Art. 14.
E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1952-53, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli nn. 526 e 527 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1952-53, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli nn. 526 e 527 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.