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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/07/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1804/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Raffaele Mastroberti, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Novara n. 53;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Pepe, elettivamente CP_2 C.F._1 domiciliata in Pagani alla Via Taurano n. 13;
APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_3 P.IVA_2
Stato di Salerno, elettivamente domiciliata in Salerno al Corso V. Emanuele n. 58;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza odierna le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte_1
1
[...] (d'ora in poi nei confronti di e della con riferimento alla Pt_2 CP_2 Controparte_3 sentenza n. 7307/2023 (r.g. n. 1257/2023) depositata il 07.12.2023 dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore.
Giusto ricorso depositato il 10.03.2023, in primo grado proponeva opposizione CP_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229006469929000 ricevuta dall' Controparte_1
ed afferente alla cartella esattoriale n. 10020160022358182000 notificata in data 13.2.2017,
[...] con la quale si richiedeva il pagamento di € 2.612,46 per violazioni al Codice della Strada elevate dalla nel 2015. Controparte_3
L'attore eccepiva l'invalidità della notifica della stessa intimazione e la conseguente prescrizione del relativo credito, essendo decorsi oltre cinque anni tra la notifica della cartella (anno 20179 e l'inizio del giudizio (anno 2023).
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto ha annullato l'intimazione di pagamento n. 10020229006469929000 in relazione alla cartella esattoriale n.
10020160022358182000 emessa per conto della Controparte_3
In particolare, dopo aver riscontrato che la cartella risultasse notificata il 13.02.2017, il giudice a quo ha affermato che l' non avesse dato prova di atti interruttivi della prescrizione quinquennale Pt_2 intercorrenti tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione (14.02.2023), con conseguente estinzione del credito.
L'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, per non aver il giudice a quo tenuto conto della correttezza della notifica dell'intimazione e dell'interruzione dei termini operata dalla normativa emergenziale covid-19, dalla quale conseguono l'interruzione del termine di prescrizione e l'inammissibilità delle domande proposte da CP_2
Con comparsa depositata il 25.11.2024 si è costituita insistendo per il rigetto CP_2 dell'impugnazione, stante l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento (poiché effettuata ad indirizzo di residenza diverso da quello effettivo) e l'inapplicabilità dell'interruzione dei termini operata dalla normativa emergenziale covid-19.
Con comparsa depositata in data 17.11.2024 si è costituita la insistendo per Controparte_3
l'accoglimento dell'impugnazione.
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento.
Innanzitutto, bisogna affermare la validità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
10020229006469929000, perfezionatasi in data 14.02.2023.
Invero, sebbene la stessa risulti effettuata ad un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza
(come documentalmente provato dall'odierno appellato), tale notifica risulta pienamente valida poiché
2 effettuata a mani proprie del destinatario, risultando la stessa cartolina sottoscritta da al CP_2 riguardo è opportuno chiarire che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che la notificazione a mani proprie del destinatario è da considerarsi valida, anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui il destinatario ha la normale residenza o domicilio, valorizzando il principio del raggiungimento dello scopo (“E, d'altro canto, giurisprudenza risalente di questa Corte, condivisa in questa sede, consente la notificazione a mani proprie del destinatario, anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui lo stesso destinatario ha la normale residenza o il domicilio, ritenendola perfettamente valida, per avere raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del soggetto l'atto notificato: il riferimento ai criteri della residenza, domicilio, dimora, sono rilevanti nell'ipotesi che la notificazione non abbia avuto luogo in mani proprie”: cfr. Cass. Civ. n. 14083/2015).
Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
Difatti, al caso in esame risulta applicabile la normativa emergenziale covid-19 e la conseguente sospensione dei termini di prescrizione operante dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In virtù di ciò, tra la data di notifica della cartella (13.02.2017) e la data di notifica dell'intimazione (14.02.2023) non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell' va accolto in ragione dell'infondatezza Pt_2 dell'azione proposta in primo grado da CP_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a di CP_2 restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e si CP_2 liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da CP_2
3) condanna al pagamento in favore dell' e della CP_2 Controparte_1 CP_3 delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 50,00 per
[...] compensi in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3 4) condanna al pagamento in favore dell' e della CP_2 Controparte_1 CP_3 delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi
[...] in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 10.07.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1804/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Raffaele Mastroberti, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Novara n. 53;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Pepe, elettivamente CP_2 C.F._1 domiciliata in Pagani alla Via Taurano n. 13;
APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_3 P.IVA_2
Stato di Salerno, elettivamente domiciliata in Salerno al Corso V. Emanuele n. 58;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza odierna le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte_1
1
[...] (d'ora in poi nei confronti di e della con riferimento alla Pt_2 CP_2 Controparte_3 sentenza n. 7307/2023 (r.g. n. 1257/2023) depositata il 07.12.2023 dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore.
Giusto ricorso depositato il 10.03.2023, in primo grado proponeva opposizione CP_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229006469929000 ricevuta dall' Controparte_1
ed afferente alla cartella esattoriale n. 10020160022358182000 notificata in data 13.2.2017,
[...] con la quale si richiedeva il pagamento di € 2.612,46 per violazioni al Codice della Strada elevate dalla nel 2015. Controparte_3
L'attore eccepiva l'invalidità della notifica della stessa intimazione e la conseguente prescrizione del relativo credito, essendo decorsi oltre cinque anni tra la notifica della cartella (anno 20179 e l'inizio del giudizio (anno 2023).
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto ha annullato l'intimazione di pagamento n. 10020229006469929000 in relazione alla cartella esattoriale n.
10020160022358182000 emessa per conto della Controparte_3
In particolare, dopo aver riscontrato che la cartella risultasse notificata il 13.02.2017, il giudice a quo ha affermato che l' non avesse dato prova di atti interruttivi della prescrizione quinquennale Pt_2 intercorrenti tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione (14.02.2023), con conseguente estinzione del credito.
L'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, per non aver il giudice a quo tenuto conto della correttezza della notifica dell'intimazione e dell'interruzione dei termini operata dalla normativa emergenziale covid-19, dalla quale conseguono l'interruzione del termine di prescrizione e l'inammissibilità delle domande proposte da CP_2
Con comparsa depositata il 25.11.2024 si è costituita insistendo per il rigetto CP_2 dell'impugnazione, stante l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento (poiché effettuata ad indirizzo di residenza diverso da quello effettivo) e l'inapplicabilità dell'interruzione dei termini operata dalla normativa emergenziale covid-19.
Con comparsa depositata in data 17.11.2024 si è costituita la insistendo per Controparte_3
l'accoglimento dell'impugnazione.
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento.
Innanzitutto, bisogna affermare la validità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
10020229006469929000, perfezionatasi in data 14.02.2023.
Invero, sebbene la stessa risulti effettuata ad un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza
(come documentalmente provato dall'odierno appellato), tale notifica risulta pienamente valida poiché
2 effettuata a mani proprie del destinatario, risultando la stessa cartolina sottoscritta da al CP_2 riguardo è opportuno chiarire che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che la notificazione a mani proprie del destinatario è da considerarsi valida, anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui il destinatario ha la normale residenza o domicilio, valorizzando il principio del raggiungimento dello scopo (“E, d'altro canto, giurisprudenza risalente di questa Corte, condivisa in questa sede, consente la notificazione a mani proprie del destinatario, anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui lo stesso destinatario ha la normale residenza o il domicilio, ritenendola perfettamente valida, per avere raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del soggetto l'atto notificato: il riferimento ai criteri della residenza, domicilio, dimora, sono rilevanti nell'ipotesi che la notificazione non abbia avuto luogo in mani proprie”: cfr. Cass. Civ. n. 14083/2015).
Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
Difatti, al caso in esame risulta applicabile la normativa emergenziale covid-19 e la conseguente sospensione dei termini di prescrizione operante dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In virtù di ciò, tra la data di notifica della cartella (13.02.2017) e la data di notifica dell'intimazione (14.02.2023) non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell' va accolto in ragione dell'infondatezza Pt_2 dell'azione proposta in primo grado da CP_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a di CP_2 restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e si CP_2 liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da CP_2
3) condanna al pagamento in favore dell' e della CP_2 Controparte_1 CP_3 delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 50,00 per
[...] compensi in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3 4) condanna al pagamento in favore dell' e della CP_2 Controparte_1 CP_3 delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi
[...] in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 10.07.2025
Il Giudice
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