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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/09/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1842/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 18.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1842/2019
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to in Casalnuovo di Napoli alla via Na- Parte_1
poli 48 presso lo studio dell'Avv. CASTIGLIONE GENNARO, dal quale è
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- opponente
E
e, per essa quale mandataria, , elett.te dom.to CP_1 Controparte_2
presso l'Avv. Montesano Maria Clementina in Nola via P. Vivenzio 16 (Studio
legale Avv. Antonio Bottiglieri) unitamente all'Avv. TRISCARI BINONI PAO-
LO FRANCESCO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
1
- opposta avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di op-
posizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più
ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'ac-
certamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emis-
sione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazio-
ne" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, per-
2
tanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000,
15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente con-
forme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi ef-
fetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla CP_1
[... dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre era tenuto Parte_1
3
a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi del-
la pretesa delle prime.
Tanto premesso, con la proposizione della odierna opposizione, CP_3
ha contestato l'improcedibilità dell'opposizione, la prescrizione del credito
[...]
ingiunto, la inefficacia delle cessioni del credito intervenute nella vicenda, oltre alla carenza di prova del credito e la non debenza dello stesso.
Per quanto concerne la dedotta prescrizione del credito ingiunto, la stessa si pale-
sa priva di fondamento. Ed, infatti, pur volendo assumere come dies a quo la data del 22.5.2007 (data di sottoscrizione del finanziamento per cui è causa) deve ri-
tenersi che la comunicazione della avvenuta notifica al datore di lavoro della ces-
sione di quota dello stipendio, inviata dalla banca il 16.5.2017 e ricevuta dal
[...]
il 22.5.2017, abbia efficacemente interrotto il decorso del termine di pre- CP_4
scrizione. Ed, infatti, nella predetta comunicazione, l'opposta comunicava al
[...]
di avvalersi della facoltà, contrattualmente prevista, della cessione di quota CP_4
dello stipendio in ragione del mancato pagamento di almeno due rate, ciò che va-
le a soddisfare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza al fine della produzio-
ne dell'effetto interruttivo della prescrizione del credito.
Invero, a tal proposito, basti osservare “Perché un atto abbia efficacia interrutti-
va della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare
un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbliga-
to, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella
intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivo-
cabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti
del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (cfr, Cassa-
4
zione civile sez. II, 18/03/2025, n.7188), laddove, nel caso di specie, la volontà
della creditrice di far valere il proprio credito risulta, per vero, lampante dalla comunicata volontà di avvalersi della predetta modalità operativa.
Da tanto consegue l'infondatezza della predetta eccezione.
Del tutto peregrina appare anche la contestazione relativa alla non debenza del credito ingiunto per mancanza di prova e tanto alla luce della produzione, in giu-
dizio, degli estratti conto, del contratto di finanziamento, oltre che della cessione del quinto dello stipendio da parte del in relazione al medesimo credito. Parte_1
Puramente pretestuosa si palesa anche l'eccezione di improcedibilità
dell'opposizione (come noto, pur rientrando la materia dei contratti bancari, e fi-
nanziari in genere, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, il Legislatore ha sta-
bilito che tale obbligo dovesse essere adempiuto solo all'esito della pronuncia giudiziale ex art 648 cpc).
Infine, per quanto concerne l'eccezione relativa alla mancata notifica della ces-
sione, basti rilevare che l'opposta ha documentato l'avvenuta fusione per incor-
porazione, ciò che appare sufficiente a dimostrare la titolarità del credito (non po-
tendosi, per vero, ritenere che vi sia stata, nella fattispecie, una vera e propria cessione del credito).
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente opposizione deve essere ri-
gettata.
Le spese seguono la soccombenza (tenuto conto delle fasi effettivamente svolte)
e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
5
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il de-
creto ingiuntivo n. 2787/2018 del 10.12.2018, dichiara il medesimo esecutivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si li-
quidano in €. 3.809, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. co-
me per legge.
