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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 79/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
2.06.1988 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Micanti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno,
Piazza Santa Angela n. 3, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello,
ammesso al patrocinio gratuito dello stato con delibera del C.O.A. di Perugia del
27.03.24;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ), con sede legale in Conegliano, Via V. Controparte_1 P.IVA_1
Alfieri, e per essa (già , con sede legale in Verona, CP_2 CP_3
Viale dell'Agricoltura n. 7 (p. iva: , in persona del legale rappresentate P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini ed elettivamente domiciliata presso il pagina 1 di 8 suo studio in Perugia, Via Baglioni n. 24 in virtù di procura generali alle liti estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
=Appellata=
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 31.01.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 31.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. proponeva opposizione, ai sensi Parte_1
dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto con il quale gli aveva Controparte_1
intimato il pagamento della somma di €.69.088,58, oltre interessi spese e successive occorrende, asseritamente dovuta in ragione del mancato rimborso del mutuo fondiario contratto dall'opponente con in data 18.05.2017. Controparte_4
A fondamento dell'opposizione il ricorrente contestava la carenza di legittimazione attiva di e, nel merito, la fondatezza della pretesa. CP_1
In conformità delle ragioni svolte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
chiedeva: - in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e,
quindi, l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente; - nel merito: accertare l'inesistenza del credito vantato dell'opposta e,
per l'effetto, la nullità e/o inefficacia del precetto opposto;
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa 10.10.2023 si costituiva che contestava integralmente Controparte_1
l'opposizione avversaria -in quanto infondata in fatto e in diritto- e ne chiedeva il rigetto,
con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 21.12.2023 per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c..
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 2005/2023, pubblicata il 21.12.2023, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 2005/2023 ha interposto appello
[...]
per i seguenti motivi: Pt_1
1) “Sulla carenza di legittimazione attiva dell'appellata”.
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva in capo all'appellata.
Sostiene l'appellante che si è qualificata come cessionaria in blocco Controparte_1
dei crediti della ma si è limitata a produrre in giudizio soltanto il Controparte_4
contratto di mutuo originario e l'avviso di cessione pubblicato, in cui vi è l'indicazione del link e del sito web dove i debitori ceduti - a dire della cessionaria - potevano verificare la propria posizione, dei quali, tuttavia, non ha provato la fruibilità e il funzionamento, fermo rimanendo che la cessionaria non ha dato prova dell'esistenza del contratto di cessione, né dell'inclusione del preteso credito tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Afferma, quindi, l'opponente che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale
non sia idoneo a dimostrare né la sussistenza della cessione, né l'inclusione del credito nei confronti dell'appellante tra quelli oggetto di cessione.
Deduce, inoltre, che l'appellata non ha prodotto il contratto di cessione e che la pretesa titolarità del credito non è provata dalla dichiarazione della cedente prodotta in giudizio dall'appellata, stante la natura meramente indiziaria della stessa, con conseguente sua inammissibilità per il divieto di cui all'art. 2729 c.c. pagina 3 di 8 2) “Sull'infondatezza della pretesa creditoria”.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure abbia operato un'illegittima inversione dell'onere probatorio imponendogli - a suo dire - una (impossibile) prova negativa,
dispensando dall'onere della prova l'asserita creditrice che non ha provato né la cessione del credito, né la sussistenza dell'originario credito ceduto.
Afferma, inoltre, che l'appellata non ha allegato elementi in ordine all'inadempimento,
alla classificazione a sofferenza del credito ed alla segnalazione in centrale rischi.
3) “In via cautelare” l'appellante che chiesto la sospensione della sentenza e dell'esecutività del titolo.
In conformità dei motivi dedotti, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza e dell'efficacia esecutiva del titolo, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado.
Con comparsa di risposta 21.05.2024 si è costituita contestando Controparte_1
integralmente l'appello avversario, chiedendone l'integrale rigetto, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza 19.06.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 02.04.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole della decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la richiesta di declaratoria del difetto di legittimazione attiva pagina 4 di 8 dell'appellata.
