Decreto cautelare 14 giugno 2019
Sentenza 7 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00926/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01418/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2025, proposto da Roberto Cerasani, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21
per la riforma
dell’ordinanza cautelare n. 154 del 14 gennaio 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, resa tra le parti.
visto l’art. 62 c.p.a.;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Roma Capitale;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierno appellante, Roberto Cesarani, l’Avvocato Orazio Castellana in sostituzione dell’Avvocato Alessandro Castellana e per l’odierna appellata, Roma Capitale, l’Avvocato Sergio Siracusa.
- ritenuto che l’appello cautelare è infondato, apparendo incontestabile, e di fatto in gran parte incontestata, la morosità dell’odierno appellante, come bene ha rilevato la qui impugnata ordinanza;
- considerato che, per la peculiarità del caso, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l’appello cautelare (Ricorso numero: 1418/2025).
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO