Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3545 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. MARCHIONE ROSALBA); Parte_1
– ricorrente –
E
nata a [...] il [...] (Avv. RAUSA GINO); Controparte_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 09/01/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo il visto
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto della rinuncia al mandato difensivo allegata dall'avv. MARCHIONE ROSALBA in data 28/10/2024 e della mancata nomina di nuovo difensore, nonostante il rinvio disposto con provvedimento del 25/11/2024.
Al riguardo si osserva che, in caso di rinuncia e/o revoca del mandato difensivo, va applicato il principio della perpetuatio dell'ufficio del difensore in virtù del quale il
Detto questo e venendo al merito, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non legate da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento del figlio minore, Per_1 nato a [...] il [...], conformemente agli accordi dalle medesime
[...] indicati in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, che in questa sede integralmente si riportano:
“1) AFFIDAMENTO DEL MINORE
Il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Persona_1 alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre, in Palermo nella via Giovarmi Bonanno n.
51.
Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative Persona_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta delta residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo lenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) DIRITTO DI VISITA DEL MINORE E PERMANENZA DELLO STESSO NEI
PERIODI ESTIVI E FESTIVI
Per quanto concerne il diritto di visita del minore, il sig. potrà Parte_1 vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito Persona_1 indicati:
- martedì e giovedì di ogni settimana dalie ore 14:00, orario di usata da scuola, alle ore 22.30;
- venerdì, ogni quindici giorni e quando non coincide con il con il pernottamento tra il sabato e la domenica, dalle ore 14:00, orario di uscita da scuola, alle ore 22:30;
- sabato, ogni quindici giorni, dalle ore 17:00 del sabato alle ore 22:30 della domenica, con pernottamento presso il padre.
Entrambi i ricorrenti, inoltre, stabiliscono che il figlio trascorrerà alternativamente con l'uno e con l'altro genitore le festività del Natale e della Pasqua, sempre previo accordo degli stessi.
Tali periodi potranno essere ampliati o modificati dai ricorrenti, di comune accordo, nel pieno rispetto della loro volontà e delle esigenze dei figli stessi.
Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive (15 giugno-15 settembre) il sig.
potrà trascorrere con il figlio un periodo di tempo di 15 giorni Parte_1 consecutivi;
in tale periodo il minore pernotterà presso il domicilio del padre e nel medesimo periodo il sig verserà alla sig.r soltanto la metà della Per_1 CP_1 mensilità relativa al mantenimento del minore.
I ricorrenti, a tal fine, ritengono opportuno, preferibilmente entro il giorno 30 maggio di ogni anno concordare i giorni ed il periodo prescelto, tenendo conto delle reciproche necessità e soprattutto delle esigenze del minore.
3) CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO
II sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo ai mantenimento dei figlio, la
[...] somma di €200,00; devono ritenersi ricomprese nell'assegno mensile forfettario finalizzato a far fronte ad esigenze di mantenimento "ordinario" le seguenti spese: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di tarmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali).
I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (per come indicate nel Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale dì Palermo), tra le quali vanno comprese le spese per le terapie psicoterapeutiche e logopedistiche effettuate nell'interesse del minore, che si renderanno necessarie per lo stesso e che saranno concordate congiuntamente dai genitori del minore. Ciascun genitore eventualmente anticipatario potrà richiedere all'altro il rimborso di quanto anticipato, da corrispondere entro gg. 15 dall'esibizione della documentazione giustificativa.
Sono considerate spesa extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, le spese scolastiche (quali iscrizioni e rette di scuole, private, frequenza del conservatorio, spese universitarie o per partecipazione a master e specializzazioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola o soggiorni all'estero), spese di natura ludica, parascolastica, spese sportive, organizzazione di ricevimenti e festeggiamenti dedicati al figlio, nonché materiale scolastico di cancelleria, mensa, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, attività ricreative abituali ( cinema, feste ed attività conviviali).
I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti all'interesse del figli ” Persona_1
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore delle parti;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore delle parti sia regolato come da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo il 13/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.