TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/12/2025, n. 4754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4754 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5901/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 5901/2019, vertente fra le parti: in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Positano, presso il cui studio, sito in Noicattaro (Ba) alla via L.
Da Vinci n. 69, ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Molfetta, presso il cui studio, sito in Acquaviva delle
Fonti (Ba) alla via Orazio Marcellino n. 20, ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
10.07.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
Il Giudice Simona RR MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 12.04.2019, la società
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 30/2019, emesso dal Tribunale di Bari in data 03.01.2019 nel procedimento R.G. n. 14665/2018 e notificato in data 07.03.2019 - con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della ditta in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., la somma di €. 14.695,25, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e le spese legali della procedura monitoria - convenendo in giudizio la ditta Controparte_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Revocare e/o annullare il Decreto
[...]
Ingiuntivo n. 30/2019, R.G.N. 14665/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 3 gennaio 2019 e notificato in data 7 marzo 2019, siccome errato, ingiusto ed illegittimo, perché emesso in totale assenza dei requisiti richiesti dalla legge ex art. 633 e 634 c.p.c.; 2) Revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 30/2019, R.G.N. 14665/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 3 gennaio 2019 e notificato in data 7 marzo 2019, siccome errato, ingiusto ed illegittimo, perché emesso in totale assenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.; 3) Revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 30/2019,
R.G.N. 14665/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 3 gennaio 2019 e notificato in data 7 marzo 2019 siccome errato, ingiusto ed illegittimo, perché avente ad oggetto un credito illiquido ed inesigibile;
4) accogliere la presente opposizione perché fondata e documentalmente provata e, per
l'effetto, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio”. esponeva che la , in qualità Controparte_1 Controparte_2 di subappaltatrice, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari il decreto ingiuntivo opposto, per l'importo di €. 14.695,25 oltre accessori, relativamente al mancato pagamento della fattura n. 14/2018 per la
“posa in opera di marmi” presso un cantiere sito in Noicattaro comparto C/4, che vedeva come committente la Cooperativa Cottage.
L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa monitoria, contestando tanto la sussistenza del rapporto negoziale quanto l'effettiva esecuzione dei lavori.
La società opponente esponeva che la richiesta di pagamento era stata avanzata per la prima volta solo con raccomandata a/r del 29.01.2018, senza previo invio di documenti contabili o solleciti,
e che la fattura n. 14/2018, datata 29.03.2018, era stata tempestivamente contestata.
Evidenziava, inoltre, la che l'impresa opposta non avrebbe Controparte_1 potuto accedere al cantiere né eseguire le opere dedotte, poiché priva di DURC in corso di validità,
Il Giudice Simona RR documento necessario per l'ingresso in cantiere in forza delle prescrizioni contrattuali imposte dalla committente Cooperativa Cottage;
il DURC era stato, infatti, trasmesso dalla solo Controparte_2 il 30.03.2018 e risultava valido sino al 27.02.2018, circostanza che escludeva la possibilità che i lavori fatturati fossero stati eseguiti nel periodo indicato.
L'opponente contestava, altresì, la valenza probatoria del computo metrico prodotto dall'ingiungente in sede monitoria – unilateralmente formato e non idoneo a dimostrare l'esecuzione dei lavori - e rilevava l'assenza di qualsiasi documentazione attestante la consegna, la verifica o l'accettazione delle opere ai sensi dell'art. 1665 c.c., sostenendo, pertanto, che il credito azionato fosse non solo privo di prova scritta, ma anche illiquido e inesigibile.
Sulla scorta di tali allegazioni, la articolava le proprie Controparte_1 conclusioni come riportate in premessa, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.10.2019, si costituiva in giudizio
, contestando integralmente l'opposizione e sostenendo la piena Controparte_2 fondatezza del credito azionato in sede monitoria.
La società opposta deduceva, innanzitutto, che i lavori oggetto della pretesa creditoria erano stati regolarmente affidati in subappalto dalla con autorizzazione della Controparte_1 committente Cooperativa Cottage, ed erano stati puntualmente eseguiti e completati nell'estate 2017; le opere - consistenti nella posa di marmi e mappette in sei villette del complesso residenziale sito in
Noicattaro, comparto C/4 - erano state effettuate secondo le indicazioni dell'appaltatrice e risultavano quantificate nel computo metrico predisposto dalla stessa dal quale era stata tratta Controparte_2 la fatturazione. evidenziava che la fattura n. 14/2018, emessa il 29.03.2018, costituiva prova Controparte_2 scritta idonea ai sensi dell'art. 634 c.p.c., in quanto tratta dalle scritture contabili regolarmente tenute e supportata dalla documentazione tecnica relativa ai lavori.
Quanto al DURC, la ditta opposta osservava che la sua trasmissione nel marzo 2018 non incideva in alcun modo sulla validità del rapporto, né sul diritto al corrispettivo, poiché il documento aveva efficacia retroattiva e, comunque, la sua eventuale mancanza non inficiava né l'esecuzione né la debenza del prezzo per opere già ultimate.
Parte opposta rappresentava, altresì, che le opere erano state regolarmente consegnate e ricevute senza rilievi da parte dell'appaltatrice, circostanza da cui discendeva l'accettazione tacita dell'opera ai sensi dell'art. 1665 c.c., con conseguente insorgenza del diritto al pagamento del corrispettivo.
Il Giudice Simona RR Secondo la il credito risultava dunque liquido ed esigibile, essendo Controparte_2 determinato nell'importo, fondato su regolare documento fiscale ed emerso da un rapporto contrattuale pienamente valido ed eseguito.
In via subordinata, l'opposta deduceva che, anche a voler ritenere invalido o non provato il rapporto negoziale, la pretesa trovava comunque titolo nell'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., avendo la beneficiato delle opere senza Controparte_1 corrispondere alcun compenso.
Pertanto, concludeva chiedendo: a) la concessione della Controparte_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) in via principale, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta dalla con conferma del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
30/2019 del 03.01.2019; c) in via subordinata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 2041 c.c.; d) la condanna della società opponente alla rifusione delle spese e competenze processuali, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con ordinanza del 18.12.2019, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di comparizione le parti, il Giudice precedentemente designato non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto invocata dalla stante la necessità di verificare Controparte_2
l'ammontare del credito vantato dall'intimante, considerato che le contestazioni dell'opponente riguardavano anche il quantum debeatur e che la pretesa era stata fondata, in sede monitoria, su un computo metrico predisposto unilateralmente;
con la medesima ordinanza, le parti venivano autorizzate al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed invitate allo scambio di proposte transattive ai sensi dell'art. 185 c.p.c..
Con ordinanza del 29.10.2020, veniva ammessa la prova orale, interrogatorio formale e prova per testi, come richiesta dalle parti e con le limitazioni indicate nella parte motiva.
Espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società opponente ed escussi i testi indicati da entrambe le parti, con ordinanza resa all'udienza del
26.01.2023 veniva ammessa la c.t.u. richiesta dalla parte opposta (con la nomina a C.T.U. dell'ing.
, finalizzata a descrivere lo stato dei luoghi, ad accertare e descrivere le opere realizzate Persona_1 dall'impresa sub-appaltatrice, a verificare la conformità dei prezzi pattuiti rispetto a quelli praticati in loco dalle imprese edili e - più in generale - alla congruità con il listino ufficiale nonché a CP_3 stabilire se le somme pretese dall'impresa per i lavori eseguiti fossero corrette. Controparte_2
Depositata la relazione peritale da parte del C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.07.2025, ove veniva trattenuta per la decisione, con concessione
Il Giudice Simona RR alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione, nei limiti di seguito precisati.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale.
Da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa - non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto - mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea
(cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass. Civ. n. 2421/2006).
Come poc'anzi rilevato, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nel caso di specie, la parte opponente ha contestato la pretesa creditoria, deducendo la nullità del decreto ingiuntivo siccome emesso in assenza del requisito di prova scritta, rimarcando la mancanza di valore probatorio sia della fattura, sia del computo metrico in quanto di formazione unilaterale, l'illiquidità della somma azionata in via monitoria essendo stato il DURC tardivamente prodotto, l'inesigibilità del credito azionato per la mancata redazione di un formale verbale di collaudo o di consegna delle opere eseguite, contestando radicalmente l'esistenza del rapporto
Il Giudice Simona RR contrattuale, negando di aver affidato all'impresa l'esecuzione delle opere oggetto Controparte_2 di causa.
Parte opposta, dal canto proprio, ha confutato le avverse deduzioni rimarcando la valenza probatoria della documentazione versata in atti.
Orbene, con riferimento al dedotto difetto di prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c. e conseguente nullità del decreto ingiuntivo siccome fondato esclusivamente su una fattura e sul computo metrico, mette conto rilevare che, per giurisprudenza costante, “La prova scritta richiesta dagli artt. 633 ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, eventualmente proveniente da terzi, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti, comunque, l'esistenza del diritto fatto valere monitoriamente” (cfr. Cass. Civ., n.
4974/2000).
Inoltre, “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. Civ., n.
9232/2000) e “costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav.,
n. 13429/2000).
Non vi è dubbio, pertanto, che la fattura rimasta insoluta, prodotta dalla parte opposta unitamente al computo metrico dei lavori edili oggetto di causa, costituisca titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, conformemente al dettato di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c..
Sotto ulteriore profilo, non merita condivisione l'assunto di illiquidità della pretesa creditoria per mancanza del DURC.
Parte opponente ha dedotto che l'impresa opposta, in qualità di subappaltatrice, non avrebbe potuto operare in cantiere in assenza del DURC.
Invero, il DURC costituisce documento essenziale ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice;
tuttavia, la normativa di riferimento (cfr. art. 7 D.M. del
24.10.2007) prevede che, in caso di irregolarità, l'impresa venga diffidata a regolarizzare la posizione contributiva entro il termine di quindici giorni, senza che la temporanea assenza del documento determini di per sé l'invalidità del rapporto contrattuale.
Il Giudice Simona RR Dunque, la mancanza di un DURC regolare non invalida il contratto né fa venir meno il diritto al compenso per le opere eseguite, ma permette al committente di sospendere legittimamente il pagamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c. a fronte dell'inadempimento da parte dell'appaltatore dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva, stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (cfr.
Cass. Civ., ord. n. 4079/2022).
Nel caso di specie, risulta accertato che il DURC è stato successivamente prodotto dall'impresa subappaltatrice odierna opposta;
nondimeno la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa e le dichiarazioni del Coordinatore per la Sicurezza hanno confermato la regolare presenza delle maestranze in cantiere nonché l'effettivo svolgimento dei lavori e che nessuna contestazione era stata sollevata dall'appaltatrice nel corso dell'esecuzione delle opere.
Dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie emerge che la ha Controparte_2 prodotto certificazioni DURC riferite a periodi antecedenti e successivi all'esecuzione dei lavori, idonee a dimostrare la regolarità contributiva dell'impresa anche nel periodo intermedio;
la teste
, Coordinatrice per la sicurezza, ha confermato che si trattò di un mero ritardo nella consegna Tes_1 del documento e non di una situazione di irregolarità sostanziale.
In ogni caso, come poc'anzi precisato, l'eventuale irregolarità contributiva non incide sulla validità del rapporto contrattuale né determina l'automatica inesigibilità del corrispettivo, potendo al più legittimare una temporanea sospensione del pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c., sospensione che viene meno una volta sanata la posizione contributiva.
Ne consegue che la tardiva produzione del DURC può incidere esclusivamente sul piano della regolarità amministrativa, ma non è idonea a escludere il diritto dell'opposta al corrispettivo per le prestazioni eseguite.
Peraltro, va evidenziato che, nella fattispecie de qua, alcuna autorità preposta ha disposto la sospensione dei lavori o contestato irregolarità contributive, né risulta dal compendio probatorio che l'opponente abbia mai attivato le procedure previste dalla normativa di settore per la verifica o la regolarizzazione della posizione dell'impresa subappaltatrice.
Escluso che la tardiva produzione del DURC possa incidere sull'emissione del decreto ingiuntivo né tantomeno sull'an debeatur del credito, occorre ora verificare se la pretesa azionata presenti i requisiti della liquidità e dell'esigibilità, la cui carenza è stata eccepita dall'opponente.
Giova rilevare che il credito azionato presenta il requisito della liquidità, risultando pienamente determinato o comunque determinabile, dovendosi ritenere tale non solo il credito definito ab origine nel suo esatto ammontare, ma anche quello determinabile mediante semplici
Il Giudice Simona RR operazioni aritmetiche, come nel caso di specie, sulla base del computo metrico (e dei prezzi applicati alle lavorazioni) allegato al ricorso monitorio.
Pertanto, un credito è da ritenersi liquido e idoneo alla procedura monitoria quando risulti determinabile mediante semplici operazioni aritmetiche, prive di margini di discrezionalità valutativa, ancorché richiedenti conteggi o verifiche tecniche, purché non valutative;
in tal caso, l'importo deve poter essere ricavato oggettivamente dal titolo posto a fondamento della pretesa - quale un contratto o una fattura - attraverso mere operazioni matematiche o verifiche tecniche non discrezionali, secondo il principio della c.d. “liquidità per relationem”.
Accertata la natura liquida del credito, occorre verificare se lo stesso fosse, altresì, esigibile al momento della proposizione della domanda monitoria.
L'opponente ha dedotto l'inesigibilità del credito azionato per la mancata redazione di un formale verbale di collaudo o di consegna delle opere eseguite.
A tal proposito l'art. 1655 c.c. prevede che l'appaltatore ha diritto al corrispettivo una volta eseguita e consegnata l'opera; l'esigibilità del credito non presuppone necessariamente la redazione di un verbale formale di collaudo o consegna, potendo l'accettazione dell'opera intervenire anche in forma tacita, per facta concludentia.
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie deve ritenersi che i lavori furono ultimati e messi a disposizione del committente nell'estate del 2017 e che l'opponente ne prese materiale possesso, consentendo la prosecuzione delle ulteriori lavorazioni e l'utilizzazione delle opere stesse nell'ambito dell'intervento edilizio complessivo.
Tale condotta integra accettazione dell'opera, quantomeno in via tacita.
Secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,
l'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1665 c.c. può avvenire non solo in forma espressa, ma anche tacitamente, allorché il committente riceva l'opera senza riserve, ne consenta l'utilizzazione o la incorpori nell'opera complessiva, omettendo di formulare tempestive contestazioni (cfr. Cass. Civ., ord. n. 4021/2023; Cass. Civ., n. 5121/1998).
Anche a voler ritenere che l'accettazione non sia stata formalmente o tacitamente manifestata,
l'opponente non ha allegato né provato di aver tempestivamente denunciato vizi o difformità dell'opera nei termini di cui all'art. 1667 c.c., ossia entro sessanta giorni dalla scoperta, allegando e dimostrando sia l'esistenza dei vizi sia la tempestività della relativa denuncia;
la mancata denuncia nei termini di legge comporta la definitiva accettazione dell'opera e preclude ogni contestazione successiva in ordine alla conformità e alla qualità delle lavorazioni eseguite.
Il Giudice Simona RR Ne deriva, pertanto, che il credito azionato deve ritenersi pienamente esigibile al momento dell'emissione della fattura, conclusione che trova ulteriore conferma nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio.
L'assunto dell'opponente circa l'inesistenza del rapporto contrattuale e la non riferibilità dei lavori all'opposta non stato smentito dalle prove acquisite nel corso del giudizio.
Le prove orali assunte hanno offerto un quadro istruttorio univoco e convergente: i testi e entrambi operai presenti in cantiere nell'estate del 2017, Testimone_2 Testimone_3 hanno riferito in modo coerente e circostanziato di aver eseguito, per conto dell'impresa CP_2
lavori di posa di marmi e marmette ai piani rialzati, ai primi piani e ai terrazzi dell'edificio; tali
[...] dichiarazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle deposizioni del teste , indicato dalla Tes_4 stessa società opponente, il quale ha confermato l'intervento in cantiere di imprese subappaltatrici.
La negazione del rapporto da parte del legale rappresentante dell'opponente, resa in sede di interrogatorio formale, non è risultata credibile, in quanto smentita da elementi oggettivi quali l'accesso continuativo al cantiere di mezzi e maestranze dell'opposta, la prolungata esecuzione delle opere in assenza di contestazioni tempestive e l'ingresso di una diversa subappaltatrice ( ) CP_4 solo in una fase successiva alla chiusura del cantiere;
le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'opponente, connotate da incertezze e risposte evasive, non sono idonee a sovvertire il quadro probatorio complessivo, che deve ritenersi invece univocamente orientato nel senso della sussistenza del rapporto contrattuale e dell'effettiva esecuzione delle opere da parte dell'opposta.
Va, inoltre, ribadito che il contratto di sub-appalto in ambito privatistico non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, potendo la sua esistenza essere dimostrata con ogni mezzo di prova, ivi compresa quella testimoniale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 2386/2023).
Nel caso in esame, l'onere della prova circa l'esistenza del rapporto contrattuale e l'avvenuta esecuzione delle opere, gravante sull'opposta quale attrice in senso sostanziale, deve ritenersi pienamente assolto mediante la documentazione prodotta, le deposizioni testimoniali e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, il Piano Operativo di Sicurezza, sottoscritto dal titolare dell'impresa
[...]
e dalla Coordinatrice per la sicurezza, costituisce un significativo indice CP_2 dell'instaurazione del rapporto di sub-appalto, pienamente coerente con le emergenze istruttorie di natura orale;
le deposizioni dei testi e sono apparse tra loro convergenti, lineari e CP_2 Tes_3 prive di contraddizioni, risultando altresì riscontrate da elementi oggettivi e non efficacemente scalfite da specifiche contestazioni di segno contrario.
Il Giudice Simona RR La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio ha accertato la presenza e la piena riconducibilità delle opere eseguite all'impresa opposta, consentendo di determinare con precisione il quantum del credito azionato.
In particolare, il Consulente Tecnico d'Ufficio, all'esito di un'attività svolta con metodo analitico e sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalle parti nonché dei rilievi effettuati in loco, ha rilevato una superficie complessivamente eseguita pari a mq 786,36, a fronte di una discrasia di mq 32,94 rispetto al computo metrico originario, divergenza di entità contenuta e del tutto fisiologica nell'ambito di lavorazioni edili di tale natura.
Sulla base delle misurazioni effettuate e dei prezzi applicati alle singole lavorazioni, il consulente ha determinato il valore corretto dell'opera in complessivi €. 14.201,15, importo corrispondente al valore delle opere effettivamente eseguite, rilevando altresì la congruità dei prezzi applicati, risultati inferiori ai valori medi di mercato.
Ne consegue che l'importo originariamente ingiunto, pari a €. 14.695,15, risulta superiore di
€. 494,00, differenza integralmente riconducibile alla minima divergenza nelle superfici misurate e non già a contestazioni concernenti la natura, l'estensione o la qualità delle lavorazioni eseguite.
La consulenza tecnica d'ufficio - dalla quale l'odierno Giudicante non ha motivo di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato - risulta svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile;
le critiche sollevate dalle parti si presentano, infatti, generiche e prive di specifica argomentazione tecnica, risultando pertanto inidonee a scalfirne l'attendibilità.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, quando sorrette da argomentazioni logiche, coerenti e fondate su rilievi oggettivi, possono costituire valido fondamento del convincimento del Giudice, anche in via prevalente rispetto alle deduzioni di parte (cfr. Cass. Civ., n. 15804/2024); in presenza di una consulenza esente da vizi logici e tecnici, il Giudice ben può farne proprie le conclusioni, in difetto di specifiche e puntuali contestazioni, riportandovisi integralmente (Cass. Civ., n. 10222/2009).
Pertanto, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, lette unitamente alle prove orali assunte, offrono un quadro probatorio completo, coerente e reciprocamente confermativo, idoneo a fondare il convincimento del Giudicante in ordine alla sussistenza del rapporto di sub-appalto, all'effettiva esecuzione delle opere e all'an e al quantum debeatur del credito azionato.
Deve dunque ritenersi fondata la domanda di condanna del sub-committente al pagamento del corrispettivo contrattuale spettante alla subappaltatrice opposta, limitatamente alla somma di €.
14.201,15.
Il Giudice Simona RR Poiché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora venga accertato un credito di ammontare diverso rispetto a quello azionato in sede monitoria, il decreto ingiuntivo non può essere modificato ma deve essere revocato e sostituito da una pronuncia di condanna per l'importo effettivamente dovuto, l'opposizione deve essere accolta nei limiti della riduzione del quantum, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata nel presente giudizio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 21840/2013; Cass. Civ., ord. n.
12636/2020; Cass. Civ., ord. n. 26397/2022).
Quanto agli accessori del credito, trattandosi di rapporto intercorrente tra imprese e, dunque, di transazione commerciale, trova applicazione la disciplina degli interessi moratori di cui al D. Lgs.
n. 231/2002, in sostituzione degli interessi legali.
Tenuto conto della rideterminazione del quantum operata in sede di cognizione piena, gli interessi moratori devono essere riconosciuti a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, coincidente con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e fino all'effettivo soddisfo.
Ne consegue, pertanto, che l'opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €. 14.201,15, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di deposito del ricorso monitorio e fino al saldo.
Infine, la domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. - proposta, in via subordinata, dalla parte opposta - deve ritenersi assorbita.
In ragione dell'esito della lite, ossia dell'accoglimento dell'opposizione con una riduzione minima del quantum debeatur e, pertanto, della sostanziale infondatezza nel merito, le spese del giudizio devono essere compensate per 1/5 tra le parti, comprese le spese della c.t.u. espletata;
i restanti 4/5 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della parte opponente, prevalentemente soccombente. Controparte_1
Le medesime spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento (da €. 5.201,00 a €.
26.000,00), secondo i valori medi (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 12.04.2019 nei confronti di , in persona del legale rappresentante p.t., ogni Controparte_2 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Il Giudice Simona RR 1) ACCOGLIE, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da Controparte_1
e, per l'effetto:
a) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 30/2019, emesso dal Tribunale di Bari in data 03.01.2019 nel procedimento recante R.G. n. 14665/2018;
b) CONDANNA la parte opponente, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte opposta, Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., della somma di €. 14.201,15, oltre interessi
[...] moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dì della domanda monitoria all'effettivo soddisfo, a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del contratto di subappalto per cui è causa;
2) COMPENSA tra le parti, nella misura di 1/5, le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in €.
5.077 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali e accessori come per legge
- CONDANNANDO la parte opponente, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte opposta, Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., dei restanti 4/5, con distrazione in favore del
[...] procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
4) COMPENSA tra le parti, nella misura di 1/5, le spese della c.t.u. espletata, come liquidate con separato decreto, CONDANNANDO la parte opponente, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., alla refusione dei restanti 4/5 in favore della parte opposta,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_2
Così deciso in Bari, il 27.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona RR
Il Giudice Simona RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 5901/2019, vertente fra le parti: in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Positano, presso il cui studio, sito in Noicattaro (Ba) alla via L.
