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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/06/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Successivamente oggi 18/06/2025 ad ore 11.00 nel procedimento
N.R.G. 3729/2024 davanti al Giudice Maddalena Saturni sono presenti
per la parte attrice, , l'Avv. MEREGHETTI ELENA;
Parte_1
per la parte convenuta, , l'Avv. MARIANO MARCO. CP_1
Parte attrice precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo;
quanto all'eccezione di incompetenza territoriale ne rileva l'incompletezza, non essendo contestata la qualifica di consumatore del con conseguente competenza del foro di Pt_1
residenza ossia quello Padovano;
le forme del giudizio derivano dalla natura locatizia del rapporto;
quanto alla carenza di legittimazione passiva la contesta perché il contratto si è
concluso con la prenotazione on-line; dal doc. 11 si evince che
è l'unico gestore del rapporto contrattuale;
anche il Pt_2
doc. 2 di controparte conferma che l'unico gestore è la convenuta;
chiede l'accoglimento del ricorso, rilevando la mancata contestazione dello stato di fatto dei luoghi di causa;
la presenza di muffa testimonia che l'incuria dell'appartamento derivava da mesi di mancata pulizia;
insiste per tutte le domande proposte.
Parte convenuta precisa le conclusioni come da foglie depositato ieri nel fascicolo telematico;
nel merito richiama tutte le difese esposte in atti e chiede il rigetto del ricorso. Il Giudice
Dopo lo svolgimento di altri incombenti istruttori si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio dà lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. come da fogli allegati al presente verbale.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 18.00
Il Giudice
Maddalena Saturni
pag. 2/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 3729/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MEREGHETTI ELENA
ricorrente contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MARIANO CP_1 P.IVA_1
MARCO
resistente
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“Voglia l'adito Giudice, contrariis rejectis:
Nel merito:
“accertare e dichiarare l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento
della resistente, per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto
condannare la resistente al risarcimento del danno patrimoniale a
favore del sig. da liquidare anche in via equitativa in Parte_1
pag. 3/13 E. 2.519,03 ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di
giustizia;
condannare la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale a
favore del sig. da liquidare anche in via equitativa in Parte_1
E. 1.650,00 ovvero nella maggiore o minore;
condannare la resistente al pagamento delle spese di lite;
condannare la resistente al versamento della somma di importo
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il
giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 28/2010;
condannare la resistente al pagamento, in favore del sig. Pt_1
, della somma di cui all'art. 12 bis D. Lgs. 28/2010, da
[...]
equitativamente determinarsi in corso di causa;
In via istruttoria:” [omissis]; per parte convenuta:
“In via procedurale preliminare: dichiarare l'incompetenza
territoriale del Tribunale di Padova in favore di quello di Pesaro ai
sensi dell'art. 21 c.p.c.;
In via preliminare: respingere integralmente la domanda attorea per
carenza di legittimazione passiva della resistente;
In via principale nel merito: respingere integralmente la domanda
attorea in quanto macroscopicamente infondata in fatto e in diritto e
temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per cui si chiede in aggiunta
il risarcimento del danno equitativamente determinato in sentenza a
norma dei commi 1 e 3 dell'art. 96;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari al loro
massimo ed aumentate di un terzo ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.M.
55/14”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 4/13 Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 25 luglio 2024,
evoca in giudizio la società per Parte_1 Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla predetta società nell'ambito di un contratto di locazione breve turistica,
concluso per il tramite della piattaforma online Booking.com, avente ad oggetto l'immobile denominato “LA POSTA 1680 – Central Apartment
with parking”, sito in Pesaro, con periodo di permanenza compreso tra il 31 luglio 2023 e l'11 agosto 2023 (cfr. doc. 1 ricorrente).
Secondo la ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso introduttivo,
la società convenuta esercita attività di gestione di soggiorni turistici in qualità di property manager della struttura (cfr. visura,
doc. 3 ricorrente).
Parte ricorrente riferisce di aver corrisposto la somma complessiva di
€ 1.734,39 a titolo di costo del soggiorno (€ 1.689,38), tassa di soggiorno (€ 33,00) e pass per l'accesso alla zona a traffico limitato
(€ 12,00) nella quale l'alloggio era ubicato (docc. 1, 4 e 5
ricorrente).
All'ingresso nell'immobile, il ricorrente notava gravi e intollerabili carenze igienico-sanitarie, comunicate tempestivamente alla società
resistente (doc. 6 ricorrente), descritte a pag. 3 dell'atto introduttivo.
La City Manager della non Controparte_1 Parte_3
provvedeva ad un sollecito intervento di pulizia né proponeva alcuna soluzione alternativa, neppure provvisoria.
Il ricorrente formulava formale reclamo anche tramite la piattaforma
Booking.com (doc. 10 ricorrente), sollecitando nuovamente l'intervento nella mattinata del 1° agosto 2023.
pag. 5/13 La società convenuta, tuttavia, si rendeva disponibile ad intervenire soltanto il giorno successivo (doc. 8 e 9 ricorrente).
In data 2 agosto 2023, constatato il perdurare dell'inadempimento, il ricorrente comunicava alla la decisione di abbandonare Parte_3
l'immobile (doc. 9 e 10 ricorrente).
L'attore si vedeva costretto a proseguire la vacanza presso altra struttura ricettiva – l'Hotel Clipper di Pesaro – a proprie spese,
sostenendo un ulteriore esborso di € 1.398,00 (doc. 12 ricorrente).
Parte ricorrente sottolinea che, in ragione del repentino trasferimento, ha dovuto rinunciare ai benefici derivanti dal soggiorno in un appartamento autonomo, subendo un'evidente alterazione della qualità della vacanza oltre all'impossibilità di usufruire del pass ZTL acquistato (doc. 5 ricorrente); l'obbligo di corrispondere una nuova tassa di soggiorno (docc. 4 e 12 ricorrente); la mancata disponibilità degli spazi, della privacy, della flessibilità e dei comfort garantiti da un alloggio indipendente;
l'aggravio economico dovuto all'impossibilità di cucinare autonomamente.
Inoltre, parte ricorrente dichiara di aver ricevuto, in data 2 agosto
2023, da Booking.com un rimborso di € 55,36 (doc. 13 ricorrente).
Parte ricorrente articola le proprie domande facendo leva sulle seguenti considerazioni:
1. Mancata adesione alla procedura di mediazione, con le conseguenze processuali che ne derivano;
2. Inadempimento contrattuale di – la resistente Controparte_1
ha violato gli obblighi di diligenza nell'adempimento offrendo una prestazione inadeguata, tale da rendere l'immobile non conforme a quanto pubblicizzato, inidoneo alla permanenza e alla fruizione dei servizi attese le condizioni igienico-sanitarie in cui si trovava;
pag. 6/13 3. Domanda di risarcimento danni patrimoniali, nella seguente articolazione:
- € 1.679,03, quale importo versato per il soggiorno inutilmente prenotato e non goduto;
- € 840,00 per maggiori spese alimentari sostenute durante la permanenza presso l'albergo, non potendo usufruire della cucina dell'appartamento (somma documentata per € 499,50,
come risulta dal doc. 18 di parte ricorrente, mentre la residua parte rilevava essere stata esborsata in contanti).
4. Domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentando il “danno da vacanza rovinata” e riconosciuto come voce autonoma di danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto espressiva di una lesione del diritto fondamentale alla persona, tutelato dall'art. 2 Cost., quantificato in via equitativa in € 1.650,00 (pari ad € 150,00 per ciascuno degli undici giorni di soggiorno compromessi).
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società Controparte_1 si costituiva in giudizio eccependo:
1. Incompetenza territoriale del Tribunale adito, in forza dell'art. 21 c.p.c., assumendo che, trattandosi di controversia inerente ad un contratto di locazione, la competenza per territorio debba radicarsi presso il foro del luogo ove è sito l'immobile;
2. Carenza di legittimazione passiva della società convenuta per la mancata prova del titolo e, in ogni caso, per l'assenza di un rapporto contrattuale tra la società e la ricorrente;
3. Infondatezza e temerarietà della pretesa attorea, sul presupposto che l'immobile era stato mostrato al ricorrente all'atto dell'ingresso e che, in tale frangente, alcuna pag. 7/13 doglianza era stata sollevata;
allegava, altresì, che l'offerta di un ulteriore intervento di pulizia, formulata sia nel giorno dell'arrivo sia nella giornata del 3 agosto, era stata ingiustificatamente rifiutata dal sig. (cfr. doc. 5 Pt_1
resistente); aggiungeva che l'intera vicenda sarebbe stata strumentalizzata dall'attore al solo fine di ottenere il rimborso integrale di quanto versato, atteso che – come emergerebbe dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 6
resistente, pag. 1) – il ricorrente aveva già effettuato il check-in presso l'hotel alternativo in data 1 agosto 2023, prima ancora della comunicazione formale di recesso;
4. Insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1578
c.c., in quanto – anche a voler ritenere sussistenti i lamentati disservizi – gli stessi non integrerebbero vizi idonei a diminuire in modo apprezzabile l'attitudine dell'immobile all'uso convenuto, né tanto meno a determinarne l'assoluta inidoneità all'utilizzo;
5. Integrale contestazione della quantificazione del danno, sotto ogni profilo – patrimoniale e non patrimoniale – così come allegata dal ricorrente.
La causa è stata istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
***
1. Sulla competenza territoriale
Parte resistente ha sollevato tempestiva eccezione di incompetenza territoriale, facendo leva sul combinato disposto dell'art. 21 c.p.c.
e dell'art. 447-bis, comma 2, c.p.c., rilevando che l'immobile locato
è sito in Pesaro.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento. pag. 8/13 Ricordato che, se da un lato l'ordinamento individua ordinariamente,
in materia locatizia, la competenza territoriale nel foro del luogo in cui è situato l'immobile (locus rei sitae), dall'altro l'art. 66-bis del Codice del Consumo dispone che, per le controversie civili afferenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del Capo I, la competenza territoriale inderogabile è radicata nel foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Considerato che nella fattispecie si verte in tema di contratto concluso tra un professionista e un consumatore, deve ritenersi applicabile la norma speciale di cui al predetto art. 66-bis c.d.c.,
la quale prevale, in virtù del principio di specialità, sulle generali disposizioni del codice di rito.
Ne consegue che la competenza territoriale deve individuarsi nel foro di residenza del consumatore, ossia nel Tribunale di Padova.
***
2. Sulla qualificazione della domanda e sulla conseguente
legittimazione passiva di Controparte_1
2.1. qualifica più volte la propria azione come avente Parte_1
matrice contrattuale: si veda il ricorso introduttivo (pag. 7) nonché
nelle conclusioni a pag. 15.
In prima udienza (cfr. verbale del 13.11.2024) a seguito delle difese esposte da (che contestava l'inesistenza di alcun Controparte_1
rapporto contrattuale tra ricorrente e resistente) parte attrice ha ribadito: “il rapporto contrattuale è sorto con la e la forma CP_1
verbale del contatto è ammissibile trattandosi di locazione
turistica”.
Il noto riparto dell'onere della prova in materia contrattuale impone all'attore di provare il titolo della pretesa.
pag. 9/13 Nel caso in esame la prova in esame non è stata raggiunta non potendosi affermare che sia mai stato concluso un contratto di locazione turistica tra l'attore e la convenuta.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 53 del Codice del Turismo (d.lgs.
79/2011) dettato per le “Locazioni ad uso abitativo per finalità
turistiche”, gli alloggi locati esclusivamente per finalità
turistiche, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
Quindi, per valutare l'esistenza del contratto, si applica la normativa comune.
*
2.2. Non è revocabile in dubbio che:
- l'immobile locato è di proprietà di terzi ( Persona_1
come emerge dall'allegato al contratto doc. 2 dimesso da
); Pt_2
- nel contratto in essere tra la e la (doc. 2 Per_1 Pt_2
convenuta) si afferma all'art. 1.2.: “
1.2 L'ST (la proprietà
n.d.r.) è l'unico proprietario o dispone pienamente
dell'Immobile definito in Allegato 1 L'Immobile) e del potere di
concedere il godimento dello stesso, ed è intenzionato a locarlo
o, comunque a concederne il godimento a soggetti terzi (i Guest)
per brevi periodi secondo la normativa vigente”;
- il doc. 2 convenuta qui in esame è qualificabile quale appalto di servizi (tra la e la , ma non instaura Per_1 Parte_4
alcuna relazione contrattuale diretta tra l'ospite dell'appartamento ( e la società convenuta che ne Parte_1
gestisce gli aspetti materiali del soggiorno degli ospiti.
