TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12723 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 11506/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. IM PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, Corso Trieste 95, presso lo studio degli avv.ti Gianfrancesco Garone e
CA IN che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv.
SS IL in virtù di procura generali alle liti convenuto all'esito dell'udienza del 2.12.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che non è dovuta da la somma richiestagli in Parte_1 restituzione dall' con la nota del 3.11.2023; CP_1
condanna l' a rimborsare in favore della parte ricorrente i compensi CP_1
legali che si liquidano in € 1.863,50, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, percettore di indennità di disoccupazione dal Parte_1 CP_2
22.4.2019, si è visto recapitare dall' una comunicazione del 3.11.2023 con CP_1
la quale l' gli ha richiesto la restituzione dell'importo di € 19.477,15, pari CP_3
all'indennità di disoccupazione percepita fino all'8.1.2021, poiché “non spettante per mancanza dei requisiti di legge”. Il ha impugnato detto provvedimento di recupero contestando Parte_1
per più motivi la legittimità di esso.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha ribadito la legittimità del proprio CP_1 operato, sostenendo che il era stato socio nella misura del 50% della Parte_1
Inthe s.r.l., nonché amministratore unico della medesima compagine;
che pur essendo detti ruoli precedenti alla percezione della Naspi, vigeva ugualmente l'obbligo di comunicazione all a pena di decadenza dall'indennità. CP_1
Autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'impugnativa del è fondata. Parte_1
È pacifico, in quanto documentale, che quest'ultimo è stato licenziato in data 15.3.2019 dalla società presso la quale prestava attività di lavoro dipendente, che è stato socio al 50% della Inthe s.r.l. dalla costituzione sino al 24.4.2023, quando è divenuto socio unico, e che ha assunto il ruolo di amministratore unico della medesima compagine dal 21.3.2017.
Non è inoltre oggetto di contestazione il possesso, in capo al , degli Parte_1 ulteriori requisiti (compresi quelli reddituali) per ottenere la Naspi.
La ragione della richiesta di restituzione dell'importo del beneficio, difatti, risiede unicamente nell'invocata decadenza a causa dell'omessa comunicazione dell'attività svolta in qualità di amministratore e socio della Inthe s.r.l. (omessa comunicazione anch'essa pacifica).
Ora, è vero che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che la comunicazione circa l'avvio dell'attività autonoma o imprenditoriale prevista dall'art. 10, comma 1, primo periodo, del d. lgs. n. 22/2015 è obbligatoria anche laddove l'attività sia anteriore rispetto alla richiesta della decorrendo in CP_2
tal caso il termine di trenta giorni dal giorno di presentazione della domanda
(per tutte, Cass. 9.1.2024, n. 846). Ma è anche vero che la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che, sempre in tema di Naspi, “la fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale
2 soggetta all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto” (così, Cass. 19.8.2024, n. 22921).
In altri termini, la mera qualifica di socio e amministratore/consigliere d'amministrazione di società non obbliga alla comunicazione di avvio dell'attività (cfr. anche Cass. 3.5.2025, n. 11643).
Difatti, la norma in esame richiede che il beneficiario della Naspi sia obbligato alla comunicazione laddove “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, ma la qualità di amministratore e di socio di società di capitali non è assimilabile all'esercizio di un'impresa individuale, né implica necessariamente l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma. Ciò anche in considerazione di quanto stabilito dalle S.U. n. 1545 del 2017 in relazione alla natura del rapporto tra la società di capitali e il suo amministratore, secondo le quali tale rapporto non è assimilabile né a un contratto d'opera né a un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato, trattandosi di rapporto “di società”, potendo nondimeno essere accertata in concreto un autonomo rapporto di lavoro laddove vengano esercitate funzioni ulteriori rispetto a quelle incluse nel rapporto organico.
In particolare, la citata Cass. n. 22921/2024, ha chiarito che “l'iscrizione alla Gestione separata dei soci e consiglieri di amministrazione di società a responsabilità limitata, pur assolvendo alla funzione di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, l'eventuale prestazione lavorativa resa dal socio nell'impresa sociale venga sottratta alla contribuzione previdenziale, prescinde dall'effettiva partecipazione del socio all'attività imprenditoriale ch'è propria della società: quest'ultima, infatti, ove espletata con carattere di abitualità e prevalenza, darà semmai luogo all'iscrizione nella pertinente gestione dei lavoratori autonomi (commercianti o artigiani), mentre ove il socio si limiti ad esercitare le funzioni di consigliere d'amministrazione rileverà piuttosto il vincolo d'immedesimazione organica o al limite di mandato, ex art.
2260 c.c., che attiene tuttavia all'esecuzione del contratto di società” e ha concluso che “deve escludersi che, ai fini dell'applicazione della decadenza di cui all'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, possa operarsi qualsiasi assimilazione di principio tra la carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata e l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma
3 o imprenditoriale”. Su tale principio non incide l'assimilazione, ai fini meramente fiscali, dei redditi percepiti dagli amministratori ai redditi da lavoro subordinato.
Nel caso di specie, deve osservarsi che la Inthe s.r.l. ha avuto nel tempo plurimi dipendenti (doc. 16 del ricorrente), né è stato in alcun modo specificamente dedotto che l'odierno ricorrente abbia mai svolto attività lavorativa, estranea alle funzioni inerenti al rapporto organico.
Per tali motivi è illegittimo il provvedimento di recupero dell' non CP_1
dovendo il ricorrente restituire alcunché.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 5.200,01 a € 26.000,00, pari all'ammontare dell'indebito richiesto in restituzione) e si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) i cui rispettivi valori medi sono stati tutti ridotti al
50% per la semplicità della questione esaminata.
Roma, 10.12.2025.
Il giudice
IM IN
4