Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 11/06/2021, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2021
N. 00519/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2021, proposto da
TH MA VA PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 466/G;
contro
il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Venezia, S. Marco 4091;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. 2021/160097 dell'1.4.21 con il quale il Dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha ordinato al ricorrente di non eseguire i lavori di realizzazione di una piscina seminterrata pertinenziale ad un immobile residenziale in Venezia Lido via San Giovanni D'Acri n. 9, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio tenutasi da remoto del giorno 10 giugno 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l' art. 39 della variante Lido di Venezia;
Ritenuto, nei limiti della delibazione sommaria propria di questa fase e salvo approfondimenti in merito, che la piscina, sebbene di limitate dimensioni fuori terra, non sembra ascrivibile ad alcuna delle tipologie di manufatti ammessi nei giardini ottocenteschi, e segnatamente agli elementi di arredo;
Considerato, sotto il profilo del danno, che non è stato documentato l'avvenuto acquisto delle forniture necessarie alla realizzazione della piscina.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese di questa fase, avuto riguardo alla natura interpretativa e al modesto valore della causa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio tenutasi da remoto del giorno 10 giugno 2021, in modalità di videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO