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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/09/2024, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
n. 2115/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2115/2016 R.G. promossa da:
p. iva ), già p. iva ), CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Andrea Pruiti Ciarello;
-parte opponente -
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Maria Pia Ricciardi;
- parte opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 06.12.2016, ha proposto opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 378/2016, R.G. 1264/2016, emesso in data 20.08.2016 dal Tribunale di Patti, con cui è stato ingiunto a (nelle more fusa per incorporazione in ) il CP_2 CP_1
Pag. 1 di 7 pagamento in favore di della somma di 27.000,00 euro, oltre Controparte_3
interessi, spese e compensi della procedura monitoria.
In sede monitoria ha dedotto di aver ricevuto da (oggi ) tre distinti CP_3 CP_2 CP_1
mandati per la redazione di perizie econometriche sui rapporti intercorrenti tra la predetta società e vari istituti di credito. Segnatamente, ha dedotto di aver ricevuto in data 12.06.2014 due mandati aventi ad oggetto le linee di credito accese rispettivamente presso Banca Intesa e BNL;
e in data
12.03.2015 un terzo mandato avente ad oggetto i rapporti intercorrenti con Banca Popolare di Lodi,
Banca Nuova e MPS.
Per i primi due mandati le parti hanno concordato un corrispettivo di 19.482,00 euro, per il terzo di
8.160,00 euro, per un totale di 27.642,00 euro, di cui 1.020,00 euro da versare immediatamente e la restante somma (26.620,00 euro) in maniera dilazionata.
ha altresì dedotto che non ha rispettato le scadenze pattuite e che in data CP_3 CP_2
21.09.2015 ha riconosciuto di esser debitrice della somma di 27.000,00 euro (comprese spese e interessi fino allora maturati) e concordato una nuova dilazione di pagamento, in virtù della quale ha consegnato n. 9 effetti cambiari di 3.000,00 euro ciascuno con scadenze dal 31.03.2016 al
30.11.2018 (in sostituzione dei titoli consegnati al momento del conferimento degli incarichi).
Dette cambiali, dopo esser state presentate all'incasso, sono tuttavia rimaste impagate.
ha quindi chiesto in sede monitoria il pagamento della somma di 27.000,00 euro, CP_3
deducendo che il credito è stato riconosciuto dalla società debitrice sia nei contratti di mandato che nelle successive missive, ed è assistito da titoli cambiari.
ha proposto opposizione avverso il D.I., eccependo l'inadempimento di per aver CP_1 CP_3
consegnato delle perizie prive di sottoscrizione e la nullità del patto di garanzia in virtù del quale sono stati consegnati i titoli di credito.
Con comparsa del 05.06.2017 si è costituita , contestando il contenuto dell'atto di CP_3
citazione e chiedendo la conferma del D.I. opposto.
Con ordinanza del 14.09.2017 è stata concessa la provvisoria esecutività del D.I. e concessi i termini ex art. 183 CPC, di cui si è avvalsa solo , che ha depositato le perizie oggetto di CP_3 causa e chiesto disporsi l'interrogatorio formale del legale rappresentante di . CP_1
Espletato l'interrogatorio formale, in data 07.12.2023 è stata formulata alle parti una proposta conciliativa, che parte opponente ha rifiutato.
Pag. 2 di 7 Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 20.02.2024 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va pertanto rigettata.
In sede di interrogatorio formale il legale rappresentate della società opposta, Pt_1
, ha ammesso le seguenti circostanze:
[...]
a) di aver conferito a l'incarico di redigere alcune perizie econometriche relative ai CP_3
rapporti bancari in essere tra la società e gli istituti di credito Banca Intesa, BNL Banca CP_2
Popolare di Lodi, Banca nuova e MPS;
b) di aver ricevuto da le perizie. CP_3
Dalla documentazione in atti (v. allegato n. 5 al ricorso monitorio) si evince, inoltre, che CP_2
con missiva del 21.09.2015 ha riconosciuto il proprio debito di 27.000,00 euro nei confronti di
, consegnando all'uopo nove cambiali di 3.000,00 euro ciascuna con scadenze dal CP_3
31.03.2016 al 30.11.2018 (in sostituzione dei titoli consegnati al momento del conferimento degli incarichi), che tuttavia non sono state pagate.
Detta missiva, così come le cambiali, costituisce una “promessa di pagamento”, con la conseguenza che il destinatario della dichiarazione in virtù dell'art. 1988 CC è sollevato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore l'onere di provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto (sul punto si vedano ex plurimis Cassazione civile sez. II, 17/04/2024, n. 10464; Cassazione civile sez. III,
15/05/2018, n. 11766; Corte appello Bari sez. II, 21/07/2021, n. 1417).
In considerazione di quanto testé detto, appare irrilevante quanto eccepito da parte opponente in ordine all'inutilizzabilità delle lettere di incarico (allegati nn. 1, 2 e 3 al ricorso monitorio), in quanto il mandato è stato espressamente confermato in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società opponente e dunque vi è la prova dell'incarico conferito da a CP_2
anche senza ricorrere ai documenti contestati. CP_3
In ogni caso, si rileva che dalla lettura dell'atto di citazione non si evince in maniera sufficientemente chiara l'intento di disconoscere i documenti prodotti dalla controparte (vi è solo un inciso a pagina 2, senza specificare se riferito all'intero documento o alla sola sottoscrizione),
Pag. 3 di 7 sicché non possono gli stessi esser considerati formalmente “disconosciuti” ai sensi degli artt. 214 e
215 CPC.
Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte, statuendo che “per compiere il disconoscimento della scrittura privata prodotta da controparte non è necessario l'impiego di formule sacramentali, ma non devono, tuttavia, sussistere dubbi sulla volontà dell'interessato di negare la propria scrittura o la propria sottoscrizione, come previsto dall'articolo 214 Cpc, per cui è imprescindibile che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione contestando formalmente tale autenticità. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, la formula usata non contiene una negazione inequivoca della riconducibilità della sottoscrizione parte convenuta, considerato che la stessa si è costituita in giudizio contestando, primariamente la mancanza nel documento prodotto dalla sua controparte dei requisiti necessari per la sua qualificazione in termini di scrittura privata
e aggiungendo comunque la mancanza di certezza sulla apposizione della sottoscrizione da parte della medesima al documento)” (v. Cassazione civile sez. II, 05/09/2023, n. 25832).
Ed ancora: “l'art. 2719 c.c., il quale esige che intervenga un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt.
214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle (come
è venuto a verificarsi nel caso di specie, in cui un erede si è limitato a dichiarare di 'nutrire forti dubbi' sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare)” (v. Cassazione civile sez. II, 18/07/2024, n. 19850).
A ogni modo, deve ribadirsi l'irrilevanza del documento che parte opponente ha assunto essere stato disconosciuto.
Nel caso in esame debbono pertanto ritenersi provate le seguenti circostanze:
Pag. 4 di 7 a) il conferimento dell'incarico da a (confermato in sede di interrogatorio CP_2 CP_3
formale);
b) l'espletamento della prestazione da parte di (anch'essa confermata in sede di CP_3
interrogatorio);
c) la pattuizione di un prezzo (a saldo) di 27.000,00 euro (riconosciuto espressamente dalla società opponente con la missiva del 21.09.2015 e comprovato anche dalle cambiali prodotte da parte opposta).
L'unica eccezione che va pertanto esaminata è quella relativa all'inadempimento della
Professionista, consistente nell'omessa sottoscrizione delle perizie.
Secondo parte opponente ciò renderebbe inutilizzabili i documenti, atteso che senza la sottoscrizione non sarebbe possibile indentificare l'autore delle perizie e verificare che si tratti di un soggetto “esperto della materia”. Di conseguenza nulla sarebbe dovuto a . CP_3
Parte opposta ha contestato la superiore eccezione, evidenziando che ha già utilizzato gli CP_2
elaborati peritali per introdurre azioni giudiziarie nei confronti degli istituti di credito.
Orbene, ritiene questo Giudice che l'eccezione sia infondata in quanto l'omessa identificazione del soggetto che ha redatto la perizia, così come la mancanza di sottoscrizione, non rende il documento inutilizzabile, trattandosi di uno scritto che ha come fine precipuo quello di supportare la parte in un giudizio civile e, nonostante il suo contenuto tecnico, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio.
La mancata identificazione dell'autore o la sua sottoscrizione non comporta quindi l'inutilizzabilità della stessa, dovendosi la relazione comunque ricondurre alla parte che l'ha prodotta in giudizio, facendola propria.
Inoltre, parte opponente non nemmeno dedotto quali sarebbero state in concreto le conseguenze negative derivate dalla mancata sottoscrizione della perizia da parte della Professionista e quindi non sussiste alcun danno risarcibile ai sensi dell'art. 1223 CC.