La condizione in cui si trovava l'immobile locato al momento dell'accesso degli ospiti, era una condizione relativa alla pag. 10/13 adeguatezza o meno del bene locato, configurando, a tutto voler concedere, un vizio ricollegabile al bene oggetto del contratto di locazione turistica.
Sotto questo profilo però la domanda attorea si ritiene non fondata perché la convenuta non è titolare del rapporto giuridico controverso
(in quanto non ha concesso in locazione il bene).
Si noti come il primo contatto tra l'attore e la convenuta sia narrato dallo stesso attore come avvenuto al momento del primo accesso presso l'appartamento preso per le vacanze.
La prenotazione, e quindi la conclusione del contratto, è
pacificamente avvenuta in un momento precedente (per il tramite di
Booking che ha curato l'incrocio tra domanda ed offerta) in cui la convenuta non ha avuto alcun ruolo (né poteva averlo alla Pt_2
luce dei contenuti del contratto doc. 2 descritto).
Per questi motivi
, non è predicabile alcun inadempimento della convenuta al contratto di locazione turistica (di cui non è parte).
*
2.3. Diversamente, è invece possibile affermare che la abbia Pt_2
direttamente trattato con l'ospite per ottenere un Parte_1
servizio di pulizia extra o aggiuntivo.
Invero, come si evince dal contratto stipulato tra la proprietaria dell'immobile di causa e la doc. 2 di parte Controparte_1
resistente) all'art. 3.10. è consentito che la società convenuta prenda accordi direttamente con gli ospiti per la fornitura di servizi aggiuntivi.
L'art.
3.10 prevede: “ , direttamente o tramite altra società CP_1
del gruppo, ha facoltà di erogare direttamente ai Guest determinati
servizi (turistici, logistici, pulizia, forniture, servizi
pag. 11/13 provigionali etc, i Servizi al Guest), nel caso ì Guest li richiedano
e se ne facciano direttamente carico”.
Dallo scambio di messaggi depositato dalla convenuta al doc. 5 (non contestato dall'attrice in prima udienza) emerge che vi sono stati dei contatti e delle richieste di pulizia da parte dell'attore alla convenuta.
Si rileva però che non emerge la conclusione di alcun accordo in merito ai tempi e modi in cui le pulizie dovevano essere eseguite dalla convenuta. CP_2
Il fatto di richiedere ad una ditta l'esecuzione di pulizie profonde di un appartamento, senza ricevere l'accettazione di tale proposta,
non può configurare alcun accordo (in mancanza della concorde volontà
delle parti di obbligarsi).
Questo è quanto accaduto nel caso di specie: l'attore ha ripetutamente chiesto l'esecuzione di alcuni servizi di pulizia in tempi rapidi.
La convenuta non ha accettato di eseguire tali operazioni nei tempi e modi proposti dall'attore stesso (il quale ne chiedeva l'esecuzione immediata, mentre la convenuta non aveva tempo e modo di garantire in tempi stretti un intervento di pulizia approfondita).
Anche per questa seconda ipotesi contrattuale, manca l'elemento dell'accordo: non si è concluso alcun contratto per la fornitura di servizi di pulizia.
Conseguentemente alcun adempimento contrattuale è imputabile alla convenuta.
Per questo motivo le domande vanno rigettate integralmente.
*
Quanto alle spese di lite queste seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate secondo lo scaglione di valore della domanda, ai minimi pag. 12/13 per le tre fasi studio, introduttiva e decisoria attesa la semplicità
delle questioni trattate.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta, questa va rigettata in mancanza dell'elemento soggettivo del dolo o colpa grave che non è ricollegabile alla mera infondatezza delle tesi giuridiche esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta delle spese che liquida in € 850,00 per compenso,
oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a.
come per legge;
Così deciso in data 18/06/2025.
Il giudice
Maddalena Saturni
pag. 13/13
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Successivamente oggi 18/06/2025 ad ore 11.00 nel procedimento
N.R.G. 3729/2024 davanti al Giudice Maddalena Saturni sono presenti
per la parte attrice, , l'Avv. MEREGHETTI ELENA;
Parte_1
per la parte convenuta, , l'Avv. MARIANO MARCO. CP_1
Parte attrice precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo;
quanto all'eccezione di incompetenza territoriale ne rileva l'incompletezza, non essendo contestata la qualifica di consumatore del con conseguente competenza del foro di Pt_1
residenza ossia quello Padovano;
le forme del giudizio derivano dalla natura locatizia del rapporto;
quanto alla carenza di legittimazione passiva la contesta perché il contratto si è
concluso con la prenotazione on-line; dal doc. 11 si evince che
è l'unico gestore del rapporto contrattuale;
anche il Pt_2
doc. 2 di controparte conferma che l'unico gestore è la convenuta;
chiede l'accoglimento del ricorso, rilevando la mancata contestazione dello stato di fatto dei luoghi di causa;
la presenza di muffa testimonia che l'incuria dell'appartamento derivava da mesi di mancata pulizia;
insiste per tutte le domande proposte.
Parte convenuta precisa le conclusioni come da foglie depositato ieri nel fascicolo telematico;
nel merito richiama tutte le difese esposte in atti e chiede il rigetto del ricorso. Il Giudice
Dopo lo svolgimento di altri incombenti istruttori si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio dà lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. come da fogli allegati al presente verbale.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 18.00
Il Giudice
Maddalena Saturni
pag. 2/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 3729/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MEREGHETTI ELENA
ricorrente contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MARIANO CP_1 P.IVA_1
MARCO
resistente
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“Voglia l'adito Giudice, contrariis rejectis:
Nel merito:
“accertare e dichiarare l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento
della resistente, per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto
condannare la resistente al risarcimento del danno patrimoniale a
favore del sig. da liquidare anche in via equitativa in Parte_1
pag. 3/13 E. 2.519,03 ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di
giustizia;
condannare la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale a
favore del sig. da liquidare anche in via equitativa in Parte_1
E. 1.650,00 ovvero nella maggiore o minore;
condannare la resistente al pagamento delle spese di lite;
condannare la resistente al versamento della somma di importo
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il
giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 28/2010;
condannare la resistente al pagamento, in favore del sig. Pt_1
, della somma di cui all'art. 12 bis D. Lgs. 28/2010, da
[...]
equitativamente determinarsi in corso di causa;
In via istruttoria:” [omissis]; per parte convenuta:
“In via procedurale preliminare: dichiarare l'incompetenza
territoriale del Tribunale di Padova in favore di quello di Pesaro ai
sensi dell'art. 21 c.p.c.;
In via preliminare: respingere integralmente la domanda attorea per
carenza di legittimazione passiva della resistente;
In via principale nel merito: respingere integralmente la domanda
attorea in quanto macroscopicamente infondata in fatto e in diritto e
temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per cui si chiede in aggiunta
il risarcimento del danno equitativamente determinato in sentenza a
norma dei commi 1 e 3 dell'art. 96;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari al loro
massimo ed aumentate di un terzo ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.M.
55/14”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 4/13 Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 25 luglio 2024,
evoca in giudizio la società per Parte_1 Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla predetta società nell'ambito di un contratto di locazione breve turistica,
concluso per il tramite della piattaforma online Booking.com, avente ad oggetto l'immobile denominato “LA POSTA 1680 – Central Apartment
with parking”, sito in Pesaro, con periodo di permanenza compreso tra il 31 luglio 2023 e l'11 agosto 2023 (cfr. doc. 1 ricorrente).
Secondo la ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso introduttivo,
la società convenuta esercita attività di gestione di soggiorni turistici in qualità di property manager della struttura (cfr. visura,
doc. 3 ricorrente).
Parte ricorrente riferisce di aver corrisposto la somma complessiva di
€ 1.734,39 a titolo di costo del soggiorno (€ 1.689,38), tassa di soggiorno (€ 33,00) e pass per l'accesso alla zona a traffico limitato
(€ 12,00) nella quale l'alloggio era ubicato (docc. 1, 4 e 5
ricorrente).
All'ingresso nell'immobile, il ricorrente notava gravi e intollerabili carenze igienico-sanitarie, comunicate tempestivamente alla società
resistente (doc. 6 ricorrente), descritte a pag. 3 dell'atto introduttivo.
La City Manager della non Controparte_1 Parte_3
provvedeva ad un sollecito intervento di pulizia né proponeva alcuna soluzione alternativa, neppure provvisoria.
Il ricorrente formulava formale reclamo anche tramite la piattaforma
Booking.com (doc. 10 ricorrente), sollecitando nuovamente l'intervento nella mattinata del 1° agosto 2023.
pag. 5/13 La società convenuta, tuttavia, si rendeva disponibile ad intervenire soltanto il giorno successivo (doc. 8 e 9 ricorrente).
In data 2 agosto 2023, constatato il perdurare dell'inadempimento, il ricorrente comunicava alla la decisione di abbandonare Parte_3
l'immobile (doc. 9 e 10 ricorrente).
L'attore si vedeva costretto a proseguire la vacanza presso altra struttura ricettiva – l'Hotel Clipper di Pesaro – a proprie spese,
sostenendo un ulteriore esborso di € 1.398,00 (doc. 12 ricorrente).
Parte ricorrente sottolinea che, in ragione del repentino trasferimento, ha dovuto rinunciare ai benefici derivanti dal soggiorno in un appartamento autonomo, subendo un'evidente alterazione della qualità della vacanza oltre all'impossibilità di usufruire del pass ZTL acquistato (doc. 5 ricorrente); l'obbligo di corrispondere una nuova tassa di soggiorno (docc. 4 e 12 ricorrente); la mancata disponibilità degli spazi, della privacy, della flessibilità e dei comfort garantiti da un alloggio indipendente;
l'aggravio economico dovuto all'impossibilità di cucinare autonomamente.
Inoltre, parte ricorrente dichiara di aver ricevuto, in data 2 agosto
2023, da Booking.com un rimborso di € 55,36 (doc. 13 ricorrente).
Parte ricorrente articola le proprie domande facendo leva sulle seguenti considerazioni:
1. Mancata adesione alla procedura di mediazione, con le conseguenze processuali che ne derivano;
2. Inadempimento contrattuale di – la resistente Controparte_1
ha violato gli obblighi di diligenza nell'adempimento offrendo una prestazione inadeguata, tale da rendere l'immobile non conforme a quanto pubblicizzato, inidoneo alla permanenza e alla fruizione dei servizi attese le condizioni igienico-sanitarie in cui si trovava;
pag. 6/13 3. Domanda di risarcimento danni patrimoniali, nella seguente articolazione:
- € 1.679,03, quale importo versato per il soggiorno inutilmente prenotato e non goduto;
- € 840,00 per maggiori spese alimentari sostenute durante la permanenza presso l'albergo, non potendo usufruire della cucina dell'appartamento (somma documentata per € 499,50,
come risulta dal doc. 18 di parte ricorrente, mentre la residua parte rilevava essere stata esborsata in contanti).
4. Domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentando il “danno da vacanza rovinata” e riconosciuto come voce autonoma di danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto espressiva di una lesione del diritto fondamentale alla persona, tutelato dall'art. 2 Cost., quantificato in via equitativa in € 1.650,00 (pari ad € 150,00 per ciascuno degli undici giorni di soggiorno compromessi).
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società Controparte_1 si costituiva in giudizio eccependo:
1. Incompetenza territoriale del Tribunale adito, in forza dell'art. 21 c.p.c., assumendo che, trattandosi di controversia inerente ad un contratto di locazione, la competenza per territorio debba radicarsi presso il foro del luogo ove è sito l'immobile;
2. Carenza di legittimazione passiva della società convenuta per la mancata prova del titolo e, in ogni caso, per l'assenza di un rapporto contrattuale tra la società e la ricorrente;
3. Infondatezza e temerarietà della pretesa attorea, sul presupposto che l'immobile era stato mostrato al ricorrente all'atto dell'ingresso e che, in tale frangente, alcuna pag. 7/13 doglianza era stata sollevata;
allegava, altresì, che l'offerta di un ulteriore intervento di pulizia, formulata sia nel giorno dell'arrivo sia nella giornata del 3 agosto, era stata ingiustificatamente rifiutata dal sig. (cfr. doc. 5 Pt_1
resistente); aggiungeva che l'intera vicenda sarebbe stata strumentalizzata dall'attore al solo fine di ottenere il rimborso integrale di quanto versato, atteso che – come emergerebbe dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 6
resistente, pag. 1) – il ricorrente aveva già effettuato il check-in presso l'hotel alternativo in data 1 agosto 2023, prima ancora della comunicazione formale di recesso;
4. Insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1578
c.c., in quanto – anche a voler ritenere sussistenti i lamentati disservizi – gli stessi non integrerebbero vizi idonei a diminuire in modo apprezzabile l'attitudine dell'immobile all'uso convenuto, né tanto meno a determinarne l'assoluta inidoneità all'utilizzo;
5. Integrale contestazione della quantificazione del danno, sotto ogni profilo – patrimoniale e non patrimoniale – così come allegata dal ricorrente.
La causa è stata istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
***
1. Sulla competenza territoriale
Parte resistente ha sollevato tempestiva eccezione di incompetenza territoriale, facendo leva sul combinato disposto dell'art. 21 c.p.c.
e dell'art. 447-bis, comma 2, c.p.c., rilevando che l'immobile locato
è sito in Pesaro.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento. pag. 8/13 Ricordato che, se da un lato l'ordinamento individua ordinariamente,
in materia locatizia, la competenza territoriale nel foro del luogo in cui è situato l'immobile (locus rei sitae), dall'altro l'art. 66-bis del Codice del Consumo dispone che, per le controversie civili afferenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del Capo I, la competenza territoriale inderogabile è radicata nel foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Considerato che nella fattispecie si verte in tema di contratto concluso tra un professionista e un consumatore, deve ritenersi applicabile la norma speciale di cui al predetto art. 66-bis c.d.c.,
la quale prevale, in virtù del principio di specialità, sulle generali disposizioni del codice di rito.
Ne consegue che la competenza territoriale deve individuarsi nel foro di residenza del consumatore, ossia nel Tribunale di Padova.
***
2. Sulla qualificazione della domanda e sulla conseguente
legittimazione passiva di Controparte_1
2.1. qualifica più volte la propria azione come avente Parte_1
matrice contrattuale: si veda il ricorso introduttivo (pag. 7) nonché
nelle conclusioni a pag. 15.
In prima udienza (cfr. verbale del 13.11.2024) a seguito delle difese esposte da (che contestava l'inesistenza di alcun Controparte_1
rapporto contrattuale tra ricorrente e resistente) parte attrice ha ribadito: “il rapporto contrattuale è sorto con la e la forma CP_1
verbale del contatto è ammissibile trattandosi di locazione
turistica”.
Il noto riparto dell'onere della prova in materia contrattuale impone all'attore di provare il titolo della pretesa.
pag. 9/13 Nel caso in esame la prova in esame non è stata raggiunta non potendosi affermare che sia mai stato concluso un contratto di locazione turistica tra l'attore e la convenuta.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 53 del Codice del Turismo (d.lgs.
79/2011) dettato per le “Locazioni ad uso abitativo per finalità
turistiche”, gli alloggi locati esclusivamente per finalità
turistiche, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
Quindi, per valutare l'esistenza del contratto, si applica la normativa comune.
*
2.2. Non è revocabile in dubbio che:
- l'immobile locato è di proprietà di terzi ( Persona_1
come emerge dall'allegato al contratto doc. 2 dimesso da
); Pt_2
- nel contratto in essere tra la e la (doc. 2 Per_1 Pt_2
convenuta) si afferma all'art. 1.2.: “
1.2 L'ST (la proprietà
n.d.r.) è l'unico proprietario o dispone pienamente
dell'Immobile definito in Allegato 1 L'Immobile) e del potere di
concedere il godimento dello stesso, ed è intenzionato a locarlo
o, comunque a concederne il godimento a soggetti terzi (i Guest)
per brevi periodi secondo la normativa vigente”;
- il doc. 2 convenuta qui in esame è qualificabile quale appalto di servizi (tra la e la , ma non instaura Per_1 Parte_4
alcuna relazione contrattuale diretta tra l'ospite dell'appartamento ( e la società convenuta che ne Parte_1
gestisce gli aspetti materiali del soggiorno degli ospiti.