Il motivo non coglie nel segno.
In primo luogo, occorre precisare che tecnicamente il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui si ritiene che lo stesso non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio (o non vi sia prova della titolarità).
Nel caso di specie, ha agito in giudizio asserendo di essere titolare del Controparte_1
diritto di credito azionato in virtù di atto di cessione del credito da parte di CP_4
pertanto, alcun difetto di legittimazione attiva potrà rinvenirsi, ma al limite difetto
[...]
di titolarità di tale diritto.
Ciò premesso la Corte rileva che nel caso in esame l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta (cfr. doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione in giudizio - in fascicolo di primo grado di parte appellata), contiene -così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità- l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data dell'insorgenza, la tipologia del contratto da cui origina) che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è
ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati.
Inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla sin dalla costituzione in giudizio in primo grado l'odierna Controparte_1
appellata ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente - sottoscritta da soggetto a ciò qualificato - (cfr. doc. 6, 7 e 8 allegati alla comparsa di costituzione – in fascicolo di primo grado dell'appellata) in cui afferma che il credito in questione è stato da lei ceduto pagina 5 di 8 alla cessionaria (“ dichiara e attesta che tra i crediti compresi Controparte_1 Controparte_5
nella cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_1 [...] derivanti dal finanziamento numero 7740778 di originari euro 65.780,00”). Pt_1
Sul punto la giurisprudenza della Cassazione, dalla quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, ritiene che “la stessa prova della cessione del credito può essere data anche
con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale,
offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto
notificata dal cessionario” (cfr. Cass. Ord. 10200/21).
Il principio ha trovato unanime conferma anche nella successiva giurisprudenza di merito
(fra le tante, Trib. Venezia 29.6.2022 n. 131; Trib. Firenze 5.12.2022 n. 3401; Trib. Nuoro
15.12.2022 n. 630; Corte di appello di Milano 24.01.2023 n. 220; Trib. Spoleto
11.7.2023, n. 532) ed è condivisibile, in quanto il debitore non deve essere esposto al rischio di una duplice richiesta di pagamenti – da due diversi soggetti – per lo stesso credito.
Dunque, nel caso in esame, la dichiarazione del cedente prodotta in giudizio (cfr. doc. 6, 7
e 8 comparsa di costituzione in primo grado – in fascicolo di primo grado di parte appellata), al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale, una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a Controparte_4
rendere una dichiarazione a sé contraria.
Il motivo è, quindi, infondato e viene rigettato.
****
Con il secondo motivo parte appellante lamenta che il primo giudice avrebbe operato un'illegittima inversione dell'onere della prova imponendo all'appellante una pagina 6 di 8 “impossibile” prova negativa, dispensando l'appellata sia dalla prova della titolarità del preteso credito, sia della sua stessa esistenza.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo (titolarità del credito) la Corte non può che richiamare quanto argomentato trattando il primo motivo di appello.
Sotto il secondo profilo, invece, la censura va esaminata facendo riferimento al principio generale in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi
eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Ebbene, nel caso in esame ha provato la titolarità del credito, la fonte Controparte_1
(titolo esecutivo - mutuo fondiario - di cui aveva la disponibilità) e il suo ammontare,
come indicato nell'atto di precetto notificato.
Ebbene, parte appellante pur contestando genericamente il quantum intimato non ha soddisfatto l'onere della prova a suo carico, in quanto non ha dedotto né allegato alcun fatto modificativo e/o estintivo del preteso credito avversario idoneo a suffragarne l'asserita infondatezza.
Il motivo, dunque, è anche in questo caso, è infondato e viene respinto.
****
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza della fase istruttoria e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di con la mandataria Parte_1 Controparte_1 CP_2
contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 2005/2023
emessa dal Tribunale di Perugia il 21.12.2023);
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata Parte_1
costituita che liquida in €.4.994,00 (fasi di: studio, introduttiva e decisionale secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n. 147/2022) per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 17 luglio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 79/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
2.06.1988 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Micanti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno,
Piazza Santa Angela n. 3, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello,
ammesso al patrocinio gratuito dello stato con delibera del C.O.A. di Perugia del
27.03.24;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ), con sede legale in Conegliano, Via V. Controparte_1 P.IVA_1
Alfieri, e per essa (già , con sede legale in Verona, CP_2 CP_3
Viale dell'Agricoltura n. 7 (p. iva: , in persona del legale rappresentate P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini ed elettivamente domiciliata presso il pagina 1 di 8 suo studio in Perugia, Via Baglioni n. 24 in virtù di procura generali alle liti estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
=Appellata=
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 31.01.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 31.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. proponeva opposizione, ai sensi Parte_1
dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto con il quale gli aveva Controparte_1
intimato il pagamento della somma di €.69.088,58, oltre interessi spese e successive occorrende, asseritamente dovuta in ragione del mancato rimborso del mutuo fondiario contratto dall'opponente con in data 18.05.2017. Controparte_4
A fondamento dell'opposizione il ricorrente contestava la carenza di legittimazione attiva di e, nel merito, la fondatezza della pretesa. CP_1
In conformità delle ragioni svolte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
chiedeva: - in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e,
quindi, l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente; - nel merito: accertare l'inesistenza del credito vantato dell'opposta e,
per l'effetto, la nullità e/o inefficacia del precetto opposto;
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa 10.10.2023 si costituiva che contestava integralmente Controparte_1
l'opposizione avversaria -in quanto infondata in fatto e in diritto- e ne chiedeva il rigetto,
con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 21.12.2023 per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c..
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 2005/2023, pubblicata il 21.12.2023, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 2005/2023 ha interposto appello
[...]
per i seguenti motivi: Pt_1
1) “Sulla carenza di legittimazione attiva dell'appellata”.
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva in capo all'appellata.
Sostiene l'appellante che si è qualificata come cessionaria in blocco Controparte_1
dei crediti della ma si è limitata a produrre in giudizio soltanto il Controparte_4
contratto di mutuo originario e l'avviso di cessione pubblicato, in cui vi è l'indicazione del link e del sito web dove i debitori ceduti - a dire della cessionaria - potevano verificare la propria posizione, dei quali, tuttavia, non ha provato la fruibilità e il funzionamento, fermo rimanendo che la cessionaria non ha dato prova dell'esistenza del contratto di cessione, né dell'inclusione del preteso credito tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Afferma, quindi, l'opponente che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale
non sia idoneo a dimostrare né la sussistenza della cessione, né l'inclusione del credito nei confronti dell'appellante tra quelli oggetto di cessione.
Deduce, inoltre, che l'appellata non ha prodotto il contratto di cessione e che la pretesa titolarità del credito non è provata dalla dichiarazione della cedente prodotta in giudizio dall'appellata, stante la natura meramente indiziaria della stessa, con conseguente sua inammissibilità per il divieto di cui all'art. 2729 c.c. pagina 3 di 8 2) “Sull'infondatezza della pretesa creditoria”.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure abbia operato un'illegittima inversione dell'onere probatorio imponendogli - a suo dire - una (impossibile) prova negativa,
dispensando dall'onere della prova l'asserita creditrice che non ha provato né la cessione del credito, né la sussistenza dell'originario credito ceduto.
Afferma, inoltre, che l'appellata non ha allegato elementi in ordine all'inadempimento,
alla classificazione a sofferenza del credito ed alla segnalazione in centrale rischi.
3) “In via cautelare” l'appellante che chiesto la sospensione della sentenza e dell'esecutività del titolo.
In conformità dei motivi dedotti, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza e dell'efficacia esecutiva del titolo, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado.
Con comparsa di risposta 21.05.2024 si è costituita contestando Controparte_1
integralmente l'appello avversario, chiedendone l'integrale rigetto, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza 19.06.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 02.04.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole della decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la richiesta di declaratoria del difetto di legittimazione attiva pagina 4 di 8 dell'appellata.
