Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dott. Gabriella Giammona Presidente dott. Monica Montante Giudice dott. Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1685/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. FILPI Parte_1
MARILENA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. GIANNOTTA Controparte_1
PIETRO ANTONIO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - scioglimento matrimonio civile
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 22.03.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 25.03.22 -14.04.22;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo:
“1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad PE Per_2 entrambi i genitori che si impegnano a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità, con la precisazione che continuerà a convivere PE con il padre presso la sua abitazione di via Sciara Sciat n°21, e Per_2 continuerà a convivere con la madre presso la sua abitazione di via Dogali n.8.
2. I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui figli minori e regolamenteranno autonomamente il regime d'incontri con i figli.
3. In caso di disaccordo fra le parti, si prevede espressamente che entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e con gli impegni di entrambi i genitori, potranno vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: a. Il SInor potrà vedere il figlio CP_1
e tenerlo con sé nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana Per_2 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; mentre la SI.ra potrà vedere la figlia Pt_1
e tenerla con sé nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 17,00 alle ore PE
22,00; i genitori terranno entrambi i figli nei week end a settimane alterne dalle ore 13,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica, salvo eventuali modifiche da comunicare al coniuge entro e non oltre le ore 21,00 del lunedì; b.
- 2 - I minori nel periodo estivo trascorreranno due settimane con il padre e due settimane con la madre, durante i quali resterà sospeso il diritto di visita;
detti periodi verranno definiti entro il 15 giugno di ogni anno, compatibilmente con gli impegniscolastici ed extrascolastici dei minori e con gli impegni di entrambi i genitori;
in mancanza di accordo, negli anni pari i minorisaranno con la madre dallo 01 al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto;
viceversa negli anni dispari. c. Anche per le vacanze natalizie i figli permarranno con ciascuno dei genitori per una intera settimana consecutivamente, curando che trascorrano con uno di essi le festività natalizie (24-25- 26/12) e con l'altro quelle di capodanno (30-31 dicembre/01 gennaio) alternandosi di anno in anno;
in mancanza di accordo, negli anni pari i minori saranno con la madre per il periodo di Natale, ovvero dal 23/12 al 29/12 (durante i quali resterà sospeso il diritto di visita), e con il padre per quello di Capodanno, ovvero dal
30/12 al 05/01 (durante i quali resterà sospeso il diritto di visita); viceversa negli anni dispari. d. I figli trascorreranno alternativamente con un genitore le festività pasquali a far data dal Sabato Santo fino al martedì successivo, ed il
01 maggio;
con l'altro genitore trascorreranno il 25 aprile ed il 02 giugno;
in mancanza di accordo, negli anni pari i minori saranno con il padre per il periodo pasquale e il 01 maggio, mentre saranno con la madre il 25 aprile e il
02 giugno;
viceversa negli anni dispari. e. I minori trascorrano comunque il
05/12 di ogni anno con la madre e il 16/07 di ogni anno con il padre (data dei rispettivi compleanni). f. Infine i giorni del compleanno dei minori ( PE
18/11/2010 e 20/10/2015) gli stessi saranno con il padre negli Per_2 anni dispari e con la madre negli anni pari, e poi trascorreranno il giorno successivo con il padre o con la madre che non li ha tenuti con sé il giorno del compleanno.
4. Entrambi i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
5. Il SI. verserà a titolo di contribuzione al mantenimento Controparte_1 del figlio la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili a Per_2 mezzo bonifico bancario in favore della predetta SI.ra , da Parte_1 effettuarsi entro il giorno 15 di ciascun mese;
mentre la SI.ra verserà a Pt_1 titolo di contribuzione al mantenimento della figlia la somma di € 150,00 PE
- 3 - (centocinquanta/00) mensili a mezzo bonifico bancario in favore del predetto SI. , da effettuarsi entro il giorno 15 di ciascun mese. Controparte_1
6. Le spese straordinarie extra assegno relative ai minori saranno regolamentate sulla scorta delle relative Linee Guida contenute nel Protocollo del 02/07/2019 attualmente in uso presso il Tribunale di Palermo, di cui i coniugi dichiarano di conoscere perfettamente il contenuto;
saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno con compensazione automatica delle somme volta a volta anticipate dall'uno o dall'altro per le necessità dei figli, previa esibizione a semplice richiesta dei relativi giustificativi di spesa;
qualora sia impossibile la compensazione, il rimborso delle spese extra assegno in favore del coniuge che le abbia sostenute dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ne è stata fatta richiesta dall'avente diritto.
7. L'Assegno Unico Universale viene concordemente riconosciuto alla SI.ra che ne curerà la richiesta in via diretta trattenendolo al 100%; la Pt_1 detrazione/deduzione delle spese sostenute per i minori (mediche, ecc.) viene concordemente riconosciuta al 100% in favore del SI. . Controparte_1
8. Entrambi i genitori stabiliscono che le indennità corrisposte dagli Enti ad dovranno confluire, così come avviene a tutt'oggi, nel ccp cointestato e PE dovranno essere adoperate esclusivamente per le eSIenze della minore.
9. I coniugi si danno, infine, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e/o di altro documento valido per l'espatrio.
10. Le spese del presente procedimento si intendono compensate e ciascuna delle parti farà fronte agli oneri del proprio legale”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
- 4 - c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in BE (TV) in data 30/03/2005, da
, nata a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato
[...] civile di detto Comune al n. 13, parte I, Ufficio I, Anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 23/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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