Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 543/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28/01/2025, alle ore 10:49, nella SEZIONE civile del Tribunale di La- gonegro, all'udienza del Giudice dott. Maurizio Ferrara, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
È presente l'Avv. FIORE FRANCESCO ALBERTO per il il quale Controparte_1
conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni agli atti.
Nessuno compare per l'attrice.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. L'avv. Fiore si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, in assenza del difensore non più presente fuori l'aula di udienza, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 543 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.03.1938 e ivi residente alla contrada Tusciano n. 22, quale erede universale di
[...]
, già legale rappresentante della Persona_1 Controparte_2
[..
, rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. An- drea Grippo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Viceconte in Episcopia (Pz) alla via Siris
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1
tante pro-tempore, con sede in Lauria (Pz) alla via Roma n. 104, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Francesco
A. Fiore, giusta determinazione dirigenziale n. 105 del 16.05.2017, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale nel Palazzo della Sede Municipale in Lauria (Pz) alla via Roma n. 104
CONVENUTO
Oggetto: azione di arricchimento ex art. 2041 c.c..
Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibi- le prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies
c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discus-
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sione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M.
e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ot- tobre 2006, n.22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di di- scussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268;
Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con atto di citazione notificato il 30/03/2017 , quale erede universale di Parte_1
, citava innanzi al Tribunale di Lagonegro, per l'udienza del Persona_2
18.07.2017, il ed esponeva che tra la Controparte_1 Controparte_3
e il erano intercorsi rapporti contrattuali per il servizio di as-
[...] Controparte_1
sistenza e conduzione tecnica dell'impianto di depurazione comunale sito in alla CP_1
c.da Carpineto;
che con determina n. 15 del 11.03.2013 il si impe- Controparte_1
gnava alla messa in sicurezza dell'impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani in località Carpineto di Lauria per una spesa pari a euro 90.090,00; che affidava le opera- zioni connesse al ripristino delle apparecchiature, come da preventivo del 6.02.2013, al- la ditta IRP Ecologia di Vietri di Potenza;
che, quindi, la suddetta ditta svolgeva le atti- vità di messa in sicurezza dell'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani in località
Carpineto di Lauria, tra cui lo smaltimento del percolato accumulatosi nella vasca di raccolta dei rifiuti, la riattivazione dell'impianto di depurazione per consentire il tratta- mento del percolato sino al ripristino delle condizioni per il suo versamento in fogna, il ripristino delle apparecchiature e la messa in funzione delle stesse mediante la ripara- zione dei guasti e cioè grippaggio e bruciatura motori, anomalie quadri e collegamenti elettrici ossidati, pompe dosatrici, tubazioni e valvole ecc..; che, altresì, la determina n.
15/2013 disponeva la stipula del contratto di somministrazione per due unità come da preventivo-contratto del 20.02.2013 con la Spa Tempor di Potenza;
che la CP_2
si approvvigionava dei materiali necessari per il completamento dell'opera, la manuten- zione e gestione dell'impianto senza ricevere alcuna contestazione in ordine all'esecuzione dei lavori da parte del comune;
che, tra l'altro, il chie- CP_1 CP_1
deva e otteneva dalla Regione Basilicata un finanziamento di euro 1.541.378,00 giusta
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DGR n. 1523 del 13.11.2012; che le opere di cui alla Determina n. 15 del 11.03.2013 venivano interamente realizzate e il non provvedeva a pagare alcun- Controparte_1
ché a , altresì, anche il finanziamento di euro 1.541.378,00 ero- Controparte_4
gato dalla Regione Basilicata;
che a venivano af- Controparte_3 fidati anche i lavori di adeguamento dell'impianto per il trattamento del percolato da effettuarsi a partire dal mese di Luglio 2013, come da computo metrico del 30.07.2013, per un ulteriore importo di euro 25.514,81; che per le opere realizzate venivano emesse le seguenti fatture: n. 13 del 03.06.2013, n. 16 del 05.07.2013 dell'importo complessivo di euro 32.670,00, nonché le fatture n. 17 del 05.08.2013 di euro 16.335,00, n. 18 del
05.09.2013 di euro 16.335,00 e n. 19 del 09.09.2013 di euro 30.872,92 per un totale di euro 96.212,92; che, con nota prot. n. 0023749 del 19.12.2013, il Controparte_1
comunicava che il pagamento delle fatture non poteva avvenire prima del 20 gennaio
2014 a causa della chiusura dei conti relativi al 2013, non formulava alcuna contesta- zione in ordine ai lavori eseguiti da e riconosceva il debito, sia pure relati- CP_2
vamente alle fatture n. 13 e n. 16; che, invece, le fatture relative ai lavori e alla condu- zione tecnica dell'impianto di depurazione per i mesi di luglio e agosto 2013 venivano trasmesse al Comune di con nota racc. a/r del 23.01.2014 e mai contestate;
che CP_1
continuava ad occuparsi della conduzione tecnica e della manuten- Persona_2
zione ordinaria e straordinaria dell'impianto fino al suo decesso, avvenuto in data
17.09.2013; che, nonostante numerosi solleciti verbali e scritti, il non Controparte_1
provvedeva alla corresponsione di quanto dovuto;
che con decreto ingiuntivo n. 323/14 il Tribunale di Potenza ingiungeva al di pagare in favore di Controparte_1 Parte_2
resa la somma di euro 32.670,00; che detto decreto ingiuntivo veniva opposto dal
[...]
e, con sentenza n. 357 del 03.03.2016, il Tribunale di Potenza revocava Parte_3
il decreto ingiuntivo n. 323/2014; che detta sentenza non veniva impugnata e diveniva cosa giudicata;
che il lucrava i lavori svolti dalla ditta affidataria Controparte_1
senza pagare il compenso pattuito a partire dal mese di giugno 2013; che quindi sussi- ste il diritto di parte attrice a ottenere l'indennizzo a fronte dell'ingiustificato arricchi- mento del Controparte_1
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito, accertato l'inadempi- mento del convenuto, condannare il , a titolo di indennizzo CP_1 Controparte_1
ex art. 2041 c.c., al pagamento, di Euro 96.212,92 oltre interessi e rivalutazione mone- taria dalla data dell'obbligazione e/o dalla data della domanda, o nella diversa somma
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ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.06.2017 si costituiva il
[...]
il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva CP_1 dell'attrice per mancata prova della qualità di erede del defunto;
Persona_2 inoltre, eccepiva l'inammissibilità parziale della domanda per carenza di interesse in quanto il non aveva provveduto alla liquidazione del debito di euro Controparte_1
32.670,00, di cui alle fatture n. 13 del 3.06.2013 e n.16 del 5.07.2013, emesse per il pe- riodo dal 1.05.2013 al 30.06.2013, in relazione all'assistenza e conduzione dell'impianto di depurazione e trattamento del percolato in località Carpineto di Lauria, in quanto la posizione contributiva della risultava irregolare per euro Controparte_2
96.142,73 presso l'INPS e per euro 2.559,43 presso l'INAIL. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda di indennizzo di euro 63.542,91 ex art. 2041 c.c. in rela- zione alle fatture n. 17 del 5.08.2013 di euro 16.335,00, n. 18 del 5.09.2013 di euro
16.335,00, n. 19 del 9.09.2013 di euro 30.872,92, atteso che non vi era prova dell'esecuzione del servizio dell'impianto di depurazione per i mesi di luglio e agosto
2013, oltre che dell'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto per il trattamen- to del percolato;
che il non affidava a la condu- Controparte_1 Persona_2 zione dell'impianto nel periodo successivo al 30.06.2017, tanto meno aveva affidato i lavori di manutenzione straordinaria di cui al preventivo del 30.07.2013; che tanto tro- vava conferma in quanto non risultavano comunicazione di inizio dei lavori, né atti di contabilità finale, atti di collaudo o certificati di regolare esecuzione dei lavori medesi- mi presso il Comune di . CP_1
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare accertare e di- chiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse di interesse dell'attrice; 2) Nel merito respingere la domanda di condanna ex adverso formulata perché infondata in fatto e in diritto;
3) Condannare l'attrice al pagamento delle spese
e competenze del giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita con prove do- cumentali e testimoniali.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione del termine sino a trenta giorni prima per note di- fensive finali.
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2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal avendo parte attrice provato di essere erede di . CP_1 Persona_3
Sul punto, il Tribunale osserva che in tema di successioni, ai sensi dell'art. 476 c.c.,
l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua concreta ed effettiva volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di porre in es- sere se non nella qualità di erede e dunque necessita di due condizioni e cioè il compi- mento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualifica- zione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. In assenza, dunque, di un formale atto di accettazione di eredità, la proposizione di un giudizio in veste di erede rappresenta comportamento che presuppone la volontà di accettare, implicante come tale l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476
c.c.. In buona sostanza esercitando l'azione in qualità di erede, l'attore tacitamente accet- ta l'eredità.
Quanto, poi, alla prova della qualità di erede del defunto è sufficiente osservare che, an- che in assenza di produzione dell'atto di accettazione di eredità, per giurisprudenza co- stante la proposizione di autonomo giudizio in veste di erede configura il compimento, da parte dell'attrice, di un atto che presuppone la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, implicante come tale l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c. (cfr ex multis Cass. n.
868/2017; Cass. civile n. 13738/2005). Più recentemente, “Anche la proposizione di ri- corso per cassazione può essere considerata quale tacita accettazione per facta conclu- dentia, alla stregua della domanda giudiziale volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius. Dato che l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'e- redità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esercizio di azioni giudiziarie, che - in quanto intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la man- cata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma superino il semplice mantenimen- to dello status quo esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i di- ritti successori “(Cass. n. 7995/2024).
Nel caso di specie, oltre ad avviare il presente giudizio ed instaurare il pro- Parte_1
cedimento per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Potenza sempre nei confronti del richiamato da entrambe le parti, ha depositato il certificato di Controparte_1
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morte di deceduto il 17.07.2013 e il certificato di stato di famiglia Persona_2
storico dal quale emerge il rapporto di parentela (madre) con il de cuius (all. prod. parte attrice).
Ne consegue che l'attrice ha provato la propria legittimazione attiva.
3. Tanto premesso il Tribunale osserva che la domanda proposta dall'attrice nei con- fronti del va qualificata come azione di arricchimento ex art. 2041 Controparte_1
c.c., come espressamente indicato da parte attrice nelle conclusioni dell'atto di citazione nelle quali si è chiesta la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di CP_1
euro 96.212,92 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. oltre interessi e rivalutazione mo- netaria
I principi di diritto posti a fondamento della suddetta domanda sono stati recentemente rielaborati e aggiornati dalla giurisprudenza di legittimità con la nota pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 10798 del 26/05/2015 che ha affermato che anche in materia di prestazioni rese a vantaggio della P.A., il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di prova- re il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il man- cato riconoscimento dello stesso, potendo, però, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto (in tal senso Cass. civile n. 14735 del 27.05.2024). Ancora, “L'azione generale di arric- chimento ex art. 2041 c.c. (il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causa- lità) per la sua natura complementare e sussidiaria può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico (e non già meramente generico), idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'al- tro, come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto di- verso dal destinatario di questa” (cfr. Cass. civile n. 29672 del 22.10.2021).
Applicando i suddetti principi alla res controversa il Tribunale osserva quanto appresso.
