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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 976/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.03.2024 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BUGADA GIOVANNA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in San Giuliano
Milanese, Via Turati n. 25;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 03/12/2005, (atto n.1444, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
separati consensualmente con Sentenza n. 106/2024 pubbl. il 29/05/2024 emessa da questo Tribunale il 20.05.2024, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1.Affido condiviso di Il figlio minorenne viene affidato congiuntamente CP_2 CP_2
ad entrambi i genitori.
pag. 1 di 4
2.Tempi di permanenza presso i genitori: Quanto al collocamento del figlio, i genitori concordano nella modalità del collocamento a settimane alterne presso l'abitazione materna e l'abitazione paterna per cui la gestione circa gli orari e i giorni di inizio avverrà di comune accordo fra i genitori compatibilmente con i loro impegni lavorativi
e comunque sempre secondo le necessità del figlio, in particolare scolastiche, extra scolastiche e sanitarie, che hanno la priorità nelle decisioni e che i genitori si impegnano
a garantire.
3.Vacanze estive: il figlio trascorrerà 15 gg con ciascun genitore, anche non consecutivi, non necessariamente presso luoghi di villeggiatura. I giorni verranno decisi di comune accordo entro il giorno 5 giugno di ogni anno.
4.Natale, Pasqua, Carnevale e c.d. “ponti” che seguono il calendario scolastico: alternati di anno in anno fra ciascun genitore e per un pari periodo.
5.I coniugi si impegnano a favorire entrambi la frequentazione del figlio con l'altro genitore e a porsi in ascolto delle richieste del figlio in relazione al tempo da passare con ciascuno di essi e ad eventuali modifiche del calendario qui pattuito. Ciò in considerazione dell'età del figlio, delle inclinazioni ed impegni scolastici ed extra scolastici.
6.Mantenimento del figlio: il signor verserà mediante bonifico da corrispondersi CP_1
entro il giorno 1 di ogni mese sul conto corrente della Signora la Parte_1
somma di Euro 800,00 (ottocento euro,00) mensili, di cui Euro 200,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio ed Euro 600,00 a titolo di contributo al reperimento di un alloggio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
il signor provvederà al pagamento del 100% delle spese straordinarie relative al CP_1
figlio secondo i protocolli CDA Milano, ivi compresi i costi di mensa/refezione scolastica, delle scuole private, delle vacanze estive, natalizie, pasquali, nonché eventuali durante
l'anno da concordare. La signora contribuirà al mantenimento del figlio Pt_1
pagando tutte le spese relative ad abbigliamento, accessori, telefono e alla cura della persona (pulizia dei denti, parrucchiere ecc.). Per quanto riguarda le spese ordinarie, le stesse saranno suddivise in parti eguali, compresa la mancia mensile che di comune accordo, i genitori stabiliranno periodicamente. La somma mensile complessiva di euro
800,00 avrà decorrenza dal 1.5.2024 sino al 1.4.2031.
pag. 2 di 4
7.Altri accordi di carattere patrimoniale: le parti si danno atto che avendo la signora
acquistato una casa, la somma mensile prevista al punto 6 è già stata erogata Pt_1 dal signor in un'unica soluzione per le mensilità ancora residue, e che il signor CP_1
sosterrà per intero e in via esclusiva i costi del corso di laurea del figlio CP_1 CP_2 in Italia e/o all'estero, con i costi di alloggio e viaggio.
8.Le parti si danno reciprocamente atto che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo, ragione e/o causa.
9.Le parti si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio, autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto in favore del figlio minore ”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 106/2024 pubbl. il 29/05/2024 emessa dal Tribunale di Pavia è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene pronunciato in ordine alle spese processuali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Milano, in data Parte_1 Controparte_1
03/12/2005, (atto n.1444, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 976/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.03.2024 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BUGADA GIOVANNA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in San Giuliano
Milanese, Via Turati n. 25;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 03/12/2005, (atto n.1444, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
separati consensualmente con Sentenza n. 106/2024 pubbl. il 29/05/2024 emessa da questo Tribunale il 20.05.2024, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1.Affido condiviso di Il figlio minorenne viene affidato congiuntamente CP_2 CP_2
ad entrambi i genitori.
pag. 1 di 4
2.Tempi di permanenza presso i genitori: Quanto al collocamento del figlio, i genitori concordano nella modalità del collocamento a settimane alterne presso l'abitazione materna e l'abitazione paterna per cui la gestione circa gli orari e i giorni di inizio avverrà di comune accordo fra i genitori compatibilmente con i loro impegni lavorativi
e comunque sempre secondo le necessità del figlio, in particolare scolastiche, extra scolastiche e sanitarie, che hanno la priorità nelle decisioni e che i genitori si impegnano
a garantire.
3.Vacanze estive: il figlio trascorrerà 15 gg con ciascun genitore, anche non consecutivi, non necessariamente presso luoghi di villeggiatura. I giorni verranno decisi di comune accordo entro il giorno 5 giugno di ogni anno.
4.Natale, Pasqua, Carnevale e c.d. “ponti” che seguono il calendario scolastico: alternati di anno in anno fra ciascun genitore e per un pari periodo.
5.I coniugi si impegnano a favorire entrambi la frequentazione del figlio con l'altro genitore e a porsi in ascolto delle richieste del figlio in relazione al tempo da passare con ciascuno di essi e ad eventuali modifiche del calendario qui pattuito. Ciò in considerazione dell'età del figlio, delle inclinazioni ed impegni scolastici ed extra scolastici.
6.Mantenimento del figlio: il signor verserà mediante bonifico da corrispondersi CP_1
entro il giorno 1 di ogni mese sul conto corrente della Signora la Parte_1
somma di Euro 800,00 (ottocento euro,00) mensili, di cui Euro 200,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio ed Euro 600,00 a titolo di contributo al reperimento di un alloggio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
il signor provvederà al pagamento del 100% delle spese straordinarie relative al CP_1
figlio secondo i protocolli CDA Milano, ivi compresi i costi di mensa/refezione scolastica, delle scuole private, delle vacanze estive, natalizie, pasquali, nonché eventuali durante
l'anno da concordare. La signora contribuirà al mantenimento del figlio Pt_1
pagando tutte le spese relative ad abbigliamento, accessori, telefono e alla cura della persona (pulizia dei denti, parrucchiere ecc.). Per quanto riguarda le spese ordinarie, le stesse saranno suddivise in parti eguali, compresa la mancia mensile che di comune accordo, i genitori stabiliranno periodicamente. La somma mensile complessiva di euro
800,00 avrà decorrenza dal 1.5.2024 sino al 1.4.2031.
pag. 2 di 4
7.Altri accordi di carattere patrimoniale: le parti si danno atto che avendo la signora
acquistato una casa, la somma mensile prevista al punto 6 è già stata erogata Pt_1 dal signor in un'unica soluzione per le mensilità ancora residue, e che il signor CP_1
sosterrà per intero e in via esclusiva i costi del corso di laurea del figlio CP_1 CP_2 in Italia e/o all'estero, con i costi di alloggio e viaggio.
8.Le parti si danno reciprocamente atto che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo, ragione e/o causa.
9.Le parti si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio, autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto in favore del figlio minore ”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 106/2024 pubbl. il 29/05/2024 emessa dal Tribunale di Pavia è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene pronunciato in ordine alle spese processuali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Milano, in data Parte_1 Controparte_1
03/12/2005, (atto n.1444, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4