La condizione in cui si trovava l'immobile locato al momento dell'accesso degli ospiti, era una condizione relativa alla pag. 10/13 adeguatezza o meno del bene locato, configurando, a tutto voler concedere, un vizio ricollegabile al bene oggetto del contratto di locazione turistica.
Sotto questo profilo però la domanda attorea si ritiene non fondata perché la convenuta non è titolare del rapporto giuridico controverso
(in quanto non ha concesso in locazione il bene).
Si noti come il primo contatto tra l'attore e la convenuta sia narrato dallo stesso attore come avvenuto al momento del primo accesso presso l'appartamento preso per le vacanze.
La prenotazione, e quindi la conclusione del contratto, è
pacificamente avvenuta in un momento precedente (per il tramite di
Booking che ha curato l'incrocio tra domanda ed offerta) in cui la convenuta non ha avuto alcun ruolo (né poteva averlo alla Pt_2
luce dei contenuti del contratto doc. 2 descritto).
Per questi motivi
, non è predicabile alcun inadempimento della convenuta al contratto di locazione turistica (di cui non è parte).
*
2.3. Diversamente, è invece possibile affermare che la abbia Pt_2
direttamente trattato con l'ospite per ottenere un Parte_1
servizio di pulizia extra o aggiuntivo.
Invero, come si evince dal contratto stipulato tra la proprietaria dell'immobile di causa e la doc. 2 di parte Controparte_1
resistente) all'art. 3.10. è consentito che la società convenuta prenda accordi direttamente con gli ospiti per la fornitura di servizi aggiuntivi.
L'art.
3.10 prevede: “ , direttamente o tramite altra società CP_1
del gruppo, ha facoltà di erogare direttamente ai Guest determinati
servizi (turistici, logistici, pulizia, forniture, servizi
pag. 11/13 provigionali etc, i Servizi al Guest), nel caso ì Guest li richiedano
e se ne facciano direttamente carico”.
Dallo scambio di messaggi depositato dalla convenuta al doc. 5 (non contestato dall'attrice in prima udienza) emerge che vi sono stati dei contatti e delle richieste di pulizia da parte dell'attore alla convenuta.
Si rileva però che non emerge la conclusione di alcun accordo in merito ai tempi e modi in cui le pulizie dovevano essere eseguite dalla convenuta. CP_2
Il fatto di richiedere ad una ditta l'esecuzione di pulizie profonde di un appartamento, senza ricevere l'accettazione di tale proposta,
non può configurare alcun accordo (in mancanza della concorde volontà
delle parti di obbligarsi).
Questo è quanto accaduto nel caso di specie: l'attore ha ripetutamente chiesto l'esecuzione di alcuni servizi di pulizia in tempi rapidi.
La convenuta non ha accettato di eseguire tali operazioni nei tempi e modi proposti dall'attore stesso (il quale ne chiedeva l'esecuzione immediata, mentre la convenuta non aveva tempo e modo di garantire in tempi stretti un intervento di pulizia approfondita).
Anche per questa seconda ipotesi contrattuale, manca l'elemento dell'accordo: non si è concluso alcun contratto per la fornitura di servizi di pulizia.
Conseguentemente alcun adempimento contrattuale è imputabile alla convenuta.
Per questo motivo le domande vanno rigettate integralmente.
*
Quanto alle spese di lite queste seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate secondo lo scaglione di valore della domanda, ai minimi pag. 12/13 per le tre fasi studio, introduttiva e decisoria attesa la semplicità
delle questioni trattate.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta, questa va rigettata in mancanza dell'elemento soggettivo del dolo o colpa grave che non è ricollegabile alla mera infondatezza delle tesi giuridiche esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta delle spese che liquida in € 850,00 per compenso,
oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a.
come per legge;
Così deciso in data 18/06/2025.
Il giudice
Maddalena Saturni
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