TRIB
Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/05/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 13321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice
nella causa civile iscritta al n. 13321/2024 R.G. promossa da c.f. (con l'avv. Daniele Vezzoli) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale»
* * *
CONCLUSIONI
La ricorrente si riporta alle conclusioni di cui al ricorso ed al verbale 08/05/2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 05/05/2017 in Manerbio. Dall'unione sono nati i figli (2018) e (2021). Per_1 Per_2
La ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione, a fronte dell'intollerabilità della Pt_1
convivenza, ormai cessata, avendo il resistente abbandonato la casa familiare.
La ricorrente ha inizialmente proposto l'affido condiviso dei minori, ma, nel rassegnare le conclusioni, ha chiesto l'affido superesclusivo, spiegando che il resistente, dopo essere rientrato in
Italia dal Marocco, risiede in luogo ignoto e contatta i figli sporadicamente per telefono, tant'è che l'ultimo incontro in presenza risale al marzo del corrente anno. La ha aggiunto che il resistente Pt_1
ha cessato di corrispondere ogni contribuzione per i figli dal settembre 2024.
Il Tribunale, preso atto che, nella sua contumacia, lo non ha contestato le allegazioni della CP_1
ricorrente, segnatamente per quanto riguarda il disinteresse mostrato nei confronti dei minori, ritiene accoglibile la domanda di affidamento superesclusivo, onde consentire alla di occuparsi con Pt_1
sollecitudine delle esigenze della prole. Non si ritiene opportuno, nell'attuale contesto relazionale, dettare una specifica disciplina della frequentazione tra il padre ed i figli. Il Tribunale si limita, pertanto, a genericamente statuire che lo potrà contattare i minori telefonicamente ed CP_1
incontrarli secondo i tempi e nei luoghi concordati con la ricorrente, al di fuori dell'orario scolastico.
Quanto alle questioni economiche, il Tribunale prende atto che la ricorrente -che nulla chiede per sé- vive con i minori in Brescia in un immobile condotto in locazione;
lavora come operaia, con uno stipendio di euro 1.380,00 mensili;
riceve integralmente l'assegno unico, pari ad euro 450,00. La spiega, peraltro, che lo attualmente disoccupato, percepisce la Naspi;
aggiunge che, Pt_1 CP_1
in costanza di convivenza, lo si faceva carico del pagamento del canone di locazione, pari ad CP_1
euro 600,00.
Il Tribunale, sulla scorta dei suddetti elementi valutativi, ritiene -in conformità alla richiesta della di determinare in euro 250,00 per ciascun figlio la misura del contributo al mantenimento Pt_1
dovuto dallo oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Le spese processuali sono a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-pronuncia la separazione personale dei coniugi;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manerbio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-affida in via superesclusiva i figli minori alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere di assumere autonomamente le decisioni di maggior importanza nell'interesse di figli e di chiedere per questi ultimi il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
-dispone per la frequentazione tra il padre ed i minori come in motivazione;
-dispone che corrisponda alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese la somma Controparte_1
di euro 250,00 cadauno per il mantenimento dei due figli, con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Brescia 08/05/2025
Il presidente dott. Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice
nella causa civile iscritta al n. 13321/2024 R.G. promossa da c.f. (con l'avv. Daniele Vezzoli) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale»
* * *
CONCLUSIONI
La ricorrente si riporta alle conclusioni di cui al ricorso ed al verbale 08/05/2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 05/05/2017 in Manerbio. Dall'unione sono nati i figli (2018) e (2021). Per_1 Per_2
La ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione, a fronte dell'intollerabilità della Pt_1
convivenza, ormai cessata, avendo il resistente abbandonato la casa familiare.
La ricorrente ha inizialmente proposto l'affido condiviso dei minori, ma, nel rassegnare le conclusioni, ha chiesto l'affido superesclusivo, spiegando che il resistente, dopo essere rientrato in
Italia dal Marocco, risiede in luogo ignoto e contatta i figli sporadicamente per telefono, tant'è che l'ultimo incontro in presenza risale al marzo del corrente anno. La ha aggiunto che il resistente Pt_1
ha cessato di corrispondere ogni contribuzione per i figli dal settembre 2024.
Il Tribunale, preso atto che, nella sua contumacia, lo non ha contestato le allegazioni della CP_1
ricorrente, segnatamente per quanto riguarda il disinteresse mostrato nei confronti dei minori, ritiene accoglibile la domanda di affidamento superesclusivo, onde consentire alla di occuparsi con Pt_1
sollecitudine delle esigenze della prole. Non si ritiene opportuno, nell'attuale contesto relazionale, dettare una specifica disciplina della frequentazione tra il padre ed i figli. Il Tribunale si limita, pertanto, a genericamente statuire che lo potrà contattare i minori telefonicamente ed CP_1
incontrarli secondo i tempi e nei luoghi concordati con la ricorrente, al di fuori dell'orario scolastico.
Quanto alle questioni economiche, il Tribunale prende atto che la ricorrente -che nulla chiede per sé- vive con i minori in Brescia in un immobile condotto in locazione;
lavora come operaia, con uno stipendio di euro 1.380,00 mensili;
riceve integralmente l'assegno unico, pari ad euro 450,00. La spiega, peraltro, che lo attualmente disoccupato, percepisce la Naspi;
aggiunge che, Pt_1 CP_1
in costanza di convivenza, lo si faceva carico del pagamento del canone di locazione, pari ad CP_1
euro 600,00.
Il Tribunale, sulla scorta dei suddetti elementi valutativi, ritiene -in conformità alla richiesta della di determinare in euro 250,00 per ciascun figlio la misura del contributo al mantenimento Pt_1
dovuto dallo oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Le spese processuali sono a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-pronuncia la separazione personale dei coniugi;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manerbio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-affida in via superesclusiva i figli minori alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere di assumere autonomamente le decisioni di maggior importanza nell'interesse di figli e di chiedere per questi ultimi il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
-dispone per la frequentazione tra il padre ed i minori come in motivazione;
-dispone che corrisponda alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese la somma Controparte_1
di euro 250,00 cadauno per il mantenimento dei due figli, con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Brescia 08/05/2025
Il presidente dott. Gustavo Nanni