L'attrice ha dedotto che il con determinazione n.15 dell'11.03.2013, Controparte_1 aveva disposto i lavori di messa in sicurezza dell'impianto di trattamento dei rifiuti soli- di urbani in località Carpineto di Lauria attraverso lo smaltimento del percolato accumu-
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latosi nella vasca di raccolta dei rifiuti, impegnando la somma di euro 90.090,00 e affi- dando all' , con sede in Vietri di Potenza, le ope- Controparte_3
razioni connesse al ripristino delle apparecchiature. Ha quindi aggiunto che tali lavori venivano regolarmente eseguiti e che il non provvedeva a pagare alcunchè. Ha, CP_1
inoltre, specificato di avere promosso procedimento monitorio innanzi al Tribunale di
Potenza ottenendo decreto ingiuntivo n. 324/2014 per la somma di euro 32.670,00, di cui alle suddette fatture n. 13 del 03.06.2013 e n. 16 del 05.07.2013, in danno del
[...]
che detto decreto veniva opposto dall'ente comunale e il Tribunale di Parte_3
Potenza, con sentenza n. 357 del 3.03.2016, aveva revocato il decreto ingiuntivo per nullità del contratto in quanto l'incarico conferito a Controparte_3 con la determina n. 15 dell'11.03.2013 non si era perfezionato con la stipula del
[...]
contratto in forma scritta. L'attrice ha inoltre esposto che all' Controparte_5
venivano altresì affidati i lavori di adeguamento impianto per il trattamento
[...]
del percolato da effettuarsi dal mese di luglio 2013, come da computo metrico del
30.07.2013, per un ulteriore importo di euro 25.514,81 e che per le opere realizzate ve- nivano emesse le fatture n. 13 del 03.06.2013 e n. 16 del 05.07.2013 dell'importo com- plessivo di euro 32.670,00 nonché le fatture n. 17 del 05.08.2013 di euro 16.335,00, n.
18 del 05.09.2013 di euro 16.335,00 e n. 19 del 09.09.2013 di euro 30.872,92.
Il non ha contestato il debito di euro 32.670,00 nei confronti della Controparte_1
ditta per le fatture n. 13 del 3.06.2013 e n. 16 del 5.07.2013, per Persona_2
l'attività di gestione e conduzione dell'impianto per i mesi di maggio e giugno 2013 ma ha esposto di non aver provveduto al pagamento per mancanza/irregolarità del Pt_4
da parte della . Inoltre ha contestato la richiesta Controparte_3 dell'ulteriore somma di euro 63.542,91 per le fatture n. 17 del 5.08.2013 di euro
16.335,00, n. 18 del 05.09.2013 di euro 16.335,00 e n. 19 del 09.09.2013 di euro
30.872,92 in quanto relative a prestazioni giammai eseguite e richieste.
Tanto precisato il Tribunale osserva che in relazione all'importo di euro 32.670,00 di cui alle fatture n. 13 del 3.06.2013 e n. 16 del 5.07.2013 il pur riconoscendo le CP_1 prestazioni eseguite per l'assistenza e la conduzione dell'impianto di depurazione e trat- tamento del percolato sito alla località Carpineto da parte della ditta Controparte_2
[..
, ha dedotto di non aver provveduto al relativo pagamento per mancanza/irregolarità del DURC, documento unico di regolarità contributiva.
Il Comune ha documentato di aver richiesto alla ditta i dati necessari ai fini del Pt_4 senza ottenere alcun riscontro e ha depositato il certificato dell'INPS dal quale risulta
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un'irregolarità pari a euro 96.142,73 nei confronti dell'INPS e di euro 2.559,43 nei ri- guardi dell'INAIL (all.ti nn. 41 e 42).
A fronte di tali precise contestazioni parte attrice non ha offerto elementi utili e suffi- cienti, tanto meno ha allegato documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta intestata al de cuius.
Il Tribunale osserva che il legislatore è intervenuto più volte sulla disciplina del DURC con il fine di attuare un sempre maggiore controllo della regolarità contributiva per le imprese in relazione a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forni- ture e segnatamente garantire che le imprese fossero in regola con gli adempimenti pre- videnziali, assistenziali ed assicurativi prima dell'aggiudicazione o della conclusione del contratto, al momento del pagamento delle fatture, prima della concessione di agevola- zioni "normative e contributive", nonchè per la verifica dell'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il DURC attesta "la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonchè in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale".
Tale documento è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicu- rative e contributive.
Dal 1 gennaio 2009, l'obbligo del possesso del DURC è stato esteso a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o subappalto di qualsiasi tipo di lavoro anche fuori dall'ambito dell'edilizia, escludendo però dall'obbligo gli artigiani che lavorano in pro- prio senza dipendenti.
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 5 regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", applicabile ratione temporis al caso oggetto del presente giudizio, prevede: “1.Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della ri- spettiva normativa di riferimento.2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma
1, lettera i), del codice;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11,
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comma 8, del codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avan- zamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'at- testazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all'arti- colo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.
4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo ac- certamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo
307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni;
entro il medesimo termine, l'ese- cutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione ag- giudicatrice.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di rego- larità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalità, l'esecutore trasmette il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3, comma1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatri-
Parte ce.6. Le , ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo
40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il do- cumento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì richiesto il docu- mento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, ac- quisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal di- rettore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la riso-
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luzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'otteni- mento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecuti- ve riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione de- gli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici gior- ni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8”.
Successivamente il legislatore è intervenuto con il decreto legge del 21.06.2013 n. 69 e con la legge 20.03.2014 n. 34, che individuano, rispettivamente, i momenti nei quali de- ve essere effettuata la verifica di regolarità contributiva e il meccanismo c.d. di 'sostitu- zione' in caso di riscontrata irregolarità da un lato (d.l. n. 69/2013) e le modalità concre- te attraverso le quali è possibile procedere alla verifica della regolarità in parola dall'altro (d.l. n. 34/2014). L'art. 31 del D.L. n 69/2013 riguarda sia il profilo economi- co del rapporto negoziale che attiene al momento del pagamento vero e proprio da parte della pubblica amministrazione e può riguardare tanto i contratti pubblici di lavori, ser- vizi o forniture, quanto ogni altro caso di erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sia un profilo più qualitati- vo del rapporto che attiene al momento della scelta del contraente, che comprende la fa- se della partecipazione e aggiudicazione dell'affidamento, ovvero della sottoscrizione del contratto, nonché quello della verifica della regolare esecuzione del contratto. Inol- tre, il comma 8-quinquies dell'art. 31 prevede che la concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità con- tributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.
Con D.M. 30 gennaio 2015 sono state introdotte norme di semplificazione in materia di
Durc con la previsione della possibilità della verifica della regolarità contributiva in tempo reale;
all'art. 7 è previsto che l'esito positivo della verifica di regolarità genera un documento in formato "pdf" non modificabile contenente la dichiarazione di regolarità e che tale documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
Con successivo D.M. 23 febbraio 2016 sono state introdotte ulteriori semplificazioni al- la disciplina del DURC online contenuta nel D.M. 30 gennaio 2015.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, “la normativa in oggetto, modificatasi nel tempo, prevede però come punti essenziali che il requisito della regolarità contributiva attestato dal DURC debba esserci al momento dell'aggiudicazione dell'appalto pubbli-
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co o della stipula del contratto con una pubblica amministrazione e successivamente in tutte le fasi dell'esecuzione del contratto stesso.
Funzionale alla verifica nel tempo della regolarità contributiva è la previsione che il
DURC, attualmente la verifica telematica in tempo reale attestata da un documento in pdf, ha una validità di 120 dalla data della verifica e deve essere in corso di validità per ogni fase contrattuale, in particolare per il saldo finale e per il pagamento delle fat- ture per servizi e forniture. (…) La regolarità contributiva costituisce requisito anche per procedere al pagamento da parte dell'ente pubblico e di conseguenza, avendo il
DURC una validità di 120 giorni dal rilascio, esso deve essere rinnovato scaduto tale termine, per essere in corso di validità al momento del pagamento” (Cass. n.
4092/2017).
