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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Balzarini, la quale lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Anna Felicia Palumbo
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI MAJO Controparte_1
GIORGIO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/03/2024, parte ricorrente ha esposto: - che in data 26 marzo
2012 veniva pronunciata la separazione consensuale dei coniugi;
- che in sede di separazione le parti prevedevano l'assegnazione della casa coniugale alla resistente con l'obbligo del ricorrente di pagarne le utenze, le spese condominiali nonché quelle di manutenzione straordinaria oltre ad un contributo di mantenimento per la moglie e per i due figli della coppia nonché la cessione alla resistente del 30% delle quote di partecipazione della società immobiliare GE.P.IM S.r.l.; - che in
1 data 20.05.2016 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la previsione,
a carico del ricorrente, di un assegno divorzile in favore della resistente di € 3.000,00 mensili, oltre alla cessione, in favore della stessa, della restante parte delle quote della società Ge.P.Im s.r.l.; - che il patrimonio di detta società, al momento del trasferimento delle quote, si componeva di conti correnti, titoli, depositi bancari nonchè di sei immobili di notevole valore;
- che il ricorrente, all'epoca della pronuncia della sentenza di divorzio, godeva di un reddito complessivo annuo pari ad €
280.000,00; - che lo stesso è socio nella misura del 49% nonchè dipendente della società Fullgas
s.r.l.; - che negli ultimi anni detta società ha registrato una forte contrazione negli affari dovuta alla crisi economica del mercato;
- che tale situazione ha interessato anche il ricorrente i cui redditi si riducevano ad € 180.000,00 nel periodo 2020/2024; - che, peraltro, in data 30 gennaio 2024 si riuniva l'assemblea generale della società con la presenza dell'intero capitale sociale e si decideva di ridurre i compensi spettanti all'istante, portandoli ad € 75.000,00 lordi annui, ovvero meno di € 3.500,00 mensili;
- di percepire, altresì, € 1.000,00 mensili in qualità di dipendente della società Sipem;
- che anche tale società è, allo stato, fortemente in crisi e, infatti, sarà posta in liquidazione a breve;
- di avere solo un appartamento di proprietà in Milano e un immobile in Brasile;
- che il patrimonio della resistente è ricco di cespiti immobiliari dalla stessa amministrati con profitto;
- che la gode di CP_1 una vita lussuosa fatta di svaghi e frequenti viaggi all'estero.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto revocarsi l'assegno divorzile previsto in favore della resistente o, in subordine, ridursi lo stesso ad € 500,00 mensili.
Con comparsa di risposta, la resistente si è opposta alla domanda del ricorrente esponendo: - di essere casalinga e di percepire esclusivamente l'assegno divorzile di € 3.500,00 lordi e il canone di locazione di un immobile sito in Caserta pari ad € 1.500,00 mensili;
- di aver subito un peggioramento nella propria condizione economica in quanto due immobili facenti parte del patrimonio della GEPIM
s.r.l. sono stati venduti, uno è oggetto di locazione, uno è dalla stessa occupato, un altro è in godimento ai figli e un altro ancora è stato concesso in comodato d'uso gratuito al di lei fratello;
- che, inoltre, gran parte dei ricavi delle due vendite sono stati donati al figlio , residente in Tes_1
Milano, per aiutarlo nell'acquisto dell'abitazione familiare;
- di condurre una vita regolare e di provvedere da sola a tutte le proprie spese;
- che il ricorrente è proprietario non solo di un lussuoso appartamento ubicato in Milano, dallo stesso occupato unitamente alla di lui moglie, ma anche di un complesso immobiliare turistico in Brasile, costituito da ben sei unità immobiliari di notevole pregio;
- che, verosimilmente, il ricorrente percepisce un reddito elevatissimo dalla locazione di tali unità immobiliari.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto disporsi indagini patrimoniali a mezzo Guardia di
Finanza onde accertare l'effettiva capacità patrimoniale del ricorrente e, all'esito, rigettarsi il ricorso
2 con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
All'udienza del 21.06.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato ha confermato i provvedimenti in essere e, previo rinvio per la discussione, ha riservato la causa alla decisione del Collegio.
Ciò posto, parte ricorrente ha richiesto la revoca ovvero la riduzione dell'assegno divorzile riconosciuto alla resistente, allegando il peggioramento della propria situazione reddituale.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto di essere socio, con una quota del 49%, e dipendente della società Fullgas srl e dipendente della società Nuova Sipem.
Ciò posto, parte ricorrente ha prodotto soltanto le proprie dichiarazioni dei redditi, ma non anche i bilanci della società Fullgas srl, di cui è socio al 49%, non consentendo pertanto al Tribunale di conoscere, apprezzare e valutare l'intero patrimonio dell'istante, sia statico che dinamico.
Non avendo, pertanto, parte ricorrente fornito prova certa e tranquillizzante della propria situazione patrimoniale, sia al momento della pronuncia di divorzio che al momento del deposito del ricorso, il Tribunale non è in grado di apprezzare l'incidenza della diminuzione reddituale allegata sulla complessiva situazione economica dello . Parte_1
Di conseguenza, non è possibile effettuare una comparazione tra la situazione economica complessiva delle parti tale da poter incidere sull'assegno divorzile.
