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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/04/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11777/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZASEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 23.4.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11777/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GENTILI DANIELA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GENTILI DANIELA PAOLO BIGAGLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
GENTILI DANIELA
ATTORI
c o n t r o
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. INZITARI BRUNO
C O N C L U S I O N I
ATTORI
In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della procura conferita a e per CP_1
l'effetto accogliere la presente opposizione e revocare il decreto opposto;
pagina 1 di 12 In subordine, sempre via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente stante la mancata prova del trasferimento da parte di Pt_2
Banca MPS spa del cre to, quindi accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto opposto;
In denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, per quanto riguarda la posizione dei soli garanti, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente stante il mancato trasferimento della garanzia, quindi accogliere Pt_2 la presente opposizione e per l'effetto revocareil decreto opposto;
nel merito, stante l'eccepita nullità delle clausole apposte al contratto sottoscritto dagli opponenti, in particolare in deroga all'art. 1957 c.c., dichiarare questi ultimi liberati dall'obbligo assunto, essendo decorsi i termini di cui al predetto articolo senza che la creditrice abbia agito a tutela del proprio credito, e per l'effetto accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare ildecreto opposto.
In ulteriore e subordinata ipotesi, accertare e dichiararel'insussistenza/infondatezza/inesigibilità del credito così come ex adverso azionato, o eventualmente ridurne l'ammontare.
CONVENUTO
rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
in qualità di socio Parte_1 Parte_1 accomandatario di tale ultima società nonché fideiussore, e PA GA, quest'ultimo in qualità di solo fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3202/2022 immediatamente esecutivo per la somma di € 103.650,25, oltre spese ed interessi. Il credito ingiunto trova fondamento nel rapporto di finanziamento chirografario n. 741426502 per l'importo di € 70.000,00 concluso in data 1.04.2009 tra la suddetta società e la quale si è scissa Controparte_2 in cui ha trasferito un compendio di Parte_2 attività e passività come descritto nel relativo progetto di scissione e tra cui è compreso il credito vantato nei confronti di e dei Parte_1 fideiussori.
pagina 2 di 12 Gli opponenti hanno contestato in via preliminare la nullità della procura conferita a da per difetto di determinatezza o Controparte_3 Pt_2 determinabilità, non essendo stati precisati i crediti dei quali le è stata affidata la gestione, oltre che la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente per difetto di prova del trasferimento del credito azionato. Hanno poi contestato la ricomprensione della garanzia prestata dai sigg.ri nella scissione trattandosi di vincolo derivante dal contratto autonomo di Pt_1 garanzia e non da fideiussione e, come tale, non soggetto alla disciplina di cui all'art. 58 TUB. Nel merito, hanno sollevato eccezione di nullità delle clausole fideiussorie di cui agli artt. 2, 6, 8, nonché la decadenza dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.. Gli opponenti hanno altresì contestato il difetto di certezza del credito, quantomeno sotto il profilo del suo ammontare, oltre che l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici. Pertanto, hanno chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo. quale procuratrice di Controparte_4 [...] si è costituita in giudizio la quale ha dedotto Parte_2
l'infondatezza delle contestazioni avversarie. Ha infatti dedotto che, quanto all'eccezione di nullità della procura, essa è infondata dal momento che ha conferito procura speciale a per Pt_2 CP_1 mezzo di un atto con il quale è stata individuata specificamente la categoria dei crediti affidati alla gestione della mandataria e che ricomprende i crediti dei quali è titolare per effetto della scissione di tra cui Pt_2 Controparte_2 anche quello oggetto di causa. Anche con riguardo alla contestazione della carenza di legittimazione attiva di l'opposta ha osservato che la prova della ricomprensione del credito Pt_2 azionato nel compendio scisso oggetto di trasferimento è rinvenibile nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.12.2020, parte II nel quale sono indicati “i crediti classificati come “sofferenza”, categoria nella quale può ritenersi incluso il credito fatto valere dall'opposta. Ha precisato che le conferme di tale circostanza sarebbero evincibili dalla coincidenza del numero identificativo della posizione del debitore ceduto assegnato alla società opponente reperibile sul sito di indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta;
dalla comunicazione con cui Pt_2
ha notiziato gli opponenti dell'intervenuta scissione e della ricomprensione CP_1 del credito oggetto di causa nel trasferimento;
dalla dichiarazione con cui la cedente ha confermato che il credito è rientrato nella suddetta scissione.
pagina 3 di 12 In ordine poi al mantenimento della garanzia a favore del cessionario a fronte dell'intervenuta scissione, l'opposta ha dedotto che quale che sia la natura della garanzia prestata dagli opponenti, la cessione del rapporto principale implicherebbe il trasferimento della relativa garanzia. Ha osservato peraltro che anche l'eccezione di nullità delle clausole fideiussorie sarebbe infondata, dal momento che ha basato la propria contestazione sull'asserita riproduzione dello schema sanzionato dalla Banca d'Italia che, tuttavia, è successivo all'epoca cui risalgono le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, difettando pertanto la prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Ha assunto che, in ogni caso, il termine semestrale sarebbe stato rispettato. Con riguardo, infine, al lamentato difetto di certezza del credito azionato, l'opposta ha osservato che la documentazione prodotta, rappresentata dal contratto di mutuo e dal piano di ammortamento, sarebbe sufficiente a comprovare la pretesa creditoria, oltre ad aver contestato l'eccezione di illegittima applicazione degli interessi anatocistici in quanto generica e non supportata da prova alcuna. Ha chiesto pertanto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. La causa, dopo essere stata rigettata l'istanza di sospensiva, è stata istruita documentalmente e rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione all'odierna udienza.
°°° °°° 1. In ordine alla eccezione di nullità della procura conferita a
[...]
è oggetto di contestazione la carenza del potere di Controparte_4 rappresentanza di per l'indeterminatezza dell'oggetto rispetto al quale la CP_1 rappresentante avrebbe ricevuto la facoltà di agire in nome e per conto di Pt_2
Deve essere tuttavia osservato che la procura speciale risalente al 4.02.2021 contiene il riferimento specifico alle “attività di amministrazione, gestione e recupero dei crediti individuati dalle parti dei quali è titolare in forza di un atto di CP_5 scissione di cui si è resa beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, stipulato con Pt_2
(doc. 1 monitorio). Controparte_2
Può essere peraltro valorizzato, quale ulteriore elemento indiziario, il fatto che il codice identificativo (n. 176344276) associato alla società debitrice nell'elenco dei crediti ceduti (CD_NDG - doc. 29 opposta) coincide con quello riportato nell'estratto conto certificato (doc. 4 monitorio).
pagina 4 di 12 Dalla documentazione presente agli atti risulta quindi che il compendio dei crediti attribuiti alla gestione ed all'amministrazione della rappresentante
[...] sia determinato e determinabile, stante il richiamo sia Controparte_4 all'atto di scissione con cessione dei crediti in blocco concluso tra la società rappresentata e la cedente che attesta il Pt_2 Controparte_2 trasferimento del credito vantato nei riguardi della società opponente dall'istituto bancario alla cessionaria, sia alla posizione debitoria di Parte_1 identificata con il codice cliente “NDC”, previamente assegnato alla
[...] banca cedente con riferimento al rapporto contrattuale con il debitore principale. Non può ritenersi fondata quindi l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente, considerato altresì che, in ogni caso, la cessionaria ha confermato l'avvenuto conferimento di procura a in data 21.04.2023, anche con valore CP_1 di ratifica, e che tale circostanza è in grado di confermare la volontà di di Pt_2 attribuire alla procuratrice designata il potere di riscuotere il compendio creditorio oggetto di cessione, nel quale è da ritenersi ricompreso quello vantato nei riguardi di stante il preciso riferimento al rapporto di causa (doc. 30 opposto). Parte_1
2. Deve essere inoltre esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva ovvero di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria. In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5857/2022).
A tal fine, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, cui può, tuttavia, sopperirsi mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta “senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 15884/2019; Cass. 17110/2019).
Nel caso di specie, ha documentato Parte_2 che in forza di atto di scissione parziale non proporzionale con opzione pagina 5 di 12 asimmetrica concluso in data 25.11.2020 con Controparte_2 si è resa beneficiaria di un compendio di attività e passività (il “Compendio”), come identificato nello stesso atto di scissione. In particolare, sono stati assegnati alla beneficiaria: “crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL"); crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati"); rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati” (cfr. doc. 15, 16 monitorio).
del resto, ha dato notizia Parte_2 dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 151 del 29.12.2020. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti sono messi a disposizione sul sito internet della cessionaria: www.amco.it. Tra i crediti oggetto di cessione sono quindi ricompresi quelli classificati “a sofferenza”, categoria nella quale deve essere considerato rientrante la posizione creditoria vantata nei riguardi della società opponente dal momento che, come l'opposta ha precisato, in data 30.10.2017 aveva Controparte_2 comunicato a ed al suo legale rappresentante il trasferimento “a Parte_1 sofferenza” della posizione della società debitrice (doc. 14 monitorio). Va poi evidenziato che il riferimento al credito vantato nei confronti dell'opponente è rappresentato dal codice numerico a quest'ultima assegnato (n. 176344276) riscontrabile sia nell'estratto conto, sia nell'elenco dei crediti ceduti proprio a conferma dell'inclusione della posizione debitoria della società debitrice nella cessione (docc. 4 monitorio e 29 opposta); analogamente, lo stesso codice
NDG (n. 770036354) è stato attribuito alla società opponente nella missiva che ha trasmesso a (doc. 28 opposta), nonché nella CP_1 Parte_1 comunicazione di all'opponente in data 21.04.2023 (doc. 30 opposta). Pt_2
Deve infine essere considerato che ulteriore conferma dell'intervenuta cessione e della conseguente titolarità del rapporto in capo ad è rinvenibile altresì nella Pt_2 comunicazione della cedente dell'8.02.2022 con la quale viene dato atto alla cessionaria che il debito sorto dal mutuo concesso in favore della debitrice opponente è stato trasferito alla beneficiaria in forza di atto di scissione parziale (doc. 18 monitorio).
pagina 6 di 12 La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire la indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva” della dichiarazione del creditore cedente (Cass. 10200/2021), che – in ogni caso – rappresenta un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti, puntualmente indicati nella relativa missiva. Deve essere pertanto ritenuta comprovata la titolarità del rapporto in capo ad
, conseguentemente, reputata infondata Parte_2 la relativa eccezione di parte opponente. 3. Anche la contestazione avanzata in ordine alla mancata inclusione della garanzia prestata da e GA PA in favore dell'istituto bancario Parte_1 nella cessione per sostenerne la non operatività in favore della cessionaria non coglie nel segno.
Sul punto, occorre in primo luogo osservare che la disciplina relativa alla cessione dei crediti stabilisce che conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario “le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente” (art. 58 III comma TUB) senza, pertanto, che acquisti rilevanza la natura autonoma o accessoria della garanzia prestata. In ogni caso, il vincolo assunto dagli opponenti è inquadrabile nell'ambito della fideiussione e non anche del contratto autonomo di garanzia, in quanto l'atto da costoro sottoscritto contiene una clausola con la quale si sono impegnati a “pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta” (art. 7 doc. 9 monitorio). La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha infatti sancito che soltanto
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.” (Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010). Nel caso di specie, tuttavia, non è stata inserita all'interno del contratto di garanzia oggetto di causa una clausola identica a quella citata dal massimo organo di nomofilachia, ma il garante si è impegnato semplicemente a pagare a semplice richiesta scritta.
pagina 7 di 12 Tale clausola non appare sufficiente a qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia (cfr. Corte Appello Firenze sent. n. 70/2020; sent. n. 368/2020). La mera clausola di «pagamento immediato» o «a prima richiesta» non è decisiva per la qualificazione del negozio come garanzia autonoma dovendosi, in assenza di diverse indicazioni, qualificare come semplice clausola «solve et repete», non incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante, sia pure dopo l'avvenuto pagamento, possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale. Pertanto, alla luce delle sopradette argomentazioni, la garanzia assunta dai sigg.ri deve essere ritenuta rientrante nell'operazione di trasferimento del Pt_1 credito avvenuta in favore di Parte_2
4. Resta a questo punto da verificare se le clausole delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti (n. 2, 6, 8 docc.
9-13 monitorio), in particolare quella afferente alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. prevista nell'art. 6 delle predette fideiussioni, possano essere ritenute riproduttive di una intesa anticoncorrenziale e, come tali, vietate ai sensi dell'art. 2 II comma Legge 287/1990. Laddove risulti esservi la prova di una intesa, di cui la suddetta clausola di deroga sia il risultato, tale clausola dovrà ritenersi nulla, derivandone la piena operatività dell'art. 1957 c.c. e, quindi, l'obbligo della creditrice di attivarsi preliminarmente nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Come noto, il modello ABI, formulato nel 2003 per le fideiussioni omnibus, è stato sanzionato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.05.2005 con riferimento agli artt. 2, 6, 8 poiché ritenuto in contrasto con la normativa dettata a tutela del mercato e della concorrenza.
Il problema affrontato dalla Banca d'Italia è rappresentato non dalla mera standardizzazione contrattuale, che anzi può presentare profili di vantaggio in termini di inclusione di banche minori e di coordinamento tra gli istituti bancari nella gestione delle esigenze dei clienti, ma dalla presentazione di moduli di fideiussione dal contenuto omogeneo e uniforme che eliminano ogni spazio di autonomia privata e che impediscono, attraverso la diffusione di condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, la facoltà di diversificare il prodotto offerto, nonché di garantire un equo contemperamento degli interessi delle parti a danno del cliente.
pagina 8 di 12 Si è posto conseguentemente il problema delle fideiussioni “a valle”, riproduttive dello schema negoziale predisposto dall'ABI, rispetto al quale si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 41994/2021) statuendo la nullità parziale delle clausole dichiarate dalla Banca d'Italia lesive del principio di libera concorrenza. Infatti, la riproduzione delle clausole suddette determina la nullità parziale del contratto fideiussorio in virtù del “principio di conservazione” degli atti negoziali.
Per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti «nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità». Nel caso di specie, la fideiussione omnibus sottoscritta dai sigg.ri e Parte_1
PA GA risale però al 4.05.1992 (rinnovata poi il 18.05.1993; il 5.12.1994; il 3.03.2001 - docc.
9-13 monitorio) e risulta pertanto antecedente non solo al provvedimento della Banca d'Italia n. 5 del 2.5.2005 ma allo stesso modello ABI del 2003 sanzionato dall'autorità antitrust. Relativamente all'eccezione di nullità parziale della fideiussione, con riguardo alla clausola n. 6, occorre quindi esaminare il profilo concernente l'esistenza di una prassi antecedente al modello ABI del 2003, coeva alla fideiussione in oggetto, qualificabile quale intesa tra le imprese bancarie. L'art. 2 della Legge 287/1990 al I comma definisce le intese come “accordi e/o pratiche concordate tra imprese” e al II comma sancisce che “sono vietate le intese tra le imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”. L'oggetto del divieto quindi non è rappresentato solamente dagli accordi, ma anche dalle pratiche concordate tra le imprese. Il concetto di pratica concordata richiede una analisi volta a verificare se la ripetizione costante di una condotta, tale da integrare una prassi diffusa nel settore imprenditoriale, possa essere ricompresa nell'alveo applicativo della norma di cui sopra ed essere considerata quindi nulla per contrarietà a norma imperativa, come statuito ex art. 2 III comma Legge antitrust. La nullità è “ad ogni effetto” per cui ogni clausola riproduttiva del contenuto dell'intesa, che ha come conseguenza quella di alterare il gioco della concorrenza, è parimenti nulla in via derivata.
Nel caso di specie, la decisione della Banca d'Italia del 2005 conferma il carattere illecito dell'uniforme applicazione delle tre clausole censurate, riprodotte anche pagina 9 di 12 nella fideiussione de qua, ma non assume di per sé il carattere di “prova privilegiata” ovvero vincolante dell'intesa ai sensi dell'art. 7 d.lgs 3/2017 dal momento che il provvedimento sanzionatorio riguarda un modello predisposto dall'ABI nel 2003, molto successivo rispetto alla sottoscrizione della fideiussione in esame. La vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d.
“stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. azioni follow on) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato perché l'accertamento riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale. Da ciò consegue che parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. Nel caso di specie, parte opponente si è limitata a produrre un altro provvedimento della Banca d'Italia, il n. 12 del 3 dicembre 1994 (doc. 6 opponente) senza tuttavia provare, neppure in via indiziaria, che tale provvedimento sanzionerebbe proprio le clausole censurate dall'opponente. In particolare, dalla disamina dell'atto della Banca d'Italia non risulta ravvisabile alcun riferimento specifico al carattere lesivo della clausola derogatoria della norma di cui all'art. 1957 c.c.. L'opponente ha poi rilevato che “i moduli contrattuali diffusi dall'ABI formano oggetto di una generale, costante e uniforme applicazione da parte delle Banche associate” (cfr. pagg. 8, 9 opposizione), ma non ha prodotto alcun documento attestante l'esistenza di un'intesa tra i vari istituti bancari volta a limitare ed alterare la libera concorrenza. Gli opponenti non hanno dimostrato l'esistenza né di un accordo, né di una prassi bancaria preesistenti rappresentati dalla predisposizione di modelli fideiussori aventi un contenuto analogo a quello poi confluito nello schema ABI e caratterizzati dalla riproduzione delle clausole censurate dalla Banca d'Italia. I garanti si sono limitati a dedurre che in epoca precedente alla redazione dello schema ABI del 2003 si era consolidata una prassi bancaria data dal costante e ripetuto ricorso da parte delle banche alle clausole di cui ai n. 2, 6, 8 senza tuttavia pagina 10 di 12 produrre documenti idonei a comprovare l'esistenza di una intesa già esistente al momento della sottoscrizione della fideiussione.
Considerato che
non sono stati prodotti modelli provenienti da banche diverse dall'istituto bancario creditore in grado eventualmente di dimostrare la sussistenza e la diffusione, già al tempo della fideiussione de qua, di pratiche lesiva della concorrenza, che lo schema Abi sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2005 non può assurgere al valore di “prova privilegiata” essendo di oltre dieci anni successivo rispetto alla fideiussione, che gli ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia prodotti non riguardano la clausola in questione, l'eccezione non può essere ritenuta fondata. Da tale conclusione deve essere tratta quale ulteriore conseguenza la validità della clausola di deroga di cui all'art. 6 della fideiussione e, pertanto, l'inoperatività del disposto di cui all'art. 1957 c.c., potendo la creditrice attivare le proprie pretese senza il dovere di osservare il relativo termine semestrale. Per tale ragione è irrilevante il termine entro il quale ha Controparte_2 escusso la debitrice principale. Deve essere altresì osservato che le considerazioni sopra indicate in ordine alla validità delle clausole censurate non concernono solamente la clausola derogatoria del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., ma anche quelle di cui agli 2 e 8 della suddetta fideiussione, rispetto alle quali parte opponente non ha documentato la rilevanza pratica della loro applicazione nel caso di specie. 5. Relativamente, infine, alle contestazioni inerenti alla prova del credito sotto il profilo del suo ammontare, nonché all'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici occorre rilevare che tali doglianze sono infondate in quanto generiche e scevre da supporto probatorio. La pretesa creditoria, infatti, trae origine dal contratto di finanziamento del quale è stato prodotto il contratto, oltre che la quietanza di pagamento ed il documento di sintesi (docc. 4, 6, 7, 8 monitorio). È stata altresì prodotto l'atto di fideiussione attestanti il limite entro cui gli opponenti sono tenuti a garantire l'adempimento della debitrice principale,
[...]
Parte_1
La documentazione agli atti è sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito considerato che parte opponente, dal canto suo, non ha contestato l'erogazione del finanziamento né ha provato il proprio adempimento.
pagina 11 di 12 Le contestazioni sollevate in ordine alle modalità di applicazione degli interessi sono generiche e l'istanza istruttoria reiterata in sede conclusionale è quindi esplorativa. 6. Pertanto deve essere ritenuta comprovato il credito ingiunto e rigettata l'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente.
I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo RG 3202/2022, già esecutivo;
3) condanna e PA GA, in Parte_1 Parte_1 solido, al pagamento in favore di delle Parte_2 spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge.
Firenze, 29 aprile 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZASEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 23.4.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11777/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GENTILI DANIELA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GENTILI DANIELA PAOLO BIGAGLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
GENTILI DANIELA
ATTORI
c o n t r o
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. INZITARI BRUNO
C O N C L U S I O N I
ATTORI
In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della procura conferita a e per CP_1
l'effetto accogliere la presente opposizione e revocare il decreto opposto;
pagina 1 di 12 In subordine, sempre via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente stante la mancata prova del trasferimento da parte di Pt_2
Banca MPS spa del cre to, quindi accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto opposto;
In denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, per quanto riguarda la posizione dei soli garanti, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente stante il mancato trasferimento della garanzia, quindi accogliere Pt_2 la presente opposizione e per l'effetto revocareil decreto opposto;
nel merito, stante l'eccepita nullità delle clausole apposte al contratto sottoscritto dagli opponenti, in particolare in deroga all'art. 1957 c.c., dichiarare questi ultimi liberati dall'obbligo assunto, essendo decorsi i termini di cui al predetto articolo senza che la creditrice abbia agito a tutela del proprio credito, e per l'effetto accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare ildecreto opposto.
In ulteriore e subordinata ipotesi, accertare e dichiararel'insussistenza/infondatezza/inesigibilità del credito così come ex adverso azionato, o eventualmente ridurne l'ammontare.
CONVENUTO
rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
in qualità di socio Parte_1 Parte_1 accomandatario di tale ultima società nonché fideiussore, e PA GA, quest'ultimo in qualità di solo fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3202/2022 immediatamente esecutivo per la somma di € 103.650,25, oltre spese ed interessi. Il credito ingiunto trova fondamento nel rapporto di finanziamento chirografario n. 741426502 per l'importo di € 70.000,00 concluso in data 1.04.2009 tra la suddetta società e la quale si è scissa Controparte_2 in cui ha trasferito un compendio di Parte_2 attività e passività come descritto nel relativo progetto di scissione e tra cui è compreso il credito vantato nei confronti di e dei Parte_1 fideiussori.
pagina 2 di 12 Gli opponenti hanno contestato in via preliminare la nullità della procura conferita a da per difetto di determinatezza o Controparte_3 Pt_2 determinabilità, non essendo stati precisati i crediti dei quali le è stata affidata la gestione, oltre che la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente per difetto di prova del trasferimento del credito azionato. Hanno poi contestato la ricomprensione della garanzia prestata dai sigg.ri nella scissione trattandosi di vincolo derivante dal contratto autonomo di Pt_1 garanzia e non da fideiussione e, come tale, non soggetto alla disciplina di cui all'art. 58 TUB. Nel merito, hanno sollevato eccezione di nullità delle clausole fideiussorie di cui agli artt. 2, 6, 8, nonché la decadenza dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.. Gli opponenti hanno altresì contestato il difetto di certezza del credito, quantomeno sotto il profilo del suo ammontare, oltre che l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici. Pertanto, hanno chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo. quale procuratrice di Controparte_4 [...] si è costituita in giudizio la quale ha dedotto Parte_2
l'infondatezza delle contestazioni avversarie. Ha infatti dedotto che, quanto all'eccezione di nullità della procura, essa è infondata dal momento che ha conferito procura speciale a per Pt_2 CP_1 mezzo di un atto con il quale è stata individuata specificamente la categoria dei crediti affidati alla gestione della mandataria e che ricomprende i crediti dei quali è titolare per effetto della scissione di tra cui Pt_2 Controparte_2 anche quello oggetto di causa. Anche con riguardo alla contestazione della carenza di legittimazione attiva di l'opposta ha osservato che la prova della ricomprensione del credito Pt_2 azionato nel compendio scisso oggetto di trasferimento è rinvenibile nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.12.2020, parte II nel quale sono indicati “i crediti classificati come “sofferenza”, categoria nella quale può ritenersi incluso il credito fatto valere dall'opposta. Ha precisato che le conferme di tale circostanza sarebbero evincibili dalla coincidenza del numero identificativo della posizione del debitore ceduto assegnato alla società opponente reperibile sul sito di indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta;
dalla comunicazione con cui Pt_2
ha notiziato gli opponenti dell'intervenuta scissione e della ricomprensione CP_1 del credito oggetto di causa nel trasferimento;
dalla dichiarazione con cui la cedente ha confermato che il credito è rientrato nella suddetta scissione.
pagina 3 di 12 In ordine poi al mantenimento della garanzia a favore del cessionario a fronte dell'intervenuta scissione, l'opposta ha dedotto che quale che sia la natura della garanzia prestata dagli opponenti, la cessione del rapporto principale implicherebbe il trasferimento della relativa garanzia. Ha osservato peraltro che anche l'eccezione di nullità delle clausole fideiussorie sarebbe infondata, dal momento che ha basato la propria contestazione sull'asserita riproduzione dello schema sanzionato dalla Banca d'Italia che, tuttavia, è successivo all'epoca cui risalgono le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, difettando pertanto la prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Ha assunto che, in ogni caso, il termine semestrale sarebbe stato rispettato. Con riguardo, infine, al lamentato difetto di certezza del credito azionato, l'opposta ha osservato che la documentazione prodotta, rappresentata dal contratto di mutuo e dal piano di ammortamento, sarebbe sufficiente a comprovare la pretesa creditoria, oltre ad aver contestato l'eccezione di illegittima applicazione degli interessi anatocistici in quanto generica e non supportata da prova alcuna. Ha chiesto pertanto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. La causa, dopo essere stata rigettata l'istanza di sospensiva, è stata istruita documentalmente e rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione all'odierna udienza.
°°° °°° 1. In ordine alla eccezione di nullità della procura conferita a
[...]
è oggetto di contestazione la carenza del potere di Controparte_4 rappresentanza di per l'indeterminatezza dell'oggetto rispetto al quale la CP_1 rappresentante avrebbe ricevuto la facoltà di agire in nome e per conto di Pt_2
Deve essere tuttavia osservato che la procura speciale risalente al 4.02.2021 contiene il riferimento specifico alle “attività di amministrazione, gestione e recupero dei crediti individuati dalle parti dei quali è titolare in forza di un atto di CP_5 scissione di cui si è resa beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, stipulato con Pt_2
(doc. 1 monitorio). Controparte_2
Può essere peraltro valorizzato, quale ulteriore elemento indiziario, il fatto che il codice identificativo (n. 176344276) associato alla società debitrice nell'elenco dei crediti ceduti (CD_NDG - doc. 29 opposta) coincide con quello riportato nell'estratto conto certificato (doc. 4 monitorio).
pagina 4 di 12 Dalla documentazione presente agli atti risulta quindi che il compendio dei crediti attribuiti alla gestione ed all'amministrazione della rappresentante
[...] sia determinato e determinabile, stante il richiamo sia Controparte_4 all'atto di scissione con cessione dei crediti in blocco concluso tra la società rappresentata e la cedente che attesta il Pt_2 Controparte_2 trasferimento del credito vantato nei riguardi della società opponente dall'istituto bancario alla cessionaria, sia alla posizione debitoria di Parte_1 identificata con il codice cliente “NDC”, previamente assegnato alla
[...] banca cedente con riferimento al rapporto contrattuale con il debitore principale. Non può ritenersi fondata quindi l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente, considerato altresì che, in ogni caso, la cessionaria ha confermato l'avvenuto conferimento di procura a in data 21.04.2023, anche con valore CP_1 di ratifica, e che tale circostanza è in grado di confermare la volontà di di Pt_2 attribuire alla procuratrice designata il potere di riscuotere il compendio creditorio oggetto di cessione, nel quale è da ritenersi ricompreso quello vantato nei riguardi di stante il preciso riferimento al rapporto di causa (doc. 30 opposto). Parte_1
2. Deve essere inoltre esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva ovvero di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria. In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5857/2022).
A tal fine, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, cui può, tuttavia, sopperirsi mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta “senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 15884/2019; Cass. 17110/2019).
Nel caso di specie, ha documentato Parte_2 che in forza di atto di scissione parziale non proporzionale con opzione pagina 5 di 12 asimmetrica concluso in data 25.11.2020 con Controparte_2 si è resa beneficiaria di un compendio di attività e passività (il “Compendio”), come identificato nello stesso atto di scissione. In particolare, sono stati assegnati alla beneficiaria: “crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL"); crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati"); rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati” (cfr. doc. 15, 16 monitorio).
del resto, ha dato notizia Parte_2 dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 151 del 29.12.2020. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti sono messi a disposizione sul sito internet della cessionaria: www.amco.it. Tra i crediti oggetto di cessione sono quindi ricompresi quelli classificati “a sofferenza”, categoria nella quale deve essere considerato rientrante la posizione creditoria vantata nei riguardi della società opponente dal momento che, come l'opposta ha precisato, in data 30.10.2017 aveva Controparte_2 comunicato a ed al suo legale rappresentante il trasferimento “a Parte_1 sofferenza” della posizione della società debitrice (doc. 14 monitorio). Va poi evidenziato che il riferimento al credito vantato nei confronti dell'opponente è rappresentato dal codice numerico a quest'ultima assegnato (n. 176344276) riscontrabile sia nell'estratto conto, sia nell'elenco dei crediti ceduti proprio a conferma dell'inclusione della posizione debitoria della società debitrice nella cessione (docc. 4 monitorio e 29 opposta); analogamente, lo stesso codice
NDG (n. 770036354) è stato attribuito alla società opponente nella missiva che ha trasmesso a (doc. 28 opposta), nonché nella CP_1 Parte_1 comunicazione di all'opponente in data 21.04.2023 (doc. 30 opposta). Pt_2
Deve infine essere considerato che ulteriore conferma dell'intervenuta cessione e della conseguente titolarità del rapporto in capo ad è rinvenibile altresì nella Pt_2 comunicazione della cedente dell'8.02.2022 con la quale viene dato atto alla cessionaria che il debito sorto dal mutuo concesso in favore della debitrice opponente è stato trasferito alla beneficiaria in forza di atto di scissione parziale (doc. 18 monitorio).
pagina 6 di 12 La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire la indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva” della dichiarazione del creditore cedente (Cass. 10200/2021), che – in ogni caso – rappresenta un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti, puntualmente indicati nella relativa missiva. Deve essere pertanto ritenuta comprovata la titolarità del rapporto in capo ad
, conseguentemente, reputata infondata Parte_2 la relativa eccezione di parte opponente. 3. Anche la contestazione avanzata in ordine alla mancata inclusione della garanzia prestata da e GA PA in favore dell'istituto bancario Parte_1 nella cessione per sostenerne la non operatività in favore della cessionaria non coglie nel segno.
