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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3007/2025
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 3007/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il
21.03.2025 da
RD LO nata a [...] il [...] con l'avv. Claudia Camani
e
MB LE nato a [...] il [...] con l'avv. Alessio Bedin con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “dichiarare la separazione personale tra i coniugi precedenti, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi UN OR e MB LE, autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la residenza e/o dimora ove meglio creda.
2. La casa coniugale sita in Padova Via P. Visentin n. 12 int. 2 è di proprietà della sig.ra UN
OR, che vi continuerà a risiedere insieme ai figli. Si dà atto che il sig. MB LE ha già provveduto a lasciare la casa coniugale trasferendosi nell'appartamento di proprietà della figlia AR VI e del nipote IC, sito in Via P. Visentin n. 12 int. 1 del medesimo stabile.
3. Il sig. MB LE si impegna a versare alla Sig.ra UN OR, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento,
l'importo di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabile ISTAT decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. I coniugi danno atto che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
5. Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei Legali alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi UN OR e MB LE iscritto in data 21.03.2025; vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 06.05.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto al punto 2) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi UN OR nata a [...] il [...] e MB
LE nato a [...] il [...];
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Padova al n. 926, parte II, Serie A, vol. 04 dell'anno 1984;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi UN OR
e MB LE alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.05.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 3007/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il
21.03.2025 da
RD LO nata a [...] il [...] con l'avv. Claudia Camani
e
MB LE nato a [...] il [...] con l'avv. Alessio Bedin con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “dichiarare la separazione personale tra i coniugi precedenti, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi UN OR e MB LE, autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la residenza e/o dimora ove meglio creda.
2. La casa coniugale sita in Padova Via P. Visentin n. 12 int. 2 è di proprietà della sig.ra UN
OR, che vi continuerà a risiedere insieme ai figli. Si dà atto che il sig. MB LE ha già provveduto a lasciare la casa coniugale trasferendosi nell'appartamento di proprietà della figlia AR VI e del nipote IC, sito in Via P. Visentin n. 12 int. 1 del medesimo stabile.
3. Il sig. MB LE si impegna a versare alla Sig.ra UN OR, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento,
l'importo di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabile ISTAT decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. I coniugi danno atto che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
5. Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei Legali alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi UN OR e MB LE iscritto in data 21.03.2025; vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 06.05.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto al punto 2) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi UN OR nata a [...] il [...] e MB
LE nato a [...] il [...];
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Padova al n. 926, parte II, Serie A, vol. 04 dell'anno 1984;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi UN OR
e MB LE alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.05.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari