe (cfr. doc. n. 3 della produzione di parte opposta: preventivo rettificato n. 494 del 07.07.2020), essedo peraltro rimasta indimostrata l'allegazione di parte opponente
Pag. 3 di 5 di tardiva accettazione della proposta. L'ordinanza istruttoria del 22.11.2023 va invero confermata, stante la genericità e l'irrilevanza dei capitoli di prova orale articolati dall'opponente.
D'altro canto, l'esistenza e la vincolatività del rapporto negoziale risulta anche dall'istruttoria svolta, atteso che i testi escussi alle udienze del 24.5.2024 e del 28.1.2025, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, stante la linearità del narrato offerto, privo di contraddizioni, e l'assenza di interesse diretto nel giudizio, hanno riferito che il contratto ha anche avuto esecuzione, mediante l'installazione dei supporti in acciaio necessari al montaggio delle vetrate presso il cantiere curato dell'opponente, nonché mediante la realizzazione delle vetrate stesse.
In particolare, il teste ha riferito di aver eseguito le lavorazioni presso il cantiere Testimone_1 nella disponibilità dell'opponente e di aver predisposto le vetrate (cfr. verbale dell'udienza del
28.1.2025: “ho provveduto a mettere i bulloni nel muro per montare le balaustre che erano state ordinate a da parte di ” […] “ho provveduto a tagliare le sagome CP_1 Pt_2 delle balaustre che in azienda ho provveduto a tagliare unitamente ai vetri che dovevano costituire parte integrante delle stesse”), mentre il teste ha riferito la Testimone_2 determinante circostanza di aver personalmente accompagnato il signor , Parte_2 amministratore e legale rappresentante della successivamente alla posa dei Parte_1 supporti in acciaio, presso la ditta per verificare l'effettiva realizzazione dei vetri (cfr. CP_1 verbale dell'udienza del 24.5.2024: “confermo il capo 7 in quanto l'ho accompagnato io”).
L'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente, pertanto, non è idonea a paralizzare la pretesa dell'opposta, atteso che quest'ultima ha dato puntuale prova dell'esistenza del titolo e dell'esecuzione della prestazione dovuta. L'istruttoria ha invero reso evidente che la mancata consegna e il mancato montaggio delle vetrate, a cui l'opposta non avrebbe potuto provvedere in mancanza di collaborazione dell'opponente, stante la necessità di accedere al cantiere per eseguire le operazioni, sono dipesi dalla condotta di che si è Parte_1 resa inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo nella misura dell'acconto del 30
% (eccezione puntualmente sollevata dall'opposta a cui non ha fatto seguito la prova dell'adempimento da parte dell'opponente, che d'altro canto, con i propri scritti, ha confermato la circostanza) e ha reso non eseguibile la prestazione installando delle ringhiere là dove avrebbero dovuto essere montate le vetrate (come riferito da entrambi i testimoni escussi).
Risulta quindi dovuta la somma portata dal decreto ingiuntivo qui opposto, tenuto conto che l'apparente discrasia rilevabile tra la lettura del preventivo e la fattura allegata al monitorio trova spiegazione con il costo del mezzo di sollevamento e con lo scorporo del costo della posa in opera, indicati nella fattura medesima (cfr. fattura costituente il doc. 5 della produzione di parte opposta).
Pag. 4 di 5 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza dell'opponente, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dell'opposta relative al comportamento della controparte non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata ed a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
3105/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 27.07.2022 nel giudizio avente n. R.G.
7620/2022;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del titolare delle spese di lite, che si liquidano in
[...] CP_1 euro 5.077,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Pecorario dichiaratosi anticipatario;
- rigetta la domanda di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 10.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 5 di 5