Anzi, dalla lettura della corrispondenza intercorsa tra le parti (v. allegato n. 5 alla citazione in opposizione a D.I.) si evince che le perizie sono state effettivamente prodotte nei giudizi nei confronti dei vari istituti di credito e che non sono state sollevate contestazioni in ordine alla mancata sottoscrizione delle stesse.
Pag. 5 di 7 Il primo motivo di opposizione va pertanto rigettato, costituendo la mancata sottoscrizione delle perizie una mera dimenticanza od omissione che non ha causato alla parte in concreto alcuna conseguenza negativa, e quindi non legittima la parte a non corrispondere, o comunque ridurre, il compenso pattuito.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione (nullità del patto di garanzia in virtù del quale sono stati consegnati a parte opposta dei titoli di credito), si rileva che nel caso in esame parte opposta non ha azionato alcun assegno post datato, ma ha prodotto, a sostegno della propria domanda, le nove cambiali consegnate dalla società opponente in data 21.09.2015, da cui si evince che le parti avevano concordato a titolo di saldo per la redazione delle perizie econometriche la somma di 27.000,00 euro.
In relazione alla dazione di dette cambiali non sussiste alcuna irregolarità, evidenziandosi comunque che la pattuizione del prezzo è confermata, oltre che dalle cambiali, anche dal contenuto della missiva inviata da a in data 21.09.2015, in cui la società opponente CP_2 CP_3
riconosce di esser debitrice nei confronti di parte opposta della somma di 27.000,00 euro.
Anche detta eccezione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del D.I. opposto.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (da 26.000 a 52.000 euro).
Di conseguenza va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
, che si liquidano in 7.616,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), CP_3
cpa ed iva (se dovuti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
• RIGETTA L'OPPOSIZIONE E, PER L'EFFETTO, DICHIARA LA DEFINITIVA
ESECUTIVITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 378/2016 EMESSO IN DATA 20.08.2016
DAL TRIBUNALE DI PATTI (R.G. 1264/2016);
• CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE CP_1
DI , CHE SI LIQUIDANO IN 7.616,00 EURO PER Controparte_3
Pag. 6 di 7 COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E
CPA (OVE DOVUTI) COME PER LEGGE.
Così deciso il 4 Settembre 2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2115/2016 R.G. promossa da:
p. iva ), già p. iva ), CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Andrea Pruiti Ciarello;
-parte opponente -
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Maria Pia Ricciardi;
- parte opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 06.12.2016, ha proposto opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 378/2016, R.G. 1264/2016, emesso in data 20.08.2016 dal Tribunale di Patti, con cui è stato ingiunto a (nelle more fusa per incorporazione in ) il CP_2 CP_1
Pag. 1 di 7 pagamento in favore di della somma di 27.000,00 euro, oltre Controparte_3
interessi, spese e compensi della procedura monitoria.
In sede monitoria ha dedotto di aver ricevuto da (oggi ) tre distinti CP_3 CP_2 CP_1
mandati per la redazione di perizie econometriche sui rapporti intercorrenti tra la predetta società e vari istituti di credito. Segnatamente, ha dedotto di aver ricevuto in data 12.06.2014 due mandati aventi ad oggetto le linee di credito accese rispettivamente presso Banca Intesa e BNL;
e in data
12.03.2015 un terzo mandato avente ad oggetto i rapporti intercorrenti con Banca Popolare di Lodi,
Banca Nuova e MPS.
Per i primi due mandati le parti hanno concordato un corrispettivo di 19.482,00 euro, per il terzo di
8.160,00 euro, per un totale di 27.642,00 euro, di cui 1.020,00 euro da versare immediatamente e la restante somma (26.620,00 euro) in maniera dilazionata.
ha altresì dedotto che non ha rispettato le scadenze pattuite e che in data CP_3 CP_2
21.09.2015 ha riconosciuto di esser debitrice della somma di 27.000,00 euro (comprese spese e interessi fino allora maturati) e concordato una nuova dilazione di pagamento, in virtù della quale ha consegnato n. 9 effetti cambiari di 3.000,00 euro ciascuno con scadenze dal 31.03.2016 al
30.11.2018 (in sostituzione dei titoli consegnati al momento del conferimento degli incarichi).
