Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/03/2026, n. 5539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5539 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13915/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13915 del 2024, proposto da IA PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 49855 del 09.12.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. CI LE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero per le classi di concorso A031, A034, A050, A051 e A060.
2. In data 13 gennaio 2025 si costituiva in giudizio il Ministero resistente con atto solo formale.
3. Con ordinanza n. 225/2025, il Collegio accoglieva la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia del diniego impugnato.
4. In data 9 luglio 2025, il Ministero resistente ha depositato in giudizio il decreto n. 1794 del 7 luglio 2025, adottato all’esito del riesame dell’istanza del ricorrente, autonomamente svolto, che ha accolto l’istanza della ricorrente riconoscendo il titolo abilitativo per la classe di concorso A-50, subordinatamente al superamento di misure compensative, rigettando con rinnovata motivazione in relazione alle ulteriori classi di concorso.
5. All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, previo avviso dato alle parti e annotato nel verbale di udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio che dall’intervenuta adozione del sopra citato decreto di riconoscimento sia derivata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, avendo il citato decreto sostituito l’atto impugnato, con conseguente inutilità della prosecuzione del ricorso originario per la sua definizione nel merito.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma1, lettera c), c.p.a.
7. La natura della controversia e la sua definizione in rito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA IA OL, Presidente FF
Giovanni Caputi, Referendario
CI LE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI LE RO | MA IA OL |
IL SEGRETARIO