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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2398/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 13.11.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti MINA SERGIO e BIANCHI ROBERTO, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. senza osservazioni in data 26.11.2024);
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 4 “L'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Parte_1
Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere CP_1 all'annotazione della sentenza;
b) assegnare la casa coniugale, di proprietà della SI , sita in Vedano Parte_1
Olona (VA) alla via Papa Innocenzo XI n. 12, alla SI;
Parte_1
c) dichiarare l'avvenuta completa definizione dei rapporti patrimoniali tra la SI
ed il Signor dando atto che gli stessi non hanno più nulla a che Parte_1 CP_1 pretendere l'uno dall'altro con rinuncia reciproca all'assegnazione di tfr e/o altre indennità economiche di fine rapporto di lavoro e indennità economiche a titolo di pensione (in base alla normativa svizzera indennità di cui al “primo, secondo e terzo pilastro).
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vedano Parte_1 CP_1
Olona (VA) in data 28.6.1997, atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1997, atto n. 10, Parte II, serie A.
Dall'unione sono nati i figli (Tradate) l'1.2.2001 e (Tradate) il Persona_1 Persona_2
21.3.2004, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti a questo Tribunale in data 26.10.2005 con verbale omologato il 9.12.2005.
ha adito il Tribunale con ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio, chiedendo di disporre l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, di sua proprietà, sita in Vedano Olona via Papa Innocenzo XI n. 12, e di dare atto dell'intervenuta definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
pagina 2 di 4 All'udienza del 19.3.2025 compariva la parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore e il resistente senza l'assistenza di un difensore;
il giudice relatore, informato il sig. rinviava CP_1
la trattazione onde consentire a quest'ultimo di munirsi di difensore;
all'udienza del 13.5.2025 la parte resistente, nuovamente presente senza l'assistenza di un difensore, dichiarava di essersi confrontato con un legale e di aderire alle richieste di cui al ricorso;
il giudice relatore, letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., non adottava provvedimenti provvisori in assenza di figli minori e di richieste di contenuto economico e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti a questo Tribunale in data 26.10.2005 con verbale omologato il 9.12.2005. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 13.11.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. Preso atto che la casa coniugale sita in Vedano Olona (VA), Via Papa Innocenzo XI n. 12, risulta di proprietà di e che risulta essersi da tempo trasferito Parte_1 CP_1
altrove (Cfr. certificato di residenza in atti), nulla può essere disposto in relazione alla domanda di assegnazione, non ricorrendone i presupposti ex art. 337 sexies c.c. in assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente. Nulla deve essere ulteriormente disposto in assenza di domande di contenuto economico.
3. Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status ed il comportamento anche processuale del resistente, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Vedano Olona (VA) in data 28.6.1997 (atto Parte_1 CP_1
trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1997, atto n. 10, Parte II, serie A);
2. Respinge la domanda di assegnazione della casa familiare per le ragioni di cui in parte motiva;
3. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VEDANO OLONA (VA) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 13.11.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti MINA SERGIO e BIANCHI ROBERTO, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. senza osservazioni in data 26.11.2024);
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 4 “L'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Parte_1
Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere CP_1 all'annotazione della sentenza;
b) assegnare la casa coniugale, di proprietà della SI , sita in Vedano Parte_1
Olona (VA) alla via Papa Innocenzo XI n. 12, alla SI;
Parte_1
c) dichiarare l'avvenuta completa definizione dei rapporti patrimoniali tra la SI
ed il Signor dando atto che gli stessi non hanno più nulla a che Parte_1 CP_1 pretendere l'uno dall'altro con rinuncia reciproca all'assegnazione di tfr e/o altre indennità economiche di fine rapporto di lavoro e indennità economiche a titolo di pensione (in base alla normativa svizzera indennità di cui al “primo, secondo e terzo pilastro).
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vedano Parte_1 CP_1
Olona (VA) in data 28.6.1997, atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1997, atto n. 10, Parte II, serie A.
Dall'unione sono nati i figli (Tradate) l'1.2.2001 e (Tradate) il Persona_1 Persona_2
21.3.2004, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti a questo Tribunale in data 26.10.2005 con verbale omologato il 9.12.2005.
ha adito il Tribunale con ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio, chiedendo di disporre l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, di sua proprietà, sita in Vedano Olona via Papa Innocenzo XI n. 12, e di dare atto dell'intervenuta definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
pagina 2 di 4 All'udienza del 19.3.2025 compariva la parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore e il resistente senza l'assistenza di un difensore;
il giudice relatore, informato il sig. rinviava CP_1
la trattazione onde consentire a quest'ultimo di munirsi di difensore;
all'udienza del 13.5.2025 la parte resistente, nuovamente presente senza l'assistenza di un difensore, dichiarava di essersi confrontato con un legale e di aderire alle richieste di cui al ricorso;
il giudice relatore, letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., non adottava provvedimenti provvisori in assenza di figli minori e di richieste di contenuto economico e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti a questo Tribunale in data 26.10.2005 con verbale omologato il 9.12.2005. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 13.11.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. Preso atto che la casa coniugale sita in Vedano Olona (VA), Via Papa Innocenzo XI n. 12, risulta di proprietà di e che risulta essersi da tempo trasferito Parte_1 CP_1
altrove (Cfr. certificato di residenza in atti), nulla può essere disposto in relazione alla domanda di assegnazione, non ricorrendone i presupposti ex art. 337 sexies c.c. in assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente. Nulla deve essere ulteriormente disposto in assenza di domande di contenuto economico.
3. Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status ed il comportamento anche processuale del resistente, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Vedano Olona (VA) in data 28.6.1997 (atto Parte_1 CP_1
trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1997, atto n. 10, Parte II, serie A);
2. Respinge la domanda di assegnazione della casa familiare per le ragioni di cui in parte motiva;
3. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VEDANO OLONA (VA) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4