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato il Tribunale osserva che il credito vantato da parte attrice non può ritenersi esigibile non avendo parte attrice offerto prova della rego- larità contributiva della . Del resto, il Controparte_3 [...]
ha provato documentalmente la mancata regolarità contributiva della ditta e il CP_1
mancato rilascio del da parte delle autorità competenti ha fatto venire meno il Pt_4
presupposto per il pagamento della somma di euro 32.670,00 di cui alle fatture n. 13 del
03.06.2013 e n. 16 del 05.07.2013.
Non è condivisibile la tesi di parte attrice secondo cui agendo l'attrice quale erede legit- timo del sig. , legale rappresentante dell' , per ciò so- Persona_2 Controparte_2
lo sarebbe stata esonerata dagli obblighi di legge in materia di contratti con la pubblica amministrazione dal momento che l'erede succede nella medesima posizione del de cuius.
Inoltre, per quanto riguarda nello specifico i presupposti per l'azione ex art. 2041 c.c., il
Tribunale osserva che in assenza del DURC in favore della ditta non sussiste una pre- stazione vantaggiosa per il rimanendo esso esposto – come ricorda la Controparte_1
Corte di Cassazione nella citata sentenza – alle rivendicazioni degli enti previdenziali in ragione dell'assenza di prova di un regolare adempimento, presso detti enti, degli oneri gravanti sulla società fornitrice del servizio.
Altrettanto infondata è la ulteriore richiesta di parte attrice della somma di euro
63.542,91 di cui alle fatture n. 17 del 05.08.2013 di euro 16.335,00, n. 18 del
05.09.2013 di euro 16.335,00 e n. 19 del 09.09.2013 di euro 30.872,92 atteso che il ha contestato di avere affidato alla Controparte_1 Controparte_3
l'esecuzione del servizio di conduzione dell'impianto di depurazione per i mesi
[...]
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di luglio e agosto 2013. Parte attrice, sul punto, non ha offerto alcuna prova in ordine ai suddetti fatti limitandosi ad allegare le fatture commerciali che, come noto, sono atti unilaterali di parte, e un computo metrico che non risulta nemmeno sottoscritto da un rappresentante del La prova testimoniale nulla ha aggiunto. In parti- Controparte_1 colate il teste , escusso all'udienza del 9.01.2019, in merito ai lavori di Testimone_1
cui al computo metrico del 30.07.2013 ha dichiarato di nulla sapere mentre per quanto riguarda l'assistenza e la conduzione termica dell'impianto di depuratore ha confermato le attività della ditta per i mesi di aprile maggio e giugno così Controparte_3
confermando la tesi del convenuto secondo cui le prestazioni di cui alle fatture CP_1
n. 17 del 5.08.2013 e n. 18 del 5.09.2013, relative ai mesi di luglio e agosto, non sareb- bero mai state poste in essere e comunque giammai richieste dal Parimenti ge- CP_1 neriche appaiono le dichiarazioni del teste , escusso all'udienza Testimone_2
del 2.12.2019. Il teste non ha invero rese dichiarazioni precise e specifiche in merito al periodo in cui l'impresa avrebbe reso le proprie prestazioni in favore del con- CP_1 venuto né tanto meno sui presunti lavori straordinari che l'impresa avrebbe eseguito.
Del resto il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che nel procedimento per de- creto ingiuntivo instaurato dinanzi al Tribunale di Potenza (n. R.G. 1635/2014) definito con sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal l'odierna Controparte_1 attrice ha richiesto esclusivamente il pagamento dell'importo di euro 32.670,00 per le fatture n. 13 del 3.06.2013 e n. 16 del 5.07.2013 per le prestazioni eseguite nei mesi di maggio e giugno e non anche gli importi delle fatture indicate nel presente giudizio per le prestazioni eseguite nei mesi di luglio e agosto nonché per i lavori straordinari.
In conclusione, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda di va rigettata. Parte_1
4. Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza, e si liquidano, d'ufficio, in assen- za di note spese, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente esple- tata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istan- za ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attrice;
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2) condanna l'attrice al pagamento in favore del in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che liquida in euro
7.052,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso).
Lagonegro, 28.01.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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