Da Vinci n. 69, ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Molfetta, presso il cui studio, sito in Acquaviva delle
Fonti (Ba) alla via Orazio Marcellino n. 20, ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
10.07.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
Il Giudice Simona RR MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 12.04.2019, la società
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 30/2019, emesso dal Tribunale di Bari in data 03.01.2019 nel procedimento R.G. n. 14665/2018 e notificato in data 07.03.2019 - con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della ditta in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., la somma di €. 14.695,25, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e le spese legali della procedura monitoria - convenendo in giudizio la ditta Controparte_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Revocare e/o annullare il Decreto
[...]
Ingiuntivo n. 30/2019, R.G.N. 14665/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 3 gennaio 2019 e notificato in data 7 marzo 2019, siccome errato, ingiusto ed illegittimo, perché emesso in totale assenza dei requisiti richiesti dalla legge ex art. 633 e 634 c.p.c.; 2) Revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 30/2019, R.G.N. 14665/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 3 gennaio 2019 e notificato in data 7 marzo 2019, siccome errato, ingiusto ed illegittimo, perché emesso in totale assenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.; 3) Revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 30/2019,
R.G.N. 14665/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 3 gennaio 2019 e notificato in data 7 marzo 2019 siccome errato, ingiusto ed illegittimo, perché avente ad oggetto un credito illiquido ed inesigibile;
4) accogliere la presente opposizione perché fondata e documentalmente provata e, per
l'effetto, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio”. esponeva che la , in qualità Controparte_1 Controparte_2 di subappaltatrice, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari il decreto ingiuntivo opposto, per l'importo di €. 14.695,25 oltre accessori, relativamente al mancato pagamento della fattura n. 14/2018 per la
“posa in opera di marmi” presso un cantiere sito in Noicattaro comparto C/4, che vedeva come committente la Cooperativa Cottage.
L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa monitoria, contestando tanto la sussistenza del rapporto negoziale quanto l'effettiva esecuzione dei lavori.
La società opponente esponeva che la richiesta di pagamento era stata avanzata per la prima volta solo con raccomandata a/r del 29.01.2018, senza previo invio di documenti contabili o solleciti,
e che la fattura n. 14/2018, datata 29.03.2018, era stata tempestivamente contestata.
Evidenziava, inoltre, la che l'impresa opposta non avrebbe Controparte_1 potuto accedere al cantiere né eseguire le opere dedotte, poiché priva di DURC in corso di validità,
Il Giudice Simona RR documento necessario per l'ingresso in cantiere in forza delle prescrizioni contrattuali imposte dalla committente Cooperativa Cottage;
il DURC era stato, infatti, trasmesso dalla solo Controparte_2 il 30.03.2018 e risultava valido sino al 27.02.2018, circostanza che escludeva la possibilità che i lavori fatturati fossero stati eseguiti nel periodo indicato.
L'opponente contestava, altresì, la valenza probatoria del computo metrico prodotto dall'ingiungente in sede monitoria – unilateralmente formato e non idoneo a dimostrare l'esecuzione dei lavori - e rilevava l'assenza di qualsiasi documentazione attestante la consegna, la verifica o l'accettazione delle opere ai sensi dell'art. 1665 c.c., sostenendo, pertanto, che il credito azionato fosse non solo privo di prova scritta, ma anche illiquido e inesigibile.
Sulla scorta di tali allegazioni, la articolava le proprie Controparte_1 conclusioni come riportate in premessa, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.10.2019, si costituiva in giudizio
, contestando integralmente l'opposizione e sostenendo la piena Controparte_2 fondatezza del credito azionato in sede monitoria.
La società opposta deduceva, innanzitutto, che i lavori oggetto della pretesa creditoria erano stati regolarmente affidati in subappalto dalla con autorizzazione della Controparte_1 committente Cooperativa Cottage, ed erano stati puntualmente eseguiti e completati nell'estate 2017; le opere - consistenti nella posa di marmi e mappette in sei villette del complesso residenziale sito in
Noicattaro, comparto C/4 - erano state effettuate secondo le indicazioni dell'appaltatrice e risultavano quantificate nel computo metrico predisposto dalla stessa dal quale era stata tratta Controparte_2 la fatturazione. evidenziava che la fattura n. 14/2018, emessa il 29.03.2018, costituiva prova Controparte_2 scritta idonea ai sensi dell'art. 634 c.p.c., in quanto tratta dalle scritture contabili regolarmente tenute e supportata dalla documentazione tecnica relativa ai lavori.
Quanto al DURC, la ditta opposta osservava che la sua trasmissione nel marzo 2018 non incideva in alcun modo sulla validità del rapporto, né sul diritto al corrispettivo, poiché il documento aveva efficacia retroattiva e, comunque, la sua eventuale mancanza non inficiava né l'esecuzione né la debenza del prezzo per opere già ultimate.
Parte opposta rappresentava, altresì, che le opere erano state regolarmente consegnate e ricevute senza rilievi da parte dell'appaltatrice, circostanza da cui discendeva l'accettazione tacita dell'opera ai sensi dell'art. 1665 c.c., con conseguente insorgenza del diritto al pagamento del corrispettivo.
Il Giudice Simona RR Secondo la il credito risultava dunque liquido ed esigibile, essendo Controparte_2 determinato nell'importo, fondato su regolare documento fiscale ed emerso da un rapporto contrattuale pienamente valido ed eseguito.
In via subordinata, l'opposta deduceva che, anche a voler ritenere invalido o non provato il rapporto negoziale, la pretesa trovava comunque titolo nell'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., avendo la beneficiato delle opere senza Controparte_1 corrispondere alcun compenso.
Pertanto, concludeva chiedendo: a) la concessione della Controparte_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) in via principale, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta dalla con conferma del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
30/2019 del 03.01.2019; c) in via subordinata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 2041 c.c.; d) la condanna della società opponente alla rifusione delle spese e competenze processuali, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con ordinanza del 18.12.2019, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di comparizione le parti, il Giudice precedentemente designato non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto invocata dalla stante la necessità di verificare Controparte_2
l'ammontare del credito vantato dall'intimante, considerato che le contestazioni dell'opponente riguardavano anche il quantum debeatur e che la pretesa era stata fondata, in sede monitoria, su un computo metrico predisposto unilateralmente;
con la medesima ordinanza, le parti venivano autorizzate al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed invitate allo scambio di proposte transattive ai sensi dell'art. 185 c.p.c..
Con ordinanza del 29.10.2020, veniva ammessa la prova orale, interrogatorio formale e prova per testi, come richiesta dalle parti e con le limitazioni indicate nella parte motiva.
Espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società opponente ed escussi i testi indicati da entrambe le parti, con ordinanza resa all'udienza del
26.01.2023 veniva ammessa la c.t.u. richiesta dalla parte opposta (con la nomina a C.T.U. dell'ing.
, finalizzata a descrivere lo stato dei luoghi, ad accertare e descrivere le opere realizzate Persona_1 dall'impresa sub-appaltatrice, a verificare la conformità dei prezzi pattuiti rispetto a quelli praticati in loco dalle imprese edili e - più in generale - alla congruità con il listino ufficiale nonché a CP_3 stabilire se le somme pretese dall'impresa per i lavori eseguiti fossero corrette. Controparte_2
Depositata la relazione peritale da parte del C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.07.2025, ove veniva trattenuta per la decisione, con concessione
Il Giudice Simona RR alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione, nei limiti di seguito precisati.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale.
Da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa - non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto - mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea
(cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass. Civ. n. 2421/2006).
Come poc'anzi rilevato, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nel caso di specie, la parte opponente ha contestato la pretesa creditoria, deducendo la nullità del decreto ingiuntivo siccome emesso in assenza del requisito di prova scritta, rimarcando la mancanza di valore probatorio sia della fattura, sia del computo metrico in quanto di formazione unilaterale, l'illiquidità della somma azionata in via monitoria essendo stato il DURC tardivamente prodotto, l'inesigibilità del credito azionato per la mancata redazione di un formale verbale di collaudo o di consegna delle opere eseguite, contestando radicalmente l'esistenza del rapporto
Il Giudice Simona RR contrattuale, negando di aver affidato all'impresa l'esecuzione delle opere oggetto Controparte_2 di causa.
Parte opposta, dal canto proprio, ha confutato le avverse deduzioni rimarcando la valenza probatoria della documentazione versata in atti.
Orbene, con riferimento al dedotto difetto di prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c. e conseguente nullità del decreto ingiuntivo siccome fondato esclusivamente su una fattura e sul computo metrico, mette conto rilevare che, per giurisprudenza costante, “La prova scritta richiesta dagli artt. 633 ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, eventualmente proveniente da terzi, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti, comunque, l'esistenza del diritto fatto valere monitoriamente” (cfr. Cass. Civ., n.
4974/2000).
Inoltre, “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. Civ., n.
9232/2000) e “costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav.,
n. 13429/2000).
Non vi è dubbio, pertanto, che la fattura rimasta insoluta, prodotta dalla parte opposta unitamente al computo metrico dei lavori edili oggetto di causa, costituisca titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, conformemente al dettato di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c..
Sotto ulteriore profilo, non merita condivisione l'assunto di illiquidità della pretesa creditoria per mancanza del DURC.
Parte opponente ha dedotto che l'impresa opposta, in qualità di subappaltatrice, non avrebbe potuto operare in cantiere in assenza del DURC.
Invero, il DURC costituisce documento essenziale ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice;
tuttavia, la normativa di riferimento (cfr. art. 7 D.M. del
24.10.2007) prevede che, in caso di irregolarità, l'impresa venga diffidata a regolarizzare la posizione contributiva entro il termine di quindici giorni, senza che la temporanea assenza del documento determini di per sé l'invalidità del rapporto contrattuale.
Il Giudice Simona RR Dunque, la mancanza di un DURC regolare non invalida il contratto né fa venir meno il diritto al compenso per le opere eseguite, ma permette al committente di sospendere legittimamente il pagamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c. a fronte dell'inadempimento da parte dell'appaltatore dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva, stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (cfr.
Cass. Civ., ord. n. 4079/2022).
Nel caso di specie, risulta accertato che il DURC è stato successivamente prodotto dall'impresa subappaltatrice odierna opposta;
nondimeno la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa e le dichiarazioni del Coordinatore per la Sicurezza hanno confermato la regolare presenza delle maestranze in cantiere nonché l'effettivo svolgimento dei lavori e che nessuna contestazione era stata sollevata dall'appaltatrice nel corso dell'esecuzione delle opere.
Dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie emerge che la ha Controparte_2 prodotto certificazioni DURC riferite a periodi antecedenti e successivi all'esecuzione dei lavori, idonee a dimostrare la regolarità contributiva dell'impresa anche nel periodo intermedio;
la teste
, Coordinatrice per la sicurezza, ha confermato che si trattò di un mero ritardo nella consegna Tes_1 del documento e non di una situazione di irregolarità sostanziale.
In ogni caso, come poc'anzi precisato, l'eventuale irregolarità contributiva non incide sulla validità del rapporto contrattuale né determina l'automatica inesigibilità del corrispettivo, potendo al più legittimare una temporanea sospensione del pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c., sospensione che viene meno una volta sanata la posizione contributiva.
Ne consegue che la tardiva produzione del DURC può incidere esclusivamente sul piano della regolarità amministrativa, ma non è idonea a escludere il diritto dell'opposta al corrispettivo per le prestazioni eseguite.
Peraltro, va evidenziato che, nella fattispecie de qua, alcuna autorità preposta ha disposto la sospensione dei lavori o contestato irregolarità contributive, né risulta dal compendio probatorio che l'opponente abbia mai attivato le procedure previste dalla normativa di settore per la verifica o la regolarizzazione della posizione dell'impresa subappaltatrice.
Escluso che la tardiva produzione del DURC possa incidere sull'emissione del decreto ingiuntivo né tantomeno sull'an debeatur del credito, occorre ora verificare se la pretesa azionata presenti i requisiti della liquidità e dell'esigibilità, la cui carenza è stata eccepita dall'opponente.
Giova rilevare che il credito azionato presenta il requisito della liquidità, risultando pienamente determinato o comunque determinabile, dovendosi ritenere tale non solo il credito definito ab origine nel suo esatto ammontare, ma anche quello determinabile mediante semplici
Il Giudice Simona RR operazioni aritmetiche, come nel caso di specie, sulla base del computo metrico (e dei prezzi applicati alle lavorazioni) allegato al ricorso monitorio.
Pertanto, un credito è da ritenersi liquido e idoneo alla procedura monitoria quando risulti determinabile mediante semplici operazioni aritmetiche, prive di margini di discrezionalità valutativa, ancorché richiedenti conteggi o verifiche tecniche, purché non valutative;
in tal caso, l'importo deve poter essere ricavato oggettivamente dal titolo posto a fondamento della pretesa - quale un contratto o una fattura - attraverso mere operazioni matematiche o verifiche tecniche non discrezionali, secondo il principio della c.d. “liquidità per relationem”.
Accertata la natura liquida del credito, occorre verificare se lo stesso fosse, altresì, esigibile al momento della proposizione della domanda monitoria.
L'opponente ha dedotto l'inesigibilità del credito azionato per la mancata redazione di un formale verbale di collaudo o di consegna delle opere eseguite.
A tal proposito l'art. 1655 c.c. prevede che l'appaltatore ha diritto al corrispettivo una volta eseguita e consegnata l'opera; l'esigibilità del credito non presuppone necessariamente la redazione di un verbale formale di collaudo o consegna, potendo l'accettazione dell'opera intervenire anche in forma tacita, per facta concludentia.
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie deve ritenersi che i lavori furono ultimati e messi a disposizione del committente nell'estate del 2017 e che l'opponente ne prese materiale possesso, consentendo la prosecuzione delle ulteriori lavorazioni e l'utilizzazione delle opere stesse nell'ambito dell'intervento edilizio complessivo.
Tale condotta integra accettazione dell'opera, quantomeno in via tacita.
Secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,
l'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1665 c.c. può avvenire non solo in forma espressa, ma anche tacitamente, allorché il committente riceva l'opera senza riserve, ne consenta l'utilizzazione o la incorpori nell'opera complessiva, omettendo di formulare tempestive contestazioni (cfr. Cass. Civ., ord. n. 4021/2023; Cass. Civ., n. 5121/1998).
Anche a voler ritenere che l'accettazione non sia stata formalmente o tacitamente manifestata,
l'opponente non ha allegato né provato di aver tempestivamente denunciato vizi o difformità dell'opera nei termini di cui all'art. 1667 c.c., ossia entro sessanta giorni dalla scoperta, allegando e dimostrando sia l'esistenza dei vizi sia la tempestività della relativa denuncia;
la mancata denuncia nei termini di legge comporta la definitiva accettazione dell'opera e preclude ogni contestazione successiva in ordine alla conformità e alla qualità delle lavorazioni eseguite.
Il Giudice Simona RR Ne deriva, pertanto, che il credito azionato deve ritenersi pienamente esigibile al momento dell'emissione della fattura, conclusione che trova ulteriore conferma nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio.
L'assunto dell'opponente circa l'inesistenza del rapporto contrattuale e la non riferibilità dei lavori all'opposta non stato smentito dalle prove acquisite nel corso del giudizio.
Le prove orali assunte hanno offerto un quadro istruttorio univoco e convergente: i testi e entrambi operai presenti in cantiere nell'estate del 2017, Testimone_2 Testimone_3 hanno riferito in modo coerente e circostanziato di aver eseguito, per conto dell'impresa CP_2
lavori di posa di marmi e marmette ai piani rialzati, ai primi piani e ai terrazzi dell'edificio; tali
[...] dichiarazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle deposizioni del teste , indicato dalla Tes_4 stessa società opponente, il quale ha confermato l'intervento in cantiere di imprese subappaltatrici.
La negazione del rapporto da parte del legale rappresentante dell'opponente, resa in sede di interrogatorio formale, non è risultata credibile, in quanto smentita da elementi oggettivi quali l'accesso continuativo al cantiere di mezzi e maestranze dell'opposta, la prolungata esecuzione delle opere in assenza di contestazioni tempestive e l'ingresso di una diversa subappaltatrice ( ) CP_4 solo in una fase successiva alla chiusura del cantiere;
le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'opponente, connotate da incertezze e risposte evasive, non sono idonee a sovvertire il quadro probatorio complessivo, che deve ritenersi invece univocamente orientato nel senso della sussistenza del rapporto contrattuale e dell'effettiva esecuzione delle opere da parte dell'opposta.
Va, inoltre, ribadito che il contratto di sub-appalto in ambito privatistico non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, potendo la sua esistenza essere dimostrata con ogni mezzo di prova, ivi compresa quella testimoniale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 2386/2023).
Nel caso in esame, l'onere della prova circa l'esistenza del rapporto contrattuale e l'avvenuta esecuzione delle opere, gravante sull'opposta quale attrice in senso sostanziale, deve ritenersi pienamente assolto mediante la documentazione prodotta, le deposizioni testimoniali e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, il Piano Operativo di Sicurezza, sottoscritto dal titolare dell'impresa
[...]
e dalla Coordinatrice per la sicurezza, costituisce un significativo indice CP_2 dell'instaurazione del rapporto di sub-appalto, pienamente coerente con le emergenze istruttorie di natura orale;
le deposizioni dei testi e sono apparse tra loro convergenti, lineari e CP_2 Tes_3 prive di contraddizioni, risultando altresì riscontrate da elementi oggettivi e non efficacemente scalfite da specifiche contestazioni di segno contrario.
Il Giudice Simona RR La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio ha accertato la presenza e la piena riconducibilità delle opere eseguite all'impresa opposta, consentendo di determinare con precisione il quantum del credito azionato.
In particolare, il Consulente Tecnico d'Ufficio, all'esito di un'attività svolta con metodo analitico e sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalle parti nonché dei rilievi effettuati in loco, ha rilevato una superficie complessivamente eseguita pari a mq 786,36, a fronte di una discrasia di mq 32,94 rispetto al computo metrico originario, divergenza di entità contenuta e del tutto fisiologica nell'ambito di lavorazioni edili di tale natura.
Sulla base delle misurazioni effettuate e dei prezzi applicati alle singole lavorazioni, il consulente ha determinato il valore corretto dell'opera in complessivi €. 14.201,15, importo corrispondente al valore delle opere effettivamente eseguite, rilevando altresì la congruità dei prezzi applicati, risultati inferiori ai valori medi di mercato.
Ne consegue che l'importo originariamente ingiunto, pari a €. 14.695,15, risulta superiore di
€. 494,00, differenza integralmente riconducibile alla minima divergenza nelle superfici misurate e non già a contestazioni concernenti la natura, l'estensione o la qualità delle lavorazioni eseguite.
La consulenza tecnica d'ufficio - dalla quale l'odierno Giudicante non ha motivo di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato - risulta svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile;
le critiche sollevate dalle parti si presentano, infatti, generiche e prive di specifica argomentazione tecnica, risultando pertanto inidonee a scalfirne l'attendibilità.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, quando sorrette da argomentazioni logiche, coerenti e fondate su rilievi oggettivi, possono costituire valido fondamento del convincimento del Giudice, anche in via prevalente rispetto alle deduzioni di parte (cfr. Cass. Civ., n. 15804/2024); in presenza di una consulenza esente da vizi logici e tecnici, il Giudice ben può farne proprie le conclusioni, in difetto di specifiche e puntuali contestazioni, riportandovisi integralmente (Cass. Civ., n. 10222/2009).
Pertanto, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, lette unitamente alle prove orali assunte, offrono un quadro probatorio completo, coerente e reciprocamente confermativo, idoneo a fondare il convincimento del Giudicante in ordine alla sussistenza del rapporto di sub-appalto, all'effettiva esecuzione delle opere e all'an e al quantum debeatur del credito azionato.
Deve dunque ritenersi fondata la domanda di condanna del sub-committente al pagamento del corrispettivo contrattuale spettante alla subappaltatrice opposta, limitatamente alla somma di €.
14.201,15.
Il Giudice Simona RR Poiché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora venga accertato un credito di ammontare diverso rispetto a quello azionato in sede monitoria, il decreto ingiuntivo non può essere modificato ma deve essere revocato e sostituito da una pronuncia di condanna per l'importo effettivamente dovuto, l'opposizione deve essere accolta nei limiti della riduzione del quantum, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata nel presente giudizio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 21840/2013; Cass. Civ., ord. n.
12636/2020; Cass. Civ., ord. n. 26397/2022).
Quanto agli accessori del credito, trattandosi di rapporto intercorrente tra imprese e, dunque, di transazione commerciale, trova applicazione la disciplina degli interessi moratori di cui al D. Lgs.
n. 231/2002, in sostituzione degli interessi legali.
Tenuto conto della rideterminazione del quantum operata in sede di cognizione piena, gli interessi moratori devono essere riconosciuti a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, coincidente con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e fino all'effettivo soddisfo.
Ne consegue, pertanto, che l'opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €. 14.201,15, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di deposito del ricorso monitorio e fino al saldo.
Infine, la domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. - proposta, in via subordinata, dalla parte opposta - deve ritenersi assorbita.
In ragione dell'esito della lite, ossia dell'accoglimento dell'opposizione con una riduzione minima del quantum debeatur e, pertanto, della sostanziale infondatezza nel merito, le spese del giudizio devono essere compensate per 1/5 tra le parti, comprese le spese della c.t.u. espletata;
i restanti 4/5 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della parte opponente, prevalentemente soccombente. Controparte_1
Le medesime spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento (da €. 5.201,00 a €.
26.000,00), secondo i valori medi (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 12.04.2019 nei confronti di , in persona del legale rappresentante p.t., ogni Controparte_2 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Il Giudice Simona RR 1) ACCOGLIE, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da Controparte_1
e, per l'effetto:
a) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 30/2019, emesso dal Tribunale di Bari in data 03.01.2019 nel procedimento recante R.G. n. 14665/2018;
b) CONDANNA la parte opponente, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte opposta, Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., della somma di €. 14.201,15, oltre interessi
[...] moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dì della domanda monitoria all'effettivo soddisfo, a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del contratto di subappalto per cui è causa;
2) COMPENSA tra le parti, nella misura di 1/5, le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in €.
5.077 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali e accessori come per legge
- CONDANNANDO la parte opponente, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte opposta, Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., dei restanti 4/5, con distrazione in favore del
[...] procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
4) COMPENSA tra le parti, nella misura di 1/5, le spese della c.t.u. espletata, come liquidate con separato decreto, CONDANNANDO la parte opponente, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., alla refusione dei restanti 4/5 in favore della parte opposta,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_2
Così deciso in Bari, il 27.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona RR
Il Giudice Simona RR