In definitiva, la domanda va rigettata, non avendo parte ricorrente fornito prova certa e tranquillizzante dei fatti costitutivi della propria domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.547,00, oltre accessori, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Balzarini, la quale lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Anna Felicia Palumbo
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI MAJO Controparte_1
GIORGIO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/03/2024, parte ricorrente ha esposto: - che in data 26 marzo
2012 veniva pronunciata la separazione consensuale dei coniugi;
- che in sede di separazione le parti prevedevano l'assegnazione della casa coniugale alla resistente con l'obbligo del ricorrente di pagarne le utenze, le spese condominiali nonché quelle di manutenzione straordinaria oltre ad un contributo di mantenimento per la moglie e per i due figli della coppia nonché la cessione alla resistente del 30% delle quote di partecipazione della società immobiliare GE.P.IM S.r.l.; - che in
1 data 20.05.2016 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la previsione,
a carico del ricorrente, di un assegno divorzile in favore della resistente di € 3.000,00 mensili, oltre alla cessione, in favore della stessa, della restante parte delle quote della società Ge.P.Im s.r.l.; - che il patrimonio di detta società, al momento del trasferimento delle quote, si componeva di conti correnti, titoli, depositi bancari nonchè di sei immobili di notevole valore;
- che il ricorrente, all'epoca della pronuncia della sentenza di divorzio, godeva di un reddito complessivo annuo pari ad €
280.000,00; - che lo stesso è socio nella misura del 49% nonchè dipendente della società Fullgas
s.r.l.; - che negli ultimi anni detta società ha registrato una forte contrazione negli affari dovuta alla crisi economica del mercato;
- che tale situazione ha interessato anche il ricorrente i cui redditi si riducevano ad € 180.000,00 nel periodo 2020/2024; - che, peraltro, in data 30 gennaio 2024 si riuniva l'assemblea generale della società con la presenza dell'intero capitale sociale e si decideva di ridurre i compensi spettanti all'istante, portandoli ad € 75.000,00 lordi annui, ovvero meno di € 3.500,00 mensili;
- di percepire, altresì, € 1.000,00 mensili in qualità di dipendente della società Sipem;
- che anche tale società è, allo stato, fortemente in crisi e, infatti, sarà posta in liquidazione a breve;
- di avere solo un appartamento di proprietà in Milano e un immobile in Brasile;
- che il patrimonio della resistente è ricco di cespiti immobiliari dalla stessa amministrati con profitto;
- che la gode di CP_1 una vita lussuosa fatta di svaghi e frequenti viaggi all'estero.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto revocarsi l'assegno divorzile previsto in favore della resistente o, in subordine, ridursi lo stesso ad € 500,00 mensili.
Con comparsa di risposta, la resistente si è opposta alla domanda del ricorrente esponendo: - di essere casalinga e di percepire esclusivamente l'assegno divorzile di € 3.500,00 lordi e il canone di locazione di un immobile sito in Caserta pari ad € 1.500,00 mensili;
- di aver subito un peggioramento nella propria condizione economica in quanto due immobili facenti parte del patrimonio della GEPIM
s.r.l. sono stati venduti, uno è oggetto di locazione, uno è dalla stessa occupato, un altro è in godimento ai figli e un altro ancora è stato concesso in comodato d'uso gratuito al di lei fratello;
- che, inoltre, gran parte dei ricavi delle due vendite sono stati donati al figlio , residente in Tes_1
Milano, per aiutarlo nell'acquisto dell'abitazione familiare;
- di condurre una vita regolare e di provvedere da sola a tutte le proprie spese;
- che il ricorrente è proprietario non solo di un lussuoso appartamento ubicato in Milano, dallo stesso occupato unitamente alla di lui moglie, ma anche di un complesso immobiliare turistico in Brasile, costituito da ben sei unità immobiliari di notevole pregio;
- che, verosimilmente, il ricorrente percepisce un reddito elevatissimo dalla locazione di tali unità immobiliari.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto disporsi indagini patrimoniali a mezzo Guardia di
Finanza onde accertare l'effettiva capacità patrimoniale del ricorrente e, all'esito, rigettarsi il ricorso
2 con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
All'udienza del 21.06.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato ha confermato i provvedimenti in essere e, previo rinvio per la discussione, ha riservato la causa alla decisione del Collegio.
Ciò posto, parte ricorrente ha richiesto la revoca ovvero la riduzione dell'assegno divorzile riconosciuto alla resistente, allegando il peggioramento della propria situazione reddituale.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto di essere socio, con una quota del 49%, e dipendente della società Fullgas srl e dipendente della società Nuova Sipem.
Ciò posto, parte ricorrente ha prodotto soltanto le proprie dichiarazioni dei redditi, ma non anche i bilanci della società Fullgas srl, di cui è socio al 49%, non consentendo pertanto al Tribunale di conoscere, apprezzare e valutare l'intero patrimonio dell'istante, sia statico che dinamico.
Non avendo, pertanto, parte ricorrente fornito prova certa e tranquillizzante della propria situazione patrimoniale, sia al momento della pronuncia di divorzio che al momento del deposito del ricorso, il Tribunale non è in grado di apprezzare l'incidenza della diminuzione reddituale allegata sulla complessiva situazione economica dello . Parte_1
Di conseguenza, non è possibile effettuare una comparazione tra la situazione economica complessiva delle parti tale da poter incidere sull'assegno divorzile.
In definitiva, la domanda va rigettata, non avendo parte ricorrente fornito prova certa e tranquillizzante dei fatti costitutivi della propria domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.547,00, oltre accessori, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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