Sul punto, occorre in primo luogo osservare che la disciplina relativa alla cessione dei crediti stabilisce che conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario “le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente” (art. 58 III comma TUB) senza, pertanto, che acquisti rilevanza la natura autonoma o accessoria della garanzia prestata. In ogni caso, il vincolo assunto dagli opponenti è inquadrabile nell'ambito della fideiussione e non anche del contratto autonomo di garanzia, in quanto l'atto da costoro sottoscritto contiene una clausola con la quale si sono impegnati a “pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta” (art. 7 doc. 9 monitorio). La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha infatti sancito che soltanto
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.” (Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010). Nel caso di specie, tuttavia, non è stata inserita all'interno del contratto di garanzia oggetto di causa una clausola identica a quella citata dal massimo organo di nomofilachia, ma il garante si è impegnato semplicemente a pagare a semplice richiesta scritta.
pagina 7 di 12 Tale clausola non appare sufficiente a qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia (cfr. Corte Appello Firenze sent. n. 70/2020; sent. n. 368/2020). La mera clausola di «pagamento immediato» o «a prima richiesta» non è decisiva per la qualificazione del negozio come garanzia autonoma dovendosi, in assenza di diverse indicazioni, qualificare come semplice clausola «solve et repete», non incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante, sia pure dopo l'avvenuto pagamento, possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale. Pertanto, alla luce delle sopradette argomentazioni, la garanzia assunta dai sigg.ri deve essere ritenuta rientrante nell'operazione di trasferimento del Pt_1 credito avvenuta in favore di Parte_2
4. Resta a questo punto da verificare se le clausole delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti (n. 2, 6, 8 docc.
9-13 monitorio), in particolare quella afferente alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. prevista nell'art. 6 delle predette fideiussioni, possano essere ritenute riproduttive di una intesa anticoncorrenziale e, come tali, vietate ai sensi dell'art. 2 II comma Legge 287/1990. Laddove risulti esservi la prova di una intesa, di cui la suddetta clausola di deroga sia il risultato, tale clausola dovrà ritenersi nulla, derivandone la piena operatività dell'art. 1957 c.c. e, quindi, l'obbligo della creditrice di attivarsi preliminarmente nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Come noto, il modello ABI, formulato nel 2003 per le fideiussioni omnibus, è stato sanzionato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.05.2005 con riferimento agli artt. 2, 6, 8 poiché ritenuto in contrasto con la normativa dettata a tutela del mercato e della concorrenza.
Il problema affrontato dalla Banca d'Italia è rappresentato non dalla mera standardizzazione contrattuale, che anzi può presentare profili di vantaggio in termini di inclusione di banche minori e di coordinamento tra gli istituti bancari nella gestione delle esigenze dei clienti, ma dalla presentazione di moduli di fideiussione dal contenuto omogeneo e uniforme che eliminano ogni spazio di autonomia privata e che impediscono, attraverso la diffusione di condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, la facoltà di diversificare il prodotto offerto, nonché di garantire un equo contemperamento degli interessi delle parti a danno del cliente.
pagina 8 di 12 Si è posto conseguentemente il problema delle fideiussioni “a valle”, riproduttive dello schema negoziale predisposto dall'ABI, rispetto al quale si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 41994/2021) statuendo la nullità parziale delle clausole dichiarate dalla Banca d'Italia lesive del principio di libera concorrenza. Infatti, la riproduzione delle clausole suddette determina la nullità parziale del contratto fideiussorio in virtù del “principio di conservazione” degli atti negoziali.
Per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti «nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità». Nel caso di specie, la fideiussione omnibus sottoscritta dai sigg.ri e Parte_1
PA GA risale però al 4.05.1992 (rinnovata poi il 18.05.1993; il 5.12.1994; il 3.03.2001 - docc.
9-13 monitorio) e risulta pertanto antecedente non solo al provvedimento della Banca d'Italia n. 5 del 2.5.2005 ma allo stesso modello ABI del 2003 sanzionato dall'autorità antitrust. Relativamente all'eccezione di nullità parziale della fideiussione, con riguardo alla clausola n. 6, occorre quindi esaminare il profilo concernente l'esistenza di una prassi antecedente al modello ABI del 2003, coeva alla fideiussione in oggetto, qualificabile quale intesa tra le imprese bancarie. L'art. 2 della Legge 287/1990 al I comma definisce le intese come “accordi e/o pratiche concordate tra imprese” e al II comma sancisce che “sono vietate le intese tra le imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”. L'oggetto del divieto quindi non è rappresentato solamente dagli accordi, ma anche dalle pratiche concordate tra le imprese. Il concetto di pratica concordata richiede una analisi volta a verificare se la ripetizione costante di una condotta, tale da integrare una prassi diffusa nel settore imprenditoriale, possa essere ricompresa nell'alveo applicativo della norma di cui sopra ed essere considerata quindi nulla per contrarietà a norma imperativa, come statuito ex art. 2 III comma Legge antitrust. La nullità è “ad ogni effetto” per cui ogni clausola riproduttiva del contenuto dell'intesa, che ha come conseguenza quella di alterare il gioco della concorrenza, è parimenti nulla in via derivata.
Nel caso di specie, la decisione della Banca d'Italia del 2005 conferma il carattere illecito dell'uniforme applicazione delle tre clausole censurate, riprodotte anche pagina 9 di 12 nella fideiussione de qua, ma non assume di per sé il carattere di “prova privilegiata” ovvero vincolante dell'intesa ai sensi dell'art. 7 d.lgs 3/2017 dal momento che il provvedimento sanzionatorio riguarda un modello predisposto dall'ABI nel 2003, molto successivo rispetto alla sottoscrizione della fideiussione in esame. La vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d.
“stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. azioni follow on) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato perché l'accertamento riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale. Da ciò consegue che parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. Nel caso di specie, parte opponente si è limitata a produrre un altro provvedimento della Banca d'Italia, il n. 12 del 3 dicembre 1994 (doc. 6 opponente) senza tuttavia provare, neppure in via indiziaria, che tale provvedimento sanzionerebbe proprio le clausole censurate dall'opponente. In particolare, dalla disamina dell'atto della Banca d'Italia non risulta ravvisabile alcun riferimento specifico al carattere lesivo della clausola derogatoria della norma di cui all'art. 1957 c.c.. L'opponente ha poi rilevato che “i moduli contrattuali diffusi dall'ABI formano oggetto di una generale, costante e uniforme applicazione da parte delle Banche associate” (cfr. pagg. 8, 9 opposizione), ma non ha prodotto alcun documento attestante l'esistenza di un'intesa tra i vari istituti bancari volta a limitare ed alterare la libera concorrenza. Gli opponenti non hanno dimostrato l'esistenza né di un accordo, né di una prassi bancaria preesistenti rappresentati dalla predisposizione di modelli fideiussori aventi un contenuto analogo a quello poi confluito nello schema ABI e caratterizzati dalla riproduzione delle clausole censurate dalla Banca d'Italia. I garanti si sono limitati a dedurre che in epoca precedente alla redazione dello schema ABI del 2003 si era consolidata una prassi bancaria data dal costante e ripetuto ricorso da parte delle banche alle clausole di cui ai n. 2, 6, 8 senza tuttavia pagina 10 di 12 produrre documenti idonei a comprovare l'esistenza di una intesa già esistente al momento della sottoscrizione della fideiussione.
Considerato che
non sono stati prodotti modelli provenienti da banche diverse dall'istituto bancario creditore in grado eventualmente di dimostrare la sussistenza e la diffusione, già al tempo della fideiussione de qua, di pratiche lesiva della concorrenza, che lo schema Abi sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2005 non può assurgere al valore di “prova privilegiata” essendo di oltre dieci anni successivo rispetto alla fideiussione, che gli ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia prodotti non riguardano la clausola in questione, l'eccezione non può essere ritenuta fondata. Da tale conclusione deve essere tratta quale ulteriore conseguenza la validità della clausola di deroga di cui all'art. 6 della fideiussione e, pertanto, l'inoperatività del disposto di cui all'art. 1957 c.c., potendo la creditrice attivare le proprie pretese senza il dovere di osservare il relativo termine semestrale. Per tale ragione è irrilevante il termine entro il quale ha Controparte_2 escusso la debitrice principale. Deve essere altresì osservato che le considerazioni sopra indicate in ordine alla validità delle clausole censurate non concernono solamente la clausola derogatoria del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., ma anche quelle di cui agli 2 e 8 della suddetta fideiussione, rispetto alle quali parte opponente non ha documentato la rilevanza pratica della loro applicazione nel caso di specie. 5. Relativamente, infine, alle contestazioni inerenti alla prova del credito sotto il profilo del suo ammontare, nonché all'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici occorre rilevare che tali doglianze sono infondate in quanto generiche e scevre da supporto probatorio. La pretesa creditoria, infatti, trae origine dal contratto di finanziamento del quale è stato prodotto il contratto, oltre che la quietanza di pagamento ed il documento di sintesi (docc. 4, 6, 7, 8 monitorio). È stata altresì prodotto l'atto di fideiussione attestanti il limite entro cui gli opponenti sono tenuti a garantire l'adempimento della debitrice principale,
[...]
Parte_1
La documentazione agli atti è sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito considerato che parte opponente, dal canto suo, non ha contestato l'erogazione del finanziamento né ha provato il proprio adempimento.
pagina 11 di 12 Le contestazioni sollevate in ordine alle modalità di applicazione degli interessi sono generiche e l'istanza istruttoria reiterata in sede conclusionale è quindi esplorativa. 6. Pertanto deve essere ritenuta comprovato il credito ingiunto e rigettata l'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente.
I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo RG 3202/2022, già esecutivo;
3) condanna e PA GA, in Parte_1 Parte_1 solido, al pagamento in favore di delle Parte_2 spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge.
Firenze, 29 aprile 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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