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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/09/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 782/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Cibrario n. 12 presso lo studio dell'avv. ARNALDO
NARDUCCI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
25.03.2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 166 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio è nato una figlia: il 29.10.2005, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 16.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
a) DISPONE che l'abitazione ex coniugale, sita in Torino, Via Giovanni Servais 200 E-6 – in comproprietà tra i coniugi – viene assegnata alla signora che tratterà in uso tutti Parte_2 gli arredi ivi presenti ad eccezione di alcuni elementi di arredo di esclusiva proprietà del sig. che Pt_1 quest'ultimo provvederà a portare con sé, unitamente ai propri effetti personali;
b) DÀ ATTO che la figlia nata a [...] in data [...] manterrà la Persona_1 residenza abituale presso la madre. Frequentando regolarmente l'università, non avendo ancora raggiunto l'indipendenza ed autonomia economica, la figlia sarà mantenuta dai genitori, in Persona_1 base alle capacità di reddito dei medesimi;
c) DISPONE che considerato che la sig.ra ad oggi non gode di reddito da lavoro, Parte_2 il sig. corrisponderà in favore della medesima un assegno mensile pari ad euro 1.700,00 Pt_1 (=millesettecento/00) da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie: iban [...]. Tale assegno sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
d) DÀ ATTO che La sig.ra si impegna a cercare un lavoro retribuito e, allorquando Parte_2 l'avrà reperito, le parti discuteranno di comune accordo la revisione del suddetto assegno in base alla retribuzione o al compenso percepito, assegno che, in ogni caso, non potrà essere inferiore, nel suo totale, ad euro 1.700/mese;
e) DISPONE che l'abitazione ex coniugale, sita in Torino, Via Giovanni Servais 200 E-6 – in comproprietà tra i coniugi – viene assegnata alla signora che tratterà in uso tutti Parte_2
pagina 2 di 4 gli arredi ivi presenti ad eccezione di alcuni elementi di arredo di esclusiva proprietà del sig. che Pt_1 quest'ultimo provvederà a portare con sé, unitamente ai propri effetti personali;
f) DA' ATTO che le spese ordinarie e straordinarie di tale immobile saranno sostenute integralmente dal sig. per un periodo di anni 5 (eventualmente rinnovabile), decorrenti dall'omologa del verbale di Pt_1 separazione g) DISPONE che il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il Persona_1 versamento della somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), che sarà versato a mani della madre, a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese. Tale quota sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Il sig. sosterrà inoltre il 100% delle spese relative all'istruzione e di quelle sanitarie Pt_1 non coperte dal SSN, comprese quelle eventuali relative alle cure odontoiatriche. La partecipazione alle eventuali ulteriori spese extra sarà disciplinata secondo i criteri di cui al Protocollo sottoscritto dal Tribunale con il COA in data 15.6.2016;
h) DÀ ATTO che i coniugi, a definizione di tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, ai sensi ed agli effetti del disposto di cui all'art.19 L.174/1987 quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, stabiliscono quanto segue:
- il sig. si impegna a trasferire, senza compensazione monetaria, entro 60 giorni dalla Pt_1 sottoscrizione del presente accordo di separazione ex art.6 L. 10.11.2014 n. 162, alla sig.ra
[...]
che contestualmente si impegna ad accettare, la propria quota di proprietà dell'immobile già Parte_2 casa coniugale sito in Torino, Via Giovanni Servais 200 E/6 – Foglio 68, cella 320, subalterno 1, Categoria A/2 con rendita catastale pari ad euro 1.023,88;
- la sig.ra si impegna a trasferire, senza compensazione monetaria, entro 60 giorni Parte_2 dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione ex art.6 L. 10.11.2014 n. 162, al sig.ra Pt_1 che contestualmente si impegna ad accettare, la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Claviere, Strada Rio Secco 7/8 piano secondo scala C, foglio 5, mappale 152, subalterno 21, Categoria A/2, rendita catastale 309,87 euro e box foglio 5, mappale 152, subalterno 49 categoria C/6, classe 2, rendita catastale pari ad euro 79,53;
- per tutte le operazioni di cui sopra, le parti invocano sin da ora le agevolazioni di cui all'art. 19 legge 74/87 come estese ai sensi della Circolare 27/E del 21 giugno 2012;
- le spese notarili, ivi compresi tutti gli oneri di legge, saranno a carico del Sig. Pt_1
i) DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto.
j) DÀ ATTO che entrambi i coniugi si riconoscono reciprocamente che le condizioni economiche come previste ai capi C, D, F, G sono state determinate in base all'attuale reddito del sig. I coniugi si Pt_1 impegnano a rivedere tali statuizioni qualora il reddito del sig. dovesse congruamente ridursi Pt_1 ovvero qualora il reddito della sig.ra dovesse essere adeguato. Pt_2
k) DA' ATTO che le condizioni anzidette saranno applicate ed avranno decorrenza fin dal 1^ gennaio 2025.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Cibrario n. 12 presso lo studio dell'avv. ARNALDO
NARDUCCI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
25.03.2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 166 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio è nato una figlia: il 29.10.2005, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 16.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
a) DISPONE che l'abitazione ex coniugale, sita in Torino, Via Giovanni Servais 200 E-6 – in comproprietà tra i coniugi – viene assegnata alla signora che tratterà in uso tutti Parte_2 gli arredi ivi presenti ad eccezione di alcuni elementi di arredo di esclusiva proprietà del sig. che Pt_1 quest'ultimo provvederà a portare con sé, unitamente ai propri effetti personali;
b) DÀ ATTO che la figlia nata a [...] in data [...] manterrà la Persona_1 residenza abituale presso la madre. Frequentando regolarmente l'università, non avendo ancora raggiunto l'indipendenza ed autonomia economica, la figlia sarà mantenuta dai genitori, in Persona_1 base alle capacità di reddito dei medesimi;
c) DISPONE che considerato che la sig.ra ad oggi non gode di reddito da lavoro, Parte_2 il sig. corrisponderà in favore della medesima un assegno mensile pari ad euro 1.700,00 Pt_1 (=millesettecento/00) da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie: iban [...]. Tale assegno sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
d) DÀ ATTO che La sig.ra si impegna a cercare un lavoro retribuito e, allorquando Parte_2 l'avrà reperito, le parti discuteranno di comune accordo la revisione del suddetto assegno in base alla retribuzione o al compenso percepito, assegno che, in ogni caso, non potrà essere inferiore, nel suo totale, ad euro 1.700/mese;
e) DISPONE che l'abitazione ex coniugale, sita in Torino, Via Giovanni Servais 200 E-6 – in comproprietà tra i coniugi – viene assegnata alla signora che tratterà in uso tutti Parte_2
pagina 2 di 4 gli arredi ivi presenti ad eccezione di alcuni elementi di arredo di esclusiva proprietà del sig. che Pt_1 quest'ultimo provvederà a portare con sé, unitamente ai propri effetti personali;
f) DA' ATTO che le spese ordinarie e straordinarie di tale immobile saranno sostenute integralmente dal sig. per un periodo di anni 5 (eventualmente rinnovabile), decorrenti dall'omologa del verbale di Pt_1 separazione g) DISPONE che il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il Persona_1 versamento della somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), che sarà versato a mani della madre, a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese. Tale quota sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Il sig. sosterrà inoltre il 100% delle spese relative all'istruzione e di quelle sanitarie Pt_1 non coperte dal SSN, comprese quelle eventuali relative alle cure odontoiatriche. La partecipazione alle eventuali ulteriori spese extra sarà disciplinata secondo i criteri di cui al Protocollo sottoscritto dal Tribunale con il COA in data 15.6.2016;
h) DÀ ATTO che i coniugi, a definizione di tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, ai sensi ed agli effetti del disposto di cui all'art.19 L.174/1987 quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, stabiliscono quanto segue:
- il sig. si impegna a trasferire, senza compensazione monetaria, entro 60 giorni dalla Pt_1 sottoscrizione del presente accordo di separazione ex art.6 L. 10.11.2014 n. 162, alla sig.ra
[...]
che contestualmente si impegna ad accettare, la propria quota di proprietà dell'immobile già Parte_2 casa coniugale sito in Torino, Via Giovanni Servais 200 E/6 – Foglio 68, cella 320, subalterno 1, Categoria A/2 con rendita catastale pari ad euro 1.023,88;
- la sig.ra si impegna a trasferire, senza compensazione monetaria, entro 60 giorni Parte_2 dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione ex art.6 L. 10.11.2014 n. 162, al sig.ra Pt_1 che contestualmente si impegna ad accettare, la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Claviere, Strada Rio Secco 7/8 piano secondo scala C, foglio 5, mappale 152, subalterno 21, Categoria A/2, rendita catastale 309,87 euro e box foglio 5, mappale 152, subalterno 49 categoria C/6, classe 2, rendita catastale pari ad euro 79,53;
- per tutte le operazioni di cui sopra, le parti invocano sin da ora le agevolazioni di cui all'art. 19 legge 74/87 come estese ai sensi della Circolare 27/E del 21 giugno 2012;
- le spese notarili, ivi compresi tutti gli oneri di legge, saranno a carico del Sig. Pt_1
i) DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto.
j) DÀ ATTO che entrambi i coniugi si riconoscono reciprocamente che le condizioni economiche come previste ai capi C, D, F, G sono state determinate in base all'attuale reddito del sig. I coniugi si Pt_1 impegnano a rivedere tali statuizioni qualora il reddito del sig. dovesse congruamente ridursi Pt_1 ovvero qualora il reddito della sig.ra dovesse essere adeguato. Pt_2
k) DA' ATTO che le condizioni anzidette saranno applicate ed avranno decorrenza fin dal 1^ gennaio 2025.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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