Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3301/2017 vertente tra
- (già , Agente della Riscossione Parte_1 Parte_2
per la Provincia di Messina, C.F. e P.I. , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, elettivamente domiciliata in
Messina alla Via S. Giovanni Bosco n. 23 presso lo studio dell'Avv. Nicola Nastasi,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
E
- nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_3 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Daniela Tomarchio, giusta C.F._1
procura in atti, elettivamente domiciliato in Catania, Via Mons. Domenico Orlando
n.14;
in persona del Sindaco pro tempore, p.i. n. , Controparte_1 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Baviera, giusta procura in atti, con
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
CP_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Messina Parte_3
avverso determinate cartelle di pagamento, meglio indicate in atti, relative a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, chiedendo l'annullamento delle cartelle.
La il e quello si Parte_1 Controparte_2 CP_3
sono costituiti e hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace, con sentenza del primo dicembre 2016, accogliendo la domanda, ha annullato le cartelle.
La ha proposto appello, illustrando i motivi di Parte_1
gravame.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'appello. Pt_3
Si è costituito anche il che, eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, ha chiesto di essere estromesso dal giudizio. , nelle note difensive del 3 gennaio 2025, assumeva di avere Parte_3
aderito alla così detta “Rottamazione quater” al fine di tutelare la propria posizione lavorativa e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per adesione alla Definizione agevolata (“rottamazione-quater”)
relativamente alle cartelle n. 29520110024993350, 29520120000543229,
29520120000543633, 29520110041892561, 29520110007507330,
29520120008274963, 29520120016459872, con esclusione delle cartelle n.
29520060037022787, 29520050033437355, 29520100050938751,
29520090031194060, 29520080042609932, 29520130000218318,
29520100025289250 in quanto quest'ultime rientranti tra quelle sotto soglia di euro
1.000,00 e affidate alla Riscossione a partire dall'anno 2000 al 2015 e quindi oggetto di cancellazione automatica, operata dalla stessa Controparte_7
in applicazione della “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 197/2022), la quale, oltre alla Rottamazione quater, ha stabilito lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015.
Produceva nota della che attestava la sua dichiarazione di Parte_1
adesione alla definizione agevolata, presentata il 18/04/2023, e quantificava le somme dovute per la definizione agevolata.
Produceva, poi, le attestazioni relative alle rate già pagate in adempimento al programma di definizione, secondo le scadenze predisposte dalla stessa società di riscossione. All'udienza del 17 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis
della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo
2024 n. 56.
Parte appellante nulla osservava sulla produzione dell'appellato Pt_3
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Occorre premettere che, come risulta dagli atti depositati, l'appellato ha Pt_3
presentato in data 18 aprile 2023, domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all' ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. Controparte_8
197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) per il pagamento del debito residuo collegato alle cartelle di pagamento oggetto della originaria opposizione conclusasi con la citata sentenza che è stata impugnata.
La disciplina applicabile, dunque, è l'art. 1, comma 231, della legge n. 197 del
2022, secondo il quale "... i debiti relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2020 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento".
Il comma 235 dell'art. 1 (come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 51 del 2023),
inoltre, stabilisce che: "Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà
di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023,
apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232"; il comma 236 prevede che: "Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti".
Il quadro normativo è completato, per quanto qui rileva, dai successivi commi
241 (come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 51 del 2023) ("Entro il 30 settembre
2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione".) e 244 ("In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni,
dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione....").
Ebbene, sulla questione oggetto del presente processo si è pronunciata la Corte
di Cassazione, con la sentenza n. 24428 del 2024, nella quale sono esposti condivisibili principi ai quali questo decidente intende adeguarsi per la definizione del presente giudizio.
Ciò posto, dal quadro normativo sopra delineato, emerge che l'istanza del contribuente ha dato avvio ad una procedura che si è conclusa con la comunicazione formale dell'agente della riscossione che essa è stata accolta, con indicazioni dell'ammontare delle somme da versare (e/o con l'indicazione delle rate) per l'estinzione del debito.
Evidentemente, per poter accedere alla procedura, il contribuente ha assunto il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata. In mancanza di tale impegno -che, per il vero, non risulta dalla documentazione prodotta ma ne è assolutamente implicita la prestazione-, la domanda non sarebbe stata suscettibile di perfezionarsi e di essere accolta.
La prestazione dell'impegno, pertanto, non può che avere determinato il definitivo consolidamento e l'accoglimento dell'istanza di rottamazione.
Ciò posto, la Suprema Corte ha già condivisibilmente affermato, con riferimento alla procedura cd. rottamazione-ter, che, "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione -
in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero,
ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta"
(Cass. n. 20626 del 24/07/2024).
La decisione appena richiamata si è interrogata su due essenziali profili: a) quale sia l'incidenza della procedura di rottamazione (ritualmente accettata dall'amministrazione) sul corso del giudizio e, in particolare, se, nelle more della rateizzazione, il giudizio debba restare sospeso fino al compiuto integrale versamento delle somme dovute;
b) come refluisca l'eventuale inadempimento nel versamento delle somme dovute;
- con riguardo al primo aspetto, è stata richiamata, in primo luogo, la giurisprudenza del Supremo Collegio che, da tempo, ha analizzato le conseguenze derivanti dall'accoglimento dell'istanza di rottamazione;
- il principio, affermato originariamente con riferimento ad altra disposizione agevolatrice, ma poi ribadito anche con riguardo alla disciplina della cd.
rottamazione-ter, è quello per cui "In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata…cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato;
in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato" (Cass. n. 24083
del 03/10/2018; Cass. n. 4106 del 2020; da ultimo Cass. n. 9535 del 07/04/2023,
Cass. n. 36431 del 29/12/2023; Cass. n. 11356 del 29/04/2024);
- come già osservato dalla Corte di Cassazione (si veda Cass. n. 36431 del
29/12/2023), interrogandosi proprio sulla sorte del processo di cassazione in presenza dell'eventualità in cui la parte contribuente dimostri di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie con espressa rinuncia al giudizio, seguita dalla comunicazione dell'esattore, e, dunque, da un'assenza di contesa sugli effetti della definizione agevolata, ed esaminando le due ipotesi in cui il rinunciante sia ricorrente ovvero intimato, resistente o controricorrente, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 19980 del
23/09/2014) hanno affermato che "la situazione in cui il debitore sia resistente o intimato debba intendersi regolata in modo omologo e, dunque, sempre come fattispecie estintiva e sempre con gli stessi effetti discendenti ex lege", sì da statuire che "L'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché
l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare" e, quindi facendone conseguire "che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380-bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc.
civ.";
- in altri termini, va ribadito quanto rilevato con riferimento all'analoga procedura di cui all'art. 3, comma 6, del D.L. n. 119 del 2018 e, segnatamente, che gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva delineata dall'art. 1, comma 236, della L. n. 197
del 2022 sono, da un lato, la domanda di definizione agevolata del contribuente, contenente l'impegno a rinunziare al giudizio, e, dall'altro lato, l'accoglimento da parte dell'agente della riscossione della sua istanza, con individuazione delle somme da versare e delle (eventuali) rate;
- si tratta, dunque, anche con riferimento alla cd. rottamazione-quater, di una fattispecie di estinzione ex lege che resta distinta e autonoma rispetto alla presentazione di una rinunzia nel giudizio e che è destinata a svolgere i suoi effetti,
processuali, a prescindere dalla rinnovazione della dichiarazione di rinunzia;
- sotto altro profilo, occorre tuttavia interrogarsi anche in questo caso (analogamente a quanto fatto dalla citata ordinanza n. 20626 del 2024, relativa alla cd. rottamazione-
ter di cui al D.L. n. 119 del 2018), se e come, ai fini della statuizione di estinzione,
assuma rilievo l'adempimento del pagamento delle somme dovute e se esso debba essere integrale;
- la questione è rilevante, invero, in questa seconda ipotesi, posto che la rateizzazione,
per l'espresso disposto normativo, è destinata a protrarsi, nell'interesse del debitore,
per numerosi anni, con una durata che, secondo il comma 232 dell'art. 1 (come modificato dal D.L. n. 51 del 2023), si proietta per diversi anni ("Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023,
ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali,
ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024"), salvo eventuali ulteriori differimenti;
- il secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 specifica,
sul punto, che "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati";
- per quanto riguarda il primo elemento, ossia "il perfezionamento della definizione",
questo si identifica, da quanto sopra esposto, nella accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta -come nella fattispecie in esame-;
- il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale è
sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art. 1;
- la conseguenza dell'inadempimento, dunque, si pone, anche in questo caso, su un diverso piano: la definizione agevolata si è perfezionata ma, per l'inosservanza del piano di rateizzazione, non produce gli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, restando imputate le somme versate al maggior importo dovuto, e determina il potenziale avvio delle nuove procedure riscossive
("per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione"); - in altri termini, come è stato già rilevato con riferimento alla procedura condonistica di cui al D.L. n. 119 del 2018, per effetto della dichiarazione del contribuente, seguita dalla comunicazione formale dell'agente della riscossione, la procedura di
"rottamazione" si perfeziona, rimanendo i pagamenti una mera appendice esecutiva di un procedimento concluso e definito;
- il secondo parametro indicato dal comma 236 ("la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati") riflette proprio questa indicazione;
- sul punto va evidenziato, infatti, che, con la domanda e nelle more del pagamento delle somme dovute, il processo viene sospeso, mentre, per essere dichiarato estinto,
è necessario che, iniziato il pagamento (in unica somma o secondo un piano di rateizzazione), il contribuente documenti "i pagamenti effettuati";
- la richiamata disposizione, tuttavia, si limita, sul piano letterale, a richiedere la documentazione dei pagamenti che siano stati effettuati e non anche che questi siano integrali rispetto alla totalità del debito, ossia che si assista alla concreta, integrale esecuzione del piano rateale concepito nell'alveo della procedura di definizione agevolata;
- la documentazione, pertanto, è quella che attesta la regolarità dei versamenti al momento in cui viene fatta valere la fattispecie estintiva, trattandosi di riscontro necessario perché la definizione agevolata sia, in quel momento, produttiva degli effetti suoi propri, che restano distinti dall'effetto dell'estinzione del debito, che,
invece, richiede, ai sensi del comma 244 dell'art. 1, l'integralità del pagamento;
- ne deriva che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo;
- tale conclusione, oltre che sul piano letterale, trova ampio riscontro sistematico e teleologico;
- sotto un primo profilo, occorre considerare che una lettura della norma di cui all'art. 1, comma 236, che richiedesse, ai fini dell'estinzione del giudizio, l'intero arco dei pagamenti concordati fra erario e contribuente, finirebbe per immutare l'estinzione espressamente contenuta nel disposto normativo in una fattispecie implicita, oltre che anomala, di "blocco" del giudizio stesso, al di fuori delle ipotesi di sospensione previste dall'ordinamento vigente;
- il processo verrebbe collocato in uno stato di peculiare quiescenza, destinato a protrarsi fino allo spirare del termine ultimo scandito da un piano di rateizzazione concordato altrove, piano che, infine, si offrirebbe ad un accertamento banco judicis,
non esplicitato dalla norma in esame e finalizzato ad appurare l'esecuzione completa e puntuale di tutti i versamenti pattuiti nel quadro della "rottamazione";
- in secondo luogo, l'interpretazione che postula la verifica dell'integralità del pagamento in sede giudiziale per accedere alla declaratoria di estinzione finisce per sovrapporre la fattispecie estintiva disegnata dall'art. 1, comma 236 della L. n. 197 del 2022 alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, cui si assiste in caso di compiuto pagamento ed estinzione del debito;
- tale esito, oltre a porsi in frizione con quanto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U,
n. 19980 del 23/09/2014 cit.), comporta una sostanziale vis abrogans della norma,
posto che l'unica ipotesi di estinzione diverrebbe, per la rottamazione, l'integrale adempimento del debito, sicché la disposizione, anche sotto questo versante, si risolverebbe in una norma sulla sospensione del giudizio, restando priva di incidenza ai fini dell'estinzione, comunque suscettibile di decisione per l'integrale adempimento del debito;
- in terzo luogo, in una prospettiva di sistema, va sottolineato che il legislatore non ha mai ancorato alla integrale soddisfazione del debito (oggetto della definizione agevolata) l'esito del giudizio;
- la scelta del legislatore di mantenere separato il procedimento amministrativo condonistico da quello giudiziario, pur collegati, può desumersi anche dal comma
198 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, che prevede la possibilità dell'immediata estinzione del giudizio - con decreto o ordinanza - in caso di deposito della domanda di definizione e del versamento di quanto dovuto per la prima rata e, dunque, a prescindere dai tempi e modalità del procedimento amministrativo di definizione agevolata, con una anticipazione (con i correttivi di cui ai successivi commi 200 e
201 in caso di sopravvenuto diniego) anche rispetto al termine (settembre 2024)
concesso alle Agenzie per la disamina delle domande;
- l'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- non va trascurato, infine, come ha ben evidenziato la già citata decisione n. 20626
del 2024, che una diversa soluzione ermeneutica sembra porsi in diretto e frontale contrasto con i principi di ragionevole durata del processo e di certezza;
- il giudizio tributario (e il giudizio di cassazione), difatti, verrebbe ad assumere una dimensione temporale del tutto irragionevole e abnorme in dipendenza di fattori non solo estranei al giudizio - e legati a scelte negoziali delle parti - ma anche suscettibili di una incontrollata espansione temporale, senza che l'oggetto del contenzioso sia destinato ad alcuna, seppure superficiale, disamina, restando il processo in una situazione di totale incertezza e obbiettiva paralisi, con una indefettibile lesione delle esigenze di buona amministrazione della giustizia;
- l'esigenza che la durata del processo debba essere "ragionevole" corrisponde, del resto, ad una elementare condizione di efficienza, nella cui assenza il processo finisce per negare sé stesso;
- la stessa Corte costituzionale, anche prima della riforma dell'art. 111 Cost., ebbe a precisare tale concetto (sentenza n. 353 del 1996 in tema di rimessione del processo)
quando censurò l'assenza nella disciplina codicistica di un "equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzietà del giudice,... posto che il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità delle norme processuali";
- da ultimo, va evidenziato che neppure si può ritenere che il cronoprogramma pattuito dal contribuente con l'erario - che ha ad oggetto l'esecuzione di un piano destinato a procrastinare i pagamenti nel tempo, rimodulando negozialmente tempi e modi di adempimento dell'obbligazione tributaria - possa riverberarsi nel processo vincolandone la dinamica in senso impeditivo all'estinzione;
- in questa prospettiva, il successivo inadempimento nel pagamento delle rate, ove sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio, è apprezzato dal legislatore solo sul piano della riscossione e non in funzione della prosecuzione del giudizio che la parte si è
impegnata a rinunziare, di cui nessuna disposizione prevede la ripresa: il comma 244,
infatti, precisa che il riavvio riguarda solo l'attività di "recupero dei carichi oggetto di dichiarazione";
- come già sottolineato dal Supremo Collegio, del resto, la dichiarazione di estinzione cui procede la Corte "non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita,
per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell'esattore", mentre "l'eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell'art. 6 più volte citato" del D.L. n. 193 del 2016, esito che,
con riguardo alla vicenda qui in giudizio, trova il suo esatto corrispondente nel comma 244 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 (v. Cass. n. 24083 del 03/10/2018;
Cass. n. 36431 del 29/12/2023);
- in altri termini, l'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario: l'ordinanza che dichiara estinto il giudizio si connota alla stregua di statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere,
limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo "accordo" sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio;
- né si può ritenere che l'estinzione del giudizio determini un vulnus al diritto di difesa del contribuente, il quale, nel caso di inadempimento successivo al piano di rateazione, resterebbe soggetto al riavvio dell'attività riscossiva, senza poter far valere le questioni già articolate nel processo dichiarato estinto;
- ciò discende, del resto, dall'esplicita scelta operata con la presentazione della domanda di definizione agevolata che mira ad ottenere un esito concordato sul contenzioso diretto ad escludere, definitivamente, la coltivazione di un percorso processuale;
- del resto, una tale conclusione riguarda, come su evidenziato, la generalità delle procedure condonistiche, mirate a perseguire, tra l'altro, un obbiettivo di deflazione del contenzioso.
In conclusione, anche con riferimento alla legge n. 197 del 2022, la Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 24428/2024, ha affermato il seguente principio di diritto che deve essere applicato al processo in esame:
"In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma
236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato,
presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e CP_7
che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta".
Alla luce dei principi esposti, non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, per come richiesto dal va pertanto Pt_3
dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1
quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.
25485/2018).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese del giudizio.
Messina, 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo