Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1109/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 10.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. VADINI LISA, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ); PA P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “in via principale, Parte_2 accertare l'omessa corresponsione delle retribuzioni e delle competenze di fine rapporto
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Mafalda P.IVA_1
(CB), in via Gabriele Pepe Vico I n. 4 e con sede operativa a Collecorvino (PE), in via
Congiunti, al pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 3.347,00. • in via Pt_1 subordinata, accertare l'omessa corresponsione delle retribuzioni e delle competenze di fine rapporto dovute alla ricorrente e, per l'effetto, condannare la codice fiscale PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Mafalda P.IVA_1
(CB), in via Gabriele Pepe Vico I n. 4 e con sede operativa a Collecorvino (PE), in via
Congiunti, al pagamento in favore della Sig.ra ella somma che risulterà di giustizia. In Pt_1 ogni caso con vittoria di spese e competenze legali”.
Deduceva la ricorrente: di essere stata assunta in data 11.10.2023 con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato per trenta ore settimanali dalla società convenuta con le mansioni di cucitrice macchina di produzione ed inquadramento al I Livello del CCNL
“Abbigliamento –Piccola Industria”; di aver percepito, in costanza di rapporto, soltanto l'importo di € 570,00 a titolo di acconto per la retribuzione del mese di ottobre 2023 ma di non aver ricevuto nulla per i mesi di novembre 2023 e dicembre 2023 né di TFR;
di non aver ottenuto neppure la consegna delle buste paga e del CUD;
che, dunque, essendo rimasta senza esito la diffida inviata a parte datoriale con la quale veniva rivendicato il diritto alle proprie spettanze, si era trovata costretta ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.
Nonostante la ritualità della notifica, la non si costituiva in giudizio e ne veniva, Parte_2
pertanto, dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa definibile allo stato degli atti, all'udienza del 10.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Come è noto, con riguardo agli emolumenti concernenti il rapporto di lavoro vige un onere probatorio diversificato a seconda della tipologia di spettanza che il lavoratore rivendichi.
Ove, come nel caso di specie, il lavoratore lamenti il mancato pagamento della retribuzione, della tredicesima e quattordicesima mensilità e del TFR, egli è tenuto a provare – secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) – il titolo (ovvero la fonte legale o negoziale dell'obbligazione), potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento essendo, di contro, onere del datore di lavoro quello di dimostrare l'avvenuto pagamento degli importi domandati.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato, a più riprese, che “qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (Cass. 26985/2009).
Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilita', sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto.
In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimita' il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003).
Il Supremo Collegio ha, peraltro, precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n. 3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova).
Analogamente, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennita' sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festivita' non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attivita' lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attivita' lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennita' suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilita' nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto, si veda Cass. 8521/2015).
Infatti, l'indennita' sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 26985/2009).
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa, preso atto che l'odierna ricorrente lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni e del TFR, rilevato che la stessa ha fornito prova dell'esistenza del rapporto di lavoro mediante la produzione del relativo contratto, non vi è dubbio che con riguardo agli emolumenti ordinari (retribuzione e TFR) la domanda possa essere accolta.
Parte Era, infatti, onere della fornire la prova di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti o, parimenti, che fossero intervenuti fatti modificativi o impeditivi del pagamento.
E ciò la stessa non ha fatto in ragione della sua contumacia.
A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riguardo ai compensi spettanti per lavoro supplementare e per le ferie non godute, i quali risultano essere stati oggetto di calcolo ad opera del consulente incaricato. Era, infatti, onere della ricorrente fornire prova compiuta delle ore di lavoro supplementare effettuate e del mancato godimento delle ferie;
prova in alcun modo fornita e che non era neppure oggetto delle prove testimoniali articolate. Preme sul punto rilevare che, nell'elaborato peritale, in atti il consulente dichiara di aver rilevato le ore di lavoro supplementare dai fogli presenze che, però, non risultano neppure allegati al ricorso sì che alcuna prova delle ore di lavoro supplementare risulta nella specie fornita (ad ogni buon conto, anche ove detti fogli fossero stati prodotti era, comunque, necessario verificare come le presenze venivano registrate e se detti fogli avessero o meno carattere di ufficialità in quanto vidimati dal datore di lavoro).
In punto di quantificazione del credito, tenuto conto della mancata contestazione ad opera di parte resistente dei conteggi depositati da controparte, può ritenersi equo l'importo – al netto degli importi ritenuti non dovuti - domandato dalla ricorrente, determinato facendo applicazione delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva applicata al rapporto.
È, infatti, principio noto che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1,
e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (si veda Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, Cass. n. 945/2006 e Cass. n.
4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile").
Pertanto, all'importo complessivamente richiesto pari ad € 3.347,00 dovrà essere sottratta la somma di € 490,96 (di cui € 357,79 per lavoro supplementare ed € 133,17 per ferie non godute).
Parte Dunque, in parziale accoglimento della domanda spiegata dalla la va Pt_1 condannata al pagamento del complessivo importo di € 2.856,04 lorde, di cui € 2.665,26 lorde a titolo di retribuzione per i mesi di novembre 2023 e dicembre 2023 ed € 190,78 a titolo di
TFR maturato dall'11.10.2023 al 31.12.2023 (detto credito, essendo pacifico che il rapporto di lavoro fosse a termine e che sia, pertanto, cessato alla scadenza contrattualmente prevista, è anch'esso esigibile).
Le spese vengono compensate tra le parti nella misura di un terzo onerando parte resistente dei restanti due terzi come in dispositivo liquidati (applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200 fatta eccezione per la fase istruttoria in quanto non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1109/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di Parte_2 [...]
del complessivo importo di € € 2.856,04 lorde (di cui € 190,78 a Parte_1
titolo di TFR) al lordo delle ritenute di legge, oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la alla Parte_2 rifusione in favore della ricorrente dei restanti due terzi che liquida in € 1.000 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista