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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/10/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 27.10.2025, alle ore 12.10 compare il procuratore della parte ricorrente in sostituzione degli Avv.ti DEFILIPPI Claudio e Parte_1
LI GI. Nessuno compare per parte resistente CP_1
È altresì presente il funzionario UPP Dr.ssa che assiste il Testimone_1 magistrato e provvede alla verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina la propria attività alle ore 12.20. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa EL Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 682/2023 promossa da:
assistita dagli Avv.ti LI GI e DEFILIPPI Claudio Parte_2
C o n t r o
1 assistita dall'Avv. MAFFIA Controparte_2
IS
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 10.10.2023 premettendo di aver Parte_2 presentato, in data 27.2.2023, all' , richiesta di adesione Controparte_3 alla definizione agevolata prevista dall'art. 1 commi da 231 a 252 L. 197/2022 (c.d.
“Rottamazione - quater”), impugnava il provvedimento di accoglimento dell'istanza e comunicazione delle somme dovute per estinzione dei debiti n. AT - per le seguenti motivazioni: a)violazione dell'art. 53 della PartitaIVA_1
Costituzione per gravosità delle rate in quanto non commisurate alla capacità contributiva della ricorrente;
b)difetto di notifica delle cartelle e avvisi di pagamento contenuti nella comunicazione con conseguente prescrizione dei diritti e decadenza dall'individuazione delle somme dovute;
c)nullità del provvedimento per difetto di motivazione e mancata automatica cancellazione dei carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo inferiore ad €
1.000,00, così come previsto dalla legge di bilancio 2023; d)nullità per omessa indicazione della possibilità di compensare gli importi dovuti con crediti d'imposta o commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.
Così concludeva:
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia dell'atto impugnato e, per l'effetto, per tutti imotivi esposti, dichiarare non dovute le somme indicate nell'atto di comunicazione, ovvero in subordine, riderminare le somme eventualmente dovute, prevedendo la rateizzazione delle somme in misura conforme al principio di capacità contributiva, progressività, equità ed anche mediante compensazione dei crediti;
in ulteriore subordine, qualora l'On Giudicante dovesse rilevare la sua incompetenza, individuare l'Autorità Giudiziaria competente e concedere i termini per l'eventuale riassunzione.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento oltre alle spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
2 In difetto, si chiede rimettersi alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia, anche per il tramite delle
Sezioni Unite della Suprema Corte, Corte, ex art. 363 bis cpc, la seguente questione: < se sia conforme all'art.
3 della Costituzione ed all'art. 53 della Costituzione - oltre che agli articoli 16, 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 6 TUE, ed alle direttive europee che armonizzano i tributi Iva e Irpef, nonché al principio di proporzionalità ed effettività - una normativa che permette di definire in via “agevolata”- senza pagamento di sanzioni ed interessi ed aggio, solo pagando in misura di molto superiore alla propria capacità contributiva, considerate le prime due rate anche molto ravvicinate>>.
Con memoria di costituzione depositata in data 27.11.2023 si costituiva in giudizio CP_1 eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del
Giudice tributario relativamente alle cartelle numeri 06620110015427207000, n.
06620120015446691000, n. 06620130000629350000, n. 06620150011456132000 e n.
06620160001225610000, aventi ad oggetto il mancato pagamento di tasse e tributi.
Nel merito, contestava integralmente l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto e in ogni caso inammissibile in quanto avente ad oggetto atto interlocutorio e quindi non impugnabile.
Così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione, respingere la domanda ex adverso proposta in quanto inammissibile nonché in ogni caso infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando il provvedimento oggetto dell'opposizione e condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.”
Respinta la sospensiva domandata nel contraddittorio delle parti nella prima udienza, la causa veniva fissata, per discussione, da ultimo al 27.10.2025, con concessione di termine per eventuali note conclusive.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1)sul difetto di giurisdizione
Occorre preliminarmente evidenziare che parte resistente eccepisce la carenza di giurisdizione, relativamente al giudice adito, in relazione alle cartelle di seguito partitamente indicate in quanto tutte attinenti al mancato pagamento di tasse e tributi:
3 n. 06620110015427207000
n. 06620120015446691000
n. 06620130000629350000
n. 06620150011456132000
n. 06620160001225610000.
La consultazione della documentazione agli atti (cfr. sub 5) e in particolare della intimazione di pagamento consente di verificare che la cartella n. 06620110015427207000
è c.d. multi-ente ed è emessa dalla (tributo irap, interessi e Controparte_4 sanzioni) e dal Controparte_5
La cartella n. 06620120015446691000 è atto c.d. multi-ente ed è emessa dalla
[...]
(tributi irpef, irap, interessi e sanzioni) e dal Controparte_4 Controparte_6
[...]
La cartella n. 06620130000629350000 è cartella multiente ed è emessa dalla
[...]
di (tributo irpef, iva, interessi e sanzioni) e . CP_4 CP_4 CP_7
La cartella n. 06620150011456132000 è cartella multiente ed è emessa dalla Direzione provinciale di (tributi irpef, interessi, sanzioni e addizionale regionale) e Camera di CP_4
Commercio di CP_4
La cartella n. 06620160001225610000 è cartella multiente ed è emessa dalla
[...]
(tributi irpef, irap, interessi e sanzioni) e dal Controparte_4 Controparte_6
[...]
Come noto, infatti, l'art.2, comma 1 del D.lgs. 546/1992, in materia di riparto di giurisdizione, statuisce: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
La giurisprudenza di legittimità ha definito ambiti e portata della norma sopra richiamata.
La giurisprudenza più datata (cfr. Cass. SS.UU. n. 3447 del 24.12.2019) aveva ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario anche relativamente alle cartelle con oggetto tributario,
4 qualora il contribuente avesse eccepito dei fatti successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella, come appunto la prescrizione delle somme.
Tuttavia, con l'ordinanza n. 2298 del 2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno diversamente statuito precisando che “anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.”
Nella citata sentenza si richiama, infatti, l'orientamento giurisprudenziale di cui a Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8770 del 03/05/2016 secondo cui “l'attribuzione alle commissioni tributarie
- a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione” e Cass.
Sez. U., Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Trattandosi nel caso di specie relativamente alle cartelle n. 06620110015427207000, n.
06620120015446691000, n. 06620150011456132000 e n. 06620160001225610000, di atti tutti appartenenti alla giurisdizione del giudice tributario, anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, deve pertanto dichiararsi, relativamente ad esse, il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del Giudice tributario.
Relativamente invece alla cartella n. 06620130000629350000 deve dichiararsi il difetto di giurisdizione esclusivamente in relazione ai carichi emessi dall'Ente creditore Direzione provinciale di Carrara permanendo viceversa la giurisdizione del giudice adito CP_4 relativamente ai carichi emessi da . CP_7
5 2)sulla inammissibilità del ricorso
Ciò detto, parte ricorrente con il presente ricorso ha impugnato il provvedimento di comunicazione delle somme dovute per estinzione dei debiti ex art. 1, commi da 231 a
252 Legge n. 197/2022 relativa alla dichiarazione di adesione del 27/02/2023.
Deve dunque, con i limiti definiti supra, esaminare la questione della eccepita -da parte resistente- non impugnabilità di tale provvedimento.
Sul punto si evidenzia che secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
“in materia tributaria non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva , la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di preludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”(v. Cass. n. 3347 del 2017 e Cass. 12735 del 2020).
Quindi se da un lato la presentazione di un'istanza di rateizzazione non implica acquiescenza dall'altro la Corte sottolinea che per poter proporre opposizione è necessario che non siano scaduti i termini per l'impugnazione delle singole cartelle.
Il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione, infatti, non è di per sé impugnabile anche alla luce della recente giurisprudenza;
sul punto si evidenzia che l'art. 19 del d.lgs 546/1992 (in vigore sino al 2026) individua un elenco di atti impugnabili, fra i quali non è compreso il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. La
Suprema Corte, tuttavia, con un orientamento ormai pressoché consolidato ha sostenuto l'impugnabilità anche di tali atti, sostenendo che la tassatività deve essere riferita, in ossequio alle norme costituzionali di cui agli artt. 24 e 53 e 97 Cost. non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alla categoria a cui questi sono astrattamente riconducibili.
In particolare, con la sentenza a SS.U. n. 2147 del 22.01.2024, la Suprema Corte ha statuito l'impugnabilità “di atti con i quali l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicandone le ragioni fattuali e giuridiche e che tale atto, anche senza la necessità che la pretesa si manifesti in forma autoritativa, sempre riferibile ad un determinato rapporto tributario sia immediatamente lesivo dei diritti del contribuente”.
È pacifico che nel caso in esame il provvedimento impugnato con il presente ricorso oltre a non essere un atto di esecuzione forzata, non ha i requisiti previsti dalla citata
6 giurisprudenza avendo come finalità solo quella di consentire al contribuente di accedere ad una definizione agevolata e rateizzata del contenzioso tributario.
Pertanto, di per sé, il provvedimento non è impugnabile.
Peraltro, dalle produzione di parte resistente, si desume che l'intimazione di pagamento n.
06620229000750479000 di cui è stata chiesta la rateizzazione è stata notificata regolarmente a mezzo pec (cfr. doc. 7 produzioni parte resistente), con espressa indicazione della descrizione del debito, dell'anno di riferimento e dell'Ente creditore nonché dei termini e modi per proporre impugnazione.
Detta intimazione, che comprende tutte le cartelle oggetto di impugnazione con il presente ricorso, non risulta essere stata impugnata.
Da ciò discende inesorabilmente che, essendo ormai decorsi i termini per l'impugnazione, non può essere più effettuata alcuna contestazione in ordine all'an debeatur.
Da questo punto di vista, essendo il credito divenuto irretrattabile, il ricorso contro le cartelle ivi contenute è anche inammissibile.
V'è di più.
Anche volendo ipotizzare che, alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, il credito erariale per sanzioni ed interessi fosse già prescritto, la ricorrente non ha tuttavia mai neppure allegato che la rateizzazione non implicasse la rinuncia a far valere la prescrizione stessa: in altre parole, emerge ex actis un comportamento della debitrice che è di regola incompatibile, secondo l' id quod plerumque accidit, con la volontà di avvalersi della prescrizione estintiva del credito (si veda, in particolare, Cass. n. 12407/2016).
D'altra parte, è noto che la rinuncia alla prescrizione costituisca eccezione in senso lato (v.
Cass. n. 24113/2015), e che essa è quindi rilevabile d'ufficio dal giudice del merito, ove appunto emerga dagli atti, come nella specie (v. ex multis Cass., Sez. Un., n. 10531/2013;
Cass. n. 18602/2013), l'assoluta mancanza di dichiarazione contraria.
3)sul difetto di legittimazione passiva di CP_1
Infine, da ultimo, va anche dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_1 relativamente all'impugnazione degli avvisi di addebito contenuti nell'atto impugnato in quanto ogni contestazione deve essere mossa direttamente all'Ente Impositore, unico legittimato passivo.
7 Il ricorso dovrebbe pertanto anche essere dichiarato anche improponibile nei confronti di poiché avente ad oggetto la declaratoria di prescrizione dei crediti portati negli CP_1 avvisi di addebito di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Si richiamano al riguardo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022 secondo cui l'opposizione agli atti esattoriali portanti crediti contributivi per motivi inerenti al merito, quale la prescrizione dei crediti stessi, va proposta nei confronti del soggetto impositore (nel caso in esame , unico titolare CP_8 del credito legittimato a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della relativa pretesa.
Conclusivamente, rimanendo assorbita ogni altra questione prospettata, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo valore, nei parametri medi, operata la riduzione in quanto pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1. dichiara, in relazione all'impugnazione dell'atto comunicazione delle somme dovute per estinzione dei debiti n. AT- 06690202302296709180 rispettivamente il proprio difetto di giurisdizione nonché l'inammissibilità dell'impugnazione medesima e l'improponibilità del ricorso nei termini esplicitati in motivazione;
2. condanna parte ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in
€ 4.636,50 per competenze, spese generali 15% nonché IVA e CAP come per legge.
Massa, 27 ottobre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa EL Soffio
8
LI GI. Nessuno compare per parte resistente CP_1
È altresì presente il funzionario UPP Dr.ssa che assiste il Testimone_1 magistrato e provvede alla verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina la propria attività alle ore 12.20. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa EL Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 682/2023 promossa da:
assistita dagli Avv.ti LI GI e DEFILIPPI Claudio Parte_2
C o n t r o
1 assistita dall'Avv. MAFFIA Controparte_2
IS
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 10.10.2023 premettendo di aver Parte_2 presentato, in data 27.2.2023, all' , richiesta di adesione Controparte_3 alla definizione agevolata prevista dall'art. 1 commi da 231 a 252 L. 197/2022 (c.d.
“Rottamazione - quater”), impugnava il provvedimento di accoglimento dell'istanza e comunicazione delle somme dovute per estinzione dei debiti n. AT - per le seguenti motivazioni: a)violazione dell'art. 53 della PartitaIVA_1
Costituzione per gravosità delle rate in quanto non commisurate alla capacità contributiva della ricorrente;
b)difetto di notifica delle cartelle e avvisi di pagamento contenuti nella comunicazione con conseguente prescrizione dei diritti e decadenza dall'individuazione delle somme dovute;
c)nullità del provvedimento per difetto di motivazione e mancata automatica cancellazione dei carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo inferiore ad €
1.000,00, così come previsto dalla legge di bilancio 2023; d)nullità per omessa indicazione della possibilità di compensare gli importi dovuti con crediti d'imposta o commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.
Così concludeva:
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia dell'atto impugnato e, per l'effetto, per tutti imotivi esposti, dichiarare non dovute le somme indicate nell'atto di comunicazione, ovvero in subordine, riderminare le somme eventualmente dovute, prevedendo la rateizzazione delle somme in misura conforme al principio di capacità contributiva, progressività, equità ed anche mediante compensazione dei crediti;
in ulteriore subordine, qualora l'On Giudicante dovesse rilevare la sua incompetenza, individuare l'Autorità Giudiziaria competente e concedere i termini per l'eventuale riassunzione.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento oltre alle spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
2 In difetto, si chiede rimettersi alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia, anche per il tramite delle
Sezioni Unite della Suprema Corte, Corte, ex art. 363 bis cpc, la seguente questione: < se sia conforme all'art.
3 della Costituzione ed all'art. 53 della Costituzione - oltre che agli articoli 16, 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 6 TUE, ed alle direttive europee che armonizzano i tributi Iva e Irpef, nonché al principio di proporzionalità ed effettività - una normativa che permette di definire in via “agevolata”- senza pagamento di sanzioni ed interessi ed aggio, solo pagando in misura di molto superiore alla propria capacità contributiva, considerate le prime due rate anche molto ravvicinate>>.
Con memoria di costituzione depositata in data 27.11.2023 si costituiva in giudizio CP_1 eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del
Giudice tributario relativamente alle cartelle numeri 06620110015427207000, n.
06620120015446691000, n. 06620130000629350000, n. 06620150011456132000 e n.
06620160001225610000, aventi ad oggetto il mancato pagamento di tasse e tributi.
Nel merito, contestava integralmente l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto e in ogni caso inammissibile in quanto avente ad oggetto atto interlocutorio e quindi non impugnabile.
Così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione, respingere la domanda ex adverso proposta in quanto inammissibile nonché in ogni caso infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando il provvedimento oggetto dell'opposizione e condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.”
Respinta la sospensiva domandata nel contraddittorio delle parti nella prima udienza, la causa veniva fissata, per discussione, da ultimo al 27.10.2025, con concessione di termine per eventuali note conclusive.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1)sul difetto di giurisdizione
Occorre preliminarmente evidenziare che parte resistente eccepisce la carenza di giurisdizione, relativamente al giudice adito, in relazione alle cartelle di seguito partitamente indicate in quanto tutte attinenti al mancato pagamento di tasse e tributi:
3 n. 06620110015427207000
n. 06620120015446691000
n. 06620130000629350000
n. 06620150011456132000
n. 06620160001225610000.
La consultazione della documentazione agli atti (cfr. sub 5) e in particolare della intimazione di pagamento consente di verificare che la cartella n. 06620110015427207000
è c.d. multi-ente ed è emessa dalla (tributo irap, interessi e Controparte_4 sanzioni) e dal Controparte_5
La cartella n. 06620120015446691000 è atto c.d. multi-ente ed è emessa dalla
[...]
(tributi irpef, irap, interessi e sanzioni) e dal Controparte_4 Controparte_6
[...]
La cartella n. 06620130000629350000 è cartella multiente ed è emessa dalla
[...]
di (tributo irpef, iva, interessi e sanzioni) e . CP_4 CP_4 CP_7
La cartella n. 06620150011456132000 è cartella multiente ed è emessa dalla Direzione provinciale di (tributi irpef, interessi, sanzioni e addizionale regionale) e Camera di CP_4
Commercio di CP_4
La cartella n. 06620160001225610000 è cartella multiente ed è emessa dalla
[...]
(tributi irpef, irap, interessi e sanzioni) e dal Controparte_4 Controparte_6
[...]
Come noto, infatti, l'art.2, comma 1 del D.lgs. 546/1992, in materia di riparto di giurisdizione, statuisce: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
La giurisprudenza di legittimità ha definito ambiti e portata della norma sopra richiamata.
La giurisprudenza più datata (cfr. Cass. SS.UU. n. 3447 del 24.12.2019) aveva ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario anche relativamente alle cartelle con oggetto tributario,
4 qualora il contribuente avesse eccepito dei fatti successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella, come appunto la prescrizione delle somme.
Tuttavia, con l'ordinanza n. 2298 del 2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno diversamente statuito precisando che “anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.”
Nella citata sentenza si richiama, infatti, l'orientamento giurisprudenziale di cui a Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8770 del 03/05/2016 secondo cui “l'attribuzione alle commissioni tributarie
- a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione” e Cass.
Sez. U., Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Trattandosi nel caso di specie relativamente alle cartelle n. 06620110015427207000, n.
06620120015446691000, n. 06620150011456132000 e n. 06620160001225610000, di atti tutti appartenenti alla giurisdizione del giudice tributario, anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, deve pertanto dichiararsi, relativamente ad esse, il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del Giudice tributario.
Relativamente invece alla cartella n. 06620130000629350000 deve dichiararsi il difetto di giurisdizione esclusivamente in relazione ai carichi emessi dall'Ente creditore Direzione provinciale di Carrara permanendo viceversa la giurisdizione del giudice adito CP_4 relativamente ai carichi emessi da . CP_7
5 2)sulla inammissibilità del ricorso
Ciò detto, parte ricorrente con il presente ricorso ha impugnato il provvedimento di comunicazione delle somme dovute per estinzione dei debiti ex art. 1, commi da 231 a
252 Legge n. 197/2022 relativa alla dichiarazione di adesione del 27/02/2023.
Deve dunque, con i limiti definiti supra, esaminare la questione della eccepita -da parte resistente- non impugnabilità di tale provvedimento.
Sul punto si evidenzia che secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
“in materia tributaria non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva , la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di preludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”(v. Cass. n. 3347 del 2017 e Cass. 12735 del 2020).
Quindi se da un lato la presentazione di un'istanza di rateizzazione non implica acquiescenza dall'altro la Corte sottolinea che per poter proporre opposizione è necessario che non siano scaduti i termini per l'impugnazione delle singole cartelle.
Il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione, infatti, non è di per sé impugnabile anche alla luce della recente giurisprudenza;
sul punto si evidenzia che l'art. 19 del d.lgs 546/1992 (in vigore sino al 2026) individua un elenco di atti impugnabili, fra i quali non è compreso il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. La
Suprema Corte, tuttavia, con un orientamento ormai pressoché consolidato ha sostenuto l'impugnabilità anche di tali atti, sostenendo che la tassatività deve essere riferita, in ossequio alle norme costituzionali di cui agli artt. 24 e 53 e 97 Cost. non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alla categoria a cui questi sono astrattamente riconducibili.
In particolare, con la sentenza a SS.U. n. 2147 del 22.01.2024, la Suprema Corte ha statuito l'impugnabilità “di atti con i quali l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicandone le ragioni fattuali e giuridiche e che tale atto, anche senza la necessità che la pretesa si manifesti in forma autoritativa, sempre riferibile ad un determinato rapporto tributario sia immediatamente lesivo dei diritti del contribuente”.
È pacifico che nel caso in esame il provvedimento impugnato con il presente ricorso oltre a non essere un atto di esecuzione forzata, non ha i requisiti previsti dalla citata
6 giurisprudenza avendo come finalità solo quella di consentire al contribuente di accedere ad una definizione agevolata e rateizzata del contenzioso tributario.
Pertanto, di per sé, il provvedimento non è impugnabile.
Peraltro, dalle produzione di parte resistente, si desume che l'intimazione di pagamento n.
06620229000750479000 di cui è stata chiesta la rateizzazione è stata notificata regolarmente a mezzo pec (cfr. doc. 7 produzioni parte resistente), con espressa indicazione della descrizione del debito, dell'anno di riferimento e dell'Ente creditore nonché dei termini e modi per proporre impugnazione.
Detta intimazione, che comprende tutte le cartelle oggetto di impugnazione con il presente ricorso, non risulta essere stata impugnata.
Da ciò discende inesorabilmente che, essendo ormai decorsi i termini per l'impugnazione, non può essere più effettuata alcuna contestazione in ordine all'an debeatur.
Da questo punto di vista, essendo il credito divenuto irretrattabile, il ricorso contro le cartelle ivi contenute è anche inammissibile.
V'è di più.
Anche volendo ipotizzare che, alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, il credito erariale per sanzioni ed interessi fosse già prescritto, la ricorrente non ha tuttavia mai neppure allegato che la rateizzazione non implicasse la rinuncia a far valere la prescrizione stessa: in altre parole, emerge ex actis un comportamento della debitrice che è di regola incompatibile, secondo l' id quod plerumque accidit, con la volontà di avvalersi della prescrizione estintiva del credito (si veda, in particolare, Cass. n. 12407/2016).
D'altra parte, è noto che la rinuncia alla prescrizione costituisca eccezione in senso lato (v.
Cass. n. 24113/2015), e che essa è quindi rilevabile d'ufficio dal giudice del merito, ove appunto emerga dagli atti, come nella specie (v. ex multis Cass., Sez. Un., n. 10531/2013;
Cass. n. 18602/2013), l'assoluta mancanza di dichiarazione contraria.
3)sul difetto di legittimazione passiva di CP_1
Infine, da ultimo, va anche dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_1 relativamente all'impugnazione degli avvisi di addebito contenuti nell'atto impugnato in quanto ogni contestazione deve essere mossa direttamente all'Ente Impositore, unico legittimato passivo.
7 Il ricorso dovrebbe pertanto anche essere dichiarato anche improponibile nei confronti di poiché avente ad oggetto la declaratoria di prescrizione dei crediti portati negli CP_1 avvisi di addebito di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Si richiamano al riguardo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022 secondo cui l'opposizione agli atti esattoriali portanti crediti contributivi per motivi inerenti al merito, quale la prescrizione dei crediti stessi, va proposta nei confronti del soggetto impositore (nel caso in esame , unico titolare CP_8 del credito legittimato a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della relativa pretesa.
Conclusivamente, rimanendo assorbita ogni altra questione prospettata, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo valore, nei parametri medi, operata la riduzione in quanto pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1. dichiara, in relazione all'impugnazione dell'atto comunicazione delle somme dovute per estinzione dei debiti n. AT- 06690202302296709180 rispettivamente il proprio difetto di giurisdizione nonché l'inammissibilità dell'impugnazione medesima e l'improponibilità del ricorso nei termini esplicitati in motivazione;
2. condanna parte ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in
€ 4.636,50 per competenze, spese generali 15% nonché IVA e CAP come per legge.
Massa, 27 ottobre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa EL Soffio
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