Il motivo non coglie nel segno.
In primo luogo, occorre precisare che tecnicamente il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui si ritiene che lo stesso non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio (o non vi sia prova della titolarità).
Nel caso di specie, ha agito in giudizio asserendo di essere titolare del Controparte_1
diritto di credito azionato in virtù di atto di cessione del credito da parte di CP_4
pertanto, alcun difetto di legittimazione attiva potrà rinvenirsi, ma al limite difetto
[...]
di titolarità di tale diritto.
Ciò premesso la Corte rileva che nel caso in esame l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta (cfr. doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione in giudizio - in fascicolo di primo grado di parte appellata), contiene -così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità- l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data dell'insorgenza, la tipologia del contratto da cui origina) che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è
ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati.
Inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla sin dalla costituzione in giudizio in primo grado l'odierna Controparte_1
appellata ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente - sottoscritta da soggetto a ciò qualificato - (cfr. doc. 6, 7 e 8 allegati alla comparsa di costituzione – in fascicolo di primo grado dell'appellata) in cui afferma che il credito in questione è stato da lei ceduto pagina 5 di 8 alla cessionaria (“ dichiara e attesta che tra i crediti compresi Controparte_1 Controparte_5
nella cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_1 [...] derivanti dal finanziamento numero 7740778 di originari euro 65.780,00”). Pt_1
Sul punto la giurisprudenza della Cassazione, dalla quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, ritiene che “la stessa prova della cessione del credito può essere data anche
con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale,
offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto
notificata dal cessionario” (cfr. Cass. Ord. 10200/21).
Il principio ha trovato unanime conferma anche nella successiva giurisprudenza di merito
(fra le tante, Trib. Venezia 29.6.2022 n. 131; Trib. Firenze 5.12.2022 n. 3401; Trib. Nuoro
15.12.2022 n. 630; Corte di appello di Milano 24.01.2023 n. 220; Trib. Spoleto
11.7.2023, n. 532) ed è condivisibile, in quanto il debitore non deve essere esposto al rischio di una duplice richiesta di pagamenti – da due diversi soggetti – per lo stesso credito.
Dunque, nel caso in esame, la dichiarazione del cedente prodotta in giudizio (cfr. doc. 6, 7
e 8 comparsa di costituzione in primo grado – in fascicolo di primo grado di parte appellata), al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale, una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a Controparte_4
rendere una dichiarazione a sé contraria.
Il motivo è, quindi, infondato e viene rigettato.
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Con il secondo motivo parte appellante lamenta che il primo giudice avrebbe operato un'illegittima inversione dell'onere della prova imponendo all'appellante una pagina 6 di 8 “impossibile” prova negativa, dispensando l'appellata sia dalla prova della titolarità del preteso credito, sia della sua stessa esistenza.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo (titolarità del credito) la Corte non può che richiamare quanto argomentato trattando il primo motivo di appello.
Sotto il secondo profilo, invece, la censura va esaminata facendo riferimento al principio generale in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi
eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Ebbene, nel caso in esame ha provato la titolarità del credito, la fonte Controparte_1
(titolo esecutivo - mutuo fondiario - di cui aveva la disponibilità) e il suo ammontare,
come indicato nell'atto di precetto notificato.
Ebbene, parte appellante pur contestando genericamente il quantum intimato non ha soddisfatto l'onere della prova a suo carico, in quanto non ha dedotto né allegato alcun fatto modificativo e/o estintivo del preteso credito avversario idoneo a suffragarne l'asserita infondatezza.
Il motivo, dunque, è anche in questo caso, è infondato e viene respinto.
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Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza della fase istruttoria e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di con la mandataria Parte_1 Controparte_1 CP_2
contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 2005/2023
emessa dal Tribunale di Perugia il 21.12.2023);
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata Parte_1
costituita che liquida in €.4.994,00 (fasi di: studio, introduttiva e decisionale secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n. 147/2022) per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 17 luglio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8