Così deciso in Nola, 18 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 18.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1842/2019
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to in Casalnuovo di Napoli alla via Na- Parte_1
poli 48 presso lo studio dell'Avv. CASTIGLIONE GENNARO, dal quale è
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- opponente
E
e, per essa quale mandataria, , elett.te dom.to CP_1 Controparte_2
presso l'Avv. Montesano Maria Clementina in Nola via P. Vivenzio 16 (Studio
legale Avv. Antonio Bottiglieri) unitamente all'Avv. TRISCARI BINONI PAO-
LO FRANCESCO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
1
- opposta avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di op-
posizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più
ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'ac-
certamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emis-
sione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazio-
ne" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, per-
2
tanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000,
15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente con-
forme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi ef-
fetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla CP_1
[... dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre era tenuto Parte_1
3
a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi del-
la pretesa delle prime.
Tanto premesso, con la proposizione della odierna opposizione, CP_3
ha contestato l'improcedibilità dell'opposizione, la prescrizione del credito
[...]
ingiunto, la inefficacia delle cessioni del credito intervenute nella vicenda, oltre alla carenza di prova del credito e la non debenza dello stesso.
Per quanto concerne la dedotta prescrizione del credito ingiunto, la stessa si pale-
sa priva di fondamento. Ed, infatti, pur volendo assumere come dies a quo la data del 22.5.2007 (data di sottoscrizione del finanziamento per cui è causa) deve ri-
tenersi che la comunicazione della avvenuta notifica al datore di lavoro della ces-
sione di quota dello stipendio, inviata dalla banca il 16.5.2017 e ricevuta dal
[...]
il 22.5.2017, abbia efficacemente interrotto il decorso del termine di pre- CP_4
scrizione. Ed, infatti, nella predetta comunicazione, l'opposta comunicava al
[...]
di avvalersi della facoltà, contrattualmente prevista, della cessione di quota CP_4
dello stipendio in ragione del mancato pagamento di almeno due rate, ciò che va-
le a soddisfare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza al fine della produzio-
ne dell'effetto interruttivo della prescrizione del credito.
Invero, a tal proposito, basti osservare “Perché un atto abbia efficacia interrutti-
va della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare
un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbliga-
to, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella
intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivo-
cabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti
del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (cfr, Cassa-
4
zione civile sez. II, 18/03/2025, n.7188), laddove, nel caso di specie, la volontà
della creditrice di far valere il proprio credito risulta, per vero, lampante dalla comunicata volontà di avvalersi della predetta modalità operativa.
Da tanto consegue l'infondatezza della predetta eccezione.
Del tutto peregrina appare anche la contestazione relativa alla non debenza del credito ingiunto per mancanza di prova e tanto alla luce della produzione, in giu-
dizio, degli estratti conto, del contratto di finanziamento, oltre che della cessione del quinto dello stipendio da parte del in relazione al medesimo credito. Parte_1
Puramente pretestuosa si palesa anche l'eccezione di improcedibilità
dell'opposizione (come noto, pur rientrando la materia dei contratti bancari, e fi-
nanziari in genere, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, il Legislatore ha sta-
bilito che tale obbligo dovesse essere adempiuto solo all'esito della pronuncia giudiziale ex art 648 cpc).
Infine, per quanto concerne l'eccezione relativa alla mancata notifica della ces-
sione, basti rilevare che l'opposta ha documentato l'avvenuta fusione per incor-
porazione, ciò che appare sufficiente a dimostrare la titolarità del credito (non po-
tendosi, per vero, ritenere che vi sia stata, nella fattispecie, una vera e propria cessione del credito).
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente opposizione deve essere ri-
gettata.
Le spese seguono la soccombenza (tenuto conto delle fasi effettivamente svolte)
e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
5
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il de-
creto ingiuntivo n. 2787/2018 del 10.12.2018, dichiara il medesimo esecutivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si li-
quidano in €. 3.809, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. co-
me per legge.
Così deciso in Nola, 18 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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