Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1974/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1
a Volla (NA), in Via Alessandro Volta 18, quale erede legittima di , nato Persona_1
a Napoli il 13.12.1947, C.F. , deceduto a Napoli l'08.02.22, C.F._2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Eugenio Pollastro (C.F. ) e dall'Avv. C.F._3
Carola Pipitone (C.F. ) e, unitamente agli stessi, elett.te C.F._4 dom.ta presso lo Studio Legale Pollastro, in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a, in virtu' di procura in calce al presente ricorso. Ai sensi dell'art. 176 c.p.c., così come modificato dal D.L. 14/03/2005 n. 35, convertito nella L. 80/05 e succ. mod.ni, si dichiara sin d'ora di voler ricevere eventuali comunicazioni, oltre che nelle forme ordinarie, anche al fax num. 081.5612327/081.0107827 o al seguente indirizzo email (pec):
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[...]
E
– codice fiscale Controparte_1
- in persona del Presidente pro -tempore , rappresentato e difeso dall' P.IVA_1
Avv. Massimo Autieri ( ) , come da procura generale alle liti C.F._5 del 22 marzo 2024 , rep. n. 37875, a rogito Notaio in Fiumicino -Roma, Per_2 elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via A. DE GASPERI N.55
=Appellato
1
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25.8.2020 presso il Tribunale di NOLA in funzione di Giudice del lavoro la ricorrente in epigrafe chiese di:
“A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiorazione sociale al milione di cui all'art. 38 co. 4 della L. 448/01, a decorrere dall'01.07.13 o dalla diversa data che sara' individuata in corso di causa, comunque anteriore al 01.07.18; B) per l'effetto, condannare l' a corrispondere al ricorrente la riconosciuta CP_1 maggiorazione sociale a decorrere dal mese di Luglio 2013, o dalla diversa data che sara' ritenuta opportuna dal Giudice, per la differenza di Euro 8.754,57, oltre interessi legali maturati”; vinte le spese. A fondamento della domanda aveva dedotto che la domanda amministrativa era stata presentata dal de cuius in data 01.07.18, al compimento del 70esimo anno d'eta', ma - essendo l'istante anche invalido civile fin prima del compimento dei 60 anni- la maggiorazione sociale avrebbe dovuto essere corrisposta unitamente agli arretrati, nel limite di prescrizione di 5 anni addietro dalla domanda, dunque dal 2013. Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 242/2023 pubbl. il 02/02/2023 il Tribunale rigettò il ricorso. Con ricorso depositato in data 1.8.2023 ha proposto appello la parte ricorrente contestato l'interpretazione giudiziale della normativa, con particolare riguardo alla ritenuta necessità di domanda amministrativa al fine di ottenere la maggiorazione sociale ex art. 70 L. 388/2000. Ribadendo la fondatezza della pretesa, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso di primo grado, in riforma della gravata sentenza, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore anticipatario Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che nel merito ha resistito, CP_1 concludendo per il rigetto. La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione
L'appello è infondato.
La L. n. 388 del 2000, art. 70, ha previsto e disciplinato la maggiorazione dell'assegno sociale, di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6.
La L. n. 448 del 2001, art. 38, ha introdotto il beneficio incrementativo (cosiddetto incremento al milione, ora Euro 516,46) dell'assegno sociale dal settantesimo anno di età; per gli invalidi civili totali, in riferimento al limite anagrafico, è intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 152 del 2020), dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone(va) che l'incremento fosse concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.
Pacifico il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti per il riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001, la materia del contendere è rappresentata dal diritto della parte a goderne non già dal luglio 2018, data della
2 domanda amministrativa a decorrere dalla quale l' l'ha riconosciuto, bensì “dal CP_1 compimento del sessantesimo anno d'eta' e comunque entro il termine di prescrizione di cinque anni addietro rispetto alla domanda del 01.07.18, dunque dal 01.07.13”.
Il Giudice ha ritenuto non condivisibile tale prospettazione all'esito della lettura della disciplina normativa e dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, escludendo il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione in questione automaticamente al compimento del 60° anno di età, in assenza di domanda amministrativa, nel caso di specie pacificamente non presentata prima del luglio 2018.