Dette cambiali, dopo esser state presentate all'incasso, sono tuttavia rimaste impagate.
ha quindi chiesto in sede monitoria il pagamento della somma di 27.000,00 euro, CP_3
deducendo che il credito è stato riconosciuto dalla società debitrice sia nei contratti di mandato che nelle successive missive, ed è assistito da titoli cambiari.
ha proposto opposizione avverso il D.I., eccependo l'inadempimento di per aver CP_1 CP_3
consegnato delle perizie prive di sottoscrizione e la nullità del patto di garanzia in virtù del quale sono stati consegnati i titoli di credito.
Con comparsa del 05.06.2017 si è costituita , contestando il contenuto dell'atto di CP_3
citazione e chiedendo la conferma del D.I. opposto.
Con ordinanza del 14.09.2017 è stata concessa la provvisoria esecutività del D.I. e concessi i termini ex art. 183 CPC, di cui si è avvalsa solo , che ha depositato le perizie oggetto di CP_3 causa e chiesto disporsi l'interrogatorio formale del legale rappresentante di . CP_1
Espletato l'interrogatorio formale, in data 07.12.2023 è stata formulata alle parti una proposta conciliativa, che parte opponente ha rifiutato.
Pag. 2 di 7 Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 20.02.2024 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va pertanto rigettata.
In sede di interrogatorio formale il legale rappresentate della società opposta, Pt_1
, ha ammesso le seguenti circostanze:
[...]
a) di aver conferito a l'incarico di redigere alcune perizie econometriche relative ai CP_3
rapporti bancari in essere tra la società e gli istituti di credito Banca Intesa, BNL Banca CP_2
Popolare di Lodi, Banca nuova e MPS;
b) di aver ricevuto da le perizie. CP_3
Dalla documentazione in atti (v. allegato n. 5 al ricorso monitorio) si evince, inoltre, che CP_2
con missiva del 21.09.2015 ha riconosciuto il proprio debito di 27.000,00 euro nei confronti di
, consegnando all'uopo nove cambiali di 3.000,00 euro ciascuna con scadenze dal CP_3
31.03.2016 al 30.11.2018 (in sostituzione dei titoli consegnati al momento del conferimento degli incarichi), che tuttavia non sono state pagate.
Detta missiva, così come le cambiali, costituisce una “promessa di pagamento”, con la conseguenza che il destinatario della dichiarazione in virtù dell'art. 1988 CC è sollevato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore l'onere di provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto (sul punto si vedano ex plurimis Cassazione civile sez. II, 17/04/2024, n. 10464; Cassazione civile sez. III,
15/05/2018, n. 11766; Corte appello Bari sez. II, 21/07/2021, n. 1417).
In considerazione di quanto testé detto, appare irrilevante quanto eccepito da parte opponente in ordine all'inutilizzabilità delle lettere di incarico (allegati nn. 1, 2 e 3 al ricorso monitorio), in quanto il mandato è stato espressamente confermato in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società opponente e dunque vi è la prova dell'incarico conferito da a CP_2
anche senza ricorrere ai documenti contestati. CP_3
In ogni caso, si rileva che dalla lettura dell'atto di citazione non si evince in maniera sufficientemente chiara l'intento di disconoscere i documenti prodotti dalla controparte (vi è solo un inciso a pagina 2, senza specificare se riferito all'intero documento o alla sola sottoscrizione),
Pag. 3 di 7 sicché non possono gli stessi esser considerati formalmente “disconosciuti” ai sensi degli artt. 214 e
215 CPC.
Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte, statuendo che “per compiere il disconoscimento della scrittura privata prodotta da controparte non è necessario l'impiego di formule sacramentali, ma non devono, tuttavia, sussistere dubbi sulla volontà dell'interessato di negare la propria scrittura o la propria sottoscrizione, come previsto dall'articolo 214 Cpc, per cui è imprescindibile che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione contestando formalmente tale autenticità. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, la formula usata non contiene una negazione inequivoca della riconducibilità della sottoscrizione parte convenuta, considerato che la stessa si è costituita in giudizio contestando, primariamente la mancanza nel documento prodotto dalla sua controparte dei requisiti necessari per la sua qualificazione in termini di scrittura privata
e aggiungendo comunque la mancanza di certezza sulla apposizione della sottoscrizione da parte della medesima al documento)” (v. Cassazione civile sez. II, 05/09/2023, n. 25832).
Ed ancora: “l'art. 2719 c.c., il quale esige che intervenga un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt.
214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle (come
è venuto a verificarsi nel caso di specie, in cui un erede si è limitato a dichiarare di 'nutrire forti dubbi' sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare)” (v. Cassazione civile sez. II, 18/07/2024, n. 19850).
A ogni modo, deve ribadirsi l'irrilevanza del documento che parte opponente ha assunto essere stato disconosciuto.
Nel caso in esame debbono pertanto ritenersi provate le seguenti circostanze:
Pag. 4 di 7 a) il conferimento dell'incarico da a (confermato in sede di interrogatorio CP_2 CP_3
formale);
b) l'espletamento della prestazione da parte di (anch'essa confermata in sede di CP_3
interrogatorio);
c) la pattuizione di un prezzo (a saldo) di 27.000,00 euro (riconosciuto espressamente dalla società opponente con la missiva del 21.09.2015 e comprovato anche dalle cambiali prodotte da parte opposta).
L'unica eccezione che va pertanto esaminata è quella relativa all'inadempimento della
Professionista, consistente nell'omessa sottoscrizione delle perizie.
Secondo parte opponente ciò renderebbe inutilizzabili i documenti, atteso che senza la sottoscrizione non sarebbe possibile indentificare l'autore delle perizie e verificare che si tratti di un soggetto “esperto della materia”. Di conseguenza nulla sarebbe dovuto a . CP_3
Parte opposta ha contestato la superiore eccezione, evidenziando che ha già utilizzato gli CP_2
elaborati peritali per introdurre azioni giudiziarie nei confronti degli istituti di credito.
Orbene, ritiene questo Giudice che l'eccezione sia infondata in quanto l'omessa identificazione del soggetto che ha redatto la perizia, così come la mancanza di sottoscrizione, non rende il documento inutilizzabile, trattandosi di uno scritto che ha come fine precipuo quello di supportare la parte in un giudizio civile e, nonostante il suo contenuto tecnico, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio.
La mancata identificazione dell'autore o la sua sottoscrizione non comporta quindi l'inutilizzabilità della stessa, dovendosi la relazione comunque ricondurre alla parte che l'ha prodotta in giudizio, facendola propria.
Inoltre, parte opponente non nemmeno dedotto quali sarebbero state in concreto le conseguenze negative derivate dalla mancata sottoscrizione della perizia da parte della Professionista e quindi non sussiste alcun danno risarcibile ai sensi dell'art. 1223 CC.
Anzi, dalla lettura della corrispondenza intercorsa tra le parti (v. allegato n. 5 alla citazione in opposizione a D.I.) si evince che le perizie sono state effettivamente prodotte nei giudizi nei confronti dei vari istituti di credito e che non sono state sollevate contestazioni in ordine alla mancata sottoscrizione delle stesse.
Pag. 5 di 7 Il primo motivo di opposizione va pertanto rigettato, costituendo la mancata sottoscrizione delle perizie una mera dimenticanza od omissione che non ha causato alla parte in concreto alcuna conseguenza negativa, e quindi non legittima la parte a non corrispondere, o comunque ridurre, il compenso pattuito.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione (nullità del patto di garanzia in virtù del quale sono stati consegnati a parte opposta dei titoli di credito), si rileva che nel caso in esame parte opposta non ha azionato alcun assegno post datato, ma ha prodotto, a sostegno della propria domanda, le nove cambiali consegnate dalla società opponente in data 21.09.2015, da cui si evince che le parti avevano concordato a titolo di saldo per la redazione delle perizie econometriche la somma di 27.000,00 euro.
In relazione alla dazione di dette cambiali non sussiste alcuna irregolarità, evidenziandosi comunque che la pattuizione del prezzo è confermata, oltre che dalle cambiali, anche dal contenuto della missiva inviata da a in data 21.09.2015, in cui la società opponente CP_2 CP_3
riconosce di esser debitrice nei confronti di parte opposta della somma di 27.000,00 euro.
Anche detta eccezione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del D.I. opposto.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (da 26.000 a 52.000 euro).
Di conseguenza va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
, che si liquidano in 7.616,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), CP_3
cpa ed iva (se dovuti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
• RIGETTA L'OPPOSIZIONE E, PER L'EFFETTO, DICHIARA LA DEFINITIVA
ESECUTIVITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 378/2016 EMESSO IN DATA 20.08.2016
DAL TRIBUNALE DI PATTI (R.G. 1264/2016);
• CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE CP_1
DI , CHE SI LIQUIDANO IN 7.616,00 EURO PER Controparte_3
Pag. 6 di 7 COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E
CPA (OVE DOVUTI) COME PER LEGGE.
Così deciso il 4 Settembre 2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 7 di 7