L'appellante ha contestato tale conclusione rilevando che l' non aveva CP_1 liquidato automaticamente la maggiorazione sociale, ma solo a seguito di domanda amministrativa dell'interessato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, mentre invece – sussistendo i presupposti sanitari (invalidita' al 100%) e reddituali- gli arretrati avrebbero dovuto essere corrisposti entro il limite prescrizionale di 5 anni precedenti la domanda stessa.
Il rilievo non può essere condiviso. La questione oggetto del presente giudizio è stata esaminata dalla Suprema Corte (C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9561 del 2021) nei seguenti termini:
“la trasformazione automatica della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità in pensione sociale, ora assegno sociale, è prevista al compimento del requisito anagrafico per quest'ultima prestazione (art.19 legge n.118 del 1971 cit.) e richiede, dunque, il solo raggiungimento della soglia anagrafica, soglia incrementata per effetto di successivi interventi normativi, in coerenza con l'incremento delle aspettative di vita, non rilevanti, ratione temporis, nel ricorso all'esame;
9. a decorrere dal 10 gennaio 2001, detta prestazione, in considerazione dell'intrinseca fragilità dell'invalido infrasettancinquenne ed ultrasettancinquenne in condizione di indigenza, è stata incrementata con l'articolo 70, legge n. 388 del 2000, che ha previsto la maggiorazione dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per un importo pari a lire 25.000 (attuali 12,92 euro) mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili (attuali 20,66 euro ) per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni;
10. il successivo comma 2 del citato articolo 70 ha fissato i limiti reddituali per la corresponsione della maggiorazione e il comma 6 ha esteso la maggiorazione (nella misura di lire 20.000) agli invalidi di età inferiore a sessantacinque anni;
11. l'art. 38 della legge n.448 del 2001 ha ulteriormente introdotto il beneficio incrementativo (cosiddetto incremento al milione, ora euro 516,46) dell'assegno sociale dal settantesimo anno di età per gli invalidi civili totali sul quale, in riferimento al limite anagrafico, è da ultima intervenuta la Core costituzionale (sentenza n. 152 del 2020); 12. ai titolari di assegno (o pensione ) sociale è concesso l'incremento in questione per il solo raggiungimento del settantesimo anno di età «anche se esenti da patologie invalidanti» in considerazione, nei confronti di percettori di assegni (o pensioni) sociali, della situazione di maggior bisogno e della correlata necessità di ulteriore sostegno economico, in assenza di loro compromissioni invalidanti in correlazione
3 all'ingresso inuna fascia di età avanzata corrispondente al fisiologico e sopravvenuto invecchiamento;
13. l'effetto sostitutivo automatico dell'assegno sociale, in considerazione della natura assistenziale della prestazione volta a soccorrere i cittadini fragili in ragione dell'età anagrafica e perché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (Corte cost.nn. 31 del 1986, 12 e 400 del 2019, 152 del 2020), non può affermarsi anche per la maggiorazione della prestazione economica sociale sostitutiva, ulteriore strumento con cui l'ordinamento dà attuazione all'obbligo, di rango costituzionale, di alleviare lo stato di bisogno dei più indigenti fra gli anziani che versino in precarie condizioni di sostentamento;
14. le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell'assistito; 15. neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fin dall'incipit dell'articolo: «Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori...è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che...» ed è riaffermata nel comma 6: «La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell' territorialmente CP_1 competente»; 16. chiude, inoltre, il richiamato compendio normativo, la prescrizione, enunciata nel comma 10, della «decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda», con l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile;
17. si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nell'articolo 1 della legge n. 140 del 1985 in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 544 del 1988 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali;
18. in definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo”.
A tali principi questo Collegio presta piena adesione, perché fondati su un'esaustiva disamina del quadro normativo e della sua ratio.
La sentenza gravata, che a tali principi si era attenuta, resiste dunque alle censure: l'appello va respinto.
Nulla per le spese del grado ex art. 152 disp. att. c.p.c. 4 Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla CATALANO
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